Diritto sindacale
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Il sindacato e la libertà sindacale
Il diritto sindacale può essere suddiviso in tre grandi aree tematiche: il soggetto sindacale, la contrattazione collettiva, il conflitto tra le parti sociali (sciopero e serrata).
Il fenomeno sindacale ha le sue radici nella coalizione sindacale quale espressione del potere dei lavoratori, opposto alla signoria dell’imprenditore sul processo produttivo, un potere riconosciuto all’imprenditore dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro che produce una atomizzazione delle singole relazioni contrattuali (contratti individuali) con le quali si acquista forza lavoro.
Il contratto collettivo di lavoro è lo strumento giuridico che realizza e legittima il potere dell’imprenditore di governare il processo produttivo e coloro che vi partecipano, ma è anche la connessione tra il processo produttivo e la società, attraverso l’atomizzazione prodotta dal contratto individuale di lavoro.
L’emersione del sindacato e lo svolgimento dell’azione sindacale dà nuovamente visibilità e rilevanza alla connessione sociale celata dal contratto individuale. Da questo deriva che al potere dell’imprenditore è controbilanciato il contropotere dei lavoratori dato dalla coalizione sindacale e questo giustifica la nascita e la diffusione dei sindacati nella storia.
In origine, il sindacato era un soggetto sconosciuto all’ordinamento giuridico e lo Stato addirittura negava i diritti dei corpi sociali intermedi (i sindacati), in quanto per il pensiero liberale classico nulla doveva frapporsi tra lo Stato e il cittadino, tanto che, dopo la rivoluzione francese, qualunque forma di coalizione, anche dei lavoratori, fu repressa penalmente e le corporazioni esistenti furono sciolte e ne fu vietata la ricostituzione quale retaggio del periodo feudale.
Storicamente, il sindacalismo ha avuto almeno due modalità organizzative, a cui se ne è aggiunta una terza di recente:
- Il sindacato di mestiere (o di categoria), basato sul mestiere di appartenenza dei lavoratori, craft union, in cui il sindacato rappresenta tutti i lavoratori che svolgono un determinato mestiere.
Storicamente, è la prima forma di sindacato affermata nella stragrande maggioranza dei paesi industrializzati. Quindi, nella stessa impresa possono coesistere più organizzazioni sindacali, in base alla pluralità di mestieri svolti in quel determinato contesto. Ad esempio, in un’impresa edile si avrà il sindacato degli elettricisti, il sindacato degli idraulici, eccetera.
- Il sindacato per ramo d’industria, basato sull’appartenenza dei lavoratori allo stesso settore merceologico o a una determinata categoria. Per esempio, in un’impresa edile si avrà un unico sindacato, quello dei lavoratori dell’edilizia; oppure in una industria metalmeccanica il sindacato dei metalmeccanici. Costituiscono i c.d. sindacati o organizzazioni di categoria edile, metalmeccanico, chimico, tessile, commercio e via discorrendo.
Negli ultimi anni si è affermata un’altra modalità organizzativa per tutelare una nuova tipologia di lavoratori c.d. atipici (espressione tecnicamente impropria, ma sociologicamente utile ad individuare forme diverse da quelle del lavoratore dipendente). Queste forme di rappresentanza prendono il nome di NIDIL1 per la CGIL, ALAI2 per la CISL e CPO3 per la UIL. Le prime due sono associazioni sindacali vere e proprie sorte nel 1998 con il compito di tutelare i lavoratori atipici, mentre la CPO più che un sindacato è un servizio confederale. Ognuna di queste organizzazioni ha un suo criterio di rappresentanza: per esempio NIDIL è nata essenzialmente per i lavoratori interinali (oggi in somministrazione), i co.co.co. e co.co.pro. In questo caso, il criterio organizzativo del sindacato è la tipologia contrattuale (il lavoro atipico) e non il mestiere o il ramo d’industria.
1 Nuova Identità Di Lavoro.
2 Associazione Lavoratori Atipici e Interinali.
3 Coordinamento per l'occupazione dei lavoratori atipici.
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In Italia prevale il sindacato per ramo d’industria, ma è possibile anche la coesistenza di entrambi i sistemi finanche all’interno della stessa azienda, in quanto l’art. 39, 1° comma, della Costituzione dispone: “L’organizzazione sindacale è libera”, lasciando la massima libertà al sindacato sul criterio da adottare per la sua organizzazione.
A differenza di quanto avviene di massima in Italia, i dirigenti hanno un sindacato di mestiere, anche se la loro è una categoria di lavoratori (art. 2095 c.c.) intesa non come settore merceologico, ma status professionale. I dirigenti, quindi, hanno un proprio contratto collettivo trasversale ai vari rami dell’industria: la Confederazione italiana dei dirigenti e delle alte professionalità (CIDA). Ne deriva che i sindacati dei vari rami di industria, ad esempio i metalmeccanici, rappresentano tutti i lavoratori di tutte le categorie (operai, impiegati e quadri), tranne i dirigenti.
Oltre ai dirigenti, con il tempo il sindacato di mestiere è tornato in auge pure per altri lavoratori, anche per reazione al modello per ramo d’industria ritenuto incapace di rappresentare efficacemente i bisogni di una certa identità professionale. Ad esempio i medici ospedalieri si staccano dal comparto sindacale della sanità, per essere rappresentati da un’organizzazione che tutela solo gli interessi di quella specifica figura professionale. Per cui abbiamo il sindacato di mestiere per gli insegnanti di scuola, i medici ospedalieri, i macchinisti delle ferrovie (come il CO.M.U.4), i piloti di aereo, eccetera. Fermo restando, che molto spesso, entrambi i modelli organizzativi convivono all’interno dello stesso settore, ad esempio nella scuola il sindacato degli insegnanti e ultimamente quello dei presidi, anche in relazione al fatto che di recente sono diventati dirigenti scolastici.
Queste figure professionali hanno una propria organizzazione, perché hanno un potere contrattuale maggiore rispetto agli altri lavoratori dello stesso comparto, come avviene per i piloti di aereo.
Vi è anche una articolazione dei contratti collettivi di categoria, all’interno dello stesso settore, in relazione alle diverse tipologie di lavorazione. Per esempio, nel settore chimico vi può essere un unico sindacato dei chimici, ma che stipula diversi contratti collettivi specifici legati alle articolazioni interne dello stesso comparto, cioè alle singole lavorazioni dell’industria chimica.
4 Coordinamento macchinisti uniti.
Negli ultimi tempi, le grandi confederazioni sindacali stanno invertendo questo processo di frazionamento, tendendo ad una semplificazione del sistema sindacale attraverso una riunione dei contratti e perfino un accorpamento delle organizzazioni di categoria. Per esempio la CGIL ha riunito i lavoratori del settore informazione e spettacolo ed i lavoratori del settore post-telegrafonico, costituendo un unico sindacato: il SNLC (Sindacato nazionale lavoratori della comunicazione). Un altro esempio di riunificazione delle organizzazioni sindacali è dato egualmente dalla CGIL, in quanto un tempo vi era la CGIL università, la CGIL ricerca e la CGIL scuola; prima si è fusa l’organizzazione sindacale della ricerca con quella dell’università (SNUR) e poi, a seguito dell’ultimo congresso, anche quella della scuola creando la Federazione lavoratori della conoscenza (FLC CGIL) che rappresenta tutti i lavoratori della filiera del sapere, scuola, università, enti di ricerca, conservatori, studi di alta formazione, eccetera. Tuttavia, l’accorpamento delle organizzazioni sindacali non determina la stipulazione di un unico contratto collettivo, ma restano distinti per ciascuna categoria (scuola, università, enti di ricerca, eccetera).
Il sindacato per ramo di industria nel nostro paese, come anche in altri, ha dato luogo al modello organizzativo confederale in aggiunta al criterio organizzativo di categoria. Quindi, le organizzazioni di categoria, dal livello locale a quello nazionale, possono aderire ad una confederazione sindacale che a sua volta va dal livello locale a quello nazionale. La confederazione tende a sintetizzare le posizioni delle varie categorie, con l’obiettivo di tutelare il lavoro, senza ulteriori specificazioni (subordinato e non, come i co.co.pro.).
5 La confederazione è l’unione nazionale di sindacati di tutte le categorie.
6 La CGIL (Confederazione Generale del Lavoro) è la più antica organizzazione sindacale italiana ed è anche la maggiormente rappresentativa, con oltre cinque milioni e mezzo d'iscritti, tra lavoratori, pensionati e giovani che entrano nel mondo del lavoro. Quando è nata, nel 1906, ma le prime Camere del lavoro risalgono al 1891, aveva duecentomila aderenti. Da allora ha mantenuto la doppia struttura: verticale o federazioni di categoria e orizzontale, attraverso le camere del lavoro. Attualmente le federazioni di categoria nazionali sono 15, mentre le Camere del lavoro in tutto il territorio nazionale sono 134. La CGIL nazionale ha sede a Roma.
Per esempio nell’ILVA, la FIOM7, organizzazione di categoria dei metalmeccanici, ha come unità di base la RSU dell’azienda di Taranto e poi tutti i livelli successivi: provinciale, regionale, fino al livello nazionale della categoria. A sua volta, la FIOM aderisce alla confederazione CGIL, di cui fanno parte altre organizzazioni di categoria come gli edili, chimici, commercio, tessile, eccetera.
Le varie organizzazioni di categoria nazionali FIM, UILM, FIOM, FILCA8, eccetera si uniscono in una delle tre confederazioni (CGIL, CISL e UIL), dal livello locale al livello centrale, al fine di rappresentare e tutelare tutti i lavoratori italiani.
Le confederazioni, a loro volta, hanno una struttura gerarchica con il vertice nella segreteria nazionale ed a scendere quella regionale, fino a quella territoriale che rappresenta la base.
Se l’unità di base dell’organizzazione di categoria è la struttura che rappresenta i lavoratori nella singola impresa, per la confederazione l’unità di base è il luogo che rappresenta i lavoratori di tutte le imprese esistenti nello stesso territorio. Ad esempio, storicamente la CGIL ha come unità di base la camera del lavoro, in cui convergono tutte le unità di base di categoria delle varie aziende di un determinato territorio denominato comprensorio.
| Confederazione | Struttura nazionale di categoria | Struttura regionale intercategoriale | Struttura regionale di categoria |
|---|---|---|---|
| Linea orizzontale | Linea verticale | Struttura territoriale intercategoriale: | Struttura territoriale di categoria |
| Camera del lavoro (CGIL) | Unione sindacale territoriale (CISL) | Camera sindacale (UIL) | (In genere provinciale) |
| Unità di base | Lavoratore |
Tuttavia, i sindacati possono non confederarsi e in questo caso vengono chiamati autonomi.
I sindacati sono associazioni non riconosciute, al pari dei partiti politici, regolate dagli art. 36 e seguenti del Codice. Questo a seguito della mancata attuazione dell’art. 39 della Costituzione, commi da 2 a 4, che attribuisce la personalità giuridica ai sindacati solo dopo la loro registrazione in appositi uffici centrali o locali, ma dopo aver verificato la democraticità degli statuti. Detta personalità giuridica avrebbe consentito all’organizzazione sindacale di stipulare contratti con efficacia erga omnes, cioè per tutti gli appartenenti alla categoria, in proporzione agli iscritti del sindacato.
Le ragioni della mancata acquisizione della personalità giuridica da parte dei sindacati è dovuta essenzialmente a due ragioni:
- All’indomani della caduta del fascismo, vi era un forte timore che il controllo sulla democraticità degli statuti e l’istituzione dei registri, nei quali i sindacati dovevano iscriversi, potesse riprodurre una forma di ingerenza dello Stato nella vita intera del sindacato, come era avvenuto per le corporazioni sotto il regime fascista, perché un controllo sulla democraticità può portare ad invadere la sfera di libertà del sindacato.
- Nel 1948, la corrente cattolica minoritaria della CGIL si stacca, per formare la CISL e avvia una prima forma di pluralismo sindacale. Nel 1949, segue anche la scissione dell’ala socialdemocratica e repubblicana, la UIL. I due sindacati, CISL e UIL, avendo un numero di iscritti inferiore, vedevano con sfavore l’acquisizione della personalità giuridica, in quanto comportava un minore peso contrattuale nelle trattative per la stipulazione dei contratti collettivi, per via dell’efficacia proporzionale al numero di iscritto imposto dal 4° comma dell’art. 39 Cost. che consentiva al sindacato più forte di avere più rappresentanti.
Il sindacato è espressione dell’interesse individuale del singolo lavoratore e di quello collettivo costituito dell’insieme dei lavoratori, ma nella società esiste un terzo interesse: quello generale di tutta la collettività formato, non solo dai lavoratori, ma da tutti i cittadini, compresi gli imprenditori. Quindi vi sono tre tipologie di interessi da tutelare in uno stato: individuale, collettivo e generale.
Secondo Francesco Santoro-Passarelli9, ripreso da Gino Giugni, il sindacato è portatore di un interesse collettivo che non è la somma, ma la sintesi degli interessi individuali. Ad esempio, se un imprenditore deve ridurre del 20% i posti di lavoro e il sindacato propone di ridurre del 20% l’orario di lavoro di tutti i dipendenti con proporzionale diminuzione della retribuzione, per evitare il licenziamento di quella percentuale (contratto di solidarietà), la proposta sindacale peggiora la condizione economica individuale dei lavoratori egoisticamente considerati, pur tutelando i più ampi interessi collettivi, perché gli interessi collettivi e quelli individuali non sempre convergono.
La rappresentanza sindacale è un concetto tecnico giuridico per indicare il potere del soggetto (il rappresentante) di agire in nome e per conto di un altro soggetto (il rappresentato) in virtù del mandato conferito (art. 1387 e ss. c.c.). Ad esempio il rappresentante vende un immobile in nome e per conto del rappresentato.
Diversa è la rappresentatività che è concetto politico sociologico ed è la capacità di una organizzazione, ad esempio il sindacato o i partiti politici, di tutelare la sintesi degli interessi individuali. La rappresentatività è generalmente attribuita alle organizzazioni sindacali, per il loro compito di unificare gli interessi dei lavoratori considerati nel loro complesso. La maggiore rappresentatività misura la capacità di un sindacato di essere rappresentativo.
7 Federazione Italiana Metalmeccanici (FIM); Unione italiana lavoratori metalmeccanici (UILM); Federazione impiegati operai metallurgici (FIOM); Federazione Italiana Lavoratori delle Costruzioni e affini (FILCA).
8 Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini della CISL.
9 Prof. Avv. Francesco Santoro Passarelli nato ad Altamura il 19 luglio 1902, giurista cattolico.
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R.S.A/R.S.U. e diritti sindacali
Nel 1970, con lo Statuto dei lavoratori inizia una legislazione di sostegno al sindacato per rafforzare il principio di libertà sindacale sancito dall’art. 39 della Costituzione a partire dalle aziende, fino ad allora contrastato per l’ostilità mostrata verso i sindacati proprio sui luoghi di lavoro.
In particolare, il titolo III della legge 300/70 riconosce l’attività sindacale all’interno delle aziende e introduce, ai sensi dell’art. 19, le rappresentanze sindacali aziendali (R.S.A.) che costituiscono una diramazione del sindacato esterno alla fabbrica (territoriale, regionale o nazionale) e possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva con più di 15 dipendenti.
L’originaria formulazione dell’art. 19 prevedeva che il sindacato esterno potesse insediarsi in azienda, in qualità di RSA, nell’ambito:
- Delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
- Delle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro applicati nell'unità produttiva.
La maggiore rappresentatività è un criterio che fotografava la situazione esistente all’uscita della legge 300/70 ed esportato nella legislazione successiva, in cui vi era il predominio della CGIL, CISL e UIL, in quanto allora il sindacato autonomo era assolutamente minoritario.
L’articolo unico del D.P.R. 28 luglio 1995, n. 312, con effetto a decorrere dal 28 settembre 1995, in esito al referendum indetto con D.P.R. 5 aprile 1995 ha soppresso la lettera a) e le parole “nazionali e provinciali” della lettera b) dell’art. 19 della legge 300/70. Pertanto, con la nuova formulazione le RSA hanno un unico criterio selettivo: devono insediarsi nell’ambito “delle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva”. Quindi, con la modifica apportata dal referendum abrogativo svolto l’11 giugno 1995 scompare il requisito per le RSA di essere aderenti alle associazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale (confederali), in quanto possono insediarsi in azienda i sindacati autonomi, ma firmatari di contratti collettivi aziendali o regionali, non solo nazionali e provinciali, applicati ne
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