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Introduzione al diritto del lavoro

Il diritto del lavoro è il complesso delle norme che regolano il rapporto di lavoro e che tutelano i diritti fondamentali del lavoratore. È composto da norme che disciplinano i rapporti tra lavoratore e datore di lavoro e dal diritto sindacale, che tratta delle associazioni che rappresentano le parti del rapporto.

Tenendo conto che, quanto meno economicamente, il lavoratore si trova in una posizione di inferiorità con il datore di lavoro e, rispetto a questo, è sicuramente la parte più debole (essendo soggetto alla possibilità di disoccupazione), il diritto del lavoro ha come fine primario quello di tutela e di garanzia del prestatore di lavoro. Il diritto privato, infatti, non risulta sufficiente per proteggere i “soggetti deboli”, in quanto considera le parti di un contratto uguali fra loro.

Le fonti del diritto del lavoro

Fonti internazionali

Convenzioni dell’O.I.L. (Organizzazione Internazionale del Lavoro): L’O.I.L. è l’ente internazionale che ha il compito di promuovere nel mondo la tutela delle condizioni di lavoro e il miglioramento dei labour standard, elaborando convenzioni contro, per esempio, lo sfruttamento lavorativo. Esse sono fonti indirette, poiché necessitano di un intervento legislativo da parte dello Stato che le ha ratificate, per diventare effettive.

Nell’ambito del diritto internazionale del lavoro vi è anche un’altra voce, quella dei codici di condotta, ovvero dei codici di autoregolamentazione delle imprese multinazionali, ispirati al principio della responsabilità sociale e riguardanti il trattamento dei lavoratori, che le stesse aziende si impegnano a rispettare.

Fonti dell'Unione Europea

Trattati, Direttive e regolamenti dell’UE: Il legislatore europeo emette direttive per gli stati membri riguardo a temi importanti come, per esempio, la sicurezza sul lavoro, la discriminazione sul posto di lavoro e la tutela della maternità.

Costituzione italiana

La Costituzione italiana è la fonte per eccellenza per l’Italia, è una delle più evolute nel panorama mondiale e al suo interno troviamo numerose norme che fanno riferimento al lavoro:

  • Art. 1: fondamento lavoristico della Repubblica;
  • Art. 4: diritto-dovere al lavoro;
  • Art. 35: tutela del lavoro «in tutte le sue forme ed applicazioni»; formazione professionale;
  • Art. 36: giusta retribuzione, durata massima della giornata lavorativa; diritto al riposo e alle ferie;
  • Art. 37: parità di genere; tutela della funzione familiare della donna; limiti e tutele speciali riguardo al lavoro dei minori;
  • Art. 38: previdenza e assistenza sociale;
  • Art. 39: libertà sindacale e contrattazione collettiva;
  • Art. 40: diritto di sciopero;
  • Art. 46: partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese.

Legislazione ordinaria

Leggi ordinarie, Decreti-legge, Decreti legislativi e Leggi regionali: Ad oggi il diritto del lavoro è costruito principalmente sulla base della legislazione ordinaria. Esiste però anche la legislazione regionale, infatti con l’art. 117 (che ripartisce le materie di competenza tra Stato e regioni) vengono affidati alle regioni limitatissimi spazi in materia di lavoro. In alcuni casi a completare la disciplina del diritto del lavoro concorrono anche delle fonti esterne, come i Regolamenti governativi (non è legge, è un atto giuridico e fonte secondaria), i quali svolgono una funzione di esecuzione e specificazione della normativa legale.

Contratto collettivo

Accanto alle fonti tradizionali di ogni diritto (fonti internazionali, fonti dell’UE, Costituzione Italiana, Legislazione ordinaria), troviamo una fonte atipica che non esiste in altre discipline giuridiche: l’istituto cardine del diritto del lavoro, il contratto collettivo. Esso è un accordo stipulato tra le associazioni sindacali dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro (parti contraenti) che tende a regolare rapporti in corso di esecuzione ovvero futuri rapporti intercorrenti tra altri e diversi soggetti (i singoli lavoratori e datori di lavoro), in virtù del potere di rappresentanza volontaria che questi hanno conferito ai sindacati all’atto dell’adesione agli stessi (iscrizione). Al suo interno troviamo delle norme che fissano i diritti e gli obblighi a carico delle parti, come in ogni altro contratto, ed è chiamato fonte atipica perché non è effettivamente con forza di legge ma è invece ottenuto dal processo chiamato contrattazione collettiva.

Il diritto sindacale

I sindacati

Il sindacato è un’organizzazione di lavoratori subordinati che hanno deciso volontariamente di essere rappresentati da tale soggetto collettivo.

Che cosa fa il sindacato? L’obiettivo principale dell’azione sindacale è senza dubbio la regolazione accorpata delle condizioni di lavoro attraverso lo strumento del contratto collettivo.

Tale obiettivo si raggiunge con una serie di operazioni, tramite la contrattazione e tramite la protesta, ovvero lo sciopero, cioè un’astensione dalla prestazione di lavoro senza retribuzione (tutelato dall’art. 40 della Costituzione).

Qualsiasi soggetto ha diritto a scioperare senza conseguenze (civili o penali) e, ad oggi, non ci sono leggi che limitino il diritto di sciopero; tuttavia, esiste una limitazione nello sciopero dei servizi pubblici essenziali, dove viene garantito ma allo stesso tempo organizzato, per fare in modo che i servizi possano sempre operare regolarmente (per esempio, siccome capitano spesso scioperi da parte del settore dei trasporti, esso viene regolamentato legalmente in quanto servizio pubblico essenziale).

Negli ultimi anni l’azione sindacale è caratterizzata dalla collaborazione con la controparte sociale (ad esempio, nella gestione delle crisi o negli Enti bilaterali).

La concertazione è poi la prassi di sottoporre le principali decisioni che incidono sulle condizioni economico-sociali dei lavoratori ad una consultazione preventiva delle parti sociali. L’obiettivo della concertazione è quello di evitare che i provvedimenti possano essere contrastati dai sindacati tramite proteste. Esso è un canale non istituzionalizzato che ha dato spesso origine a degli accordi collettivi “triangolari”, in cui vi sono sindacati dei lavoratori, dei datori di lavoro e lo Stato.

Modelli organizzativi dei sindacati

Quando si parla di sindacati ci si riferisce ai modelli organizzativi, che generalmente sono due:

  • Sindacalismo di mestiere: aggregazione di lavoratori accomunati dallo svolgere lo stesso mestiere. Oggi si tratta di sindacati professionali che rappresentano categorie di lavoratori che svolgono certe professioni (es. controllori di volo, piloti, medici ospedalieri) o che ricoprono le stesse posizioni apicali (es. dirigenti – CIDA, Federmanager);
  • Sindacalismo di industria o di categoria: è il più diffuso ad oggi, e consiste nell’aggregazione di tutti i lavoratori operanti in un medesimo settore economico (metalmeccanici, chimici, bancari, edili) a prescindere dal mestiere a cui sono addetti.

Sindacalismo confederale

In Italia il sindacato di categoria si interseca col sindacalismo confederale. La struttura organizzativa confederale fa parte della tradizione sindacale italiana, fin dai primi anni 1900. Le confederazioni vennero sciolte durante il fascismo e alla caduta del sistema corporativo gli esponenti sindacali aderenti ai 3 maggiori partiti antifascisti (DC, Pci, Psi) diedero vita ad una confederazione unitaria (CGIL) dalla quale, alcuni anni dopo si staccò la CISL (1950) e la UIL (1950).

Le tre confederazioni CGIL, CISL e UIL sono largamente rappresentative della maggioranza dei lavoratori italiani; i loro reciproci rapporti hanno risentito, nel corso del cinquantennio post-costituzionale, dei mutevoli equilibri politici della nostra democrazia. La Confederazione è un’associazione di secondo grado, che aggrega cioè le associazioni di categoria. Si articola in diramazioni territoriali (Camere del lavoro per la CGIL, Unioni sindacali territoriali per la CISL).

Sindacalismo di base

Esiste anche un sindacalismo di opposizione, chiamato sindacalismo di base; è un movimento di base e di mobilitazione, caratterizzato da una elevata frammentazione organizzativa; si tratta di sindacati con forte impronta conflittuale (soprattutto verso i vertici di CGIL-CISL-UIL) e di classe.

Sono presenti in alcune nicchie del settore pubblico e privato (soprattutto nel settore dei servizi) e spesso danno origine ad iniziative di protesta col ricorso allo sciopero per ottenere visibilità.

[Un esempio di sindacato di protesta sono i Cobas (comitati di base), coalizioni sindacali di taglio antagonistico, organizzati in coordinamenti provinciali, anch’essi intercategoriali, cui fanno capo le diverse organizzazioni aziendali.]

Sindacalismo imprenditoriale

Il modello organizzativo delle associazioni sindacali imprenditoriali è plasmato su quello dei sindacati dei lavoratori. Ci sono associazioni di categoria (es. Federmeccanica nell’industria metalmeccanica), che stipulano contratti collettivi nazionali di categoria, ed entità confederali (Confindustria, Confcommercio, CNA, Confartigianato, Associazione Bancaria Italiana).

La libertà sindacale

Nel nostro ordinamento il riconoscimento della libertà sindacale si basa sul 1° comma dell’art. 39 Cost.: “l’organizzazione sindacale è libera”.

Quando si parla della libertà sindacale generalmente si affrontano due spunti di approfondimento: la titolarità e ovviamente il suo contenuto. Per quanto riguarda la titolarità della libertà sindacale questa è di:

  • Lavoratori subordinati privati e pubblici ovvero quei lavoratori che si trovano in una posizione di soggezione nei confronti della controparte (cioè il datore di lavoro). Il riconoscimento della titolarità ha però due limitazioni: gli appartenenti ai corpi militari (Gdf e Carabinieri), infatti, non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale (limite in via di superamento dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 120/2018 che ha dichiarato illegittimo il divieto), aderire ad altre associazioni sindacali ed esercitare il diritto di sciopero; il personale appartenente ai corpi di polizia non militari, invece, hanno diritto di associarsi in sindacati, ma separati, cioè possono aderire solo a sindacati che siano formati, diretti e rappresentati esclusivamente da appartenenti alla Polizia di Stato.
  • Lavoratori parasubordinati non sono lavoratori subordinati ma si collocano in una “zona grigia” tra l’area della subordinazione, popolata dalla legislazione a tutela dei lavoratori, e l’area dell’autonomia in cui le tutele sono più ristrette.
  • Lavoratori autonomi sono in qualche modo dotati di libertà sindacale, potendo darsi delle proprie regole, nonostante non ci sia una controparte.
  • Imprenditori la questione è discussa perché è dubbio se si possa qualificare come sindacale l’attività da essi svolta per la soddisfazione di interessi attinenti ai rapporti di lavoro (in particolare l’imprenditore può agire anche come singolo nella contrattazione); secondo alcuni sarebbero titolari solo della libertà di associazione (art. 18 Cost.) e della libertà di impresa (art. 41 Cost.).

Sotto il profilo del contenuto si fa una distinzione tra profili individuali e profili collettivi:

Profili individuali

  • Libertà sindacale positiva: il singolo lavoratore può promuovere, costituire, aderire ad un’organizzazione sindacale e svolgere attività di proselitismo, ovvero portare avanti un’attività di apertura sindacale.
  • Libertà sindacale negativa: il singolo lavoratore può non svolgere alcuna attività sindacale, non aderire ad alcun sindacato o cessare di farne parte. Questo concetto, non scontato, è ricavabile dall'art. 15 Statuto dei lavoratori ed è il prodotto delle grandi proteste sindacali e operaie degli anni ’68-’69.

Profili collettivi

  • Libertà di organizzazione: si ha la libertà di scelta delle forme organizzative e delle regole che disciplinano l'assetto interno; la libertà di porre in essere qualunque forma organizzativa, anche diversa da quella associativa purché idonea a ricevere la qualificazione di “sindacale” (tutela di interessi collettivi di lavoro, autotutela diretta, autotutela attuata dagli stessi lavoratori). Si ha poi la libertà di definire gli obiettivi e gli strumenti dell'attività sindacale, senza alcuna interferenza esterna.
  • Libertà di azione: si ha la libertà di azione all'interno della impresa e all’esterno nei confronti delle pubbliche istituzioni e una libertà di azione contrattuale (non è infatti definito nessun obbligo a trattare o a contrarre).
  • Libertà di lotta: diritto di sciopero (con la regolamentazione legale che pone limiti e regole sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali).

Lo statuto dei diritti dei lavoratori

La libertà sindacale trova la sua massima espressione e tutela all’interno dello Statuto dei diritti dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300). Uno degli obiettivi dello Statuto è il rafforzamento dell'effettività del principio di libertà sindacale all'interno dei luoghi di lavoro, che è perseguito vietando all'imprenditore di utilizzare i poteri che gli derivano dal contratto di lavoro per ostacolare, anche indirettamente, i lavoratori nell'esercizio dell'attività di autotutela dei propri interessi.

Il Titolo II dello statuto è denominato “Della libertà sindacale” e contiene:

  • Art. 14 - Diritto di associazione e di attività sindacale: Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro.
  • Art. 15 - Atti discriminatori: È nullo qualsiasi patto od atto diretto a:
    • a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;
    • b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.
  • Art. 16 - Trattamenti economici collettivi discriminatori: È vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente dell'articolo 15.
  • Art. 17 - Sindacati di comodo (o sindacati “gialli”): È fatto divieto ai datori di lavoro ed alle associazioni di datori di lavoro di costituire e sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori (questo perché i primi potrebbero limitare intenzionalmente le azioni del sindacato stesso).

Art. 39 Cost. - Seconda parte

La seconda parte dell’art. 39 (commi 2, 3 e 4) delinea il quadro istituzionale nel quale avrebbe dovuto essere regolata, tramite una apposita legge «sindacale», la disciplina giuridica del sindacato e del contratto collettivo. L’assetto prevede che ai sindacati sia conferito lo status di persone giuridiche di diritto pubblico (personalità giuridica), attraverso la registrazione che ciascun sindacato sarebbe stato onerato (non obbligato) a conseguire, secondo una procedura fissata dalla legge di attuazione. L’unica condizione per la registrazione è che il sindacato si doti di uno statuto interno a base democratica.

I sindacati registrati, che sono rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, possono stipulare contratti collettivi dotati di efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alla categoria di riferimento dei contratti medesimi (cd. efficacia erga omnes) a prescindere dall’affiliazione o iscrizione delle imprese e dei lavoratori alle associazioni firmatarie.

La seconda parte art. 39 non è mai stata attuata: la mancata attuazione è l'evento che ha segnato l'evoluzione del diritto sindacale, e riguardo a questo si possono individuare due idee di pensiero: abrogarla o fare modifiche e attuarla.

Le motivazioni per cui non è stata attuata sono principalmente due:

  • Ostilità da parte di tutte le organizzazioni sindacali dei lavoratori reticenti ad un controllo amministrativo dello stato sui loro ordinamenti interni;
  • Ostilità delle organizzazioni sindacali meno rappresentative, con un numero di iscritti ristretto (quindi le organizzazioni piccole), perché secondo questo meccanismo avrebbe favorito sindacati come la CGIL (la confederazione con il maggior numero di iscritti).

La mancata attuazione della seconda parte ha portato come conseguenza il fatto che, ad oggi, il sindacato rimane un'associazione non riconosciuta (regolato dagli artt. 36, 37 e 38 Cod. civ.), senza quindi personalità giuridica e titolare della libertà sindacale.

Organizzazione e struttura del sindacato

Il modello dominante è quello del sindacato confederale, e per quanto riguarda dal punto di vista della struttura è articolato secondo due linee organizzative:

  • Verticale, basata sul criterio della categoria produttiva e, cioè, dell'attività produttiva svolta dall'impresa in cui operano i lavoratori iscritti;
  • Orizzontale, basata sul criterio territoriale (in genere, Provinciale e regionale) e, perciò, intercategoriale.

Nelle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro troviamo la stessa doppia linea organizzativa orizzontale e verticale.

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher jedistefy di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Montanari Anna.
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