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Rappresentatività e condotta antisindacale

Rappresentativo. Secondo il prof la corte ha fatto un'altra cosa, ha detto che a fronte di una trattativa non si può escludere un sindacato che ha una rappresentatività. Esiste un concetto diverso che non è tanto il diritto a trattare quanto il divieto che emergerebbe a discriminare un sindacato nella trattativa.

Uno studioso diceva che la condotta antisindacale è la condotta del datore di lavoro che si sottrae al conflitto, un datore di lavoro che non si misura, non si contrappone.

Con l’art. 28 è stato fatto di tutto, perché il sindacato è riuscito in epoche più lontane da oggi è riuscito per esempio a far riaprire fabbriche che erano state chiuse (Smalterie venete) o nel caso vicino Roma.

Fonti: lex

Contratto collettivo

Contratti individuali

Lavoratore __________________ datore di lavoro

Rapporto giuridico (di lavoro)

L’arma dell’art. 28 viene utilizzata anche nelle condotte chiamate plurioffensive. Immaginiamo un lavoratore licenziato per motivi sindacali o un dirigente di una RSA che venga trasferito da un'unità produttiva all’altra, in questo caso posso agire ex art. 28 per la condotta antisindacale? Direi di sì perché qui c’è una lesione dell’attività sindacale e una lesione del diritto del singolo a non essere trasferito e così via.

Sentenza della Cassazione che affronta questo problema, c’è un art. 28 nel quale il sindacato lamenta l’antisindacalità della condotta del datore di lavoro che viene individuata nel licenziamento di un dirigente. Succede che il dirigente sindacale licenziato raggiunge una transazione con il datore di lavoro e quindi stipulano una transazione. Il datore di lavoro prende la transazione, va davanti al giudice del lavoro e dice: io ho transato la controversia, quindi giudice della condotta antisindacale dichiara estinta la controversia perché il licenziamento è stato definito. La Cassazione sostiene che la causa non si è estinta perché questa controversia è plurioffensiva, era un’unica condotta ma che colpiva due tipi di interessi, quello individuale del lavoratore e la lesione dell’attività del sindacato, quindi il lavoratore aveva concluso con una transazione ma il sindacato no quindi ben può coltivare un’azione giudiziaria per far valere la condotta antisindacale del datore di lavoro.

Venendo meno il licenziamento è la posizione individuale del lavoratore a non essere più controversa, ma resta la lesione dell’attività sindacale e quindi la Cassazione dice che il giudizio deve proseguire, sicuramente il giudice non potrà rimuovere gli effetti come reintegrare il lavoratore perché ormai il contratto di lavoro si è estinto a seguito della transazione però l’affermazione della condotta antisindacale resta.

1 Azienda Maccarese che era di proprietà dell’IRI (Istituto Ricostruzione Industriale), l’IRI decide di vendere questa azienda agricola a degli imprenditori per accordi che aveva stipulato con il sindacato prima di fare questa operazione avrebbe dovuto dare delle informazioni al sindacato, aprire un confronto con il sindacato. Secondo quello che viene accertato dal giudice del lavoro l’IRI non dà queste informazioni. Il giudice del lavoro dice che il fatto che il datore di lavoro si sia sottratto al confronto sindacale non dando quelle informazioni che era obbligato a dare costituisce una condotta antisindacale perché avendo negato quelle informazioni al sindacato non ha consentito al sindacato di svolgere la sua attività nella pienezza della forza che il sindacato avrebbe potuto esercitare avendo conoscenza di certe informazioni. Non solo afferma l’antisindacalità della condotta del datore di lavoro, ma afferma che gli effetti devono essere rimossi e per rimuovere gli effetti ordina la restituzione di questa azienda che era stata ceduta dall’IRI.

L’utilizzo dell’art. 28 costituisce, secondo una valutazione molto fondata, la spia della debolezza del sindacato. Guardando le statistiche si evidenzia che chi è che utilizza l’art. 28? È il sindacato debole, perché il sindacato forte non ha bisogno di ricorrere al giudice per far valere i propri interessi, un sindacato forte di fronte ad un datore di lavoro che non ammette la trattativa si presenta al datore di lavoro minacciando uno sciopero. Un sindacato forte che ha dietro di sé i lavoratori che sostengono l’azione del sindacato non ricorre al giudice per essere tutelato, anzi un sindacato che ricorre al giudice dimostra una debolezza tale da indurre a porsi la domanda: se questo sindacato va dal giudice per difendersi come fa a difendere i lavoratori? Si dice che non solo l’art. 28 è strumento utilizzato dai sindacati piccoli che non hanno forza, ma i sindacati grandi lo utilizzano quando si trovano in un momento di difficoltà e non hanno la capacità, la forza che un sindacato dovrebbe avere di autotutelarsi, resta fermo il principio dell’efficacia dell’art. 28 però bisogna fare queste considerazioni.

Detto ciò è più facile capire il motivo per la legittimazione a ricorrere al giudice del lavoro è stata dal legislatore attribuita al sindacato esterno e non al sindacato esterno all’azienda, proprio perché l’utilizzo di questo strumento in modo affrettato, sotto la pressione delle tensioni che si vivono all’interno della fabbrica potrebbe indubbiamente avere una conseguenza negativa per il sindacato perché potrebbe dimostrarne la debolezza e la cosa più grave è che se un sindacato che è debole ricorre all’art. 28 e perde l’art. 28 a quel punto scompare dalla scena sindacale perché non solo è debole, va dal giudice e il giudice respinge il ricorso per condotta antisindacale a quel punto la situazione di debolezza viene accentuata. La selezione che fa il legislatore diventa molto più comprensibile, quindi le questioni di costituzionalità che sono state poste sulla limitazione, sulla asserita illegittimità della limitazione al solo sindacato territoriale e non alla RSA, RSU che sono state superate dalla Corte cost.

C’è un problema che rimane quanto alla legittimazione del sindacato a proporre l’art. 28 perché c’è stata ad un certo punto una smagliatura, perché l’art. 28 dice che chi può agire è il sindacato nazionale e più puntualmente gli organismi locali del sindacato nazionale, se un sindacato non è nazionale non può ricorrere all’art. 28. Tutto questo andava bene finché i diritti sindacali dello Statuto dei lavoratori erano riconosciuti alle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti nazionali, provinciali o di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative, quindi fino al 1995. Dal 1995 in poi con la modifica dell’art. 19 succede che il sindacato che può costituire la RSA è anche il sindacato che ha una dimensione solo aziendale che è un sindacato molto forte e che è in grado di firmare i contratti collettivi. Se ho un sindacato aziendale che può costituire una RSA in quanto firmatario di un contratto collettivo e a questo sindacato viene rifiutata dal datore di lavoro la costituzione della RSA e i diritti ad esse collegati, questo sindacato può ricorrere per condotta antisindacale? Questo prima non si poneva oggi invece sì. Questa smagliatura c’è e determina illegittimità dell’art. 28 perché il sindacato pure titolare di diritti è però privato della possibilità di ricorrere a questo strumento forte. Problema su quale riflettere, c’è o no problema di costituzionalità? Art. 24 Cost., chiunque ha diritto ad agire per la tutela dei diritti. La soluzione è che non c’è una lesione, una violazione art. 24 perché la tutela giurisdizionale attraverso strumenti diversi ma ugualmente efficaci come il ricorso in via d’urgenza garantisce al sindacato una tutela ex art. 700 c.p.c. Non c’è incostituzionalità proprio perché si può ricorrere ad altri strumenti che garantiscono la tutela giurisdizionale dei diritti quanto alla tempestività e anche se forse l’incisività dell’art. 28 resta maggiore.

Altra questione è quello di capire che vuol dire sindacato nazionale, è semplice dire un sindacato che ha una struttura a livello nazionale, quindi un sindacato che dallo statuto, dall’atto costitutivo dimostra di essere un sindacato che opera non già nell’azienda o nel territorio X ma opera su tutto il territorio nazionale. Si è posto un contenzioso articolato con esiti controversi perché ci sono alcune organizzazioni sindacali che non hanno per scelta una struttura nazionale, es. alcuni sindacati di base come i COBAS, ma questi si federano a livello nazionale per cui il sindacato nazionale è un soggetto diverso da quello che ha subito la lesione. Si è posta la questione se questo è o no un sindacato nazionale. Alcuni giudici hanno affermato che in base ai principi della libertà di organizzazione sindacale che sono garantiti dall’art. 39 primo comma della Cost., la scelta organizzativa del sindacato di strutturarti pur sempre a livello nazionale ma con forme giuridiche diverse non impedirebbe la legittimazione a ricorrere ex art. 28.

Altri giudici sostengono che invece non possono ricorrere all’art. 28.

17-02-2014

Contratto collettivo

Nel diritto del lavoro le regole che governano le condizioni di lavoro sono stabilite non solo dalla legge ma prevalentemente dalla contrattazione collettiva, quindi il punto di riferimento del diritto del lavoro vede nella contrattazione collettiva la fonte.

La contrattazione collettiva è qualcosa che serve a produrre regole che governano nelle categorie, nelle aziende i rapporti di lavoro.

Proviamo a raffigurare il sistema della contrattazione collettiva e successivamente vediamo la costruzione giuridica.

2 Nel senso di fonte di produzione di regole che ha un'importanza enorme.

Partendo dal fenomeno, la contrattazione collettiva nel nostro paese è regolata non dalla legge ma è regolata da accordi tra le parti e l’ultimo accordo che è intervenuto, quello del 10 gennaio 2014 è un accordo di fondamentale importanza perché detta delle regole sistematiche che rendono possibile lo svolgimento della contrattazione collettiva.

Noi abbiamo due livelli di contrattazione collettiva.

  • La contrattazione di primo livello è quella che riguarda i contratti collettivi nazionali di categoria. Cosa sono i contratti collettivi nazionali di categoria? Sono quei contratti collettivi che regolano le condizioni di lavoro dei dipendenti appartenenti alle imprese di un certo settore merceologico. Il contratto nazionale di categoria è fondamentale perché è la contrattazione che riguarda tutti i dipendenti che appartengono ad imprese di un certo settore, chi lo fissa? Chi individua quel certo settore, la categoria alla quale si applica il contratto collettivo? La categoria alla quale si applica il contratto collettivo è individuata dallo stesso contratto collettivo, è il contratto collettivo che individua l’ambito di applicazione e dice: il presente contratto si applica a tutti i dipendenti delle imprese che operano nel settore...

Questi contratti collettivi nazionali di categoria sono stipulati dalle associazioni imprenditoriali che rappresentano le imprese (Federmeccanica, Federchimica, Federlegno...) e le organizzazioni sindacali di categoria (sono le associazioni di primo grado che associano i lavoratori e che a loro volta aderiscono alle confederazioni). In ogni categoria noi abbiamo una pluralità di organizzazioni sindacali di categoria e qui si pone il problema. Essendoci una pluralità di organizzazioni sindacali, quali organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulano il contratto collettivo nazionale di categoria? Qual è la regola che governa il contratto collettivo nazionale di categoria?

A questi interrogativi l’ordinamento statuale e la Cost. dà una risposta molto chiara, perché l’art. 39 della Cost. dopo aver detto al primo comma che l’organizzazione sindacale è libera dice che i sindacati nazionali di categoria si sarebbero dovuti registrare così avrebbero ottenuto la personalità giuridica, tutti i sindacati registrati che ottenevano la personalità giuridica avrebbero stipulato il contratto collettivo nazionale di categoria con efficacia erga omnes. L’art. 39 Cost. disciplinava in modo perfetto i sindacati titolari della contrattazione collettiva e gli effetti del contratto collettivo dicendo che quel contratto avrebbe avuto efficacia per tutti i lavoratori della categoria. Ma accade che il sindacato non ritiene di andare nella direzione indicata dal costituente quindi il sindacato non si registra scegliendo la strada dell’associazione non riconosciuta.

3 In Italia abbiamo circa 400 contratti collettivi nazionali di categoria di cui circa 70 nel sistema Confindustria e gli altri sparsi negli altri settori.

Scegliendo questa strada accade che essendo associazione non riconosciuta può stipulare contratti collettivi, questi contratti che stipula li può stipulare in base all’autonomia privata collettiva che il codice civile riconosce a ciascun soggetto. Il problema è che questi contratti collettivi che il sindacato stipula sono contratti collettivi di diritto comune, quindi quel contratto collettivo che le nostre organizzazioni sindacali stipulano sono contratti collettivi che non hanno e che non possono avere efficacia generale ma riguarda soltanto i lavoratori iscritti alle organizzazioni sindacali e i datori di lavoro iscritti alle associazioni imprenditoriali, hanno un’efficacia limitata.

Che cosa accade a seguito di ciò? Accade che la tutela che si realizza attraverso i contratti collettivi, la prima tutela è quella economica, là dove non si applica il contratto collettivo il lavoratore non ha una retribuzione determinata collettivamente, ciò comporta che la sua retribuzione è fissata a livello individuale. La retribuzione che il singolo lavoratore può negoziare con datore di lavoro è una retribuzione che sicuramente non ha quelle caratteristiche della proporzionalità, della sufficienza che sono invece quelle che un sindacato può negoziare con le associazioni imprenditoriali. Noi abbiamo avuto un periodo nel quale larga parte dei lavoratori non era tutelata dai contratti collettivi.

Cosa fa il legislatore alla fine degli anni 50 per risolvere questo problema? Avverte la necessità di individuare condizioni minime di trattamento che si applichi a tutti i lavoratori, abbiamo quindi un legislatore che approva una legge delega 741 del 1959 (legge Vigorelli), con la quale il Parlamento delegava il governo ad emanare condizioni economiche e normative minime di tutela per i lavoratori dipendenti. La legge delega non solo fissava l’obiettivo ma fissava anche il modo attraverso il quale il governo doveva esercitare la delega, il legislatore delegante diceva, il governo opererà recependo nei decreti legislativi i contratti collettivi di diritto comune che sono stati stipulati fino alla data del....

Noi abbiamo avuto questa legge delega 741 del 1959 che ha risolto il problema, in quel momento, sull’efficacia generale del contratto collettivo, ma attraverso questo escamotage il contratto collettivo recepito nel decreto legislativo assumeva una forza che era quella della legge, non aveva contenuto contrattuale, ma sul piano formale quel contratto non era più un contratto ma era diventato una legge. La soluzione all’epoca fu molto efficace perché i lavoratori potevano far valere i loro diritti e le loro tutele in base ai decreti legislativi che contenevano i contratti collettivi, il meccanismo funzionò abbastanza bene, i sindacati depositavano i contratti collettivi presso il ministero del lavoro, il quale li recepiva in un decreto legislativo il quale veniva emanato dal governo.

Accade però che arriva il termine di operatività del termine fissato dalla legge delega e quindi di fronte al venire meno della delega il Parlamento si pone il problema di come poter continuare ad operare con questo sistema che era molto efficace. Il Parlamento decide di prorogare la legge 741 del 1959 e quindi differisce il termine prima fissato per consentire che questo meccanismo di recepimento dei contratti collettivi continui a funzionare. Accade che viene sollevata una questione di costituzionalità perché si dice la legge delega e la sua proroga sono incostituzionali, la Corte Costituzionale si pronuncia sulla questione di costituzionalità con una sentenza importante che sostanzialmente dice mentre la legge delega è legittima perché in via transitoria, temporanea ha trovato un meccanismo per estendere erga omnes i contratti collettivi per tutelare gli interessi collettivi dei lavoratori e quindi è legittima attesa la sua transitorietà. La Corte dichiara incostituzionale la proroga perché dice che mentre si può ammettere in via del tutto eccezionale che per la tutela degli interessi collettivi in via transitoria si utilizzi uno strumento che non è quello dell’art. 39 non si può ammettere che ci sia un contratto collettivo

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

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