Diritto commerciale
Definizione di imprenditore
Iniziamo dando la definizione di imprenditore (art. 2082): colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione di beni e di servizi. Rileggendo le parole dell'articolo, vediamo:
- Professionalmente: si richiede il requisito dell'abitualità, l'attività non può essere svolta occasionalmente;
- Un'attività: compimento di una serie di atti preordinati ad un fine;
- Economica: non il lucro, ma un'attività condotta con metodo economico, ovvero un'attività tale che i ricavi riescano a coprire i costi;
- Organizzata: combinando vari fattori produttivi;
- Fine della produzione di beni e di servizi: poco importa la natura di questi beni o servizi.
Se manca uno di questi elementi, allora non siamo di fronte ad un imprenditore. Non si richiede il lucro. Il legislatore del 1942 ha voluto introdurre nella categoria dell'imprenditore più soggetti. Vi sono varie distinzioni riguardo l'imprenditore:
- Secondo l'attività che è chiamato a svolgere: imprenditore agricolo e commerciale;
- Secondo le dimensioni: piccolo imprenditore e impresa medio-grande;
- Se vediamo i soggetti: impresa individuale e impresa societaria.
Distinzioni tra imprenditori
Imprenditore agricolo e commerciale
Riguardo la distinzione fra imprenditore agricolo e imprenditore commerciale, vi è un ragionamento di tipo residuale: se l'attività che è chiamato a svolgere non è quella dell'imprenditore agricolo, allora siamo di fronte ad un imprenditore commerciale, secondo lo statuto dell'imprenditore commerciale che si basa su 5 punti fondamentali:
- Soggezione alle procedure concorsuali;
- Obbligo all'iscrizione nel Registro delle Imprese (forma di pubblicità in modo tale che terzi siano a conoscenza dei dati e degli atti di un'impresa);
- Capacità per l'esercizio dell'impresa;
- Soggezione alla disciplina speciale della rappresentanza con particolare attenzione alla figura dell'institore, procuratore e commesso;
- Obbligo alla tenuta delle scritture contabili.
Imprenditore agricolo
L'imprenditore agricolo è colui che esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento di animali e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.
Gli ausiliari dell'imprenditore
Riguardo invece gli ausiliari dell'imprenditore, abbiamo:
- Institore: colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale (Direttore generale). Se sono più di uno, agiscono disgiuntamente, salvo previsto diversamente. Hanno rappresentanza processuale e sostanziale. Devono adempiere ai doveri pubblicitari. Non possono procedere a vendita o affitto dell'azienda e non possono ipotecare beni, se non autorizzati.
- Procuratore: compiono per l'imprenditore atti pertinenti all'esercizio dell'impresa (dirigente personale, direttore settori acquisti).
- Commesso: compiono atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni cui sono delegati.
Azienda e segni distintivi
Vi è anche l'azienda che è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. Qui non vediamo i soggetti (come per l'impresa) ma il complesso strumentale dei beni. È connotata da tre segni distintivi quali:
- Ditta: ovvero il nome dell'imprenditore. La ditta può essere:
- Nominativa, composta da nome e cognome;
- Di fantasia, per distinguersi dal pubblico (deve sempre contenere nome e cognome);
- Originaria, utilizzata dallo stesso imprenditore che l'ha creata;
- Derivata, utilizzata da un altro imprenditore.
Si parla di ragione sociale per le società di persone, mentre per quelle di capitali, di denominazione sociale. Non può essere trasferita senza l'azienda. Quando vi è cessione dell'azienda, ci deve essere il consenso dell'alienante sulla cessione della ditta.
- Insegna: contraddistingue i locali dove l'imprenditore svolge la sua attività. Non necessariamente deve contenere il nome dell'imprenditore. Può essere:
- Denominativa, composta da nomi o parole;
- Figurativa, composta da immagini;
- Mista, da parole e immagini.
Non occorre il consenso dell'alienante sulla cessione dell'insegna quando vi è la cessione dell'azienda.
- Marchio: contraddistingue i prodotti. Può essere:
- Di fabbrica, del produttore e indica la provenienza del prodotto;
- Di commercio, del rivenditore o distributore.
Può essere denominativo, figurativo e misto, come l'insegna. Può essere forte o debole a seconda se rispettivamente non contengono alcun riferimento al prodotto o vi è un'un'alterazione o combinazione di parole di uso comune. Si perde il marchio per mancato rinnovo, mancata utilizzazione per 5 anni o volgarizzazione ovvero quel termine creato viene usato per indicare i prodotti di un certo tipo come Jeep, Sottiletta ecc. I segni distintivi comunque devono essere:
- Nuovi;
- Originali, diversi dalla denominazione o descrizione generica del prodotto;
- Veritieri, non deve dare indicazioni non vere o idonee a ingannare il pubblico;
- Leciti, non vi devono essere immagini o parole contrarie al buon costume.
Articoli sull'azienda
- Art. 2555: L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa;
- Art. 2556: La forma del trasferimento deve essere fatta per iscritto salvo l'osservanza della forma stabilita dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto;
- Art. 2557: Chi trasferisce il complesso aziendale ha un divieto di concorrenza ovvero non può iniziare una nuova attività per 5 anni dall'alienazione che sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta;
- Art. 2558: Riguardo la cessione dei contratti, non occorre la notifica al terzo contraente ceduto, esso subentra direttamente a meno che non si opponga, se sussista una giusta causa;
- Art. 2559 e Art 2560: Riguardo la successione dei crediti e dei debiti: per i crediti non occorre la notificare la cessione del credito perché quando vi è il trasferimento dell'azienda, già vi è stata pubblicità nel Registro delle Imprese; il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede l'alienante. Per i debiti vi dovrà essere il consenso del creditore. Si parla di accollo cumulativo quando nel trasferimento di un'attività commerciale, l'acquirente risponderà dei debiti sorti anteriormente se risulta dai libri contabili obbligatori.
Concorrenza
Parliamo anche della concorrenza che è quell'assetto dinamico che assicura lo sviluppo economico e il benessere collettivo grazie a delle regole affinché vi sia contendibilità. Qui non si parla più di illecito civile ma di illecito commerciale. Quindi quando si violano le regole della concorrenza, il rimedio sarà l'inibitoria che ripristinerà la situazione antecedente la condotta scorretta. Se poi ci sarà anche un danno a un terzo allora ci sarà risarcimento del danno (ma sempre illecito commerciale resta!). La legge 287 del 1990 e la legge anti-trust vogliono tutelare il mercato e garantire l'assetto ideale del mercato e individuano 3 fattispecie lesive della concorrenza:
- Intesa restrittiva della concorrenza: due imprese si accordano sui prezzi a scapito delle altre;
- Abuso di posizione dominante: non si vieta la posizione dominante ma l'abuso che vada a svantaggio dell'interesse collettivo;
- Divieto di concentrazione di imprese: ovvero quelle fusioni di imprese vietate solo se a danno della concorrenza.
Impresa sociale
Dobbiamo anche parlare dell'impresa sociale (d.lgs 155 del 24/03/2006) che è secondo l'articolo 1 quell'ente che esercita in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione di beni e di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare bisogni di interesse generale con i requisiti degli articoli 2, 3 e 4. L'articolo 2 parla dell'utilità sociale. L'articolo 3 parla dell'assenza dello scopo di lucro ovvero è vietata la destinazione diretta e indiretta degli utili; per distribuzione indiretta intendiamo:
- Corresponsione agli amministratori di compensi superiori rispetto a quelli che operano in aziende dei medesimi settori;
- Corresponsione ai lavoratori subordinati di compensi superiori rispetto a quelli previsti nei contratti;
- Remunerazione di strumenti finanziari diversi dalle azioni di cinque percentuali superiori al tasso ufficiale di rendimento.
L'articolo 4 stabilisce che l'impresa non è fenomeno formale ma sostanziale, quindi se un imprenditore, a prescindere dalla forma giuridica, svolge un'attività con i caratteri dell'art. 2082, siamo di fronte a un'impresa.
Legge 443 08/08/1985
Si definisce artigiano colui il quale dà un'impronta personale all'attività produttiva sia che la svolge lui sia che la svolgono i suoi collaboratori. Emerge il carattere personale della produzione. Si sintetizza la qualità intrinseca del prodotto, frutto dell'apporto dell'artigiano. Rientra nella categoria del piccolo imprenditore (art.2083).
Contratto di società (art. 2247)
Secondo l'art. 2247 con il contratto di società “due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili”. Rileggendo le parole dell'articolo:
- Conferiscono: i soci si obbligano nei confronti della società;
- Beni o servizi: ad attribuire ad essa beni o servizi;
- Si parla di:
- Scopo mezzo: l'esercizio di un'attività economica;
- Scopo fine: il lucro.
Una società per azioni può costituirsi comunque, dopo la riforma del diritto societario del 2003, tramite:
- Contratto;
- Atto unilaterale;
- Atto amministrativo o legge.
Società
Tipi di società
Abbiamo quindi parlato del contratto di società (art. 2247) ovvero quel contratto con cui due persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili. Esistono diversi tipi di società che si differenziano per il tipo di responsabilità per le obbligazioni sociali. Esse sono:
- Società di persone: in cui rileva l'aspetto fiduciario dei soci, rileva l'elemento personalistico, emerge la persona del socio nell'organizzazione e nel funzionamento della società;
- Società di capitali: rileva più l'elemento capitalistico che l'elemento personalistico.
In queste ultime inoltre assistiamo ad una struttura corporativa che è composta dall'assemblea (composta da tutti i soci), l'organo amministrativo che compie gli atti di gestione della società ed il collegio sindacale che vigila sull'operato degli amministratori. Nelle società di persone tutto questo non c'è, sono i soci stessi che prendono le decisioni, non esiste un organo di controllo, la prerogativa di esercitare un controllo spetta ai soci non amministratori. Il legislatore ha voluto riconoscere personalità giuridica solo alle società di capitali, poiché gli interessi in gioco sono più consistenti. Comunque sia le società di persone sia quelle di capitali sono dotate di soggettività giuridica, ovvero costituiscono un soggetto distinto dai soci che ne fanno parte, e ciò avviene con l'iscrizione nel Registro delle Imprese. Un'altra distinzione fra le società di persone e le società di capitale consiste nel fatto che quelle di persone hanno autonomia patrimoniale perfetta, ovvero i soci che ne fanno parte sono illimitatamente (anche col proprio patrimonio) e solidalmente (ciascuno per l'importo dovuto) responsabili per le obbligazioni sociali, mentre le società di capitali i soci sono limitatamente responsabili alla quota conferita (autonomia patrimoniale imperfetta). Il legislatore ha comunque voluto tutelare i soci perché:
- Esistono due tipi di creditori: sociali, che vantano un credito nei confronti della società, e particolari che invece hanno un credito nei confronti di un socio.
- I creditori sociali prima promuovono azione esecutiva nei confronti del patrimonio della società, se questo eroso, allora si rivarranno nei confronti del singolo socio che poi avrà azione di regresso, richiedendo il pagamento dagli altri soci;
- I creditori particolari prima promuovono azione esecutiva nei confronti di un socio e in particolari ipotesi potranno rivalersi nei confronti del patrimonio della società.
Società di persone
I tipi di società di persone sono 3:
- Società semplice (s.s): l'unico tipo societario non deputato allo svolgimento di attività commerciale. Esso comunque costituisce il prototipo normativo delle società di persone perché molte delle norme sulle società di persone si applicano anche agli altri tipi di società di persone;
- Società in nome collettivo (S.n.c): deputata allo svolgimento di attività commerciale;
- Società in accomandita semplice (S.a.s): caratterizzata dalla presenza di 2 categorie di soci:
- Accomandanti: rispondono limitatamente alla quota conferita.
- Accomandatari: gli unici che possono essere amministratori, rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali.
Costituzione di una società di persone
Come si costituisce una società di persone? L'art 2257 prevede che “il contratto non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti” quindi non vi è un vincolo di forma, il contratto può essere anche verbale, salvo se vi è un trasferimento di un immobile ad esempio, allora in quel caso il contratto dovrà essere redatto per iscritto. Se il bene presenta un'evizione o è viziato, allora verrà meno l'obbligazione del conferimento o l'esistenza del contratto, se il bene è considerato essenziale per la vita della società. Se poi non vi è l'atto costitutivo o non è stato trascritto nel Registro delle Imprese, allora siamo di fronte ad una S.n.c irregolare e riguardo i rapporti fra la società e i terzi, si applicheranno le disposizioni riguardo le società semplici.
Conferimenti
Il conferimento rappresenta l'obbligo preliminare per un soggetto per l'acquisto della qualità di socio. È rappresentato da:
- Beni in natura
- Denaro crediti
- Prestazioni d'opera
Nelle società per azioni, l'aspetto capitalistico non permette di conferire le prestazioni d'opera. Secondo l'articolo 2253, se non stabilito nulla sul contratto sociale (nel contratto sociale deve essere indicato: cognome, nome, luogo e data di nascita di ogni socio, oggetto sociale, durata del contratto, conferimenti, criteri di ripartizione degli utili e delle perdite, modello di amministrazione ecc.) i conferimenti si presumono in parti eguali. Si riprende una norma per le S.p.a, i conferimenti si presumono, se non stabilito nulla, in denaro. Comunque, per i conferimenti dei beni in proprietà, si applicano le norme del contratto di vendita, e la garanzia per vizi, evizione e il passaggio sul rischio gravano sull'alienante. (Conseguenza: esclusione del socio dalla società) Per i conferimenti dei beni in godimento, si applicano le norme del contratto di locazione, e il bene, alla fine del contratto, dovrà essere consegnato al proprietario nello stato in cui si trovava al momento della consegna. Il socio può anche conferire prestazioni d'opera manuali, intellettuali, occasionali, periodiche. Sarà un socio a tutti gli effetti, avrà comunque diritto ad una remunerazione. Ha un unico svantaggio il socio d'opera, ovvero che nella fase di liquidazione sarà remunerato per ultimo, dopo che siano stati pagati tutti gli altri soci.
Capitale sociale e patrimonio sociale
Il capitale sociale è quella cifra/entità numerica che esprime il valore dei conferimenti effettuati dai soci verso la società. Ha funzione vincolistica, non può essere distolto dalla sua finalità produttiva. Il patrimonio sociale invece è l'insieme delle vicende giuridiche ed economiche che fanno capo alla società e permettono ad essa di trarre gli utili che nella società di persone spetta dopo l'approvazione del rendiconto o bilancio, mentre nelle società di capitali spetta ai soci dopo l'apposita delibera dei soci. (Utili = parte di ricavi che supera i costi) Secondo l'articolo 2263, riguardo i criteri di ripartizione: se non stabilito nulla nel contratto sociale, gli utili si presumono proporzionali ai conferimenti effettuati; se non stabiliti neanche i conferimenti, allora in parti eguali. Non sono previsti utili fittizi.
Regime di responsabilità
La garanzia primaria è costituita dal patrimonio della società mentre la garanzia di tipo sussidiaria è costituita dal patrimonio dei singoli soci. Si deve fare comunque una distinzione:
- Nelle società semplici, il creditore può rivalersi nei confronti del socio, ed il socio può invocare il beneficio della preventiva escursione del patrimonio sociale indicando quei beni sui quali il creditore può facilmente soddisfarsi.
- Nelle società in nome collettivo, il creditore dovrà sempre rivalersi nei confronti del patrimonio della società, se questo infruttuoso, allora dovrà rivalersi nei confronti del patrimonio del socio che poi eserciterà azione di regresso nei confronti degli altri soci.
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