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Lezione 10 novembre 2011

Recesso e morte del socio nelle società di persone, responsabilità nelle SNC e società semplice.

Sebbene non si tratti di scelte organizzative in senso stretto poiché tanto la morte quanto il recesso non riguardano scelte assunte da parte dei soci e non sono scelte che promanano dalla volontà dei soci, ciò nonostante afferiscono ad un ambito pur sempre organizzativo in quanto nelle società di persone la presenza di un determinato soggetto all’interno della società costituisce comunque un elemento di organizzazione, perché la persona del socio è considerato un elemento fondamentale all’interno di questa tipologia di società.

Approcciandoci alla disciplina dello scioglimento del singolo rapporto sociale, e quindi alla disciplina del recesso, esclusione e morte, ci occupiamo di una normativa che riguarda l’organizzazione della società perché riguarda la posizione di ogni singolo socio e quindi lo scioglimento del singolo rapporto sociale. In un’ottica un po’ più ampia abbiamo visto come la modifica soggettiva dell’atto costitutivo rappresenta un momento di organizzazione, quindi la circolazione delle partecipazioni nelle società di persone è comunque ascrivibile ad un momento organizzativo; così come è un momento organizzativo quello della circolazione delle partecipazioni nelle società di persone così lo è anche il momento dello scioglimento del singolo rapporto sociale. Inerisce un ambito di organizzazione in senso stretto la circolazione della partecipazione e l’esclusione del socio per volontà degli altri soci; riguarda comunque un momento organizzativo ma in senso lato, la disciplina dell’esclusione di diritto del socio e anche la disciplina del recesso e della morte del socio.

La morte del socio

Morte del socio (art. 2284 cc): qualora un socio muoia, viene meno la qualità di socio. Il 2284 dispone che:

2284 – Morte del socio: salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano.

Vediamo innanzitutto la regola tralasciando momentaneamente la deroga e quindi l’incipit dell’articolo. La regola principale da evidenziare è che alla morte del socio la quota viene liquidata agli eredi. Morto un socio non vi è una successione universale nel contratto di società da parte degli eredi. Da diritto privato sappiamo in merito alla materia successoria che vige in principio secondo il quale gli eredi succedono universalmente al de cuius. Si tratta di successione universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi al defunto.

Con riguardo al diritto delle società e in particolare al diritto delle società di persone, la circostanza che un soggetto sia titolare di una quota di partecipazione in una società di persone, individua un rapporto particolare in considerazione del fatto che in una società di persone la persona del socio sia un elemento qualificante delle società di persone. Il legislatore allora ancora una volta tende a porre in equilibrio la disciplina delle società con quella delle successioni. Posto che gli eredi sotto il profilo soggettivo rappresentano un elemento innovativo, qualora ci fosse una successione universale all’interno del contratto, di conseguenza il legislatore dispone che non vi è un’automatica sostituzione degli eredi al socio defunto, però è necessario che vadano equilibrati i diritti, cioè gli eredi non avendo diritto di regola alla successione del contratto di società di persone avranno diritto al tantundem (la liquidazione della quota).

Ferma ed imprescindibile la circostanza che nel contratto di società di persone la persona del socio rappresenta un elemento essenziale del contratto stesso, il legislatore dispone che morto un socio non succedono di regola i suoi eredi ma questi hanno diritto alla liquidazione della quota. Questa regola si comprende alla luce del tipo di società e dell’elemento tipologico che contraddistingue il contratto di società di persone. Ciò nonostante il legislatore stesso sempre nell’ambito delle regole individua però una serie di alternative rispetto alla liquidazione della quota a favore degli eredi. Ci sono due alternative di regola individuate dalla legge.

In materia di società il legislatore (come abbiamo già evidenziato) adotta un approccio di diritto suppletorio, perché insieme alla regola (e alla deroga della regola) individua anche entro quali limiti la deroga è possibile che si espanda e in questo caso questa norma 2284 va a contraddistinguersi come norma di diritto suppletorio, perché insieme alla regola, quella di liquidazione della quota a favore dell’erede individua due alternative eventuali e ulteriori rispetto a questa regola principale.

Qualora i soci siano d’accordo possono decidere, alla morte di un socio, o di sciogliere la società (prima alternativa) ovvero di continuarla con gli eredi alla morte del socio (seconda alternativa): potrebbero all’interno dello statuto prevedere la possibilità che vi sia una successione anche della partecipazione all’interno della società anche degli eredi. La successione è prevista in via di deroga nell’ambito del diritto suppletorio. Però alla fine della norma il legislatore dispone: qualora questi vi acconsentano. È necessario il consenso da parte degli eredi.

Clausole di successione e continuazione

Questa è la disciplina generale del 2284, ma vediamo come questa norma è stata di solito derogata nell’ambito della prassi. La norma ha come incipit: salvo che lo statuto non disponga diversamente. All’indomani dell’introduzione del codice civile ci si è posti un problema di diritto. È possibile introdurre all’interno di atti costitutivi di società di persone ovvero all’interno degli statuti delle clausole concernenti la successione nei rapporti societari? Il 2284 pare fornire una risposta positiva perché dice salvo che lo statuto non disponga diversamente, la cosiddetta clausola di salvezza.

Nell’ambito di questa potenzialità rientrante nell’autonomia delle parti sono fioccate nel tempo una serie di clausole statutarie: le cosiddette clausole di successione ovvero di continuazione. Troviamo nella prassi delle clausole statutarie che possono ricondursi a tre tipologie (che di solito sono prescritte all’interno degli statuti di società di persone, bisogna però capire se queste clausole sono legittime ed efficaci):

  • Clausole di continuazione facoltativa: quelle clausole statutarie che, utilizzando la clausola di salvezza rientrante nell’incipit del 2284, dispongono che è possibile ed è in facoltà degli eredi continuare a partecipare alla società di persone. È come se i soci, al momento della costituzione della società abbiano dato la possibilità agli eredi dei soci stessi di continuare nella partecipazione all’interno della società. La modifica soggettiva dell’atto costitutivo è una modifica che necessita dell’unanimità dei consensi. Con questa clausola, tutti i soci danno in via preventiva il consenso al che gli eredi succedano nella quota del socio che dovesse, nel corso della vita della società, morire. Dicono quindi: non seguiamo la prima regola della liquidazione della quota, ma ammettiamo già in via statutaria che gli eredi possano continuare e divenire soci della società una volta defunto uno dei soci stessi. Quindi da un lato vi è la facoltà degli eredi di continuare o meno e sono gli eredi che decidono se ottenere la liquidazione della quota piuttosto che continuare ad essere soci di quella società al posto del socio defunto.

  • Clausole di continuazione obbligatoria: i soci, all’interno dello statuto, non solo ammettono la possibilità che gli eredi di un socio defunto divengano soci al posto del socio defunto ma li obbligano a diventare soci. La formulazione della clausola è di solito: qualora uno dei soci dovesse morire, i suoi eredi sono obbligati a diventare soci della società di persone. Vi è un obbligo giuridico e non una facoltà in capo agli eredi. La facoltà è una possibilità di alternativa a favore degli eredi, possono decidere o una o l’altra cosa ed è sostanzialmente rimessa alla volontà degli eredi la possibilità di divenire o meno soci della società, mentre con la clausola obbligatoria sono obbligati non possono decidere se farlo o meno. Qualora gli eredi non adempiano all’obbligo, essendo inadempienti, sono tenuti al risarcimento del danno nei confronti della società.

  • Clausole di continuazione automatica: alla morte di un socio i suoi eredi divengono automaticamente soci della società, non è necessario che esprimano il proprio assenso, non è necessario che adempiano ad un obbligo, perché l’obbligazione è un diritto relativo che comunque comporta una partecipazione dell’obbligato, l’obbligato deve adempiere all’obbligo a cui è tenuto. Nella clausola di continuazione automatica a differenza di quella obbligatoria, gli eredi del socio defunto automaticamente diventano soci della società senza esprimere alcun assenso ad un potenziale obbligo. È una clausola che automaticamente comporta l’acquisto della qualità di socio della società di persone in capo all’erede del socio defunto.

Validità ed efficacia delle clausole

A fronte di queste tre fattispecie la dottrina e giurisprudenza si sono espresse in ordine alla validità o meno delle stesse. Gli elementi di criticità da considerare per valutare la validità e l’efficacia delle clausole sono due:

  • La circostanza che nelle società di persone regola vuole che il socio sia un soggetto illimitatamente responsabile, cioè che risponda illimitatamente e solidalmente con gli altri soci della società di persone delle obbligazioni sociali assunte dalla società stessa, quindi i creditori della società potrebbero aggredire sebbene in via di escussione, cioè sebbene in via subordinata, in forza di un’obbligazione sociale, devono aggredire prima il patrimonio della società ma se la società è inadempiente possono aggredire in via di escussione anche il patrimonio dei singoli soci illimitatamente responsabili. La circostanza di divenire socio di una società di persone non comporta soltanto la titolarità in capo ad un soggetto di una quota che ha un valore economico, non va vista la quota di partecipazione ad una società di persone solo come un bene giuridico che è suscettibile di valutazione economica. Ma va anche visto sotto un profilo soggettivo. Profilo oggettivo della partecipazione è quello economico, una partecipazione ad una società di persone comporta comunque una valenza economica del bene giuridico quota. Comporta però anche qualcos’altro: comporta anche una responsabilità in capo al socio per obbligazioni che non sono della persona fisica, ma sono della società. È quindi una responsabilità estesa in virtù del regime di autonomia patrimoniale relativa che vige in materia di società di persone ed è una responsabilità estesa rispetto ai soci illimitatamente responsabili. Si dice il problema della successione degli eredi nella qualità di socio che era del defunto, comporta anche un rischio che è diverso rispetto ad altre fattispecie di successione. Es. successione nel diritto di proprietà: semplicemente si diventa proprietari di un bene che era del de cuius. Con la successione in termini di partecipazione ad una società di persone non vi è solo una successione che rileva in termini oggettivi: cioè si diventa titolari di una quota di partecipazione che ha una valutazione economica e quindi un valore, ma si diventa anche responsabili per le obbligazioni di quella società ciò significa che per diventare responsabili delle obbligazioni di un altro soggetto, in virtù di un rapporto giuridico, è necessario (dicono alcuni autori) che vi sia il consenso da parte degli eredi, prima di diventare illimitatamente responsabili nell’ambito di una struttura societaria, altrimenti qualora non possano esprimere il proprio consenso liberamente si tratterebbe di un’imposizione non giustificata da alcuna norma di diritto. Questo è il primo problema che ci dobbiamo porre, cioè il rapporto tra successione e quindi diritto successorio e diritto societario, in particolare diritto delle società di persone e regime dell’autonomia patrimoniale relativa propria delle società di persone; in quanto la successione della quota che era del de cuius, non comporta solo la titolarità di un bene giuridico avente valutazione economica ma anche la responsabilità illimitata per obbligazioni assunte da un soggetto terzo rispetto al de cuius e rispetto all’erede, cioè la società di persone.

  • Il secondo problema è propriamente di diritto successorio. Nel diritto successorio vi è una norma che è l’art. 458 cc, che dispone il divieto di patti successori. È nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. Non è possibile disporre della propria successione prima di morire e importa la nullità di qualsiasi clausola che disponga il contrario. Sono nulli i patti successori. Parte della dottrina sostiene che le clausole di successione comunque configurano un patto successorio, perché sostanzialmente è come se il socio già disponesse dei propri beni prima della propria morte, di conseguenza configurando un patto successorio, si tratterebbe di clausole di per sé nulle perché prescritte pattiziamente in difformità rispetto al divieto prescritto dall’art. 458 cc.

Ricapitolando: i problemi da analizzare nel momento in cui valutiamo la legittimità o meno delle clausole di continuazione nelle società di persone sono due: uno è un problema proprio del diritto successorio, cioè la compatibilità della disciplina del diritto societario con l’art. 458; l’altro è invece un problema più vicino al diritto societario e che è connesso alla necessaria volontà di un soggetto di divenire socio a responsabilità illimitata in una società di persone. Non si può costringere una persona a divenire socio di una società di persone in virtù dell’accettazione dell’eredità, perché la successione ereditaria è un fenomeno comunque patrimoniale ma che non deve necessariamente involgere ulteriori obblighi rispetto a quelli proprio del de cuius. Il de cuius aveva magari rapporti giuridici attivi e passivi e magari con una successione universale questi rapporti giuridici vanno in capo all’erede; ciò nonostante non è possibile aggravare la posizione dell’erede con una responsabilità che tiene conto del rapporto con un soggetto terzo che è la società di persone.

Rispetto alla tecnica propria del diritto successorio, della responsabilità dell’erede, vi è una variabile ulteriore che è propria del diritto societario, cioè la circostanza che il socio della società di persone è socio illimitatamente responsabile per le obbligazioni non proprie, ma della società. È una variabile ulteriore che coinvolge un soggetto terzo rispetto al rapporto tra de cuius ed erede, cioè la società di persone e il regime patrimoniale che la configura.

Valutiamo ora la validità delle clausole rispetto alle regole di diritto societario che abbiamo evidenziato, cioè alla disciplina degli articoli 458 e in generale la disciplina dell’autonomia patrimoniale delle società di persone. Partiamo dall’ultima fattispecie che può risultare più semplice in termini di soluzioni interpretative, cioè la fattispecie della clausola di continuazione automatica. È piuttosto pacifico in dottrina e giurisprudenza che la clausola di successione automatica sia inefficace e nulla e questo perché la clausola di successione automatica contravviene a entrambi i principi sopra espressi, sia all’art. 458 del codice civile (divieto dei patti successori), perché configura un’automaticità nella trasposizione soggettiva del rapporto sussistente tra società e socio e quindi tra società ed erede, la circostanza che vi sia una automaticità importa da un lato la violazione del divieto ai patti successori e dall’altro l’imputazione in capo all’erede indipendentemente dall’espressione della propria volontà, della responsabilità illimitata per le obbligazioni della società.

Questa clausola si reputa quindi nulla in violazione di entrambi i principi. La clausola di continuazione facoltativa, in realtà, non configura un vero e proprio patto successorio, perché nel momento in cui si dà un’alternativa all’erede, ciò significa che anche la volontà del de cuius iniziale non è espressa in termini di trasferimenti dello status di socio. Il patto successorio si configura nel momento in cui vi è una volontà espressa e univoca del de cuius in termini di successi

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

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