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Società in accomandita semplice

Caratteri

È una società di persone che consente l’esercizio in comune di un’impresa commerciale con limitazione del rischio e non esposizione a fallimento personale per alcuni soci.

È un tipo di società che potrebbe facilmente prestarsi a abusi particolarmente gravi per l’ordinato svolgimento della vita economica.

Soci

Soci accomandatari: rispondono solidalmente per le obbligazioni sociali, hanno l’amministrazione, nominano e revocano gli amministratori.

Soci accomandanti: rispondono limitatamente alla quota conferita, sono obbligati a conseguire conferimenti, sono esclusi dall’amministrazione e dal fallimento, può consentire che il suo nome sia nella ragione sociale, non hanno potere decisionale, ma possono concludere affari in procura speciale, possono prestare propria opera alla società con autorizzazione e poteri.

Funzione economica

Consente l’aggregazione di soggetti che intendono gestire personalmente gli affari sociali assumendo responsabilità illimitata e di soggetti che intendono finanziare l’attività dei primi con rischio e con poteri limitati, ma assumendo per sempre la veste di soci.

Quindi danno vita alla formazione di un patrimonio comune e a un’impresa collettiva da esercitarsi in comune.

Costituzione della società

Deve indicare quali sono i soci accomandatari e quelli accomandanti.

Atto costitutivo: deve essere iscritto nel registro delle imprese e l’omessa registrazione comporta l’irregolarità della società.

Ragione sociale: deve essere formata col nome di almeno uno dei soci accomandatari e con l’indicazione del tipo sociale. Non può essere inserito il nome dei soci accomandanti, la sanzione sarà quella di rispondere di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali.

L’accomandante perde il beneficio della responsabilità limitata e lo perde per tutte le obbligazioni sociali e nei confronti di qualsiasi creditore sociale. L’accomandante diventa di fronte ai terzi un socio a responsabilità illimitata.

L’accomandante rischia solo il capitale conferito in società e il rappresentante legale dell’accomandante incapace non può legittimamente assumere la qualità di amministratore.

Conferimenti: ogni entità suscettibile di valutazione economica utile per il conseguimento dell’oggetto sociale.

Amministrazione

Ai soci accomandatari.

Hanno il diritto di concorrere sia pure in posizione non paritetica con gli accomandatari alla nomina e alla revoca degli amministratori. È necessario il consenso di tutti i soci accomandatari e l’approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentano la maggioranza del capitale da essi sottoscritto. È necessario il consenso di tutti i soci per la revoca dell’amministratore nominato nell’atto costitutivo.

Soci accomandanti

Possono trattare o concludere affari in nome della società sia pure in forza di una procura speciale per singoli affari.

Possono prestare la loro opera manuale o intellettuale all’interno della società.

Possono dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni, nonché compiere atti di ispezione e di controllo.

Divieto di immistione

Gli accomandanti non possono compiere atti di amministrazione né trattare o concludere affari in nome della società se non in forza di procura speciale per singoli affari. L’accomandante assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali. Può anche essere escluso dalla società.

Per l’amministrazione interna l’accomandante deve ritenersi privo di ogni potere decisionale autonomo in merito alla condotta degli affari sociali.

Per l’attività esterna, l’accomandante può legittimamente trattare e concludere affari in nome della società in forza di procura speciale per singoli affari. È necessario che siano predeterminati gli affari per i quali l’accomandante è investito del potere di rappresentanza della società.

All’accomandante è preclusa ogni possibilità di agire di fronte ai terzi come procuratore generale o come institore.

L’accomandante che viola il divieto di immistione si espone a una sanzione patrimoniale grave, egli infatti risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente per tutte le obbligazioni sociali.

L’accomandante che ha violato il divieto può essere escluso dalla società.

Trasferimento della partecipazione sociale

Accomandatari: trasferimento tra vivi mediante atto con consenso soci; trasferimento per causa morte: consenso degli eredi.

Accomandanti: vi è libero trasferimento per morte, consenso dei soci che rappresentano maggioranza tra vivi.

Scioglimento della società

Quando rimangono soltanto soci accomandanti o accomandatari, sempre che nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno.

Durante i 6 mesi bisogna ricostruire la duplice categoria di soci e l’attività continua regolarmente se sono venuti meno i soci accomandanti. Se invece sono venuti meno i soci accomandatari, gli accomandanti devono nominare un amministratore provvisorio.

Per la cancellazione della società i creditori insoddisfatti potranno far valere i loro crediti nei confronti dei soci accomandanti.

Società in accomandita irregolare

Quando atto non è iscritto nel registro imprese e l’omessa registrazione non impedisce la nascita della società.

Divieto di immistione ha carattere assoluto.

I creditori sociali possono agire direttamente nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e incombe su quest’ultimi l’onere di chiedere la preventiva escussione del patrimonio sociale.

I creditori particolari del socio possono chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del loro debitore provando che gli altri beni di questi siano insufficienti a soddisfarli.

Si presume che ciascun socio che agisce per la società abbia la rappresentanza sociale anche in giudizio.

Società per azioni

Caratteri essenziali

È una società di capitali nella quale:

  • Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società col suo patrimonio.
  • La partecipazione sociale è l’azione.
  • Vi è una sola categoria di soci (accomandatari) responsabili solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali.

È una società dotata di personalità giuridica e gode di una piena e perfetta autonomia patrimoniale.

Responsabilità

Tutti i soci non assumono alcuna responsabilità personale per le obbligazioni sociali.

Soci obbligati a eseguire conferimenti promessi.

I creditori possono fare affidamento solo sul patrimonio sociale per soddisfarsi.

Organizzazione

Organizzazione: assemblea, amministratori e collegio sindacale.

Singolo socio non ha alcun potere diritto di amministrazione e di controllo, ha solo diritto di concorrere col suo voto in assemblea. Rispondono personalmente dei danni arrecati in seguito a violazione dei doveri di condotta ricollegati all’esercizio delle rispettive funzioni. Funzionamento assemblea dominato dal principio maggioritario e il peso di ogni socio in assemblea è proporzionato alla quota di capitale sottoscritto e al numero di azioni possedute.

Azioni

Partecipazioni di tipo omogenee e standardizzate. Le azioni sono di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. La particolare divisione del capitale e gli specifici caratteri che presentano le quote di partecipazione espresse in azioni le rendono liberamente trasferibili e consentono la loro circolazione attraverso la disciplina dei titoli di credito.

Società per azioni e tipologie

La società per azioni è il tipo di società elettivo della grande impresa.

Limitazione del rischio individuale dei soci e possibilità di pronta mobilitazione dell’investimento costituiscono infatti strumenti che favoriscono la raccolta degli ingenti capitali di rischio di cui ha bisogno la grande impresa.

Vi è la partecipazione di un ristretto numero di soci che assumono iniziativa economica (azionisti imprenditori) e di una massa di piccoli azionisti (azionisti risparmiatori) se azioni sono quotate in borse.

Società a ristretta base azionaria

Società a carattere familiare con base azionaria stabile e omogenea nelle quali l’appello al pubblico risparmio per la raccolta di capitale di rischio è marginale o assente. Vi sono problemi per la tutela dei soci di minoranza e dei creditori.

Per le società che fanno appello al pubblico risparmio, con pochi azionisti imprenditori che investono per la vita della società, favorisce il dominio di questo gruppo rispetto ai gruppi minoritari di controllo.

Il gruppo minoritario degli azionisti imprenditori nomina amministratori e sindaci e decide le sorti della società.

Se società fa appello al mercato del capitale e le azioni sono quotate in borsa bisogna garantire corretto funzionamento del mercato azionario e tutelare pubblico in differenziamento degli investitori.

All’investimento indiretto tramite operatori professionali specializzati raccolgono risparmio fra il pubblico e lo investono in partecipazioni di minoranza in società quotate secondo il criterio della diversificazione del rischio.

Gruppi di società

Società sono tutte formalmente autonome e indipendenti l’una dall’altra in quanto tutte sono sotto l’influenza dominante di un’unica società che direttamente e indirettamente le controlla disponendo della maggioranza delle loro azioni.

Però unico e unitario è il centro decisionale reale per tutte le società ed è anche l’unico e unitario interesse perseguito da tutte le società.

Costituzione

  • Stipulazione dell’atto per atto pubblico.
  • Iscrizione dell’atto nel registro imprese, acquista così personalità giuridica e esistenza.

Fase intermedia dell’omologazione dell’atto da parte dell’attività giudiziaria.

Relativi controlli restano affidati al notaio che redige l’atto costitutivo.

Stipulazione

Mediante stipulazione simultanea, cioè immediatamente da coloro che assumono iniziativa per la costituzione della società (soci fondatori), inoltre provvedono all’integrale sottoscrizione del capitale sociale iniziale.

Mediante stipulazione per pubblica sottoscrizione, cioè al termine in un complesso procedimento di raccolta fra il pubblico del capitale iniziale ed è fatto in modo che ci sia una preventiva sottoscrizione del capitale sociale.

  • Chi assume iniziativa (promotori) predispongono un programma della futura società il quale indica l’oggetto, il capitale, le dispositive, le partecipazioni che si riservano agli utili e il termine nel quale deve essere stipulato atto. Programma depositato presso notaio e poi reso pubblico.
  • Adesioni al programma con la sottoscrizione delle azioni che deve risultare da atto pubblico o scrittura privata. Sottoscritto capitale sociale, promotori devono assegnare un termine per il versamento del 25% in denaro presso banca. Promotori possono agire contro sottoscrittori morosi o liberarli dall’obbligo assunto.
  • Completato versamento, promotori convocano assemblea dei sottoscrittori che:
    • Ne accerta esistenza delle condizioni richieste per la costituzione della società.
    • Delibera sul contenuto dell’atto.
    • Delibera sulla riserva di partecipazione agli utili a favore dei promotori.
    • Nomina i primi amministratori e i primi sindaci.
  • Stipulazione dell’atto.

Assemblea costituita con la presenza della metà dei sottoscrittori e ciascuno ha un solo voto quale l’ammontare sottoscritto. Per la validità delle delibere è richiesto voto favorevole della maggioranza, invece per modificare condizioni del programma è necessario consenso di tutti i sottoscrittori.

Promotori

Sono solidalmente responsabili verso i terzi per le obbligazioni assunte per la costituzione della società. Su di loro incombe il rischio di insuccesso dell’operazione.

Sia i promotori sia coloro dei quali essi hanno agito sono responsabili verso la società e verso i terzi:

  • Per la sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti.
  • Per l’esistenza dei conferimenti in natura.
  • Per la veridicità delle comunicazioni fatte dal pubblico.

È infine consentito che si riservino di una partecipazione agli utili della società non superiore al 10% degli utili netti e non superiore a 5 anni.

Forma e contenuto

Atto redatto per atto pubblico. Forma solenne espressamente richiesta a pena di nullità della società. Anche il contratto preliminare sarà nullo se non redatto per atto pubblico.

  • Nome e cognome o denominazione, data, luogo di nascita o stato di costituzione, domicilio o sede e la cittadinanza soci, oltre al numero delle azioni.
  • Denominazione e comune dove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie.

Denominazione: liberamente formata ma deve contenere indicazione di SPA.

Sede sociale: luogo dove risiedono l’organo amministrativo e gli uffici direttivi. Essa individua ufficio del registro delle imprese presso il quale avviene iscrizione della società.

  • Oggetto sociale: attività economica che la società svolge. È pratica diffusa quella di indicare attività.
  • Ammontare del capitale sottoscritto e versato.
  • Numero e eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione.
  • Valore dei crediti e ai beni conferiti in natura.
  • Norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti.
  • Benefici accordati ai promotori e ai soci fondatori.
  • Sistema di amministrazione adottato, numero amministratori e loro poteri, indicando chi ha rappresentanza.
  • Numero dei componenti del collegio sindacale.
  • Nomina dei primi amministratori e sindaci e del soggetto che dovrà esercitare controllo contabile.
  • Importo globale delle spese per la costituzione poste a carico della società.
  • Durata della società.

L’omissione di 1 o più tali indicazioni legittima il rifiuto del notaio di stipulare l’atto costitutivo.

Condizioni per la costituzione

Capitale non inferiore a 120.000 euro.

Devono esserci altre condizioni quali la sottoscrizione dell’intero capitale sociale e che siano rispettate le disposizioni relative ai conferimenti in sede di costituzione, che sia versato in banca il 25% o, se l’atto è unilaterale, l’intero patrimonio.

Devono anche sussistere le autorizzazioni governative e le altre condizioni richieste da leggi speciali per la costituzione della società.

Altre autorizzazioni successive alla stipula dell’atto: l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria. Tali autorizzazioni si configurano come condizione per l’iscrizione della società nel registro delle imprese.

Contraenti restano vincolati dalla dichiarazione di costituire la società e non possono ritirare il loro consenso se espresso fin quando non risulti che alla costituzione non si può addivenire per fatti estranei alla loro volontà.

Le somme restano vincolate fino al completamento del procedimento di costituzione.

Sottoscrittori hanno diritto a rientrare in possesso delle somme versate se la società non è iscritta nel registro delle imprese, entro 90 gg dalla stipulazione. Con essa il notaio deve depositarlo entro 20 gg presso l’ufficio del registro delle imprese. Se il notaio non provvede, l’obbligo incombe sugli amministratori.

Effetti della stipulazione

Giudizio di omologazione affidato al notaio che redige atto. Notaio non può ricevere atti espressamente proibiti dalla legge o contrari al buon costume o ordine pubblico. Sono previste sanzioni al notaio che chiede iscrizione nel registro di atto da lui derogato quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge.

Controllo del notaio è un controllo di legalità che ha carattere formale e sostanziale in quanto volto ad accertare la conformità alla legge. Dovrà quindi rifiutare le imprese che nell’atto contengono clausole contrastanti con ordine pubblico.

Sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito. Quindi i promotori responsabili verso i terzi per le obbligazioni assunte per costituire la società.

Controllo notarile

È vietata l’emissione delle azioni prima dell’iscrizione della società nel registro imprese, esse non possono formare oggetto di sollecitazione all’investimento.

Posizione della società rispetto alle obbligazioni assunte in suo nome, una volta perfezionatosi il procedimento di costituzione.

Società resta automaticamente vincolata solo se le operazioni compiute in suo nome erano necessarie per la costituzione.

Società è libera di accollarsi o meno le obbligazioni derivanti da operazioni non necessarie per la costituzione.

Operazioni prima dell’iscrizione

Se iscrizione rifiutata, promotori non hanno alcuna rivalsa verso i sottoscrittori delle azioni per le spese sostenute per la costituzione. Gli stessi promotori non hanno alcuna rivalsa verso i sottoscrittori qualora abbiano agito su specifico incarico di quest’ultimi.

Se procedimento di costituzione non viene a compimento e l’attività di impresa è iniziata e continuata in nome della società vi è maggiore tutela verso i terzi che entrano in contatto con una SPA non ancora iscritta. Ne consegue che l’autorizzazione dei soci fondatori determina una responsabilità esterna degli stessi. L’autorizzazione non conduce a una diretta imputazione alla società dei relativi atti, né vale di per sé a fondare una responsabilità del patrimonio sociale prima dell’iscrizione.

Solo con l’iscrizione la società acquista gli effetti attivi degli atti posti in essere in suo nome prima del

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Scienze giuridiche Prof.
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