Situazioni giuridiche
Situazioni esistenziali
La dottrina fa una distinzione fra:
Diritti patrimoniali: ne fanno parte i diritti suscettibili di valutazione economica, che sarebbero disponibili (alienabili, trasmissibili, rinunziabili), prescrittibili (è l’istituto per cui, per mancato esercizio del diritto per un determinato periodo, si perde la possibilità di farlo valere; tutti tranne la proprietà, che non si prescrive a meno che non entra in gioco l’istituto dell’usucapione).
Diritti non patrimoniali: si distinguono dai primi essenzialmente perché non possono essere oggetto di valutazione economica; comprendono in primo luogo:
Diritti della personalità
Diritti della personalità: sono una pluralità di situazioni giuridiche soggettive assolute aventi ad oggetto aspetti essenziali della personalità umana; è dalla loro tutela che si può dedurre il grado di civiltà di un ordinamento. Sono per caratteristica:
- Non patrimoniali: non sono valutabili economicamente;
- Indisponibili: sono quindi inalienabili: non avendo carattere patrimoniale ed essendo personalissimi non possono essere ceduti ad altri titolari;
- Intrasmissibili: non facendo parte del patrimonio del titolare, non possono essere trasmessi per atto giuridico inter vivos o mortis causa (testamento);
- Irrinunziabili;
- Imprescrittibili: non si prescrivono per il mancato esercizio e possono essere fatti valere in qualsiasi momento; non possono neanche essere oggetto di usucapione;
- Personalissimi: a differenza degli altri diritti, non si può qui scindere la titolarità di queste situazioni dal loro esercizio, in quanto il “bene” (di natura esistenziale) non è situato all’esterno rispetto al titolare, bensì è un tutt’uno con esso;
- Originari o innati: si acquistano con la nascita e si perdono con l’evento morte.
Le fonti da cui si ricavano sono: la Costituzione, il codice civile (es. art. 5-10), nel codice penale (dove vengono puniti gli atti lesivi della vita o dell’integrità psico-fisica, nonché le altrui libertà), nelle leggi complementari (es. sull’interruzione della gravidanza, trapianti, ecc.), a livello internazionale dalla Dichiarazione fondamentale dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; Convenzione europea dei diritti dell’uomo (1950) e dal Trattato dell’Unione europea, il quale li pone come principi generali del diritto comunitario.
La Costituzione pone all’apice del nostro ordinamento la persona umana e nonostante il fondamento sia unitario, in quanto è unico il bene da proteggere (la persona), tutela le molteplici e indefinibili a priori manifestazioni e aspirazioni volte allo svolgimento e sviluppo della propria personalità (si dicono anche atipici). Dal momento che la riparazione del danno non può sempre ripristinare la perdita subita, la tutela della persona è attuabile non soltanto nel momento successivo alla lesione, ma anche in via preventiva, attraverso l’esistenza di obblighi di contenuto positivo a carico di chi è tenuto a tutelare o promuovere la personalità del titolare (es. il soccorso). Questi diritti si distinguono in:
Diritto alla vita e all’integrità psico-fisica
Diritto alla vita e all’integrità psico-fisica: diritto non espressamente disciplinato dalla Costituzione, bensì dal codice civile (art. 5) e penale (art. 575). Il bene giuridico “vita” non è inteso in senso biologico e naturalistico, bensì in senso normativo, come pretesa a una vita libera e dignitosa (art. 36 della C.). Essendo un diritto assoluto ciò comporta due tipi di obblighi: uno negativo, cioè di astenersi dall’impedire il godimento del diritto e in generale non ledere il diritto alla vita e integrità psico-fisica, ma anche un positivo che è il dovere di soccorso.
Una legge storica è quella 194/78 sull’interruzione della gravidanza: si è constatato che da un lato la tutela della vita umana comincia “dal suo inizio”, senza contare quindi il concepito; dall’altro si è arrivati a favorire l’interesse alla salute della madre rispetto a un possibile interesse alla vita del nascituro. Per questo nei 90 giorni dal concepimento per seri problemi della donna si può interrompere la gravidanza, ma anche successivamente se ci sono dei problemi psico-fisici della donna.
Tale diritto è molto delicato e discusso perché va a toccare le scelte dell’arbitrio di ognuno di noi; ci si chiede se il diritto alla vita debba sempre prevalere in un bilancio di interessi con scelte di coscienza: l’ordinamento, cioè la Costituzione e le leggi speciali ad essa ispirate negano la liceità di un libero potere di autodeterminazione del singolo (ci sono dei limiti dunque), tuttavia consente la lesione della propria integrazione fisica a fini terapeutici o a favore di un’altra persona (es. trapianto), screditando così l’art. 5 del codice civile che vieta atti di disposizione del proprio corpo che cagionino diminuzioni permanenti dell’integrità fisica o quando siano contrari alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume. Ad oggi sono altresì consentiti trapianti terapeutici di parti del cadavere, la conservazione e distribuzione del sangue umano, il cambio di sesso, ecc.
Diritto alla salute
Diritto alla salute: trattato dalla Costituzione nell’art. 32 come norma precettiva (cioè immediatamente azionabile davanti all’autorità giudiziaria); la salute è intesa non come mero diritto all’integrità psico-fisica, all’assenza di un morbo o patologia, ma in senso positivo, cioè stato di equilibrio psico-fisico del soggetto che è perfettamente integrato nell’ambiente sociale, culturale (dinamico nel tempo secondo le accezioni culturali) nel quale vive e volto a realizzarne la dignità e la libertà. Ogni intervento cattivo od obbligatorio a tutela della salute deve essere espressamente previsto dall’ordinamento e in nessun caso può violare i limiti della persona umana.
Diritto all’eguaglianza e dignità dell’uomo
Diritto all’eguaglianza e dignità dell’uomo: menzionata nell’art. 3 come qualità spettante all’uomo in quanto tale, indipendente dalla sua posizione sociale, economica o culturale, nel 36 quando si assicura al lavoratore una retribuzione sufficiente ad assicurare a lui e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa, nel 41 come limite allo svolgimento dell’iniziativa economica privata, la quale non può arrecarvi danno e non solo.
In caso invece di indegnità morale, ci possono essere delle limitazioni del diritto di voto (48) o della capacità giuridica. A tale valore si ispirano i diritti della legislazione ordinaria (precedente alla Costituzione) della riservatezza, dell’onore, della reputazione e dell’immagine (si pensi al trattamento dignitoso dei malati, nell’interruzione della gravidanza, nello statuto dei lavoratori).
Diritto all’onore e alla reputazione
Diritto all’onore e alla reputazione: trovano previsione diretta sia nel codice civile che penale, basta pensare agli art. 10 sull’esposizione di immagini altrui e 20 sulle modificazioni di opere o atti altrui, nel codice penale art. 5.9.4 e 5.9.5 sull’ingiuria e diffamazione. Previsioni indirette di disciplina riguardano: la successione mortis causa (indegnità a succedere, in caso di calunnia del de cuius) e per la donazione (revoca per ingiuria del beneficiario al donante).
Gli strumenti di tutela civilistici sono il risarcimento del danno, l’azione inibitoria e il risarcimento in forma specifica ad es. tramite il diritto alla rettifica (quando la lesione sia attuata a mezzo stampa o con l’impiego della comunicazione radiotelevisiva; altrimenti non si potrebbe).
Diritto all’identità e alla identificazione
Diritto all’identità e alla identificazione: mezzo fondamentale, immediato e sintetico per l’identificazione della persona è il nome, che comprende il prenome o nome individuale, imposto dalla concorde tra i genitori e dichiarato all’ufficiale di stato civile (sono consentite dall’ordinamento modifiche o aggiunte) e il cognome, che avviene invece ipso iure, cioè dalla famiglia (nel rapporto di filiazione è quello del padre).
L’art. 22 C. dice espressamente che il nome è un diritto di cui il soggetto non potrà mai essere privato per motivi politici. Il codice civile, dall’art. 6 a 9, si occupa invece non solo del nome, ma anche dello pseudonimo e il soprannome quando hanno una valenza importante come il prenome.
La tutela del diritto al nome è prevista con due azioni importanti: il reclamo, da esercitare nel momento in cui un terzo impedisce di utilizzare il proprio nome o che questo esercita al posto del titolare (si ridà legittimità all’uso al titolare); usurpazione, utilizzo indebito e pregiudizievole (in termini patrimoniali e non) del nome e cognome da parte di un terzo; questi strumenti possono essere utilizzati anche da soggetti terzi nel momento in cui sono portatori di interessi di natura familiare. Davanti alla lesione, vale il diritto alla rettifica come rimedio, nonché azioni di risarcimento per il danno subito.
Nello stesso ambito ha importanza il diritto all’identità sessuale, da cui derivano due aspetti: in caso di mutamento di sesso è prevista la autorizzazione da parte dell’ordinamento e del tribunale, nel rispetto di alcuni limiti, per l’adeguamento dei caratteri sessuali tramite intervento chirurgico, nonché la rettifica dei dati anagrafici.
Diritto all’immagine
Diritto all’immagine: secondo il codice civile e la legislazione speciale, l’utilizzazione dell’immagine altrui è consentita se vi è l’assenso della persona ritratta e/o in generale la divulgazione e la messa in commercio dell’immagine non rechino pregiudizio alla reputazione o al decoro della stessa (o anche dei suoi familiari). Il consenso non è richiesto se l’utilizzo è giustificato dalla notorietà della persona ritratta, dalla carica pubblica ricoperta, da finalità di giustizia o di polizia o se la riproduzione è connessa a eventi pubblici o svoltisi in pubblico.
La cessazione dell’abuso spetta all’autorità giudiziaria su richiesta dell’interessato (ma anche dei familiari). A riguardo o all’abuso del diritto all’immagine, si va principalmente ad interessare il diritto alla riservatezza e/o all’identità personale, ecc.
Diritto alla riservatezza
Diritto alla riservatezza: è l’esigenza di tutelare la propria vita privata dall’altrui ingerenza; non è espressamente disciplinata dall’ordinamento, per questo molto discusso nel contenuto (ad es. limite fisico nelle mura domestiche o al di fuori; tutela per la sola divulgazione di notizie riservate o nell’intrusione nella propria vita privata) tuttavia lo riscontriamo in diverse fonti come la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo; dal codice penale che tutela l’inviolabilità del domicilio, sanziona la rivelazione e diffusione di notizie private, in violazione del segreto telefonico, telegrafico ed epistolare; nello Statuto dei lavoratori; ecc.
Importante forma di privacy è quella economica, volta alla protezione del soggetto dalla diffusione di informazioni/dati (economici, finanziari, fiscali, ecc.) sul proprio conto potenzialmente pregiudizievoli nelle relazioni economiche, che va a contrastare il diritto invece di ricevere, ricercare e raccogliere informazioni: il legislatore ha cercato di disciplinare il conflitto introducendo alcune forme di pubblicità di informazioni economiche disponibili (bollettini di protesti; registro delle imprese; pubblicità dei bilanci delle s.p.a., ecc.) per interessi collettivi.
Ad oggi, tramite specie direttive, una nuova forma di tutela è sorta rispetto al sorgere di banche dati (tecniche di raccolta, elaborazione, memorizzazione e trasmissione di dati), sia da parte di reati che di enti pubblici: si garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei soggetti giuridici (sia persone fisiche che giuridiche). Il codice prevede che la raccolta, la registrazione e trattamento dei dati sia svolto per scopi determinati, leciti, espliciti e legittimi.
I diritti dell’interessato sono la comunicazione dell’esistenza e origine di dati personali che lo riguardano, delle finalità e modalità del trattamento, la pretesa/diritto dell’aggiornamento e rettificazione dei dati, la cancellazione o il blocco degli stessi in caso di violazione di legge e infine l’attestazione che queste ultime operazioni siano state portate a conoscenza di chi tratta i dati.
Si parla poi di dati sensibili, tutti quei dati da cui si può dedurre l’etnia, le condizioni economiche e sociali di un soggetto, l’orientamento politico e religioso, ecc., rispetto ai quali la tutela è molto forte: se si parla di soggetto pubblico, il trattamento di questi dati è previsto esplicitamente da una legge che ne giustifica l’utilizzo per un interesse pubblico; se si tratta di un soggetto privato, occorre il consenso scritto del soggetto di cui bisogna trattare i dati, più l’autorizzazione del soggetto garante alla privacy, ma mai potranno essere diffusi dati che riguardano lo stato di salute di un soggetto, mentre i dati giudiziari possono essere a volte diffusi (precedenti penali, sentenze pendenti) solo se è autorizzato dal garante della privacy e dalla legge.
Davanti ai danni subiti per il trattamento abusivo dei dati, le sanzioni previste sono di natura penale (con annessa pena accessoria di pubblicazione della sentenza di condanna) e amministrativa, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni (anche non patrimoniali).
Diritto al lavoro
Diritto al lavoro: ai sensi dell’art. 4 della Cost. si configura sia come un diritto (“la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro, e rimuove tutte le condizioni che ostacolano tale diritto”) che come un dovere (ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società) della persona.
Diritto all’educazione e istruzione
Diritto all’educazione e istruzione: così come il lavoro, si configura sia come libertà di scegliere in un certo sistema educativo la modalità per conseguirle, sia come diritto nei confronti dello Stato (art. 9 e 33 della Cost.: parità scolastica e diritto allo studio), ma anche come inderogabile dovere di solidarietà (art. 2, 3 Cost.) nei confronti della collettività, destinato a concretarsi nello svolgimento di un’attività o funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società; tale diritto deve poi attuarsi sia dall’ambito familiare a quello scolastico.
Diritto all’informazione
Diritto all’informazione: sono elementi essenziali di una società democratica il pluralismo delle fonti di informazioni, l’accessibilità ad esse, l’interesse a verificarne i contenuti e il controllo del potere di informare; in tema di informazione si distinguono tre espressioni:
- Diritto di informare: data la variabilità e l’efficacia delle informazioni è normale che si creino talvolta dei conflitti di interessi di natura esistenziale tra i vari titolari: si pensi all’illiceità di un’informazione di cronaca, quando questa, pur veritiera, leda indebitamente la dignità altrui; la giurisprudenza ha per questo considerato legittima la c.d. libertà di cronaca, nel limite che l’informazione sia socialmente utile, che la notizia sia frutto di serio e diligente lavoro di ricerca e che l’esposizione e valutazione dei fatti sia priva di sottintesi particolari, artificiose drammatizzazioni e insinuazioni prive di indizi. La difesa essenziale della persona lesa da un’altrui diffusione dell’informazione è il diritto di rettifica riguardo la stampa, e la diffusione radiofonica e televisiva.
- Diritto di essere informato: è l’interesse individuale o collettivo alla massima diffusione e completezza dell’informazione;
- Diritto di informarsi: è il diritto ad acquisire informazioni.
Diritti di libertà
Diritti di libertà: dogma non più intendibili come mera libertà naturale (sfera di manifestazione di volontà ed azione riservata alla discrezionalità dell’individuo, limitata eccezionalmente dalla legge in virtù di un interesse collettivo); è necessario anche parlare di libertà:
- Negative: consistono nella pretesa a che il potere statale (autorità pubbliche) si astenga dal fare qualcosa (pretesa negativa; sono dette anche “libertà da..”).
- Positive: implicano un potere di influenza e incisione sulle deliberazioni degli enti pubblici (es., diritto di voto; diritto di associazione in partiti politici; dette anche “libertà di..”).
- Economiche: pur non rimanendo, non costituiscono più il modello primario delle libertà dell’uomo, così come garantito dai codici civili, in quanto elementi come la tutela della proprietà e dell’iniziativa economica privata, sono state inglobate o meglio conformate (c.d. funzionalizzazione o subordinazione delle situazioni patrimoniali a quelle esistenziali) alla sicurezza, libertà e dignità umana, che non possono ledere.
L’art. 2 della Costituzione individua le formazioni sociali, luoghi di sviluppo della personalità umana e in cui diventano operanti i diritti fondamentali (le comunità vanno complessivamente graduate in base alla loro rilevanza in relazione all’idoneità a realizzare la personalità; non si può porre sullo stesso piano la famiglia e il partito politico).
Problematico è il discorso della riparazione dei danni in ambito di diritti della personalità: strumenti di tutela considerati inadeguati, la reintegrazione in forma specifica (salvo nella lesione tramite cronaca del diritto alla riservatezza, dove si può utilizzare lo strumento della rettif
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