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Diritto civile 2

Parte generale delle obbligazioni

Concetto uniforme delle obbligazioni?

Siamo nel libro IV del codice civile, e partiamo dalle Disposizioni preliminari. Prendiamo l’art. 1173 e 1174 c.c.

Fonti delle obbligazioni

1173 –: premettendo che le obbligazioni sono situazioni giuridiche passive, l’articolo recita “Le obbligazioni derivano da:

  • Contratto, da
  • Fatto illecito (illecito civile) o da
  • Ogni altro atto o fatto idoneo [2043 c.c.] a produrle [le obbligazioni] in conformità dell'ordinamento giuridico” (formula residuale).

È il diritto a ricollegare l’obbligazione al fatto o atto come suo effetto, ossia nell’insorgere di un vincolo giuridico denominato obbligazione.

Ai fatti e agli atti sono dedicati poi successivi titoli del codice civile, contenenti una disciplina speciale rispetto ai rapporti obbligatori che derivano da ciascun atto o fatto (es. obbligazione derivante da Mandato); ma allora, qual è la disciplina del libro I? L’idea è quella di una disciplina uniforme valevole per tutte le obbligazioni (idea meritevole di critiche, si vedano nel seguito) -> pensiamo, solo come esempio, alla disciplina dell’annullamento del contratto a causa di vizio della volontà (dolo, errore, violenza); l’idea è che se vi sono situazioni conflittuali e differenti (mutuo, compravendita, cessione del credito, ecc.), che meritano lo stesso trattamento, sarebbe uno spreco specializzare numerose norme – tale idea prende il nome di economia normativa, ossia non creare norme superflue, norme specializzanti che possono essere ricondotte in un’unica formula generale ed astratta.

Carattere patrimoniale della prestazione

1174 –: si faccia attenzione all’uso del singolare in questa successiva disposizione “La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore.”. Sembra esserci uno slittamento dall’idea di molteplicità delle obbligazioni, all’idea di un concetto unitario delle obbligazioni (vedremo poi, come già detto, le critiche a tale concetto). L’inserimento di una Penale fa presumere la natura economica della prestazione.

Logica della causalità

Un’altra idea, oltre a quella di concetto unitario delle obbligazioni sta alla base di queste disposizioni generali, ossia l’insorgere di un vincolo obbligatorio. Il vincolo, vien da sé, deriva da un rapporto causale con il fatto o l’atto avvenuto, questo è ovvio.

Teoria della fattispecie

Un’altra teoria è la teoria della fattispecie: ossia il riferimento alla previsione come una fattispecie generale ed astratta (protasi), al quale va a ricollegarsi, si prescrive un certo trattamento giuridico (apòdosi). Anche qui tuttavia, sul piano del trattamento giuridico, se si verificano i fatti previsti nella protasi di una norma, ne deriva un dato trattamento giuridico. I diritti nascono per effetto del verificarsi di certi eventi, si modificano per effetto di atti o fatti, e si estinguono per effetto di altri fatti o atti (della dinamica giuridica, coordinata con la teoria della fattispecie). Tale modello non è realistico! È il diritto che interviene, l’evento non crea già di per sé una norma… pensiamo all’art. 1321 c.c., contenente la definizione di contratto, ossia lo scambio di proposta e accettazione che costituisce, modifica o estingue un rapporto giuridico patrimoniale; pensiamo a quella sull’onere della prova, 2697 c.c., ossia la norma che indica al giudice a quale parte spetta la prova del fondamento di atti o fatti costitutivi, modificativi o estintivi che vuole far valere in giudizio (ad es. la prescrizione è un fatto estintivo in alcuni casi, modificativo in altri e così via) – è evidente in queste norme la logica della causalità, ossia determinati fatti o atti che creano diritti. Il nesso di causalità è la relazione che lega in senso naturalistico, empirico un atto (od un fatto) e l'evento che vi discende. È la forza naturalistica che causa l'evento. Il nesso di causalità è il rapporto fra le due prospettive, studiato al fine di ricavare la riconducibilità di un dato evento all'atto o al fatto presupposto. Ciò che presuppone l'evento, dunque, è un fatto ovvero un atto.

Sostanza economica della prestazione

Come visto, l’art. 1174 c.c. prescrive la valutazione economica della prestazione. Vi sono due modi per rappresentare la ricchezza:

  1. Situazione di appartenenza -> diritti reali: proprietà. Ricchezza concreta e attuale.
  2. Situazione di spettanza -> diritto di credito, non attuale e concreto come i diritti reali, ma basati sulla spettanza della ricchezza.

Es. contratto di compravendita: l’obbligazione = ricchezza, denaro che costituisce il prezzo della vendita. Trasferita la proprietà al momento del contratto per l’effetto traslativo del consenso, rimane solo l’obbligazione del compratore al pagamento. A quel punto, il credito del venditore rappresenta ricchezza tutelata da rimedi civili, qualora il compratore si rifiuti di adempiere.

Tipologie di obbligazioni

Il termine obbligazione, può essere inteso come sinonimo di Diritto di Credito. Mentre i diritti reali sono caratterizzati dall’immediatezza, i diritti di credito (o obbligazioni) presuppongono la cooperazione di un altro soggetto, il debitore. Il soggetto attivo è il creditore, il debitore, o soggetto passivo, viene anche definito obbligato. Il rapporto giuridico che si instaura tra i soggetti si dice rapporto obbligatorio.

L’oggetto dell’obbligazione è la prestazione. In base all’atipicità delle prestazioni, che possono essere molto svariate, le obbligazioni si possono generalmente classificare in:

  • Obbligazioni di dare
  • Obbligazioni di fare
  • Obbligazioni di non fare (o negative)

Sono intese obbligazioni naturali, quelle che, in base all’Art. 2034, non obbligano legalmente il debitore a pagare il creditore, non danno quindi forza giuridica al creditore, ma hanno la forza di impedire che il debitore, una volta eseguita l’obbligazione spontaneamente e nel pieno delle sue facoltà, possa chiedere la restituzione della prestazione (es. debito di gioco).

Responsabilità da inadempimento - introduzione

Per effetto dell’inadempimento, il creditore subisce un danno, che rimane a carico del creditore? O invece il creditore può recuperarlo dal debitore inadempiente chiedendo un risarcimento? Queste sono le domande alle quali risponde la responsabilità per inadempimento (o Responsabilità Contrattuale).

Le regole sulle responsabilità mirano a realizzare il giusto equilibrio fra interesse del creditore e ragioni del debitore. Svolgono pertanto una doppia funzione, punitiva e di garanzia. La regola generale è posta però dall’Art. 1218: “il debitore che non esegue la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. Da qui derivano due criteri:

  • Possibilità/impossibilità della prestazione
  • Imputabilità/non imputabilità al debitore

Concetto di impossibilità artt. 1175/1176

Il concetto di impossibilità nasce dall’irrispettabilità degli artt. 1175/1176 su correttezza e normale diligenza. La prestazione deve ritenersi impossibile quando, per adempierla, occorrerebbero attività e mezzi che vanno al di là di ciò che normalmente e ragionevolmente può richiedersi per quel tipo di prestazione, attività e mezzi che risulterebbero pertanto rivolti a una prestazione sostanzialmente diversa.

Concetto di imputabilità

Il concetto di imputabilità, invece, entra in gioco quando esiste una ragione che, in relazione a un inadempimento, giustifica l’attribuzione della responsabilità a carico del debitore. L’imputabilità può intendersi in due diversi tipi di responsabilità:

  1. Responsabilità per colpa: quando l’inadempimento è causato da colpa del debitore. Egli risponde solo degli inadempimenti determinati da sua colpa e se ne libera solo se riesce a dimostrare il contrario [entra in gioco il concetto di Diligenza -> si avrà Colpa Grave: è l’inosservanza dei livelli minimi di attenzione, prudenza e di competenza concepibili in una data prestazione.].
  2. Responsabilità oggettiva (senza colpa): quando il debitore risponde anche se non ha colpa, ovvero per tutte le cause rientranti nella sua sfera di organizzazione e controllo.

Dogmatica giuridica

Scienza giuridica, sviluppatasi tra l’800 e il ‘900, soprattutto in Germania e in Italia, che procedeva all’elaborazione di concetti generali e astratti sulla base di norme valide solo perché esistenti, aventi in quanto tali la natura di ‘dogmi’. Tale formalismo, risalente al normativismo tedesco, condusse allo sviluppo della ‘giurisprudenza dei concetti’, un metodo d’interpretazione delle norme basato sull’accorpamento di leggi e istituti in concetti generali, ai quali l’interprete doveva rifarsi rigidamente prescindendo dalla considerazione di qualsiasi elemento eteronomo al diritto proveniente dal corpo sociale (etica, economia, psicologia).

L’affermazione della dogmatica portò all’elaborazione concettuale di raffinati istituti giuridici (per es., la Teoria generale del negozio giuridico, ossia l’idea che vi sia un concetto generale che possa racchiudere tutti i concetti speciali, come il contratto ecc.) e di alcuni caratteri differenziali del diritto (per es. la statualità delle norme), che indussero a concepirlo come un’entità concettualmente definita, autonoma e autosufficiente. Da ciò derivò una delle tesi più caratteristiche del positivismo giuridico, la completezza dell’ordinamento, ossia l’impossibilità in esso di lacune, dal momento che il diritto si integra dall’interno, mediante un procedimento logico suo proprio, che non abbisogna di apporti dall’esterno, quali il ricorso a principi metagiuridici o al diritto naturale, e a prescindere dal suo contenuto etico-sociale.

La completezza è piuttosto un’esigenza di completamento, non tanto, realisticamente, una vera e propria situazione di presunzione di completezza. Tale completezza si raggiunge attraverso la risposta, all’interno dell’ordinamento, ricorrendo, al momento del giudizio, alla analogia legis [avendo riguardo di un’altra legge] e, in mancanza, di analogia iuris ex art. 12 Preleggi.

Una conclusione alla quale siamo arrivati è che non tutte le norme sulle obbligazioni si applicano a tutte le obbligazioni, attraverso il superamento della comunanza e dell’invarianza. Le norme vanno applicate considerata una indispensabile elasticità.

La dogmatica ha influito molto anche sul tema centrale di questo corso, ossia l’Obbligazione, o meglio, sulla Definizione di Obbligazione – che, come ricordato, manca a livello legislativo. Ma si tratta di una definizione reale (dare un nome a elementi esistenti in natura) o nominale (individuare il significato di parole, di concetti giuridici)? E poi, esiste una funzione normativa della definizione di obbligazione? Le regole generali sulle obbligazioni contenute nel codice civile delimitano anche l’ambito di applicazione di tali norme: così per es. l’art. 1321 che definisce il contratto, ha la funzione di dettare una norma definitoria che ha lo scopo di individuare l’ambito di applicazione di tutte le norme riguardanti la parte generale dei contratti, così la definizione di obbligazioni (che non esiste nel codice civile espressamente) ha il compito di identificare tutti quei rapporti che ricadono nella portata normativa delle norme generali sulle obbligazioni.

Valore delle definizioni legislative

Le definizioni legislative hanno sicuramente valore di legge in senso formale. Ma hanno anche valore di legge in senso sostanziale? Ossia prescrivono un precetto?

  • Valore precettivo. Oggi, i civilisti principali tendono ad ammettere tale ipotesi, dandogli valore precettivo, ossia sono vincolanti per l’interprete. Si tratta in particolare di quelle disposizioni di legge che tendono ad integrare altre disposizioni, dando la definizione di una parola che si ritroverà nelle successive (es. nel codice della strada si dà la definizione di autostrada). Tuttavia, in mancanza di definizioni, si tende a ricostruire la nozione dall’analisi della disciplina del concetto (ad es. l’obbligazione). Il valore vincolante è debole in questi casi, proprio per la sua ricostruzione.
  • Fino al 1950 circa tale tendenza era opposta -> secondo tale ipotesi si sosteneva che non è mestiere del legislatore definire i concetti giuridici, ma questa è funzione della dottrina.

In un’importante opera di Giorgianni, “L’obbligazione – la parte generale delle obbligazioni”: “la definizione di un istituto dovrebbe essere in ogni caso il risultato, esposto in sintesi, di tutta l’indagine intesa alla ricerca degli elementi fisionomici dell’istituto [...], quali risultano dall’esame delle norme che lo regolano”.

Il nostro codice civile non contiene una definizione dell’obbligazione, ma ne sottolinea i caratteri e le fonti agli artt. 1173/1174 (i cui ci danno un segmento di definizione – si prende l’art. 1174 che tenta di dare una definizione, mancando però di definire il termine “prestazione” utilizzato all’interno della norma stessa). La scelta non è stata casuale né frutto di dimenticanza, come si evince dalla Relazione del Guardasigilli al codice civile del 1942 dove si legge che “si è rinunciato a precisare il concetto di obbligazione. L’argomento è schiettamente dogmatico; e, la legge, se l’avesse affrontato, mentre non avrebbe sedato il grave dissidio esistente in dottrina, avrebbe esorbitato dal campo normativo entro cui deve strettamente attenersi. Il nuovo codice, nel precipuo proposito di dare elementi per la configurazione pratica del rapporto obbligatorio, ha preferito di precisare il concetto della prestazione, nella quale si concreta l’oggetto dell’obbligazione”. Per poter fornire, quindi, una definizione del concetto di obbligazione ci si affida al senso comune e all’elaborazione della dottrina e della giurisprudenza.

Excursus storico sull’impostazione della definizione di obbligazione e arrivo al “grave dissidio esistente in dottrina” di cui parla la relazione…

Le origini nascono nel diritto romano. Tuttavia, l’individuazione di una definizione di obbligazione è divenuto oggetto di dibattito solo nel ‘800, mentre prima, molto pragmaticamente, si tendeva a sorvolare. Nel common law inglese si è individuato un istituto, ripreso dalla tradizione romanistica, che è il concetto di Obligation (o meglio, più usato, il Bond). Detto questo vediamo le definizioni di Obligatio, tenute per buone, della compilazione giustinianea:

  • Obligatio secondo le Istituzioni di Giustiniano: “Obligatio è un vincolo giuridico dal quale siamo per necessità costretti a pagare qualcosa secondo il diritto del nostro Stato”. Definizione un po’ povera, che punta molto sul vincolo e sulla costrizione a pagare qualcosa.
  • Obligatio secondo il Digesto, giurista Paolo: “l’essenza delle obbligazioni non consiste nel rendere nostro qualche cosa, o che serva a noi qualche cosa” qui echeggia alle situazioni reali, ossia alle situazioni di appartenenza, sottolineando la differenza tra obbligazioni/diritti reali. “Ma affinché qualcun altro sia legato/costretto a dare – fare - prestare a noi qualcosa”, quindi non un vincolo reale di appartenenza, ma un diritto di pretendere qualcosa da qualcun altro. Questa definizione è un po’ più pregnante rispetto alla precedente.

Tuttavia, un problema restò irrisolto e creò problemi tra i giuristi: il problema del rimedio del creditore in caso di inadempimento – esiste un rimedio coercitivo? Poteva costringere il debitore a dare-fare-prestare? La Rivendicatio ad esempio, come i rimedi sulla servitù, per i diritti reali in generale, aveva una tutela molto forte, coercitiva. Ma che rimedi aveva in caso di inadempimento ad una obbligazione? Il creditore può ottenere una condanna di esecuzione in forma specifica?

  • L’opinione prevalente nei testi del tempo, prevedeva tale ipotesi solo nelle obbligazioni di dare denaro, ma non nelle altre, il creditore poteva ottenere solo l’equivalente monetario.
  • Per quanto riguarda invece le obbligazioni di fare (specialmente infungibili, ossia prestazioni che richiedono un intervento personale), si prevede il Risarcimento del danno (id quod interest, un ammontare monetario equivalente) (perché non può essere ottenuta un’esecuzione forzata in forma specifica). Il debitore stesso, e quindi non solo il creditore come rimedio, aveva la facoltà di liberarsi dell’obbligazione primaria pagando l’id quod interest. Ovviamente, nelle azioni fungibili, l’obbligazione di costruire o di non costruire ad es. si può far intervenire l’azione di un terzo suppletiva.
  • Per le obbligazioni di dare invece, sembrava ammettersi l’esecuzione in forma specifica. (L’art. 1376 oggi stabilisce che la proprietà e i diritti reali si trasferiscono con il legittimo consenso – effetto traslativo del consenso. Questa regola è un’innovazione delle codificazioni (Italia/Francia) – in Germania il contratto di compravendita era ed è a effetti reali). Tuttavia
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher acca46 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof D'angelo Andrea.
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