Facoltà di Giurisprudenza
Anno acc. 2007/2008
Diritto civile (progredito) – Prof. Mario Nuzzo
Azione revocatoria ordinaria
Art. 2901. Condizioni
1. Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare (c. 2652 n. 5) che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni (c. 524, 1113), quando concorrono le seguenti condizioni:
- Che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
- Che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa.
2. Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito.
3. Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto (c. 1183).
4. L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione (c. 2652 n. 5, 2690).
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Anno acc. 2007/2008
Diritto civile (progredito) – Prof. Mario Nuzzo
Art. 2902. Effetti
1. Il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive (c. 29102) o conservative (c. 2905) sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato.
2. Il terzo contraente, che abbia verso il debitore ragioni di credito dipendenti dall'esercizio dell'azione revocatoria, non può concorrere sul ricavato dei beni che sono stati oggetto dell'atto dichiarato inefficace, se non dopo che il creditore è stato soddisfatto.
Art. 2901, comma 4
L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione (c. 2652 n. 5, 2690).
Art. 2652. Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi
1. Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell'art. 2643 (c. 2690), le domande giudiziali indicate dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di esse previsti (c. 2654, 2668; att. c. 225 ss.):
(omissis)
5) Le domande di revoca degli atti soggetti a trascrizione, che siano stati compiuti in pregiudizio dei creditori (c. 2901).
La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;
Art. 2903. Prescrizione dell'azione
1. L'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto (c. 2934 ss.).
Art. 2904. Rinvio
1. Sono salve le disposizioni sull'azione revocatoria in materia fallimentare e in materia penale.
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Anno acc. 2007/2008
Diritto civile (progredito) – Prof. Mario Nuzzo
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Cass. civ., Sez. I, 08/04/2003, n.5455
L'azione revocatoria ha una finalità cautelare e conservativa del diritto di credito, essendo diretta a conservare nella sua integrità la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore. In coerenza con tale sua unica funzione l'azione predetta, ove esperita vittoriosamente, non travolge l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma semplicemente determina l'inefficacia di esso nei soli confronti del creditore che l'abbia esperita per consentire allo stesso di esercitare sul bene oggetto dell'atto, l'azione esecutiva per la realizzazione del credito. Ne
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