Estratto del documento

Diritto canonico: prima lezione

Il diritto canonico e il diritto ecclesiastico

  • È il diritto della Chiesa cattolica (latina).
  • È un diritto statale, regola anche il fenomeno della non credenza, cioè il diritto di non appartenere a nessuna confessione religiosa.
  • È un diritto confessionale.
  • È un diritto sovrannazionale, cioè un diritto che va oltre i confini di una determinata nazione/Stato.
  • Regola il fenomeno religioso attraverso atti unilaterali e accordi bilaterali.
  • Il diritto canonico disciplina la vita di ogni cattolico ovunque esso sia, indipendentemente dal luogo.

La Santa Sede indica il pontefice e i suoi stretti collaboratori.

Attraverso il termine Chiesa viene indicato il popolo di Dio (Christis fidelis = fedeli di Cristo), viene stabilito dal Concilio Vaticano 2.

Si diventa cristiani mediante il Sacramento del battesimo.

Sussiste un movimento, “Lo Sbattesimo”, per la Chiesa apostasia, nato in Spagna, per tentare di cancellare il battesimo e non venire più considerati cristiani.

Per risolvere tale situazione, dato che la Chiesa non ha le facoltà di poter cancellare un Sacramento, viene stabilita una sorta di escamotage per far sì che, mediante una norma interna, non venga più concessa la possibilità a terzi di venire a conoscenza dell’avvenuto sacramento, come avviene per le norme per la tutela della privacy.

Il rifiuto della religione cattolica può procurarti la scomunica.

La scomunica consiste nell’esclusione del battezzato dalla comunione dei fedeli e nell’impossibilità di ricevere i sacramenti.

Il principio di libertà religiosa consiste nella facoltà di ogni individuo di decidere quale religione professare senza subire conseguenze.

Le prime norme sussistono grazie ai Vangeli.

I tre tipi di diritto

  • Ius vetus: diritto antico, fino al XII secolo, 0/33 fino al 1130-1140. Dal momento in cui avviene la prima attività pubblica di Cristo e termina nell’anno in cui si può collocare il decreto del maestro Graziano.
  • Ius novum: diritto nuovo, dal XII secolo, dal 1140 fino al 1545-1563. Dal decreto di Graziano fino al Concilio di Trento.
  • Ius novissimo: diritto contemporaneo, dal Concilio di Trento ad oggi.

Date principali

313 d.C. Editto di Milano o Editto di Costantino ad opera dei due Augusti, quello d’Oriente e quello d’Occidente. Costituirono il patto di tolleranza, in vista di una politica religiosa comune alle due parti dell’impero.

Consiste nel concedere la possibilità a tutti i cittadini di poter onorare la propria divinità, facendo terminare le persecuzioni.

476 d.C. Caduta dell’impero romano d’Occidente. La Chiesa d’Oriente con sede a Costantinopoli resta separata da quella romana.

1582 Corpus Iuris Canonici. La fonte del diritto canonico utilizzata fino al 1917.

1983 Promulgato da Papa Giovanni Paolo secondo Codice di diritto canonico, è il codice della Chiesa cattolica che sostituisce il codice del 1917.

1869-1870 Concilio Vaticano 1. Tutti i vescovi del mondo si riuniscono per aiutare il pontefice a scrivere norme per riformare la Chiesa. Termina a causa della breccia di Porta Pia.

1962-1965 Concilio ecumenico Vaticano 2. Portò dei mutamenti importanti per cercare di diventare più moderno, ex: messa celebrata non più in latino e preti rivolti verso i fedeli.

1917 Codice Piano Benedettino. Sostituisce il Corpus Iuris Canonici, il quale regolava il diritto canonico.

1990 Codice dei Canoni, promulgato da Papa Giovanni Paolo 2. Costituisce il codice comune a tutte le Chiese sui iuris diverse dalla Chiesa latina, disciplina unitaria delle Chiese orientali cattoliche.

Il Codice di diritto canonico è diviso in canoni, dal greco “retta via”.

Le due anime del diritto canonico

  1. Derivante dalla parola di Dio, Sacre Scritture.
  2. Derivante dalla produzione normativa umana.

Seconda lezione: le fonti del diritto canonico

Fonti storiche: fonti che non sono più vigenti ma che ci possono aiutare a capire gli istituti attuali.

Fonti di produzione: tutti quegli atti o fatti mediante i quali vengono prodotte le norme e sia gli organi che le producano.

Fonti sulla produzione: tutte quelle norme che hanno la funzione di produrne altre.

Fonti di cognizione: tutti quegli strumenti per rendere conosciuta e conoscibili a tutti.

Nel diritto canonico abbiamo una distinzione delle fonti secondo gli autori, organi che producono le norme, e la tipologia delle fonti prodotte da quegli organi.

Classificate per autore

  • Norme del pontefice.
  • Norme conciliari: quelle norme del concilio ecumenico e che hanno potere se autorizzato dal pontefice.
  • Norme episcopali: norme prodotte dai singoli vescovi o che vengono emanate dalla conferenza episcopale, composta da tutti i vescovi italiani.
  • Norme consuetudinarie: fonti di fatto, vengono prodotte dal popolo mediante un comportamento.

Classificate per tipologia

Le fonti di produzione possono essere classificate per tipologia.

  • Universali: quelle norme dirette a tutti i fedeli, ex: norme prodotte dal papa.
  • Particolari: quelle norme dirette a un particolare gruppo di cattolici, ex: prodotte da singoli vescovi.
  • Norme di diritto divino: le quali a loro volta sono universali.
  • Norme di diritto umano: possono essere sia universali che particolari. Le norme di diritto umano devono rispettare le fonti di diritto divino.

Nel diritto canonico non è mai penetrata la teoria della separazione dei poteri: per la Chiesa cattolica, è possibile che ci sia un’interferenza fra i vari poteri dello Stato poiché la teoria della separazione dei poteri appartiene generalmente a Stati democratici.

Il diritto canonico non parla mai di democrazia, poiché è un ordinamento di tipo necessitato, cioè strettamente vincolato ai contenuti del diritto divino.

Il diritto canonico deve rispettare il diritto divino, il quale è possibile ricavarlo essenzialmente dalle Sacre Scritture, l’Antico Testamento che risulta produttivo se è compatibile al Nuovo Testamento.

Il diritto canonico è ordinamento gerarchico, ma ammette che alla legge sia accompagnata dalla consuetudine: comportamento ripetuto nel tempo, da un gruppo sociale che pone in essere un comportamento con la convinzione di star rispettando una legge, quindi si sente comportamento giuridicamente vincolante/obbligato.

Nel nostro ordinamento esistono 3 tipi di consuetudini:

  • Secondo la legge: regolano materie in accordo con la legge, solamente se la legge le richiama.
  • Contro la legge: regola materie in modo opposto alla legge.
  • Al di là della legge: regola materie dove la legge non ha ancora disciplinato la fattispecie.

Il nostro ordinamento ammette soltanto le consuetudini secondo la legge; al contrario il diritto canonico ammette tutti e tre i tipi di consuetudine, anche le consuetudini contro la legge ma solo in riferimento alle leggi di natura umana.

Le fonti di diritto umano si chiamano anche fonti di diritto ecclesiastico, perché sono prodotto dall’ecclesia, cioè Chiesa che significa riunione dei fedeli, non confondere con il diritto ecclesiastico.

Il diritto divino

Il diritto divino si distingue in diritto divino naturale e diritto divino positivo.

Diritto divino naturale: è un diritto non scritto, il diritto naturale dovrebbe essere rispecchiato dal diritto positivo, viene considerato come il diritto giusto, giustizia, e che va oltre il fatto di essere positivo cioè posto, scritto; ha un valore universale, principi impressi nell’uomo e alla base dell’ordine naturale.

Da ciò, possiamo comprendere che si tratta di un diritto uguale per tutti e che vale anche per chi non crede perché deriva dalla natura stessa dell’uomo.

Ex: principi che derivano dalla natura del matrimonio, si intende come unione.

Diritto divino positivo: è costituito dall’insieme delle norme che sono state ricavate dalla rivelazione, la manifestazione di Dio nella storia.

Esse sono ricavabili:

  • Dall’Antico Testamento.
  • Dal Nuovo Testamento.
  • Dalla tradizione apostolica, tutti quegli scritti che derivano dagli apostoli e dai loro successori.

Il diritto divino è un diritto immutabile e perfetto perché saremmo blasfemi se dicessimo il contrario. La parte mutabile e imperfetta del diritto non è il diritto per sé ma il modo in cui la Chiesa recepisce il diritto, l’interpretazione.

Ex: il rogo delle streghe, poiché il diritto divino è sempre lo stesso.

La Chiesa è un soggetto di diritto e deriva direttamente dal diritto divino perché è stata voluta da Cristo nelle Sacre Scritture.

Essa, benché sia un diritto divino e quindi immutabile, ha il compito di durare nella storia; quindi devono essere modificate non il diritto ma l’interpretazione delle norme.

Il diritto umano ecclesiastico

  • Diritto umano universale.
  • Diritto umano particolare.

Il diritto umano ecclesiastico deve rispettare i principi di diritto divino.

Cioè deve avere come finalità principale la salvezza dell’anima, “la salus animarum”; per la religione cattolica l’anima si salva attraverso l’unità della Chiesa voluta da Cristo.

Terza lezione

Il codice disciplina materie pratiche, ex: produzione della legge, l’interpretazione e l’attuazione della legge.

All’interno dell’attuale Codice di diritto canonico non sussiste una definizione di legge ma alcuni teologi hanno tentato di definire cosa fosse la legge.

La prima definizione di legge si ha nel 13 secolo da parte del teologo Tommaso d’Aquino, 1226-1274.

“La legge è una disposizione della ragione, diretta al bene comune, promulgata da chi ha la responsabilità della collettività.”

  • Ragionevolezza: rispecchia un comportamento coerente a determinati valori fondamentali che sono insiti nell’ordinamento canonico, deve rispecchiare i valori della legge divina, naturale rilevata.
  • Diretta al bene comune: il fine è un interesse generale non di singoli.
  • Responsabilità della collettività: nel 13 secolo si parlava più che della figura dell’autorità, di quella dei responsabili dei fedeli cristiani.

Un’altra definizione di legge è quella ad opera di Francisco Suarez, 1548-1617, filosofo spagnolo. Dobbiamo precisare che il quadro politico, nel periodo che visse Suarez, è rappresentato da tre Stati: della Spagna, Francia e Inghilterra.

“Comando della legittima autorità, per il bene dei sudditi comune, perpetuo e sufficientemente promulgato”.

  • Comando: la Chiesa inizia ad avere un ordinamento gerarchicamente più strutturato, il fedele è visto come un suddito, per cui la legge di diritto umano viene vista come una norma di carattere imperativo e per Suarez viene vista come un comando.
  • Rimane la caratteristica del bene comune della comunità già presente nella definizione di Tommaso d’Aquino.
  • Parla della legittima autorità, sussistono due motivazioni:
    • Problema dello scisma tra Chiesa cattolica e ortodossa.
    • Prima della costituzione dei grandi Stati, il popolo era disciplinato dai vari ordinamenti giuridici dei singoli Stati, era difficoltoso stabilire a quale ordinamento il popolo doveva far fronte.
  • Comune a tutti poiché la legge doveva essere generale, rivolta a tutti.
  • Perpetuo, cioè in vigore fino a quando non viene abrogata da un’altra legge.
  • Sufficientemente promulgato: questa è la grande novità del Suarez, cioè deve essere un atto normativo che deve essere fatto conoscere sufficientemente alla comunità.

Queste due definizioni sono utili per poter esaminare la disciplina delle questioni pratiche che riguardano la legge.

La legge ecclesiastica viene regolata nel libro primo, del canone 1 dell’attuale Codice di diritto canonico.

Nel canone 7 invece, viene definito che “la legge è istituita nel momento in cui viene promulgata”.

La promulgazione delle leggi universali avviene mediante la pubblicazione nella Acta Apostolicae Sedis, atti della Sede apostolica.

Queste leggi generalmente entrano in vigore dopo la vacatio legis che avviene 3 mesi dopo la pubblicazione.

Le leggi particolari, cioè quelle emanate dai singoli vescovi o dalle conferenze episcopali, entrano in vigore un mese dopo la pubblicazione, salvo sempre che non sia disposto in maniera differente.

L’abrogazione di una legge può avvenire:

  • In modo tacito: viene introdotta nell’ordinamento una norma che è incompatibile con la precedente e quindi, in base al principio cronologico, la norma precedente viene abrogata.
  • In modo espresso: mediante una norma che dichiarazione espressamente di volerne abrogare un’altra.

La gerarchia non è da considerare dalle fonti, atti prodotti, ma bisogna considerarla da parte dell’autorità che emana tale fonte.

Ex: esistono vari documenti prodotti dal pontefice come le bolle pontificie, encicliche, chirografa, brevità, lettere apostoliche.

Le leggi pontificie non importano una maggiore o minore efficacia; la differenza tra l’utilizzo di una fonte o un’altra è da considerare esclusivamente in base all’argomento o all’estensione dell’efficacia.

Ex: le lettere apostoliche solitamente trattano argomenti di maggiore importanza.

Ex: le lettere encicliche sono rivolte a tutto il mondo cattolico/gran parte.

Nel canone 9: “Le leggi riguardano le cose future, non le cose passate, a meno che non si disponga nominatamente in esse delle cose passate.”

È presente il principio della irretroattività della legge: generalmente le leggi del diritto canonico hanno come caratteristica l’irretroattività, cioè valgono per il futuro e non per il passato, garantendo la certezza del diritto.

Non viene escluso che in alcuni casi esplicitamente previsti dal legislatore, si possa estendere l’efficacia della legge al passato.

Estensione del carattere della legge

  • Le leggi universali riguardano tutti quelli per i quali sono state emanate le leggi universali ovunque essi si trovano.
  • Le leggi particolari vincolano solo quelli che si trovano in un determinato territorio; la legge particolare riguarda una determinata comunità di cattolici stanziata in un determinato territorio.

I soggetti passivi delle leggi umane sono solo i battezzati della Chiesa cattolica; il soggetto battezzato è vincolato dalle leggi ecclesiastiche, ma deve essere capace, ad esempio un bambino non ha le facoltà di applicare le leggi in autonomia.

La facoltà di poter essere soggetti passivi di diritto si acquista con il compimento del 7° anno d’età, quando si inizia ad essere vincolati dalla legge ecclesiastica. Sono esclusi da tale vincolo i soggetti che non hanno l’uso della ragione, incapaci.

Nel diritto canonico la maggiore età è fissata a 18 ma abbiamo delle età differenti per avere la capacità di poter accedere ai diversi sacramenti.

Ex: la possibilità di poter accedere al sacramento del matrimonio avviene a 14 anni per la donna e a 16 anni per uomo.

L’istituto della Chiesa cattolica individua un’età idonea per poter accedere a determinati istituti giuridici, tenendo conto degli elementi di sviluppo psicofisico dell’individuo umano.

Quarta lezione

“Can. 17 - Le leggi ecclesiastiche sono da intendersi secondo il significato proprio delle parole considerato nel testo e nel contesto; che se rimanessero dubbie e oscure, si deve ricorrere ai luoghi paralleli, se ce ne sono, al fine e alle circostanze della legge e all'intendimento del legislatore.”

Il canone 17 del Codice di diritto canonico parla dell’interpretazione della legge, cioè l’applicazione della legge al caso concreto. Alle leggi ecclesiastiche bisogna attribuire:

  • Il significato proprio delle parole contenute nel testo, considerando il contesto dove essa è contenuta.
  • Nel caso in cui rimangono dubbie o oscure le letture del testo, si applicano i luoghi paralleli, cioè come le altre norme che regolano la stessa materia vengono interpretate. Qualora non esistessero norme che regolano la stessa materia in altri testi.
  • Bisogna interrogarsi sul fine e le circostanze della legge, fine della legge cioè la ratio legis, il bene specifico tutelato dalla legge.
  • Ed infine si applica l’intendimento del legislatore, reali volontà del legislatore sul perché ha deciso di legiferare.

“Can. 18 - Le leggi che stabiliscono una pena, o che restringono il libero esercizio dei diritti, o che contengono un'eccezione alla legge, sono sottoposte a interpretazione stretta.”

Il canone 18 stabilisce che per l’interpretazione delle leggi odiose, bisogna applicare un’interpretazione stretta.

Le leggi odiose sono le leggi che contengono restrizioni all’uso libero dei diritti oppure quelle leggi che stabiliscono una pena.

“Can. 19 - Se su una determinata materia manca una espressa disposizione di legge sia universale sia particolare o una consuetudine, la causa, se non è penale, è da dirimersi tenute presenti le leggi date per casi simili, i principi generali del diritto applicati con equità canonica, la giurisprudenza e la prassi della Curia Romana, il modo di sentire comune e costante dei giuristi.”

Il canone 19 tratta del diritto suppletorio, quei criteri a cui bisogna ricorrere nel caso in cui una materia manca di un’espressa disposizione di legge.

Qualora mancasse una legge speciale, particolare o una consuetudine:

  • Il diritto canonico stabilisce l’istituto dell’analogia. Per disciplinare tale fattispecie è necessario ricorrere alle leggi emanate per casi simili, all’analogia non è possibile ricorrere se si tratta di norme penali, inabilitanti, sanciscono l&
Anteprima
Vedrai una selezione di 9 pagine su 36
Diritto Canonico Pag. 1 Diritto Canonico Pag. 2
Anteprima di 9 pagg. su 36.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Canonico Pag. 6
Anteprima di 9 pagg. su 36.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Canonico Pag. 11
Anteprima di 9 pagg. su 36.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Canonico Pag. 16
Anteprima di 9 pagg. su 36.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Canonico Pag. 21
Anteprima di 9 pagg. su 36.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Canonico Pag. 26
Anteprima di 9 pagg. su 36.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Canonico Pag. 31
Anteprima di 9 pagg. su 36.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Canonico Pag. 36
1 su 36
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ali95msc_kiss di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto canonico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Lugli Matteo.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community