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L’espropriazione per pubblica utilità nell’ordinamento giuridico italiano

Si può con certezza affermare che l’espropriazione per pubblica utilità sia il più importante procedimento di tipo ablatorio.

Ecco in cosa esattamente esso consiste: “Nella privazione di un diritto esistente in capo ad un soggetto, per attribuirlo ad un altro soggetto in vista di un vantaggio della collettività, più specificamente per la realizzazione di opere pubbliche o di opere private di pubblica utilità”.

Emerge in tutta chiarezza una contrapposizione dialettica tra l’interesse privato e l’autorità del potere pubblico, dove è l’interesse pubblico a prevalere, conseguendone un affievolimento del diritto di proprietà del privato a interesse legittimo.

Si ha una duplicità di effetti: privativo e attributivo, che si producono in sequenza:

  • Prima il diritto dell’espropriato si estingue in seguito all’emanazione del decreto di esproprio (effetto privativo);
  • Poi, il decreto di esproprio attribuisce il bene espropriato all’espropriante che lo acquista a titolo originario (effetto attributivo).

Riferimenti normativi dell’espropriazione

Nel nostro ordinamento giuridico, non esiste una definizione “positivizzata” dell’istituto dell’espropriazione per pubblica utilità; è necessario, in tal senso, far riferimento alle disposizioni contenute all’interno del decreto D.P.R. 327/2001, che va raccordato con l’art. 834 del c.c. e l’art. 42 della Costituzione, che insieme ne rappresentano i punti di riferimento in senso oggettivo e soggettivo.

L’art. 834 cod. civ. >> l’espropriazione è un istituto di diritto pubblico in base al quale un soggetto, contro il pagamento di una giusta indennità, può essere privato, in tutto o in parte, di uno o più beni immobili di sua proprietà per una causa di pubblico interesse legalmente dichiarata.

L’art. 42 della Costituzione >> la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi previsti espressamente dalla legge e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale.

L’art. 25 del testo unico D.P.R. 327/2001 (comma 3) >> “Dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere unicamente sull’indennità”.

Questo concetto è ribadito dall’art. 34 del testo unico e significa che il legislatore ha voluto tagliare ogni legame tra la situazione giuridica del soggetto espropriato e quella dell’espropriante: l’espropriante acquista il bene a titolo originario; infatti coloro che vantavano diritti su quel bene non possono rivolgersi a chi l’ha acquistato per effetto dell’espropriazione, ma possono soltanto rivalersi sull’indennità di espropriazione.

Soggetti dell’espropriazione per pubblica utilità

Nell’espropriazione per pubblica utilità è possibile individuare i seguenti soggetti:

  • Espropriato (1): persona fisica, giuridica o ente pubblico/privato, cittadino italiano o straniero purché il bene sia sito in Italia, titolare del diritto espropriato; all’atto pratico colui che risulti proprietario dai registri catastali;
  • Autorità espropriante (2): autorità amministrativa titolare del diritto di espropriazione; a volte coincidente con la figura del beneficiario o con il promotore dell’espropriazione).

Oggetto dell’espropriazione

Oggetto dell’espropriazione è un diritto di proprietà o anche un altro diritto reale. La giurisprudenza ha affermato che possono essere oggetto di espropriazione i diritti personali di godimento, ad esempio i diritti nascenti dal contratto di locazione o di affitto (Cass., Sez. un., 3 febbraio 1982, n. 645; Cons. Stato, Ad. plen., 19 luglio 1983, n. 21).

Subprocedimenti dell’espropriazione

In seguito alla riforma operata dal D.P.R. 327/2001 oggi il procedimento di espropriazione per pubblica utilità si snoda a sua volta in 4 subprocedimenti:

1) Apposizione del vincolo preordinato all’esproprio

Si provvede con piano regolatore o con una variante del piano urbanistico alla individuazione delle aree occorrenti per la realizzazione dell’opera pubblica o di pubblica utilità, momento in cui devono essere presenti i soggetti espropriati i quali potranno valutarli e sollevare eventuali discussioni o fare osservazioni.

N.B. = il Decreto di dichiarazione di pubblica utilità deve essere emanato entro il termine di cinque anni.

2) Dichiarazione di p.u.

Da questo momento in poi e cioè con l’emanazione del progetto definitivo, per effetto della dichiarazione di pubblica utilità, iniziano a decorrerne. È proprio in questa fase

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