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Diritto costituzionale

Diritti e doveri dei cittadini

I diritti ed i doveri dei cittadini sono espressi nella Parte I della Costituzione, costituita da quattro titoli: rapporti civili, rapporti etico-sociali, rapporti economici e rapporti politici.

Introduzione ai diritti

L’art. 2 Cost. prevede che la Repubblica riconosca e garantisca i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Nella Parte I vengono quindi descritti i diritti dei cittadini, anche se alcuni riguardano tutte le persone e non solo i cittadini in senso stretto.

Ci sono diverse categorie di diritti:

  • Diritti civili → rappresentano le libertà della persona dallo Stato, ovvero richiedono allo Stato un comportamento negativo di non intromissione tra il soggetto e l’esercizio del suo diritto; sono i diritti più antichi ed erano presenti già nelle Costituzioni ottocentesche. Esempio: l’art. 18 Cost. introduce la libertà dei cittadini di associarsi liberamente senza autorizzazione: questo è un diritto civile perché richiede allo Stato di non sottoporre ad autorizzazione le associazioni di cittadini, pretendendo così un comportamento negativo di non interferenza.
  • Diritti politici → sono definiti come i diritti a partecipare ai sensi dell’art. 1 Cost. che esprime il principio della sovranità popolare. Esempio: l’art. 48 Cost. garantisce il diritto di voto a tutti i cittadini che hanno raggiunto la maggiore età: questo è un diritto politico perché garantisce il diritto dei cittadini a partecipare alle scelte politiche del Paese, permettendo in questo modo al popolo l’esercizio della sovranità che gli appartiene.
  • Diritti sociali → sono diritti attraverso i quali si pretende l’intervento dello Stato in determinate materie al fine di ottenere prestazioni che garantiscano l’uguaglianza sostanziale dei cittadini. I diritti sociali si fondano sul secondo comma dell’art. 3, che prevede come compito della Repubblica il suo intervento per soddisfare esigenze che hanno bisogno di un'ingente quantità di risorse. Questa tipologia di diritti richiedono alla Repubblica un comportamento positivo, anche per questo si dicono “diritti che costano”. Esempio: l’art. 32 Cost. tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività: questo è un diritto sociale perché richiede allo Stato di intervenire al fine di assicurare la costruzione di strutture adeguate, la formazione dei medici e del personale sanitario, le cure gratuite agli indigenti ecc.

Uno stesso diritto può essere sia un diritto sociale sia un diritto civile: per esempio, il diritto alla salute (art. 32 Cost.) è sia diritto a ricevere le cure sia libertà di rifiutarle o di sceglierle.

Meccanismi di garanzia dei diritti

La riserva di giurisdizione e la riserva di legge sono gli istituti che la Costituzione prevede al fine di garantire i diritti delle persone e si trovano in tutte le disposizioni relative ai diritti.

  • Riserva di giurisdizione → prevede che solo il magistrato possa emanare provvedimenti nei confronti di una persona. La garanzia è data dal fatto che la magistratura è un organo indipendente e quindi non ha interesse a ledere i diritti dei cittadini, mentre non può emanare provvedimenti (se non in casi eccezionali, ma comunque solo temporaneamente) l’autorità di pubblica sicurezza che invece dipende dal Governo e quindi non è indipendente.
  • Riserva di legge → prevede che solo la legge del Parlamento può emanare norme generali limitative di diritti. La garanzia è rappresentata dal fatto che il Parlamento è l’organo rappresentativo della volontà popolare e che in esso anche le minoranze hanno voce, non può invece emanare decreti limitativi di diritti il Governo, in quanto decisi solo dalla maggioranza e senza la pubblicità che caratterizza l’iter legis della legge ordinaria. La riserva di legge si basa su tre elementi fondamentali (presenza delle minoranze in Parlamento, cittadini attivi e libera informazione), basta che uno solo di questi venga meno per renderla inutile.

La riserva di legge può essere assoluta o relativa: si parla di riserva di legge assoluta quando la Costituzione impone alla legge di regolare per intero una certa materia, senza che sia ammessa la possibilità di delegare il compito ad altri enti come il Governo; si tratta invece di riserva di legge relativa quando la legge è tenuta solo a dettare i principi ed i criteri generali della materia, affidando i particolari alle fonti secondarie. Esempio: l’art. 13 Cost. sull’inviolabilità della libertà personale contiene una riserva di legge assoluta (“nei soli casi e modi stabiliti dalla legge”), mentre l’art. 23 Cost. contiene una riserva di legge relativa (“se non in base alla legge”).

Rapporti civili

L’art. 13 Cost. afferma che la libertà personale è inviolabile ed introduce così il diritto all’inviolabilità della libertà personale. Questo diritto ha una doppia garanzia, infatti prevede che solo con un atto motivato dall’autorità giudiziaria, l’autorità di pubblica sicurezza possa arrestare, perquisire, ispezionare o operare qualsiasi altra forma di restrizione della libertà personale nei confronti di un soggetto, e che in ogni caso questo avvenga nei soli casi e modi stabiliti dalla legge. All’ultimo è usata una formula generica in modo da far rientrare tutte le restrizioni possibili, come i T.S.O. che devono essere autorizzati dal giudice.

Solo in casi eccezionali di necessità ed urgenza, sempre indicati dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, questi provvedimenti devono però essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria che ha altre quarantotto ore per confermare o revocare il provvedimento; in questo caso si limita la riserva giurisdizionale ma il fatto che la legge debba descrivere tassativamente i casi indica una riserva di legge rafforzata.

La Costituzione punisce ogni violenza fisica o morale sulle persone sottoposte a restrizioni di libertà, collegandosi con il terzo comma dell’art. 27, il quale prevede che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono rieducare il condannato. L’ultimo comma specifica che la legge stabilisce i limiti massimi della custodia preventiva, infatti ci devono essere diverse condizioni affinché si proceda alla carcerazione preventiva, come il pericolo di fuga, di inquinamento delle prove o di recidiva.

L’art. 14 Cost. proclama l’inviolabilità del domicilio in quanto proiezione spaziale della persona; la Costituzione prevede il divieto di svolgere ispezioni, perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale: è necessario quindi un atto motivato dal magistrato, in ogni caso solo nei casi e modi stabiliti dalla legge, salvo provvedimenti provvisori che devono poi essere comunicati entro quarantotto ore.

Il concetto di domicilio è inteso nel suo senso più esteso, per cui è inviolabile qualsiasi luogo in cui la persona dimora o svolge la sua attività (anche un’auto è domicilio se la persona temporaneamente vi abita).

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

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