Fonti del diritto del lavoro
Lunedì 9 marzo 2020 11:09
Fonti del diritto in generale
Fonti di produzione del diritto o fonti del diritto o fonti normative: sono tutti gli atti e fatti che sono autorizzati a produrre norme giuridiche.
Fonti di cognizione del diritto: documentano norme già esistenti, ad esempio la gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. La pubblicazione di una legge o di un testo normativo è condizione necessaria per l'entrata in vigore delle norme che in essa sono contenute. La pubblicazione è necessaria quando è condizione di entrata in vigore dell'atto a cui si riferisce. Di regola, le leggi sono soggette a un periodo detto vacatio legis, cioè esse entrano in vigore nel 15esimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo diversa disposizione.
Norma giuridica
Una norma giuridica è qualunque enunciato contenuto in testi normativi (leggi, regolamenti, ecc.):
- Norme giuridiche in senso stretto, cioè comandi/prescrizioni ipotetiche (es. risarcimento del danno, art. 2043 cod. civ. responsabilità extracontrattuale). È fatta di antecedente (circostanza di fatto o fattispecie, es. danno) e conseguente (conseguenza giuridica, es. risarcimento).
- Enunciati che chiariscono il significato di termini.
- Enunciati che statuiscono che certe norme sono abrogate.
- Norme sulla produzione giuridica, cioè norme che autorizzano certi atti o fatti a creare altre norme. Il diritto stesso disciplina la propria creazione.
Attributo di generalità o astrattezza:
Una prescrizione è generale quando determina la soluzione non di una singola fattispecie, ma di una classe di fattispecie, cioè la fattispecie astratta. Una conseguenza è generale quando determina la soluzione non di una singola conseguenza, ma di tutte le controversie di un certo tipo (es. tutti gli omicidi a danno di chiunque da chiunque commessi).
Differenza tra atti e fatti
Si dice atto normativo ogni comportamento che produce norme in modo consapevole, tipici atti normativi sono le leggi. Si dice fatto normativo ogni comportamento che produce norme in modo non consapevole, tipici fatti normativi sono le consuetudini. Le consuetudini non sono scritte, quindi non depositate nelle fonti del diritto come la gazzetta ufficiale. Perciò si sollevano problemi di accertamento, il giudice applica la consuetudine di cui si ha conoscenza, anche se le parti del processo non ne hanno chiesto l'applicazione.
Fonti dell'ordinamento giuridico
- Fonti comunitarie, in particolare le Direttive e i Regolamenti dell'UE.
- Costituzione italiana.
- Leggi costituzionali.
- Leggi ordinarie dello Stato.
- Atti aventi lo stesso valore di legge, come i decreti legislativi delegati e i decreti di legge.
- Contratti collettivi di lavoro.
- Referendum popolare abrogativo.
- Regolamenti del Governo.
- Regolamenti ministeriali.
- Leggi regionali.
- Usi e consuetudini.
Relazioni tra le varie fonti del diritto
La posizione di ciascuna fonte nell'ordinamento si caratterizza per due tratti fondamentali:
- Il grado gerarchico: le varie fonti sono ordinate gerarchicamente. Una fonte A è sovraordinata da un'altra fonte B quando la fonte B non può contenere norme in contrasto con A. Una relazione gerarchica fra due fonti sussiste se vi è una norma positiva di legge che la istituisce. Ad esempio, si conferisce a un organo il potere di disapplicare o annullare le norme di B ove siano in contrasto con le norme di A; in Italia questo potere è della Corte Costituzionale, che ha il potere di annullare leggi costituzionalmente illegittime.
- L'ambito di competenza: ciascuna fonte, ad eccezione della legge costituzionale, può disciplinare solo le materie che le siano espressamente attribuite o che non siano riservate ad altre fonti. Perciò leggi ordinarie statali non possono disciplinare materie riservate alle leggi costituzionali, come le leggi regionali non possono disciplinare materie riservate alle leggi statali. La divisione di competenze fra leggi statali e leggi regionali è contenuta nell'art. 117 della Cost., modificato nel 2001.
Un esempio di relazione gerarchica è quella presente fra la Costituzione italiana (1948) e le leggi ordinarie.
La Costituzione è rigida e garantita
La Costituzione italiana si dice rigida perché non può essere modificata, derogata o abrogata dal Parlamento mediante il procedimento ordinario di formazione delle leggi. Una legge ordinaria posteriore alla Costituzione non può modificare la Costituzione stessa, ma è necessario uno speciale procedimento di revisione costituzionale, previsto dall'art. 138 della Cost.
La rigidità impone di distinguere due tipi di leggi:
- Leggi ordinarie.
- Leggi costituzionali: frutto di un procedimento speciale detto sopra.
Solo le leggi costituzionali possono modificare la Costituzione, le leggi ordinarie non possono farlo. La Costituzione include alcuni principi, detti principi supremi, che sono assolutamente intoccabili, cioè non possono essere modificati neanche mediante leggi costituzionali; la Corte Cost. non ha però specificato quali sono questi principi.
A causa della rigidità, i rapporti fra la Cost. e le leggi ordinarie sono regolati non dal principio per cui si preferisce la norma successiva, ma dal principio di legittimità costituzionale: la Costituzione prevale sempre sulla legge ordinaria, sia anteriore sia successiva. In caso di conflitto, si dovrà applicare la norma costituzionale e scartare quella legislativa ordinaria. Una legge ordinaria che disponga in modo contrastante con la Costituzione non modifica la Cost., ma la viola; essa è ritenuta incostituzionale, quindi è invalida. La conformità alla Cost. è condizione di validità delle leggi.
La Costituzione italiana si dice garantita perché istituisce un organo, la Corte Cost., investito precisamente del potere di controllare la conformità delle leggi ordinarie alla Cost. La Corte Cost. non può essere chiamata in causa dai privati cittadini, ma viene adita dai giudici comuni, cioè dai tribunali.
Un ruolo importante delle fonti è la giurisprudenza, cioè le sentenze dei giudici, svolgendo una funzione creativa del diritto.
Fonti del diritto del lavoro
Le fonti del diritto del lavoro sono le stesse del diritto in generale. Secondo l'art. 1 disp. prel. cod. civ. esse sono:
- Leggi.
- Regolamenti.
- Contratti collettivi.
- Usi.
Ma l'elencazione del cod. civ. è ampiamente superata. Dopo l'entrata in vigore della Costituzione nel 1948, sono state introdotte una varietà di situazioni nuove. Sicché oggi la legge ordinaria intrattiene relazioni gerarchiche con le seguenti fonti:
- Norme dell'UE e di diritto nazionale.
- Costituzione.
- Leggi costituzionali.
- Leggi regionali (art. 117).
- Contratti collettivi.
- Referendum abrogativo.
- Regolamenti del Governo.
- Decreti ministeriali.
Il diritto di uno Stato non proviene solo dalle fonti formali, ma l'art. 1 disp. prel. cod. civ. non chiude il sistema delle fonti né preclude l'inserzione in questo sistema di fonti extralegali e extrastatali, come quelle delle regioni.
Criteri ordinatori di collegamento tra le fonti del diritto del lavoro
Se vogliamo trovare dei criteri di collegamento tra le fonti, dobbiamo considerare alcuni principi fondamentali:
- Principio della sussidiarietà reciproca tra le fonti, esse si sostengono a vicenda.
- Principio di tutela (art. 35 Cost.).
- Principio della libertà, in particolare della libertà sindacale (art. 39 Cost.).
- Principio dell'assoluta inderogabilità in peius (in peggio) della legge da parte del contratto collettivo, anche detto principio del favor (favore).
Una delle caratteristiche essenziali del diritto del lavoro è quella di porre rimedio allo stato di subordinazione del lavoratore durante il rapporto di lavoro, garantendogli condizioni minime inderogabili.
Abbiamo una importante norma dell'art. 1339 cod. civ.: le clausole imposte dalla legge sono di diritto inserite nel contratto di lavoro, anche in sostituzione delle clausole difformi (sotto gli standard minimi fissati dalla legge) apposte dalle parti contraenti.
Ad essa è collegata un'altra norma dell'art. 1419 cod. civ.: la nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative (o inderogabili). Qui il mantenimento del contratto è imposto dalla legge, in modo da proteggere il lavoratore, che è la parte a rischio, dal datore di lavoro. Infatti, l'invalidità dell'accordo va allo svantaggio del contraente debole.
Il diritto del lavoro garantisce uno standard minimo di trattamento riguardo:
- Aspetti economici: retribuzione, compenso assicurato.
- Garanzia della libertà, della dignità e della personalità umana del lavoratore (Statuto dei lavoratori).
La legge e il contratto collettivo - Principio del favor
La giurisprudenza ritiene che l'assetto dei rapporti tra le fonti di legge e di contratto collettivo, entrambe abilitate a intervenire sulle stesse materie (es. retribuzione, malattia, orario di lavoro), in caso di conflitto venga regolato dal principio di favore verso il lavoratore, nel senso che il contratto collettivo più favorevole prevale sulla legge inderogabile, ma solo in peggio inderogabile.
Infatti, la funzione del contratto collettivo nazionale di lavoro è quella di stabilire minimi di trattamento economico e normativo migliorativi rispetto a quelli fissati dalla legge, che non sono derogabili da parte del contratto individuale di lavoro (singolo lavoratore - singolo datore).
Quindi, le clausole del contratto collettivo si sostituiscono automaticamente a quelle difformi (art. 1339 cod. civ.) del contratto individuale, a meno che queste ultime non contengano condizioni più favorevoli.
La volontà di entrambe le parti conta solo nella decisione di costituire il rapporto di lavoro (firma del contratto) e nel determinare trattamenti migliorativi rispetto ai minimi inderogabili della legge del contratto collettivo.
In passato, vi sono stati degli interventi legislativi che hanno introdotto delle deroghe al principio di favore verso i lavoratori. Deroghe nel senso di:
- Vietare al contratto collettivo di modificare in senso migliorativo.
- Oppure nel senso di deregolamentazione o peggioramento (in peius) del diritto del lavoro (es. parità fra uomo e donna riguardo le ore di lavoro notturne 1977, es. contratto a tempo determinato).
Contratti di prossimità
Art. 8 legge n. 148 del 2011:
-
I contratti collettivi di lavoro aziendali o territoriali, detti contratti di prossimità (sottoscritti solo da alcune organizzazioni sindacali), in relazione a certe materie, possono avere un'efficacia derogatoria generale della legge e del contratto collettivo nazionale. Quindi una deroga sia in meglio che in peggio. Vale anche per i lavoratori non sottoscritti a organizzazioni sindacali, a condizione che le intese siano sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario, ma le intese devono essere finalizzate a: maggiore occupazione, qualità dei contratti di lavoro, adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, emersione del lavoro irregolare, incrementi di competitività e di salario, gestione delle crisi aziendali e occupazionali, investimenti e avvio di nuove attività.
-
È possibile stipulare intese di cui al comma 1 che riguardino la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento:
- Agli impianti audiovisivi e all'introduzione di nuove tecnologie in azienda.
- Alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale.
- Ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto (part-time).
- Alla disciplina dell'orario di lavoro.
- Alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto, comprese le collaborazioni coordinate e continuative, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro.
2-bis: Fermo restando il rispetto della Cost. nonché i vincoli derivanti dall'UE e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le intese operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 e alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Ricapitolando
Il diritto del lavoro intende garantire al lavoratore una tutela minima che, in generale, è inderogabile in peggio (in peius) dal contratto collettivo o dal contratto individuale di lavoro.
Tuttavia, con l'entrata in vigore dell'art. 8 D.L. n. 148/2011, la contrattazione collettiva territoriale o aziendale (contrattazione di prossimità) può derogare anche in peggio, su determinate materie e per determinate finalità (dice la Corte Cost.), alle norme di legge o di contratto collettivo nazionale.
Il contratto collettivo e il contratto individuale di lavoro, a parte alcune eccezioni, possono derogare in meglio (in melius) alle norme protettive dei lavoratori.
Fonti del diritto del lavoro dell'Unione Europea
Il diritto dell'UE è sovranazionale perché ha una forza superiore alle norme del diritto statale. In caso di conflitto tra una norma di diritto italiano e una direttiva/regolamento europeo, prevale quest'ultima. Le fonti del diritto dell'Unione Europea sono:
-
Fonti di diritto originario:
- Principi generali del diritto (individuati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, organo che vigila sul rispetto del diritto dell'UE in tutti gli Stati membri).
- Trattati europei o istitutivi.
-
Fonti di diritto derivato:
- Regolamenti: hanno una portata generale e sono obbligatori in ogni loro elemento, sono applicati direttamente in ciascun Stato membro (efficacia diretta orizzontale).
- Direttive: vincolano lo Stato membro a cui sono dirette solo quanto al risultato da raggiungere (efficacia non diretta).
- Direttive self-executing: hanno un contenuto chiaro, preciso e incondizionato, hanno un'applicazione diretta. Possono essere applicate solo nelle controversie tra PA, Stato e cittadini (efficacia diretta verticale), non tra due cittadini.
- Decisioni, raccomandazioni, pareri: si applicano a singoli Stati, imprese o individui.
- Sentenze della Corte di Giustizia. La Corte di Giustizia (giudici europei) può essere chiamata in causa solamente dai giudici nazionali attraverso le ordinanze di rinvio pregiudiziale per interpretare gli atti dell'UE. La Corte di Giustizia emetterà una sentenza interpretativa, vincolante per il giudice italiano che l'ha chiesta che dovrà disapplicare la norma italiana confliggente (la Corte Costituzionale non ha voce in capitolo). Essa può essere chiamata in causa anche da un'organizzazione che chiede l'annullamento di un atto dell'UE (ricorso per annullamento).
Le fonti del diritto dell'UE si dividono in due trattati istitutivi:
-
Trattato sull'UE:
- Art. 2: include i valori fondanti dell'UE, come l'uguaglianza, la non discriminazione, la solidarietà, la parità fra uomini e donne.
- Art. 3: indica tra i compiti dell'UE quello di realizzare un'economia sociale di mercato, mirante alla piena occupazione e al progresso sociale; l'UE assicura la libera circolazione dei suoi cittadini e dei lavoratori; l'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni, promuove la giustizia e la protezione sociale, la parità fra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni.
- Art. 6: la Carta dei diritti fondamentali dell'UE ha lo stesso valore giuridico dei Trattati (cioè di norme e diritto originario). Non vale per la convenzione europea dei diritti dell'uomo, perché i diritti qui sono dei principi generali.
-
Trattato sul funzionamento dell'UE:
- Art. 9: nella definizione ed attuazione delle sue politiche ed azioni, l'UE tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale nonché la lotta contro l'esclusione sociale, un elevato livello di istruzione e tutela della salute umana.
- Art. 107: si consentono eccezionalmente aiuti di Stato alle imprese, se destinati a favorire lo sviluppo economico delle Regioni ove il tenore di vita sia normalmente basso o si abbia una grave forma di sottoccupazione.
- Art. 151: obiettivi dell'UE e degli Stati membri sono la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale.
- Art. 152: l'UE riconosce e promuove il ruolo delle parti sociali al suo livello, tenendo conto delle diversità dei sistemi di relazione sindacali a livello nazionale.
Carta dei diritti fondamentali dell'UE o Carta di Nizza
Siccome ha lo stesso valore dei Trattati, ha prevalenza sul diritto italiano in caso di conflitti. Il giudice italiano può invocare la Carta solo se:
- C'è un collegamento adeguato con il diritto dell'UE (es. nel caso di discriminazione).
- La norma deve sancire un principio di per sé sufficiente per conferire ai singoli cittadini un diritto soggettivo invocabile in quanto tale.
Disposizioni della Carta dei Diritti:
- Art. 8: diritto alla protezione dei dati di carattere personale.
- Art. 21: principio di non discriminazione in base all'età (efficacia diretta orizzontale).
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Riassunto territorio, turismo e digitalizzazione
-
Diritto e nozioni sulla digitalizzazione
-
appunti delle lezioni territorio turismo e digitalizzazione
-
Informatica - Digitalizzazione dei numeri