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Concetti Chiave

  • Il Presidente della Repubblica può essere incriminato esclusivamente dalla Corte Costituzionale, attraverso una procedura che coinvolge il Parlamento in seduta comune.
  • Il dibattimento presso la Corte è una fase cruciale, dove le parti si confrontano su prove e argomentazioni per l'accusa e la difesa.
  • In caso di condanna, possono essere applicate pene e sanzioni civili, amministrative e costituzionali, compresa la destituzione.
  • La sentenza emessa dalla Corte è definitiva e non impugnabile, tranne nel caso di revisione per nuovi elementi che dimostrino la non colpevolezza.
  • I precedenti storici di procedimenti contro presidenti sono rari, come l'indagine su Cossiga nel 1991, poi archiviata.

Procedura di incriminazione

Il Presidente della Repubblica può essere incriminato solo dalla Corte Costituzionale, dopo una procedura contraddittoria presso il Parlamento in seduta comune.
La fase più delicata del procedimento svolto presso la Corte costituzionale è il dibattimento, durante il quale le parti (i commissari parlamentari per l’accusa, gli avvocati del presidente per la difesa), in contraddittorio fra loro, discutono sulle risultanze dell’istruttoria e fanno le loro richieste.

La Corte si riunisce quindi in camera di consiglio per la decisione finale, che potrà essere di assoluzione o di condanna.

Condanna e sanzioni

In caso di condanna potranno essere applicate le pene fino alla misura massima prevista dalla legislazione vigente al momento della commissione dei fatti. Inoltre potranno essere applicate le sanzioni civili, amministrative e costituzionali (la destituzione) adeguate al caso (v. art. 15 l. cost. 1/1953).

Sentenza definitiva e revisione

La sentenza così emessa è definitiva e non può essere impugnata in alcun modo, ad eccezione delle ipotesi di revisione (la revisione, che non comporta un nuovo giudizio sui medesimi fatti, è ammessa solo se dovessero emergere elementi nuovi, prima non considerati perché non conosciuti, suscettibili di provare la non colpevolezza del presidente: v. art. 29 l. 20/1962).

Precedenti storici

I precedenti in questa delicata materia sono assai limitati. Un’indagine da parte del comitato parlamentare per i procedimenti d’accusa fu avviata nel 1991 nei confronti dell’allora presidente Cossiga, le cui iniziative (per esempio sulla riforma della Costituzione) e prese di posizione avevano suscitato la reazione del maggior partito di opposizione. Ma fu poi archiviata.

Domande da interrogazione

  1. Chi può incriminare il Presidente della Repubblica e quale è la procedura da seguire?
  2. Il Presidente della Repubblica può essere incriminato solo dalla Corte Costituzionale, attraverso una procedura contraddittoria presso il Parlamento in seduta comune.

  3. Quali sono le conseguenze di una condanna per il Presidente della Repubblica?
  4. In caso di condanna, possono essere applicate pene fino alla misura massima prevista dalla legislazione vigente, oltre a sanzioni civili, amministrative e costituzionali, come la destituzione (art. 15 l. cost. 1/1953).

  5. È possibile impugnare la sentenza emessa dalla Corte Costituzionale?
  6. La sentenza è definitiva e non può essere impugnata, salvo in caso di revisione, che è ammessa solo se emergono nuovi elementi in grado di provare la non colpevolezza del presidente (art. 29 l. 20/1962).

Domande e risposte

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