Concetti Chiave
- I rapporti tra stati nel diritto internazionale sono sinallagmatici, si applicano sia nel diritto civile che penale.
- Il danno giuridico è considerato parte della violazione di obblighi erga omnes, anche senza danno materiale evidente.
- Esistono obblighi di prevenzione che richiedono agli stati di evitare danni materiali, come nel trattamento degli stranieri e nelle attività industriali.
- Le convenzioni internazionali stabiliscono obblighi di diligenza per prevenire danni nocivi ad altri stati attraverso l'uso del territorio.
- Colpa e danno nel diritto internazionale sono regolati da principi diversi rispetto a quelli del diritto nazionale, non essendo elementi costitutivi del fatto illecito internazionale.
Diritto internazionale e sinallagmaticità
Sul piano del diritto internazionale, i rapporti tra gli stati sono prettamente sinallagmatici. Ciò vale sia nell’ambito civilistico che in quello penalistico. In quest’ultimo ambito, alcuni giuristi hanno ritenuto che un fatto illecito si possa considerare tale solo nel caso in cui arrechi un danno materiale.
Danno giuridico e obblighi erga omnes
Questa tesi, però, renderebbe inefficaci molte regole fondamentali di diritto internazionale: si pensi, ad esempio, alla violazione degli spazi aerei o marini soggetti alla sovranità territoriale di uno stato, che pur non provocando un danno materiale evidente costituisce una rilevante violazione giuridica. Per questo motivo, sul piano internazionale il danno è sempre insito nella stessa violazione dell’obbligo in questione (danno giuridico), la cui validità è stata riconosciuta dalla CIG con particolare riferimento alla violazione degli obblighi erga omnes, preposti alla tutela di valori universali e indivisibili: in questo caso il danno è invocabile anche da soggetti non materialmente lesi).
Obblighi di prevenzione e diligenza
Esistono, però, alcuni obblighi la cui violazione si perfeziona nel caso in cui essa provochi un danno materiale o economico: si tratta dei cosiddetti «obblighi di prevenzione», come quello sul trattamento degli stranieri e su attività di tipo industriale che potrebbero causare danni all’ambiente. In relazione all’ultima tipologia di obblighi, recentemente diverse convenzioni internazionali hanno imposto agli stati il divieto di usare il proprio territorio in modo nocivo per stati terzi attraverso i cosiddetti «obblighi di diligenza».
Colpa e danno nel diritto internazionale
Proprio come il danno materiale, anche la colpa non è annoverata tra gli elementi costitutivi del fatto illecito internazionale. Essa, infatti, si configura come elemento puramente soggettivo dell’organo (individuo) che adotta il comportamento in contrasto con un obbligo internazionale.
In sostanza, dunque, in ambito internazionale colpa e danno possono essere imputati sulla base di regole diverse rispetto a quelle vigenti sul piano nazionale.
Domande da interrogazione
- Qual è la natura sinallagmatica dei rapporti tra stati nel diritto internazionale?
- Cosa si intende per danno giuridico e quali sono gli obblighi erga omnes?
- Qual è la differenza tra obblighi di prevenzione e la colpa nel diritto internazionale?
I rapporti tra gli stati nel diritto internazionale sono di natura sinallagmatica, sia in ambito civilistico che penalistico, implicando che le violazioni degli obblighi possono essere considerate dannose anche senza un danno materiale evidente (come nel caso della violazione degli spazi aerei).
Il danno giuridico è insito nella violazione di un obbligo internazionale, riconosciuto dalla CIG, e può essere invocato anche da soggetti non materialmente lesi, in particolare riguardo agli obblighi erga omnes, che tutelano valori universali e indivisibili.
Gli obblighi di prevenzione richiedono che la violazione si concretizzi in un danno materiale o economico, mentre la colpa è un elemento soggettivo e non è considerata parte costitutiva del fatto illecito internazionale, differente dalle regole nazionali.