Contratti in generale
- Art. 1321 c.c.: “Il contratto è l’accordo di 2 o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”.
- Autonomia contrattuale: Art. 1322 c.c.: “Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico”.
- Contratti imposti: Art. 2597 c.c.: “Chi esercita un’impresa in condizione di monopolio legale ha l’obbligo di contrattare con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell’impresa, osservando la parità di trattamento”.
Esecuzione forzata dell’obbligo di contrarre: Art. 2932 c.c.: “Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l’obbligazione, l’altra parte può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso”.
Accordo delle parti
- Conclusione del contratto: Art. 1326 c.c.: “Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte. L’accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell’affare o secondo gli usi. Il proponente può ritenere efficace l’accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all’altra parte. Qualora il proponente richieda per l’accettazione una forma determinata, l’accettazione non ha effetto se è data in forma diversa. Un’accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta”.
- Art. 1328 c.c.: “La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso. Tuttavia, se l’accettante ne ha intrapreso in buona fede l’esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l’iniziata esecuzione del contratto. L’accettazione può essere revocata, purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell’accettazione”. Proposta e accettazione sono sempre revocabili, a patto che non sia ancora stato concluso il contratto.
Casi di irrevocabilità della proposta
- Proposta irrevocabile: Art. 1329 c.c.: “Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca è senza effetto”.
- Patto di opzione: Art. 1331 c.c.: “Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l’altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall’art. 1329”. es. Juve prende in prestito giocatore del Milan: il Milan per agevolare il trasferimento, insieme al prestito, formula una proposta di trasferimento definitivo. Le parti, con il patto di opzione, si accordano affinché per un periodo di tempo il Milan non possa revocare la sua proposta e la Juve possa avere la facoltà di esercitare l’opzione.
- Contratti con obbligazioni a carico del solo proponente: Art. 1333 c.c.: “La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata. Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso”.
- Offerta al pubblico: Art. 1336 c.c.: “L’offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi”.
- Criterio della convinzione e presunzione di conoscenza: Art. 1335 c.c.: “La proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia”.
Contratto preliminare
- Art. 1351 c.c.: “Il contratto preliminare è nullo, se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo”.
Responsabilità precontrattuale
- Obbligo di buona fede nelle trattative precontrattuali: Art. 1337 c.c.: “Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede”. Buona fede in senso oggettivo (= riguarda la correttezza del comportamento).
- Obbligo di portare alla conoscenza della controparte l’eventuale esistenza di cause di invalidità: Art. 1338 c.c.: “La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l’esistenza di una causa d’invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all’altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto”.
Contratti standard
- Condizioni generali di contratto: Art. 1341 c.c.: “Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria”. Non è necessario che le condizioni generali siano contenute nei formulari contrattuali, ma è sufficiente che la controparte dimostri che queste clausole erano conoscibili. Inoltre, dato che queste clausole svantaggiano considerevolmente una delle 2 parti, devono essere specificatamente approvate per iscritto. L’efficacia di questa previsione però è relativa perché se l’altra parte ha la forza contrattuale di inserire queste clausole, ha la forza anche di farle accettare per iscritto; quindi è una protezione di carattere formale, non sostanziale.
- Clausole vessatorie fino a prova contraria: Art. 33 c. cons.: Protezione di carattere sostanziale.
- Accertamento della vessatorietà delle clausole: Art. 34 c. cons.
- Clausole vessatorie in ogni caso: Art. 36 c. cons.: “Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli art. 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto” → nullità di protezione.
Elementi essenziali del contratto
- Requisiti contratto: Art. 1325 c.c.: “I requisiti del contratto sono: 1) l'accordo delle parti; 2) la causa; 3) l’oggetto; 4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità”.
Accordo
- L’accordo è necessario che nasca fisiologicamente (= non frutto di inganni, errori, violenza…).
Causa
- Definita come la funzione economico-sociale del contratto.
- Causa illecita: Art. 1343 c.c.: “La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume”. Se illecita il contratto è nullo.
- Contratto in frode alla legge: Art. 1344 c.c.: “Si reputa altresì illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa”. es. stipuliamo un contratto di lavoro ma questo è utile a eludere l’applicazione di norme fiscali: il contratto in sé è lecito, ma serve a eludere una norma fiscale, e quindi è nullo.
Oggetto
- Requisiti: Art. 1346 c.c.: “L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile”. Quindi oggetto non deve solo esistere, ma deve soddisfare questi requisiti.
- Determinazione dell’oggetto: Art. 1349 c.c.: “Se la determinazione della prestazione dedotta in contratto è deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve proceder