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Il lavoro a tempo parziale

Consiste in un particolare tipo di rapporto di lavoro in cui l’orario lavorato è ridotto 1 rispetto a un rapporto a tempo pieno. È disciplinato dal Jobs Act.

La disciplina precedente aveva stabilito che il part-time poteva essere di 3 tipi: verticale, orizzontale o misto.

Nel part-time verticale il dipendente lavora tutta la giornata, secondo l’orario normale degli altri dipendenti full time, tuttavia non tutti i giorni della settimana ma solo alcuni, ad esempio 8 ore al giorno 3 o 4 giorni a settimana; oppure solo alcune settimane o alcuni mesi dell’anno.

Il part-time orizzontale è il classico lavoro a «mezza giornata». In pratica il dipendente lavora tutta la settimana ma ad orario ridotto, ad esempio dalle 9 alle 13.

Con quello misto è possibile cumulare contemporaneamente il part-time verticale con quello orizzontale. Ad esempio: il dipendente lavora mezza giornata e non tutta la settimana ma solo alcuni giorni; oppure in alcuni periodi dell’anno lavora tutti i giorni ma solo dalle 14 alle 18, mentre nei mesi restanti 8 ore al giorno ma solo dal martedì al venerdì.

Modifiche consentite

  • A) Lavoro supplementare: il lavoratore può lavorare oltre il suo normale orario ridotto, nel rispetto di quanto previsto dal contr collettivo. Nel caso esso non esistesse, non può comunque lavorare oltre il 25% dell’orario settimanale normalmente previsto, e deve avere una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria. Inoltre, il lavoratore può rifiutare ciò solo se per motivazioni comprovate come lo studio, esigenze familiari, di salute.
  • B) Clausole elastiche: possono anch’esse aumentare l’orario del lavoratore. Innanzitutto, devono essere previste dal contr collettivo, che ne stabilisce condizioni, modalità e limiti della loro apposizione; deve esserci anche un preavviso di 2 giorni lavorativi; deve infine esserci una compensazione retributiva. Il consenso del lavoratore a queste clausole però può essere revocato in caso di: lavoratore affetto da patologie oncologiche o comunque gravi, o con familiari affetti da esse, o lavoratori studenti.
  • C) Lavoro straordinario: vi si applica la disciplina sugli straordinari nei rapporti a tempo pieno. È possibile il ricorso allo straordinario solo se nella settimana sono state raggiunte le 40 ore, orario del tempo pieno. In caso contrario, l’aumento dell’orario può essere fatto semplicemente col ricorso a clausole elastiche o col lavoro supplementare.

Disciplina

Disciplina: ad probationem ad substantiam).

  • Il contr deve avere forma scritta, non pena la trasformazione del rapporto a tempo pieno e il risarcimento del periodo anteriore la sentenza.
  • Principio della parità di trattamento, rispetto ai lavoratori a tempo pieno di pari livello.
  • Possibilità della trasformazione del contr a tempo pieno in uno a tempo parziale, in presenza di comprovate patologie gravi del lavoratore. Diritto alla trasformazione da tempo pieno a part-time in caso di familiari gravemente malati, o in presenza di figlio minore di 13 anni o portatore di handicap.
  • Il lavoratore può chiedere il part-time in luogo del congedo parentale.
  • In caso di nuove assunzioni a tempo pieno, hanno diritto di precedenza di assunzione i lavoratori part-time di pari livello. Il datore è obbligato a informare tempestivamente i dipendenti delle nuove assunzioni.

1 Tempo pieno = 40 ore settimanali.

2 Nel caso esse non siano previste dal contr collettivo applicato, possono essere comunque pattuite dalle parti davanti a commissioni di certificazione. In questo caso valgono anche qui i limiti del 25% dell’orario massimo e del 15% dell’aumento della retribuzione, e il preavviso di 2 giorni.

7 - Clausole elastiche e flessibili

Clausole flessibili

Le clausole flessibili consentono al datore di lavoro il potere di modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa, ossia di spostare la prestazione di lavoro del proprio dipendente in giorni e orari diversi da quelli originariamente pattuiti.

Caratteristiche:

  • Sono ammesse anche nei rapporti di lavoro a tempo determinato.
  • Devono essere formalizzate con uno specifico patto scritto al momento dell'assunzione, della trasformazione del contratto, o anche successivamente.
  • Se al lavoratore viene richiesto di sottoscrivere questo tipo di clausole contrattuali può richiedere l'assistenza di un delegato sindacale da lui stesso scelto.
  • La legge in vigore assegna alla contrattazione collettiva, nazionale, territoriale, aziendale, il compito di fissare le modalità e le condizioni in relazione alle quali il datore di lavoro può chiedere l'applicazione di clausole flessibili e le relative maggiorazioni. Qualora il contratto collettivo scelto non disciplinasse la materia, la legge consente al lavoratore e al datore di lavoro di concordare direttamente delle clausole di flessibilità temporale della prestazione.
  • La richiesta del datore di lavoro di spostare i giorni o l'orario di lavoro, nei limiti previsti dalla clausola sottoscritta, deve esser comunicata al lavoratore con almeno due giorni di preavviso, a meno che non ci sia una diversa previsione nel contratto collettivo.
  • Il lavoratore ha diritto a specifiche compensazioni, maggiorazioni economiche, che devono essere fissate dai contratti collettivi.
  • Queste clausole erano previste dal d.lgs. 61/2000, ma sono state soppresse dal d.lgs. 81/2015, Jobs Act, e assorbite dalle clausole elastiche.

Clausole elastiche

Le clausole elastiche servono a variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa, ovvero a variarne in aumento la sua durata.

Caratteristiche:

  • Essere previste dai contr collettivi che ne stabiliscono: le condizioni e modalità in base alle quali il datore può usufruirne, i limiti massimi di variabilità in aumento dell’orario, condizioni e modalità che consentono al lavoratore di chiedere la loro eliminazione o modifica.
  • È richiesto l’accordo del lavoratore.
  • La richiesta del datore di lavoro di modificare in aumento, nei limiti previsti dalla clausola sottoscritta, deve esser comunicata al lavoratore con almeno due giorni di preavviso, a meno che non ci sia una diversa previsione nel contratto collettivo.
  • Il lavoratore ha diritto a specifiche compensazioni, maggiorazioni economiche che devono essere fissate dai contratti collettivi.
  • Si applicano esclusivamente al part-time verticale o misto.
  • Devono essere formalizzate con uno specifico patto scritto al momento dell'assunzione, della trasformazione del contratto, o anche successivamente.
  • Il consenso del lavoratore a queste clausole può essere revocato in caso di: lavoratore affetto da patologie oncologiche o comunque gravi, o con familiari affetti da esse, o lavoratori studenti.
  • Nel caso in cui il contr collettivo applicato non disciplini le clausole elastiche, queste possono essere pattuite per iscritto dalle parti davanti alle commissioni di certificazione, il lavoratore può richiedere l'assistenza di un delegato sindacale da lui stesso scelto. In questo caso la variazione in aumento accordata non può comunque eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale e la maggiorazione della retribuzione deve essere del 15%.

Job sharing (lavoro ripartito)

Consiste in un rapporto di lavoro a tempo pieno, dove esistono due lavoratori che assumono in solido l’obbligazione lavorativa, e hanno autonomia decisionale in quanto all’organizzazione dell’orario lavorativo, di cui il datore sarà successivamente informato.

È un vantaggio per il lavoratore perché ovviamente permette di avere maggiore flessibilità del proprio.

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher softt98 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto delle risorse umane e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Basenghi Francesco.
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