Diritto commerciale
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Diritto commerciale
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Diritto commerciale
Indice
Una definizione
- La distinzione
- I contratti tipici
- Il contratto estimatorio
- I soggetti del contratto estimatorio
- La disciplina
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Diritto commerciale
Una definizione
Secondo l’Art. 1321 c.c. il contratto è “un accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”.
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Diritto commerciale
La distinzione
I contratti si possono distinguere in due categorie:
- Contratti tipici ovvero quei contratti previsti e disciplinati direttamente dal codice civile.
- Contratti atipici ovvero quei contratti regolati dalle disposizioni generali del codice civile e da quelle stabilite di comune accordo dalle parti (es. leasing).
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Diritto commerciale
I contratti tipici
I contratti tipici che l’imprenditore è chiamato a stipulare nello svolgimento della propria attività sono:
- Il contratto estimatorio
- La somministrazione
- L’appalto
- Il trasporto
- L’agenzia
- La mediazione
- Il deposito
- I contratti bancari
- Il contratto di assicurazione
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Diritto commerciale
Il contratto estimatorio
Secondo l’Art. 1556 c.c. è “un contratto con il quale l’affidante consegna determinate cose mobili, stimate per un certo prezzo, all’affidatario e quest’ultimo è obbligato a pagare il prezzo, ma ha la facoltà di liberarsi da tale obbligo, restituendo integra la cosa entro un termine stabilito”.
È un contratto reale ovvero che si perfeziona con la consegna del bene.
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Diritto commerciale
Il contratto estimatorio
Questo contratto trova applicazione per merci:
- Di prezzo molto elevato che richiederebbero altrimenti l’investimento di grosse somme di denaro;
- Soggette a variabili umori della clientela;
- Di ampia diffusione e di rapida obsolescenza.
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I soggetti del contratto estimatorio
Questo contratto è formato da due parti:
- L’affidatario o consegnatario
- L’affidante o consegnante
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L’affidatario o consegnatario
Non acquista la proprietà della cosa all’atto della consegna né assume l’obbligo di venderla o procurarne la vendita.
Ha l’obbligo di pagare il prezzo di stima nel momento in cui la cosa viene venduta a terzi o quando scade il termine pattuito senza che egli ne abbia effettuato la restituzione al consegnante (affidante).
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I contratti
Secondo l’Art. 1321 c.c. il contratto è “un accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”. Sono definiti contratti tipici quelli previsti e disciplinati dal Codice civile. I contratti atipici sono quelli che si attengono alle disposizioni generali del Codice civile e a quelle che vengono stabilite in comune accordo tra le parti (si ricordano per esempio i contratti di leasing che vengono stipulati seguendo queste modalità).