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Diritto commerciale

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Diritto commerciale

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Diritto commerciale

Indice

Una definizione

  • La distinzione
  • I contratti tipici
  • Il contratto estimatorio
  • I soggetti del contratto estimatorio
  • La disciplina
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Diritto commerciale

Una definizione

Secondo l’Art. 1321 c.c. il contratto è “un accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”.

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Diritto commerciale

La distinzione

I contratti si possono distinguere in due categorie:

  • Contratti tipici ovvero quei contratti previsti e disciplinati direttamente dal codice civile.
  • Contratti atipici ovvero quei contratti regolati dalle disposizioni generali del codice civile e da quelle stabilite di comune accordo dalle parti (es. leasing).

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Diritto commerciale

I contratti tipici

I contratti tipici che l’imprenditore è chiamato a stipulare nello svolgimento della propria attività sono:

  • Il contratto estimatorio
  • La somministrazione
  • L’appalto
  • Il trasporto
  • L’agenzia
  • La mediazione
  • Il deposito
  • I contratti bancari
  • Il contratto di assicurazione

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Diritto commerciale

Il contratto estimatorio

Secondo l’Art. 1556 c.c. è “un contratto con il quale l’affidante consegna determinate cose mobili, stimate per un certo prezzo, all’affidatario e quest’ultimo è obbligato a pagare il prezzo, ma ha la facoltà di liberarsi da tale obbligo, restituendo integra la cosa entro un termine stabilito”.

È un contratto reale ovvero che si perfeziona con la consegna del bene.

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Diritto commerciale

Il contratto estimatorio

Questo contratto trova applicazione per merci:

  • Di prezzo molto elevato che richiederebbero altrimenti l’investimento di grosse somme di denaro;
  • Soggette a variabili umori della clientela;
  • Di ampia diffusione e di rapida obsolescenza.

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Diritto commerciale

I soggetti del contratto estimatorio

Questo contratto è formato da due parti:

  • L’affidatario o consegnatario
  • L’affidante o consegnante

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Diritto commerciale

L’affidatario o consegnatario

Non acquista la proprietà della cosa all’atto della consegna né assume l’obbligo di venderla o procurarne la vendita.

Ha l’obbligo di pagare il prezzo di stima nel momento in cui la cosa viene venduta a terzi o quando scade il termine pattuito senza che egli ne abbia effettuato la restituzione al consegnante (affidante).

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Sintesi

I contratti

Secondo l’Art. 1321 c.c. il contratto è “un accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”. Sono definiti contratti tipici quelli previsti e disciplinati dal Codice civile. I contratti atipici sono quelli che si attengono alle disposizioni generali del Codice civile e a quelle che vengono stabilite in comune accordo tra le parti (si ricordano per esempio i contratti di leasing che vengono stipulati seguendo queste modalità).

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