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Concetti Chiave

  • Alla Camera, i seggi vengono restituiti alle circoscrizioni e collegi plurinominali per garantire il numero previsto, con possibili scostamenti tra collegi.
  • La proclamazione degli eletti avviene seguendo l'ordine dei nomi sulla scheda elettorale, privilegiando i collegi uninominali in caso di elezione in più collegi.
  • Se una lista esaurisce i candidati, si attinge ai non eletti di altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione o agli uninominali.
  • La legge elettorale l. 165/2017, applicata nelle elezioni del 4 marzo 2018, ha confermato una rappresentanza proporzionale con vantaggi per le coalizioni e i partiti più votati.
  • I seggi vacanti nei collegi plurinominali sono assegnati ai non eletti secondo l'ordine di lista, mentre nei collegi uninominali si svolgono elezioni suppletive.

Assegnazione dei seggi

Terminate le elezioni, alla Camera i seggi complessivamente assegnati sul piano nazionale vengono restituiti in primo luogo alle singole circoscrizioni e quindi ai singoli collegi plurinominali, facendo sì che ciascuna circoscrizione e ciascun collegio finisca per avere il numero di seggi previsto prima delle elezioni (ma alcuni scostamenti, specialmente fra un collegio plurinominale e un altro, possono risultare inevitabili). Al Senato i seggi assegnati in ogni regione sono distribuiti nei singoli collegi plurinominali.

Proclamazione degli eletti

Una volta determinato in quali collegi plurinominali scattano i seggi cui ogni lista ha diritto, avviene la proclamazione degli eletti seguendo l’ordine in cui i nomi dei candidati inclusi nella lista compaiono sulla scheda (il primo, o i primi due, tre o quattro: lista bloccata). Il candidato eletto sia in un collegio uninominale sia in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale. Il candidato eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la sua lista ha ottenuto la minore percentuale di voti. Nel caso in cui una lista abbia esaurito i candidati, si attinge ai candidati della lista negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione e, poi, ai candidati della lista non eletti nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale originario o nella circoscrizione (solo in casi limite si cambia circoscrizione oppure si attinge a candidati di altre liste facenti parte della stessa coalizione: al Senato non si può però procedere oltre i confini della regione, con il rischio di non assegnare tutti i seggi, come è successo per un seggio in Sicilia nel 2018). Per i seggi che rimangano successivamente vacanti, nei collegi plurinominali subentra il primo dei non eletti secondo l’ordine di lista, mentre nei collegi uninominali si procede ad elezioni suppletive.

Applicazione della legge elettorale

La l. 165/2017 è stata subito applicata nelle elezioni del 4 marzo 2018. La sua prevalente natura proporzionale è stata confermata, pur con un certo vantaggio in seggi per la coalizione più votata (il 42,4% dei seggi totali con il 37% dei voti) e il partito più votato (il 36,5% dei seggi totali con il 32,7% dei voti). In sostanza, a seguito delle elezioni parlamentari la rappresentanza è modulata in base alle effettive preferenze espresse dal corpo elettorale.

Domande da interrogazione

  1. Come vengono assegnati i seggi alla Camera e al Senato dopo le elezioni?
  2. I seggi alla Camera vengono restituiti alle circoscrizioni e ai collegi plurinominali, garantendo il numero di seggi previsto, mentre al Senato i seggi sono distribuiti nelle singole regioni. Alcuni scostamenti tra collegi possono essere inevitabili.

  3. Qual è il processo di proclamazione degli eletti?
  4. Gli eletti vengono proclamati seguendo l'ordine dei candidati sulla scheda, con priorità per i collegi uninominali. Se un candidato è eletto in più collegi plurinominali, viene proclamato nel collegio con la minore percentuale di voti della sua lista.

  5. Quali sono le implicazioni della legge elettorale l. 165/2017?
  6. La legge elettorale l. 165/2017, applicata nelle elezioni del 4 marzo 2018, ha una natura prevalentemente proporzionale, favorendo la coalizione e il partito più votati, modulando la rappresentanza in base alle preferenze espresse dagli elettori.

Domande e risposte

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