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Concetti Chiave

  • Le origini dei parlamenti sono legate alla negoziazione delle risorse tra il re e i suoi nobili, evidenziando l'importanza della rappresentanza nella gestione finanziaria.
  • La Costituzione italiana, attraverso l'art. 81, stabilisce regole chiare sul bilancio, inclusi l'equilibrio tra entrate e spese e i limiti all'indebitamento.
  • L'articolo 81 richiede che le leggi con oneri aggiuntivi indichino le modalità di copertura finanziaria, per mantenere gli equilibri di bilancio predefiniti.
  • In caso di mancata approvazione del bilancio entro il 31 dicembre, il Parlamento può concedere un esercizio provvisorio di massimo quattro mesi.
  • Il ciclo annuale di bilancio è regolato da leggi specifiche che si sono susseguite nel tempo, in seguito alle riforme dell'art. 81 della Costituzione.

Le origini dei parlamenti

Alle origini stesse dei parlamenti vi fu la negoziazione delle risorse che il re richiedeva ai baroni, ai nobili e poi ai rappresentanti delle città. Alla fine del Settecento la Rivoluzione americana fu condotta per rivendicare il fondamentale principio no taxation without representation. Ancor oggi si tratta di una funzione essenziale di tutte le assemblee rappresentative che ogni anno votano il bilancio di previsione, cioè il documento presentato dal governo che contiene l’elenco delle uscite previste per l’anno successivo e quindi delle entrate per finanziarle.

Principi costituzionali italiani

Nella Costituzione italiana è l’art. 81 che detta le disposizioni in materia di bilancio. Esso è stato riformato nel 2012. Oltre all’annualità della legge di bilancio (e del rendiconto consuntivo), l’art. 81 stabilisce il principio dell’equilibrio delle entrate e delle spese in funzione delle fasi del ciclo economico e limita il ricorso all’indebitamento, che è consentito solo per fronteggiare le conseguenze di un ciclo negativo o «al verificarsi di eventi eccezionali» (in tal caso previa autorizzazione delle Camere con voto a maggioranza assoluta). È altresì previsto che ogni legge che le Camere si accingano ad approvare, la quale comporti oneri aggiuntivi di qualsiasi genere, deve indicare i mezzi per farvi fronte (in modo da rispettare gli equilibri predeterminati a suo tempo), ossia la copertura finanziaria che può essere soddisfatta sia con nuove entrate sia con taglio di spese prima previste. Nel caso in cui il bilancio non sia approvato entro il 31 dicembre, il Parlamento può concedere per non oltre quattro mesi l’esercizio provvisorio, con il quale si autorizza il governo a impegnare (cioè spendere) risorse mese per mese in misura non superiore a un dodicesimo di quelle previste dal bilancio dell’anno precedente. Infine, l’art. 81 riserva a un’apposita fonte specializzata il contenuto della legge di bilancio e le norme fondamentali per assicurare l’equilibrio fra entrate e spese e la sostenibilità del debito pubblico.

Ciclo annuale di bilancio

Il ciclo annuale di bilancio è disciplinato dalla l. 31 dicembre 2009, n. 196, come modificata dalla l. 7 aprile 2011, n. 39 e poi dalla l. 4 agosto 2016, n. 163, a sua volta intervenuta dopo l’approvazione della legge prevista dall’art. 81.6 Cost. (si tratta della l. 24 dicembre 2012, n. 243).

Domande da interrogazione

  1. Qual è il principio fondamentale che ha guidato la nascita dei parlamenti?
  2. Il principio fondamentale è la negoziazione delle risorse richieste dal re ai baroni e ai nobili, culminato nel concetto di "no taxation without representation" emerso durante la Rivoluzione americana, che rimane essenziale per le assemblee rappresentative moderne.

  3. Quali sono le principali disposizioni dell'articolo 81 della Costituzione italiana riguardo al bilancio?
  4. L'articolo 81 stabilisce l'annualità della legge di bilancio, il principio di equilibrio tra entrate e spese, e limita l'indebitamento, consentendolo solo in caso di eventi eccezionali previa autorizzazione delle Camere.

  5. Come è regolato il ciclo annuale di bilancio in Italia?
  6. Il ciclo annuale di bilancio è disciplinato da leggi specifiche, tra cui la l. 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modifiche, che stabiliscono le procedure per l'approvazione e l'esercizio provvisorio del bilancio in caso di mancata approvazione entro il 31 dicembre.

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