Concetti Chiave
- Le cause esonerative di responsabilità includono il caso fortuito, i vizi delle cose trasportate e le azioni del mittente o destinatario.
- La responsabilità del vettore è limitata a 8,33 DSP per kg nei trasporti internazionali e 1€ per kg nei trasporti nazionali, salvo dolo o colpa grave.
- Furto e rapina possono essere considerati forza maggiore solo se avvengono in modo imprevedibile e violento.
- Il vettore non può esonerarsi da responsabilità per l'uso di terzi, ma deve dimostrare l'uso di violenza per escludere la propria responsabilità.
- L'orientamento giurisprudenziale sulla rapina è cambiato nel tempo, ora considera il caso fortuito solo se le circostanze sono imprevedibili e inevitabili.
Cause esonerative di responsabilità
Le cause esonerative di responsabilità ex articolo 1693 sono diverse:
- il caso fortuito, cioè un evento imprevedibile e inevitabile che non dipende dal vettore (esso ricomprende anche la forza maggiore);
- la natura o i vizi delle cose trasportate (difetti di imballaggio non apparenti);
- il fatto riconducibile all’attività del mittente o del destinatario (a tal proposito assumono rilevanza le clausole contrattuali).
Limitazioni di responsabilità del vettore
La legislazione prevede una limitazione di responsabilità del vettore, fatti salvi i casi di dolo e colpa grave a lui imputabile o a ai suoi sottoposti. Nei trasporti internazionali, il risarcimento è pari a 8,33 DSP per ogni kg di merce trasportata; nei trasporti nazionali, invece, il risarcimento dovuto è pari a 1€ per ogni kg della merce perduta o avariata.
Furto e rapina come forza maggiore
Esistono alcuni casi in cui furto e rapina possono costituire fattispecie di forza maggiore o caso fortuito. L’orientamento giurisprudenziale prevalente considera la perdita o l’avaria delle merci riconducibile al caso fortuito o alla forza maggiore solo quando essi vengono attuati in modo imprevedibile e violento
Obbligazione di custodia del vettore
Il vettore, tenuto all’obbligazione di custodia, non può esonerarsi da responsabilità per il solo fatto di essersi avvalso dell’aiuto di terzi. Egli deve provare che la tutela posta in essere da questi sia stata superata mediante l’uso di violenza. L’atteggiamento estremamente rigoroso della giurisprudenza è stato ampiamente criticato dalla dottrina, secondo la quale nella definizione di «furto prevedibile» bisogna tener conto di diversi elementi, tra i quali è particolarmente rilevante la misura della diligenza pretesa dal vettore.
Evoluzione giurisprudenziale sulla rapina
L’orientamento della giurisprudenza in merito alla rapina è stato, fino agli anni 80 dello scorso secolo, favorevole al vettore: essa era sempre annoverata tra i casi fortuiti. In seguito, però, l’orientamento mutò: la sottrazione delle merci, compiuta con violenza o minaccia, può costituire caso fortuito solo quando le circostanze di tempo e di luogo della rapina sono imprevedibili e inevitabili.
Domande da interrogazione
- Quali sono le principali cause esonerative di responsabilità per il vettore secondo l'articolo 1693?
- Come sono limitate le responsabilità del vettore nei trasporti nazionali e internazionali?
- In che modo la giurisprudenza ha evoluto il concetto di rapina come caso fortuito?
Le cause esonerative di responsabilità includono il caso fortuito, la natura o i vizi delle cose trasportate e il fatto riconducibile all'attività del mittente o del destinatario, come indicato nel testo.
La responsabilità del vettore è limitata a 8,33 DSP per kg di merce nei trasporti internazionali e a 1€ per kg nei trasporti nazionali, salvo casi di dolo o colpa grave.
Inizialmente, la giurisprudenza considerava la rapina sempre come caso fortuito, ma successivamente ha stabilito che può essere tale solo se le circostanze della rapina sono imprevedibili e inevitabili.