Concetti Chiave
- La responsabilità dell'armatore è regolata dal codice della navigazione e dalla convenzione di Londra del 1976, con focus sui danni subiti durante un viaggio.
- L'armatore è responsabile per le azioni dell'equipaggio, configurando una responsabilità indiretta, come stabilito dall'articolo 274 del codice della navigazione.
- La responsabilità dell'armatore si estende anche al trasporto di persone o beni, applicando norme del codice civile su responsabilità extracontrattuale.
- Il comandante della nave può stipulare contratti in nome dell'armatore, ma se non lo fa, i contratti vincolano solo il comandante stesso.
- Gli obblighi pubblicistici, come il soccorso, sono responsabilità del comandante e non possono essere attribuiti all'armatore.
Normative sulla responsabilità dell'armatore
La responsabilità dell’armatore è disciplinata da due fonti normative:
- codice della navigazione, che contiene diverse disposizioni di ampio respiro inerenti sia alla figura dell’armatore sia la relativa responsabilità;
- convenzione di Londra del 1976,
Che disciplina in modo estremamente dettagliato la responsabilità dell’armatore. In particolare, la convenzione regolamenta la materia relativa ai danni subiti da un soggetto nel corso di un viaggio. Chi. subisce il danno è titolare di un credito (definito «marittimo»(; l’armatore gli è debitore.
Responsabilità indiretta e norme civili
L’articolo 274 del codice della navigazione stabilisce che l’armatore è responsabile di quanto commesso dall’equipaggio. In capo all’armatore sorge dunque responsabilità indiretta. Per questo motivo, a tal proposito i giudici si riservano la possibilità di. Regolamentare la materia anche tramite l’applicazione di due norme del Codice civile sulla responsabilità extracontrattuale:
- l’articolo 2049, relativo alla responsabilità di padroni e committenti per i fatti commessi dai propri sottoposti;
- l’articolo 2050, che disciplina la responsabilità relativa ai danni derivanti dallo svolgimento di un’attività pericolosa. A tal proposito si sono delineate due diverse concezioni: alcuni studiosi ritengono che la navigazione sia sempre rischiosa a causa dell’imprevedibilità del mare; i giudici, però, tendono ad adottare una soluzione più restrittiva, definendo pericolosa la navigazione solo nel caso in cui sulla nave vengano imbarcate sostanze altamente inquinanti, infiammabili o esplosive.
La responsabilità dell’armatore riguarda anche il trasporto di persone o cose. A tal proposito i giudici tendono ad applicare contestualmente all’articolo 274 del C.n. l’articolo 2051 del c.c. In definitiva, la responsabilità dell’armatore per i danni causati dall’equipaggio può essere considerata aquiliana perché sussiste ove il danno sia stato arrecato al di fuori di un rapporto contrattuale).
Contratti e obbligazioni del comandante
Il secondo comma dell’articolo 274 del C.n. afferma che l’armatore è responsabile anche delle obbligazioni contratte dal comandante della nave, per quanto riguarda la nave e la spedizione. Per poter utilizzare e gestire la nave, l’armatore è tenuto a stipulare diversi contratti necessari, ad esempio, per l’acquisto del carburante e degli strumenti di bordo. Essi possono essere stipulati direttamente dall’armatore o, come accade nella maggior parte dei casi, dal comandante della nave, il quale agisce in qualità di rappresentante dell’armatore. Quest’ultima ipotesi ricorre soprattutto nel caso in cui la nave si trovi in un luogo completamente diverso rispetto a quello in cui a sede l’armatore stesso. L’articolo 274 precisa che il comandante deve «spendere il nome» dell’armatore: ciò farà in modo che in capo a questi sorgano le due forme di responsabilità enucleate dal suddetto articolo (responsabilità relativa ai danni arrecati dall’equipaggio e alle obbligazioni assunte dal comandante della nave). Se la spendita del nome non ha luogo, il contratto produrrà i propri effetti nei confronti del comandante.
Obblighi pubblicistici e tutela dell'armatore
Il Codice della navigazione indica alcuni obblighi di cui l’armatore non può in alcun modo essere chiamato a rispondere poiché questi sono posti a carico del comandante della nave in qualità di capo della spedizione. Essi sono definiti «obblighi pubblicistici» perché posti a tutela degli interessi della collettività (del pubblico).
Un esempio è costituito dall’obbligo di prestare soccorso, che in caso di impossibilità del comandante ricade sul suo sostituto designato.
I costi cospicui dell’attività di navigazione e la grande responsabilità dell’armatore delineata dall’articolo 274 C.n. ha indotto il legislatore ha tutelare la suddetta figura giuridica.
Domande da interrogazione
- Quali sono le principali fonti normative che disciplinano la responsabilità dell'armatore?
- In che modo l'armatore è responsabile per le azioni dell'equipaggio?
- Quali contratti deve stipulare l'armatore per gestire la nave?
- Cosa si intende per "obblighi pubblicistici" dell'armatore?
- Come viene tutelata la figura dell'armatore nel contesto della navigazione?
La responsabilità dell'armatore è regolata dal codice della navigazione e dalla convenzione di Londra del 1976, che fornisce dettagli specifici sui danni subiti durante un viaggio.
L'armatore ha una responsabilità indiretta per le azioni dell'equipaggio, come stabilito dall'articolo 274 del codice della navigazione, e può essere soggetto a norme civili sulla responsabilità extracontrattuale.
L'armatore deve stipulare vari contratti, come quelli per l'acquisto di carburante e strumenti di bordo, che possono essere firmati dal comandante in qualità di rappresentante dell'armatore.
Gli obblighi pubblicistici sono responsabilità che non ricadono sull'armatore, ma sul comandante della nave, come l'obbligo di prestare soccorso, a tutela degli interessi della collettività.
Il legislatore ha previsto misure di tutela per l'armatore, considerando i costi e le responsabilità significative legate all'attività di navigazione, come evidenziato dall'articolo 274 del codice della navigazione.