Concetti Chiave
- La figura dell'operaio è definita nei contratti collettivi nazionali di lavoro, evidenziando la differenza con l'impiegato e la natura manuale della prestazione lavorativa.
- I contratti collettivi prevedono un sistema di inquadramento con vari livelli professionali, che possono variare tra sette e otto, in base ai ruoli svolti.
- I requisiti di differenziazione comprendono autonomia, difficoltà tecnica, poteri di direzione e coordinamento di altri lavoratori.
- La classificazione professionale limita la libertà gestionale del datore, che non può assegnare mansioni inferiori rispetto al livello di inquadramento del lavoratore.
- Il datore di lavoro può modificare le mansioni assegnate ai lavoratori attraverso il potere direttivo, senza necessità di consenso o variazione contrattuale.
Definizione di operaio
La definizione di operaio non è contenuta nella legge, bensì nei contratti collettivi nazionali di lavoro, che ancora conservano la distinzione tra la figura dell’impiegato e dell’operaio. Quest’ultimo si caratterizza per la natura prevalentemente manuale della prestazione di lavoro.
I CCNL propongono un sistema di inquadramento diverso da quello previsto dall’articolo 2095 del Codice civile. A seconda dei ruoli professionali svolti, essi classificano i lavoratori in un numero variabile di livelli (tra sette e otto), denominati parametri, categorie o aree professionali.
Requisiti di differenziazione
I requisiti di differenziazione delle categorie sono molteplici: tra questi i più importanti sono il grado di autonomia e discrezionalità esercitati nell’attività svolta, la difficoltà tecnica e gestionale per eseguirla, la titolarità di poteri di direzione e l’eventuale coordinamento di altri lavoratori.
Limitazioni alla libertà gestionale
La classificazione professionale contenuta nei contratti collettivi rappresenta una limitazione alla libertà gestionale del datore di lavoro. Dalla classificazione, infatti, scaturiscono due prerogative:
- il lavoratore può esigere le mansioni relative al livello di inquadramento in cui è stato collocato. Il datore, pertanto, non può assegnare al lavoratore mansioni che appartengono a un livello inferiore rispetto a quello in cui quest’ultimo è stato inserito;
- viceversa, a determinate mansioni deve corrispondere uno specifico livello di inquadramento.
Ius variandi e mansioni
Negli anni recenti, gli studiosi si sono chiesti se il datore di lavoro abbia o meno la possibilità di modificare le mansioni assegnate a ogni lavoratore anche in senso peggiorativo, servendosi del potere direttivo. In funzione del cosiddetto «ius variandi», il datore di lavoro ha la prerogativa di variare, senza addurre motivazioni o giustificazioni, le mansioni assegnate al lavoratore.
Il mutamento delle mansioni non richiede, quindi, una formale variazione contrattuale, perché non presuppone l’acquisizione del consenso del lavoratore.
Domande da interrogazione
- Qual è la principale differenza tra un operaio e un impiegato secondo i contratti collettivi nazionali di lavoro?
- Quali sono i requisiti principali per la differenziazione delle categorie professionali?
- Cosa implica il potere di "ius variandi" per il datore di lavoro riguardo alle mansioni dei lavoratori?
La principale differenza risiede nella natura della prestazione di lavoro, poiché l'operaio si caratterizza per un'attività prevalentemente manuale, mentre l'impiegato svolge compiti di tipo diverso, come indicato nei contratti collettivi nazionali di lavoro.
I requisiti principali includono il grado di autonomia e discrezionalità, la difficoltà tecnica e gestionale dell'attività, la titolarità di poteri di direzione e il coordinamento di altri lavoratori, come descritto nel testo.
Il potere di "ius variandi" consente al datore di lavoro di modificare le mansioni assegnate ai lavoratori, anche in senso peggiorativo, senza necessità di giustificazioni o consenso, come evidenziato nel testo.