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Concetti Chiave

  • Le piattaforme digitali devono seguire disposizioni formali riguardanti la manutenzione dei mezzi e il compenso, ma queste regole hanno avuto un riconoscimento limitato.
  • La legge 128/2019 ha riconosciuto i ciclofattorini come collaboratori eterorganizzati e ha introdotto un nuovo titolo nel d.lgs. 81/2015, garantendo un trattamento minimo inderogabile.
  • È vietato l'uso del cottimo puro per i ciclofattorini, al fine di prevenire sfruttamento e garantire una retribuzione adeguata.
  • Le tutele minime includono anche la protezione contro infortuni e malattie professionali, senza considerare il livello di inquadramento giuridico.
  • Un problema rilevante nell'applicazione del titolo quinto è la difficoltà di distinguere tra ciclofattorini autonomi ed eterorganizzati.

Disposizioni formali delle piattaforme digitali

La carta dei valori delle piattaforme digitali ha previsto alcune disposizioni che,, purtroppo, tutt’oggi hanno avuto un riconoscimento pressoché unicamente formale. Si tratta in particolare delle regole sulla manutenzione dei mezzi utilizzati dai lavoratori e la statuizione di un compenso fissati in parte a cottimo.

Legge 128/2019 e ciclofattorini

Nel novembre del 2019 è stata approvata la legge 128/2019. Essa è intervenuta su due fronti:

- ha modificato l’art. 2.1 d.lgs. 81/2015, prevedendo la possibilità di riconoscere come collaboratori eterorganizzati anche i ciclofattorini;

- ha anche aggiunto un nuovo titolo (il quinto) al d.lgs. 81/2015. Il titolo è interamente dedicato ai riders del settore Food Delivery. Si tratta di un intervento ispirato alla ratio legis secondo cui a tutti i ciclofattorini del suddetto settore deve essere riconosciuto un trattamento minimo inderogabile a prescindere dal livello giuridico di inquadramento. Esso è rivolto ai ciclofattorini che svolgono attività di consegna di beni in ambito urbano con aiuto dei veicoli della micromobilità, rendendo le proprie prestazioni tramite apposite piattaforme digitali.

Tutele minime per i ciclofattorini

Le tutele minime previste riguardano l’ambito economico. È stato imposto il divieto di utilizzare il cottimo puro, che determinerebbe livelli retributivi bassissimi e favorirebbe l’effettivo sfruttamento dei ciclofattorini. Per ottener una retribuzione dignitosa, infatti, essi sarebbero costretti a sostenere ritmi di lavoro pressoché incessanti. Sotto il profilo della sicurezza sul lavoro, invece, è stata fissata la tutela contro gli infortuni e le malattie professionali, riconosciuta a prescindere dall’inquadramento giuridico.

Problemi di applicazione del titolo quinto

Il problema principale che si pone nell’applicare il titolo quinto introdotto nel d.lgs. 81/2015 riguarda il fatto che, nella realtà, è difficile distinguer il ciclofattorino autonomo da quello eterorganizzato. Non è ancora chiaro, infatti, quale sia il fattore distintivo fra le due fattispecie.

I riders sono prevalentemente inquadrati come lavoratori autonomi occasionali.

Domande da interrogazione

  1. Quali sono le principali disposizioni formali previste per le piattaforme digitali?
  2. Le disposizioni formali delle piattaforme digitali, come indicato nella carta dei valori, riguardano la manutenzione dei mezzi utilizzati dai lavoratori e la definizione di un compenso parzialmente a cottimo, ma il loro riconoscimento è stato per lo più formale.

  3. Qual è l'importanza della legge 128/2019 per i ciclofattorini?
  4. La legge 128/2019 ha riconosciuto i ciclofattorini come collaboratori eterorganizzati e ha introdotto un nuovo titolo nel d.lgs. 81/2015, garantendo loro un trattamento minimo inderogabile, indipendentemente dal livello giuridico di inquadramento.

  5. Quali tutele minime sono state stabilite per i ciclofattorini?
  6. Le tutele minime per i ciclofattorini includono il divieto di cottimo puro per evitare sfruttamento e garantire una retribuzione dignitosa, oltre alla protezione contro infortuni e malattie professionali, indipendentemente dall'inquadramento giuridico.

Domande e risposte

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