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Atti aventi forza di legge ( governo)
Atti normativi emanati dal Governo che hanno la stessa efficacia, grado e forza vincolante della legge ordinaria del parlamento.La funzione legislativa spetta alle Camere (Art. 70 Cost.). Gli atti con forza di legge rappresentano un'eccezione costituzionale.Integrazione nella Gerarchia delle Fonti: Collocazione al livello primario (pari grado alla legge ordinaria, sotto la Costituzione e sopra i regolamenti.,Il Ruolo del Parlamento: La Legge di Delegazione.Approvata dalle Camere secondo il procedimento ordinario.
Contenuto vincolante necessario.
Oggetto definito: Materia circoscritta.
Tempo limitato: Termine entro cui esercitare la delega.
Principi e criteri direttivi: Linee guida generali da rispettare. Procedimento di Formazione.
1. Predisposizione dello schema di decreto da parte del Ministero competente.
2. Deliberazione del Consiglio dei Ministri.
3. Pareri delle Commissioni parlamentari (ed eventuali enti come la Conferenza Stato-Regioni).
4. Eventuale seconda deliberazione del Consiglio dei Ministri.
5. Emanazione da parte del Presidente della Repubblica.
6. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore.
Patologia e Sindacato
Eccesso di Delega: Se il decreto non rispetta i limiti definiti dalla legge di delegazione, viola indirettamente l'Art. 76 Cost.
Conseguenza: Dichiarazione di illegittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale.
Ruolo del Parlamento: la Conversione
Il decreto-legge è una misura provvisoria.
Termine di conversione: 60 giorni dalla pubblicazione.
Esito possibile:
Conversione in legge: il Parlamento approva la legge di conversione (eventualmente con emendamenti). Il testo diventa legge definitiva.
Mancata conversione: il decreto perde efficacia fin dall'inizio (decadenza ex tunc), rendendo nulli gli effetti prodotti.
Strumenti di sanatoria e limiti
Legge di sanatoria: approvata dal Parlamento per regolare i rapporti giuridici sorti sulla base di un decreto non convertito.Divieto di Reiterazione: impossibilità per il Governo di ripresentare lo stesso decreto-legge non convertito, salvo nuovi presupposti d’urgenza.
Altri atti aventi forza di legge in ordinamenti specifici
Decreti del Governo in Tempo di Guerra (Art. 78 Cost.)Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.
Il Governo emana decreti con forza di legge limitati alla durata e alle esigenze del conflitto.
Bando militare: atto emanato dalle autorità militari in tempo di guerra previa delega.
Referendum abrogativo (Art. 75 Cost.)
Natura: fonte del diritto primaria a carattere "negativo" (elimina o riduce norme esistenti).
Effetto: L'abrogazione disposta dal corpo elettorale modifica l'ordinamento giuridico con la stessa forza di una legge.
Sindacato di costituzionalità
Tutti gli atti aventi forza di legge sono soggetti al controllo della Corte Costituzionale (Art. 134 Cost.).La Corte può annullarli se contrastano con la Costituzione o con le fonti di grado costituzionale.