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Art. 21: libertà di manifestazione del pensiero

"Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto o con ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazione o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattr'ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattr'ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni."

Libertà di espressione

È l'articolo dedicato alla libertà di espressione di ciascuno di noi. Chiunque può dire, scrivere, dichiarare alla TV o con qualsiasi altro mezzo di diffusione tutto ciò che vuole, purché non calpesti i diritti di qualsiasi altra persona fisica o giuridica. I reati (delitti) che sono previsti contro il diritto all'onore di altre persone vengono detti reati di opinione. Essi sono:

  • Ingiuria, consiste nell'offendere le qualità fisiche o morali di un'altra persona, ed è il meno grave;
  • Diffamazione, consiste nello stesso reato di cui al punto 1 ma la dichiarazione viene fatta ad un terzo;
  • Calunnia, un soggetto sostiene che un'altra persona abbia commesso un reato e ciò è falso.

Tutti questi reati sono perseguibili su denuncia dell'offeso, in tal caso il giudice apre un processo.

Questi reati possono essere commessi anche a mezzo stampa.

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Sintesi

Art. 21 – Libertà di manifestazione del pensiero

"Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto o con ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazione o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattr'ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattr'ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni."

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