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Capitolo 1. La Comunità internazionale quale fenomeno dinamico

1. Premessa: la Comunità internazionale quale fenomeno dinamico

Per Comunità internazionale si intende quel complesso di enti il cui tratto caratteristico è di non essere giuridicamente l’uno superiore all’altro: civitates superiorem non recognoscentes. I protagonisti, dunque, delle relazioni internazionali sono gli Stati (e non i singoli individui) e, sotto tale profilo, la C.I. può definirsi come società di Stati.

Come ogni struttura sociale, anche la comunità internazionale ha un proprio sistema normativo, costituito da un complesso di norme e principi, il cui compito è disciplinare i rapporti tra i consociati, coordinando l’azione comune per il conseguimento di fini comuni o risolvendo le controversie che insorgono tra essi: il diritto internazionale.

I membri della comunità internazionale, anche alla luce dei crescenti scambi commerciali, hanno avvertito sempre più l’esigenza di obbedire a medesimi criteri e principi, riconoscendo nel coordinamento il mezzo per raggiungere gli obiettivi perseguiti. Tali relazioni, dapprima episodiche, hanno, poi, dato vita ad un sistema ordinato, ponendo le basi per la nascita dell’ordinamento giuridico internazionale.

Da questa interdipendenza universale, discende che gli Stati non possono più semplicemente “coesistere”, ma sono spinti a “cooperare” secondo un processo sempre più intenso, che ha avuto inizio a partire dal secondo dopoguerra e che ha come scopo la garanzia del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, la realizzazione degli scambi commerciali e lo sviluppo economico.

2. Caratteri essenziali della Comunità internazionale

I tratti caratteristici della C.I. sono:

a) Società di Stati

Siccome, come si è detto, la Comunità internazionale è composta da Stati sovrani e indipendenti, il primo carattere essenziale del diritto internazionale è che esso si propone di disciplinare il comportamento degli Stati e non degli individui. A differenza degli stati nazionali, che pongono al centro il singolo individuo, nella C.I. i centri di imputazione dei diritti e degli obblighi internazionali sono, invece, gli enti collettivi.

Naturalmente, i soggetti della Comunità internazionale possono agire solo per il mezzo di individui che esercitano attività per conto degli Stati cui appartengono e la cui condotta è imputata agli Stati (criterio sociologico).

Da un punto di vista giuridico, la Comunità internazionale è la società di Stati qualificabile come “fenomeno di élite” ristretto solo ad un certo numero di enti, sia sotto il profilo quantitativo (in quanto solo a partire dagli anni 60 si è assistito ad un importante aumento dei membri), che sotto quello qualitativo (in quanto gli Stati membri sono indipendenti tra loro e sovrani verso gli individui da essi governati).

b) Società necessaria

La comunità internazionale è una società necessaria ed aperta:

  • Necessaria perché gli Stati ne fanno parte per il solo fatto di esistere, quali supreme autorità di governo entro distinte sfere spaziali che cessano di appartenere alla comunità internazionale nel momento in cui perdono la loro soggettività;
  • Aperta perché gli Stati ne fanno parte a prescindere dal consenso degli altri consociati.

c) Società paritaria

Altra caratteristica della Comunità internazionale è quella di essere una società paritaria: gli Stati operano come Superiorem non recognoscentes sia all’interno che all’esterno della sfera spaziale da loro controllata. Da ciò discende che i suoi membri svolgono, al suo interno, un duplice ruolo: da una parte sono i destinatari delle norme internazionali che li obbligano, uti singuli, e dall’altra sono i gestori, uti universi, della comunità stessa.

Manca, dunque, all’interno della C.I. un’autorità istituzionale che sovraintenda alla formazione delle norme, all’accertamento e alla realizzazione coattiva del diritto.

Tuttavia, il principio dell’uguaglianza sovrana degli Stati vale solo nel loro ruolo di destinatari delle norme perché, in quello di gestore del potere, si distingue fra le grandi e piccole potenze, anche se esiste il fenomeno del bilanciamento del potere.

L’esercizio del potere da parte della C.I. è diretto, senza necessità di deleghe e sovrastrutture che esercitano tale potere per conto della collettività: infatti, un’altra differenza tra la comunità internazionale e quella statale è che la prima è priva di quel sistema di delega del potere che caratterizza invece quella statale.

Proprio la mancanza nella C.I. di una struttura accentrata e di tipo verticale, ha creato in passato dubbi sulla dignità giuridica del suo ordinamento: oggi però si ritiene che una forma di autorità esista, anche se non delegata, ma che si esplichi in forma anorganica.

Tuttavia, anche nell’odierna C.I. si nota la costante tendenza verso l’istituzionalizzazione dell’ordinamento mediante la conclusione di accordi tra stati. Infatti, per l’esistenza di un qualsiasi ordinamento giuridico, anche il più elementare, deve necessariamente esistere un’autorità dalla quale provengono le norme, essendo poi irrilevante se una tale autorità venga delegata ad un’organizzazione che imponga il rispetto del diritto, in genere attraverso il fenomeno maggioritario (autorità organica), o se venga esercitata dalla collettività stessa in modo diretto ed immediato anche se costituisce una minoranza dotata però di specifico “peso” che la rende autoritario (autorità anorganica).

3. Evoluzione storica della Comunità internazionale: dall’Impero Romano alla Pace di Westfalia

Anche se risulta velleitario indicare con esattezza un preciso momento storico al quale riportare la nascita della Comunità internazionale (anche perché ogni evento è sempre frutto di un’evoluzione che non nasce mai in un momento preciso), si può dire che essa viene fatta risalire convenzionalmente alla Pace di Westfalia del 1648, che conclude la guerra dei trent’anni. Essa, infatti, segnò l’affermazione delle Monarchie assolute ed il riconoscimento della preminenza del Papato e dell’Impero.

Come ogni altro potere, anche quello della Comunità internazionale, si è orientato secondo una logica ciclica: si sono cioè alternati periodi di accentramento del potere e periodi di decentramento (teoria dei corsi e ricorsi storici).

All’epoca dell’Impero romano, non esisteva il diritto internazionale, perché l’ordinamento romano si rifiutava di riconoscere un potere giuridico ad essa paritario (autarchia e isolamento dei popoli) e gestiva le relazioni internazionali attraverso un diritto particolare, imposto a tutti i consociati: lo jus gentium.

Caduto questo impero, nel 476 d.C. sorgono regni romano-barbarici, autonomi e indipendenti l’uno dall’altro, ma uniti da una comune fede religiosa e dall’ideale del diritto comune; da questi regni, a partire dall’VIII secolo, si svilupparono le monarchie feudali che però impedirono il consolidamento di una autorità centrale effettiva, per cui nella Repubblica cristiana il potere era conteso tra l’Imperatore e il Papa.

Fu Carlo Magno il primo monarca che accettò la superiorità del Papa, ricostruendo nell’Ottocento l’impero romano d’Occidente. Seguì, poi, la riforma gregoriana che affidò al papato il potere giurisdizionale su tutti i principi cristiani.

Questo accentramento di potere, però, durò poco perché, dalla seconda metà del 400, durante il Rinascimento, in Europa ci furono delle importanti trasformazioni che demolirono il sistema feudale e portarono al consolidamento di una comunità di soggetti sovrani, indipendenti e giuridicamente uguali (quindi la lotta tra Imperatore e Papa si concluse con la sconfitta di entrambi).

I fattori che disgregarono il sistema feudale e concorsero alla nascita delle monarchie nazionali furono tre:

  • La scoperta del Nuovo Mondo, che alterò l’equilibrio d’interessi esistenti;
  • Il propagarsi della riforma protestante, che infranse l’unità religiosa degli Stati Europei e indebolì notevolmente la potenza del Papa: il Papa è sì sovrano, ma soltanto sul territorio circoscritto dello Stato della Chiesa;
  • Alla fine del XV secolo il Sacro Romano Impero perde ogni carattere di potestà universale per diventare il Sacro Romano Impero della Nazione Germanica.

Così questi nuovi centri di potere politico si proclamarono autorità supreme e sovrane entro i confini del loro territorio, concependo la loro summa potestas come potestà ed indipendente da concessioni, negando la coesistenza con altre autorità politiche.

Al termine della guerra dei trent’anni, con la pace di Westfalia, emerse finalmente il carattere fondamentale della moderna comunità internazionale grazie al trattato di Munster con la Francia e quello di Osnabruck con la Svezia, i quali decretarono il definitivo assetto pluralistico della società internazionale, legittimarono l’esistenza di Stati fondati sul credo calvinista, sancirono la disgregazione della Germania in circa trecento stati indipendenti e soprattutto posero i primi elementi di un diritto pubblico europeo, riscontrabili nella:

  • Sovranità interna ed esterna e uguaglianza degli Stati intesi come principi fondamentali delle relazioni internazionali;
  • Necessità dell’accordo degli Stati per risolvere problemi comuni;
  • Necessità di un meccanismo di controllo per mantenere il nuovo ordine.

In definitiva, con la Pace di Westfalia si generalizza l’idea dell’uguaglianza giuridica tra gli Stati, a prescindere dal credo religioso professato e dalla loro dimensione.

4. La repressione di tentativi egemonici

Dopo la pace di Westfalia la C.I. non ha più subito radicali trasformazioni, riuscendo a difendersi da vari tentativi egemonici volti a realizzare un dominio mondiale.

  • Il primo tentativo, è stato esperito da Napoleone, quando tentò di imporre la superiorità della Francia all’Europa continentale;
  • Il secondo è rappresentato dalla politica di ingerenza condotta dagli Stati membri della Santa alleanza (stipulata da alcune potenze europee nel 1815, durante la restaurazione). Esso fu stroncato dall’allora presidente degli Stati Uniti, Monroe, il quale dichiarò che ogni azione di intervento degli Stati europei, volta ad assoggettare la Società internazionale al controllo delle grandi Potenze, sarebbe stata considerata un atto ostile nei confronti degli Stati Uniti;
  • Il terzo tentativo, esperito dagli imperi austro-ungarico, germanico e ottomano, durante la prima guerra mondiale, è invece fallito per la reazione degli Stati dell’Intesa;
  • L’ultimo tentativo fu, invece, esperito dalle potenze dell’Asse Tripartito (Germania, Italia e Giappone) durante la seconda guerra mondiale, di instaurare un “nuovo ordine mondiale” incentrato su una ideologia militaristica, fu stroncato dalla coalizione degli Stati portatori delle istanze pluralistiche, democratiche ed anorganiche dell’ordinamento internazionale.

La consacrazione definitiva di quel decentramento di potere che si era affermato con la pace di Westalia, si ha alla fine della seconda guerra mondiale con la nascita delle Nazioni Unite: un’organizzazione internazionale a carattere universale e permanente, che riconosce il principio dell’eguaglianza sovrana degli Stati, imponendo limiti al diritto degli Stati di ricorrere all’uso della forza e predisponendo un sistema di sicurezza collettiva volto all’eliminazione della guerra di aggressione.

5. La struttura eurocentrica della Comunità internazionale nel XIX secolo

Almeno fino al XIX secolo il diritto internazionale mostrava un carattere sostanzialmente europeo-occidentale, dato dal fatto che inizialmente la C.I. aveva avuto una specifica caratterizzazione religiosa e culturale (Repubblica cristiana) e che essa si era affermata proprio nel periodo della grande espansione di molti stati europei.

A ciò si aggiunga che la rivoluzione industriale aveva creato un enorme divario tra gli Stati europei e non europei, i quali si erano “inchinati” alla superiorità dell’Europa, accettando le norme e subendone l’influenza.

Ovviamente, non va esclusa l’influenza che hanno avuto i paesi asiatici ed africani, con i quali i sovrani e i principi europei hanno intrattenuto fitte relazioni, soprattutto, per il commercio di quei beni presenti nel loro territorio e assenti in quello europeo.

Fu solo nel XIX secolo, con il notevole incremento dei traffici commerciali, che gli Stati europei iniziarono a rendersi conto che conveniva riconoscere la piena appartenenza anche di paesi terzi (specialmente di quelli difficilmente colonizzabili e molto potenti) alla C.I. e gettarono le basi per la creazione di regole comuni di convivenza.

Ma la persistente impronta europea della comunità internazionale in questo periodo era confermata dalla qualifica delle norme internazionali quali norme di diritto pubblico europeo, in quanto erano gli stati preesistenti europei a riconoscere come appartenenti alla C.I. gli Stati di nuova formazione; il riconoscimento era inteso come un negozio bilaterale con un duplice effetto: era sia l’atto con cui gli Stati preesistenti ammettevano un nuovo membro nella C.I., sia l’atto con cui i nuovi Stati dovevano accettare completamente il diritto già vigente nella stessa C.I..

Il fatto che il diritto internazionale classico rispecchiasse interessi delle potenze europee (di quella americana in particolare) è, infine, testimoniata dall’indiscussa supremazia esercitata dagli Stati dell’Europa occidentale fino alla metà del XIX secolo.

6. La struttura universale della Comunità internazionale contemporanea

Fu subito dopo la seconda guerra mondiale che la C.I. assunse una struttura universale, grazie soprattutto all’importante processo di decolonizzazione avviato dall’ONU.

Gli Stati occidentali, pur esercitando ancora una notevole influenza nella vita di relazione internazionale, persero molto del loro potere e furono costretti a scendere a patti con gli Stati socialisti e con i paesi in via di sviluppo. Infatti, dopo il 1960, anche gli Stati in via di sviluppo iniziarono ad emergere, sfruttando la maggioranza numerica detenuta all’interno dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite che, unita a quella degli stati socialisti, raggiunse addirittura i due terzi.

Tali nuovi Stati vollero una revisione delle norme di diritto internazionale generale (formatosi in epoca coloniale), soprattutto quelle relative al diritto internazionale economico (al fine di liberarsi dalla dipendenza economica degli Stati occidentali).

Le conseguenze di tali rivendicazioni furono l’adozione del Nuovo Ordine Economico Internazionale (due testi dal contenuto vago che non si prefissavano di imporre norme vincolanti) e la crisi del principio di uguaglianza (sostituito dal principio della disuguaglianza compensatrice).

Anche se oggi, quindi, la Comunità internazionale si presenta sicuramente più stabile ed organizzata rispetto a prima, essa continua ad essere caratterizzata dalla presenza di più centri di interesse che, togliendo ad essa unitarietà ed omogeneità, tendono a provocare un arresto del multilateralismo universale a favore di un regionalismo, non solo istituzionale.

Capitolo 2. Lo Stato soggetto originario della Comunità internazionale

1. La soggettività internazionale. Un concetto costruito a partire dagli Stati e per gli Stati

Il concetto di soggettività internazionale, che va tenuto distinto dai concetti di capacità giuridica e di agire, indica i requisiti generali di un determinato ente affinché lo stesso sia destinatario effettivo di norme giuridiche e pertanto titolare di diritti e di obblighi internazionalmente sanciti.

Grazie alla soggettività, lo Stato è il destinatario diretto ed immediato delle norme giuridiche dell’ordinamento internazionale ed è dotato della capacità di porre in essere comportamenti giuridicamente rilevanti e necessari all’esercizio di diritti e degli obblighi internazionalmente sanciti.

Si parla, al riguardo, di capacità di agire dello Stato, vale a dire la capacità di produrre atti giuridici internazionali, di vedersi imputare atti illeciti internazionali, di accedere alle procedure contenziose internazionali, di divenire membro di organizzazioni internazionali e di stabilire relazioni diplomatiche e consolari con altri Stati. In altri termini, lo Stato viene a presentarsi come un ente unitario cui sono attribuiti i comportamenti e gli atti delle articolazioni organiche che lo compongono.

È dibattuto se la capacità internazionale trovi fondamento in una norma ad hoc, o se invece la soggettività sia l’effetto del funzionamento di specifiche norme materiali. Tuttavia, entrambe le soluzioni portano alla medesima conseguenza politica, in quanto la soggettività internazionale non trova fondamento in una produzione normativa speciale, bensì in quelle norme generali che la rendono una posizione assoluta ed erga omnes. Questa posizione assoluta è originaria, nel senso che non deriva da alcun atto, ma si collega alla sussistenza dei requisiti della soggettività, che sono i requisiti generali dell’indipendenza e della sovranità.

Va, infine, detto che la soggettività internazionale dello Stato è piena, in quanto consiste nell’astratta capacità di essere destinatario di tutte le norme giuridiche dell’ordinamento internazionale e va pertanto distinta da quelle situazioni giuridiche sogg

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

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