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Treglia prima lezione rito Fornero

Rito Fornero: è uno speciale rito in tema di licenziamento, che è stato introdotto dalla legge 92 del 2012 “riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”.

L'articolo uno della norma dice che “la presente legge dispone misure e interventi intesi a realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico in grado di contribuire alla creazione di occupazione in quantità e qualità, la crescita sociale ed economica e alla riduzione permanente del tasso di disoccupazione”.

L'entrata in vigore della norma ha scontentato la dottrina e la giurisprudenza in particolare che hanno dato delle interpretazioni spesso diacroniche e ondivaghe perché si è detto che non ce n'era bisogno, che una norma troppo complessa, che non è vero che accelera il rito ma in verità lo rallenta, ecc.

Appena l'anno prima con decreto legislativo 1° settembre 2011 n° 150, era stata promulgata altra norma la cui rubrica reca “disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione ai sensi dell'edizione ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009 numero 69”.

Si diceva che il nostro ordinamento prevedesse qualcosa come 30 riti diversi, questa norma ha ridotto soltanto 3 riti ordinari di cognizione, rito del lavoro, rito sommario di cognizione quindi:

  • Il rito ordinario di cognizione regolato dall’articolo 163 seguenti.
  • Il rito del lavoro regolato degli articoli 409 seguenti con particolare riferimento all'articolo 414 successivi.
  • Il rito sommario di cognizione regolamentato dagli articoli 702 bis e ss.

Questa riduzione ha avuto il pregio di rendere più semplice il sistema. Lo stupore è stato forte quando è stato invece introdotto un nuovo rito, per il processo cosiddetto da licenziamento.

Il rito riguarda l'ipotesi del licenziamento, in un’ottica di velocizzazione.

Si dice che è un rito speciale che è stato disciplinato appunto dall'articolo 1 co. 47 e ss e che riguarda esclusivamente e soltanto l'ipotesi del licenziamento che sia stato irrogato da datore di lavoro in azienda, che abbia al proprio interno un numero di dipendenti superiore a 15. Il rito speciale per l'impugnazione è imposto a tutela dell’interesse di entrambe le parti, volto ad una celere definizione del giudizio e funzionale all'interesse pubblico di una risposta rapida della giustizia in ordine alla prosecuzione del rapporto.

La stessa Corte Suprema di Cassazione afferma che alle controversie aventi ad oggetto i licenziamenti che ricadono nell’ambito di tutela dell'articolo 18 della legge 300 del 1970, Statuto dei lavoratori, incluse quelle introdotte dal datore di lavoro per l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento, si applica il rito Fornero.

Esempio Schettino

Es. Schettino quando fece affondare quella famosa nave creò un contenzioso processuale di notevole importanza, perché al di là del procedimento penale a l'azienda che lo aveva in carico come proprio dipendente lo licenziò in tronco, e lui impugnò il licenziamento. Fu fatta la prima causa di accertamento negativo promossa dalla azienda, che voleva appunto ottenere una sentenza che accertasse la piena e totale → legittimità dell'intimato recesso si scelse la via del rito Fornero. Ancora che la norma parli solo di licenziamento e la Corte di Cassazione intervenne per dire che rito Fornero si applica in qualunque ipotesi in cui si discute da di licenziamento, incluse quelle introdotte dal datore di lavoro. L'importante che ci sia un interesse ai sensi articolo 100 del c.p.c. Laddove venga posto in essere un comportamento manchevole da parte del lavoratore, con la procedura ex art 7 Stat. Lav. Si provvederà al licenziamento. Il licenziamento potrebbe non essere accettato e dunque impugnato entro 60 giorni, e poi si hanno 180 giorni per cominciare la causa diretta ottenere che solo integrazione del posto di lavoro.

L’azienda comincia la causa perché vuole prevenire l'azione del lavoratore, vuole in qualche modo ottenere una pronuncia che accerti che quel licenziamento è perfettamente valido ed efficace, è una questione di tattica processuale, ma di solito si tende ad aspettare l'eventuale iniziativa del lavoratore.

Presupposti di applicabilità

La Corte Suprema, per esempio, anche qui abbiamo una sentenza 11 maggio 2015 numero 23.731, 11 maggio 2015 numero 23.073, Cassazione sezione lavoro:

L'individuazione dei presupposti per l'applicabilità del rito Fornero → rientra nel potere-dovere del giudice in quanto con attenzione indagare una tecnica di tutela volta ad alleviare i tempi per la decisione definitiva.

“Ogni qual volta la domanda abbia oggetto l'impugnativa di licenziamento rientrante nelle ipotesi di cui all'articolo 18 dello statuto dei lavoratori, non potendo il lavoratore licenziato rinunciare al rito speciale….”

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Altre sentenze dello stesso segno per esempio Cassazione, che in un qualche modo ripete lo stesso criterio e ciò laddove trova applicazione l’articolo 18 dello statuto dei lavoratori allora si dovrà utilizzare questo rito.

Ai fini dell’applicazione rito Fornero di applicazione delle tutele previste articolo 18 a prescindere dalla fondatezza delle domande.

Esempio: il lavoratore che è stato licenziato e non ha avuto il pagamento il trattamento di fine rapporto, l'ultima retribuzione ecc. Oppure ancora: rivendica anche una differenza di inquadramento con il conseguente risarcimento del danno, il lavoratore che chieda demansionamento.

Tutte queste ipotesi che differiscono dal principio generale del licenziamento potrà azionarle col medesimo rito Fornero? La risposta è negativa.

Nel senso che si dice che rito Fornero si applichi soltanto ed esclusivamente per le controverse connesse all'applicazione dell'articolo 18, cioè per quello lavoratore che è stato assunto all'interno di un azienda che abbia più di 15 dipendenti e che quindi nel momento del licenziamento ritenga il recesso illegittimo e ritenga.

Altresì di voler ricorrere alle cure del giudice per ottenere le guarentigie dell’art 18: l'integrazione del posto di lavoro ecc.

Il dipendente che sia stato licenziato ricorrerà con rito Fornero per ottenere per esempio la reintegrazione nel posto di lavoro e ricorrerà ad altro rito, quello ordinario del lavoro, per esempio per ottenere differenze di retribuzione.

Treglia 2 lezione

La L.150/2011 quella che aveva operato quella riduzione, interveniva nell'ambito del processo dando quelle tre strade.

In verità non è intervenuta sul codice di procedura civile, cioè non ha toccato le tematiche sistematiche cd. del procedimento, quindi è intervenuto esternamente, conseguentemente questo ha creato notevoli problemi di sistematicità della norma, perché taluno ha ritenuto per esempio in dottrina che fosse un processo a sé stante, altri hanno detto che in verità è null'altro che una specificazione del ricorso ex articolo 414.

Si tratta di dover disquisire intorno ad una tematica precisa che è quella della declaratoria di legittimità di un licenziamento con le conseguenze del caso.

Se tizio effettivamente oltre a essere stato malamente licenziato per es. non gli è stato pagato che so il trattamento di fine rapporto, davvero deve porre in essere due procedimenti diversi? La risposta dovrebbe essere positiva perché effettivamente trattasi di domande diverse.

Se il dipendente viene licenziato si rende conto che non gli è stato pagato il trattamento di fine rapporto i ratei di tredicesima e quant'altro e in più appunto è stato licenziato e allora cosa fa: si rivolge al suo professionista che da un lato scrive un ricorso per ottenere ad esempio la reintegrazione nel posto di lavoro perché ritiene che il licenziamento sia illegittimo e dall'altro lo stesso professionista promuoverà un nuovo procedimento per ottenere la condanna del datore a pagare quel trattamento di fine rapporto?

La Corte Suprema di Cassazione si è accorta che in verità questo creava un notevole problema di tempo da un lato di denaro dall'altro: se è vero che il lavoratore deve considerarsi il contraente più debole altresì vero che così duplicando i procedimenti si sarebbero create delle storture che l'ordinamento. Si avrebbe addirittura un costo diverso per quello che poteva che poteva verificarsi.

Un cassazione abbastanza importante da 17107 del 2016 e 17.107 del 2016 che aveva statuito la proponibilità nel cosiddetto rito Fornero in via subordinata anche di domande diverse da quelle che riguardassero. Es. dirigente che ritiene di essere stato licenziato per via della su appartenenza politica: farà ricorso al giudice del lavoro con il rito Fornero, rivendicando il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro perché il licenziamento discriminatorio è così tanto grave da doversi considerare discriminatorio e conseguentemente nullo.

Siccome la Corte di Cassazione ha messo le domande alternative che siano peraltro connesse a l'unico fatto che in questo caso licenziamento laddove il giudice ritenesse licenziamento non ingiurioso accerti comunque che ingiustificato e provveda di conseguenza condannando l'azienda a pagare per esempio l'indennità supplementare, che è prevista dalla contrattazione collettiva.

Quindi unico sistema licenziamento e due domande:

La prima intesa ad ottenere una declaratoria nullità del licenziamento, perché ingiurioso la massima espressione della nullità del recesso e una subordinata.

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Cosa è successo nel caso recente che è un tribunale di primo grado: la Corte Suprema di Cassazione che ha statuito la proponibilità in sede del rito Fornero, in via subordinata delle domande volte alla declinatoria, per esempio, della giusta causa o di ingiustificatezza in quanto fondate sul comune presupposto della vicenda estintiva del rapporto”.

Questo giudice conclude dicendo “non si condivide questo orientamento, 2107/2016, nel momento in cui i fatti costitutivi dell'azione di impugnazione del licenziamento sarebbero esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, e l’illegittimità dell’atto espulsivo non essendo paragonabili in termini di petitum e causa petendi, nullità e ingiustificate e del licenziamento”. Così conclude rigettato il ricorso.

Ove mai si seguisse questa via che cosa succede che:

  • Tizio deve proporre ricorso Fornero per ottenere la declaratoria di nullità del recesso perché discriminatorio.
  • Contemporaneamente poi una seconda domanda: se il primo procedimento è di gettarsi perché il giudice non rileva la declaratoria di nullità, perché c'è una distinzione di sesso razza lingua religione la politica, e in questo caso si decide sull’ingiustificatezza.

Egli ha valutazione di stretta valutazione: tutto ciò che articolo 18 va bene ma tutto ciò che non è reintegrazione pura ancorché contenuto in una domanda subordinata e bene allora è necessario promuovere un secondo giudizio.

Il legislatore ha ritenuto in questo modo di creare un unico e un solo procedimento per discutere esclusivamente del licenziamento in tutte le ipotesi in cui trova applicazione l'articolo 18 dello statuto dei lavoratori nelle sue declinazioni.

Ma poi è stata la Corte Suprema stessa a chiedersi perché costringere il lavoratore a fare la causa anche per ottenere una sentenza che dica che è stato demansionato, una sentenza che dica che non gli è stata pagata una retribuzione. Perché duplicare il procedimento quando in verità si va verso un procedimento spedito rapido veloce?

In questa norma più legge un minimo di critica gli ho detto va fatta, ma va anche in un qualche modo guardata con attenzione quell’orientamento giurisprudenziale della Corte Suprema la quale ha detto che le domande subordinate in qualche modo cerchiamo di ammetterle. La questione non è risolta.

Problemi applicativi e numero di dipendenti

Altri problemi: se fate questo altro tipo di esempio.

Es. tizio che viene licenziato dall'azienda che dipendenti pari 15,27, perché il part-time. È capitato proprio un caso dove l'azienda dice momento ma io non ho 16 dipendenti ne ho 13,5 perché alla data del licenziamento c'erano state due le dimissioni e quindi in realtà non si applica articolo 18 ma l'altra parte del 604/66 comunque l'articolo 8 che prevede una sanzione di tipo meramente economico.

Se effettivamente l’azienda ha meno di 15 dipendenti: alcuni tribunali hanno convertito il rito articoli 426 articolo 427 passaggio da vita ordinaria rito speciale passaggio dal rito speciale al rito ordinario, si trasforma semplicemente il rito Fornero in un rito previsto dall’articolo 414, diventa un processo ordinario del lavoro. È una soluzione logica durante il giudizio.

Molti tribunali non lo convertono, il motivo: la norma cioè la legge 92 non lo prevede. Possiamo utilizzare per relationem, le norme 426 e 427 del codice di procedura. La norma non lo prevede e per di più la norma non è inserita all'interno del codice di procedura civile non richiama le norme del codice di procedura civile. Quindi diventa molto complesso provare a immaginare che questa sia una via percorribile.

Per cui molti tribunali hanno in qualche modo deciso di conseguenza: faccio istruttoria mi rendo conto che l'azienda effettivamente a meno di 15 dipendenti, ma siccome il signor tizio dipendente licenziato ha azionato il proprio diritto con una domanda di reintegrazione articolo 18 semplicemente la si rigetta, perché l'azienda meno di 15 dipendenti allora e allora. Se siamo ancora nel termine di 180 giorni il dipendente potrà riproporre ricorso ordinario perché effettivamente in questo modo non è decaduto. Tra l'altro ritenuto che in realtà il tempo del processo viene considerata una sospensione del tempo, bisogna dire giudici cosa dirà: se rigetta o la domanda dichiara nulla.

Una soluzione non c’è: la Corte di Cassazione ha ipotizzato che è ammessa domanda subordinata quindi dal punto di vista. La domanda principale di reintegrazione andrà fatta ma anche la subordinata. Dopodiché la speranza è che il giudice o applica la conversione del rito e quindi e continua per l'eventuale e accertamento della sussistenza della giusta causa o meno di licenziamento.

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Terza lezione

È lasciata al giudice a questo punto del merito la scelta in relazione a un ipotesi o meno di conversione del rito da rito Fornero a rito e del lavoro.

Il rito Fornero in sé, ha subito una modifica abbastanza importante:

Il decreto legislativo 4 marzo 2015 n° 23, cd. decreto sulle tutele crescenti, e poi al famoso decreto dignità decreto-legge 87/2018.

Sul tema della reintegrazione nel posto di lavoro pura, da quella famosa “tutela forte del articolo 18”, vale a dire la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e pagamento di tutte le retribuzioni maturate dalla data di licenziamento alla data di reintegrazione, resta esclusivamente e soltanto per il licenziamenti che sia nullo o per il licenziamento che sia discriminatorio perché intimato a motivo di sesso razza lingua religione opinioni politiche del lavoratore.

Il problema è che l'articolo 11 del d.lgs. Delle tutele crescenti, entra in vigore a far data dal 7 marzo del 2015, è previsto che l'articolo che chiedo scusa che il rito Fornero non abbia più applicazioni quindi rito Fornero non si applica più per i lavoratori che sono stati assunti dopo il 7 marzo 2015.

La prima valutazione da fare ai fini appunto dell'applicabilità della normativa quindi, è proprio la data di assunzione del lavoratore se assunto prima del 7 marzo del 2015 troverà applicazione l'articolo 18 nella sua tutela piena, se invece il lavoratore è stato assunto dopo la data del 7 marzo 2015 allora non ci sarà più l'applicazione del rito Fornero ma torniamo sistema regolato dall’articolo 414 del codice di procedura con l'ultimo avvento del decreto dignità, non esiste più la integrazione per il caso di licenziamento illegittimo ma una misura risarcitoria che va da 6 a 36 mensilità, mentre prima era da quanto 24 per i datori di lavoro che hanno più di 15 dipendenti, mentre per i lavoratori che hanno fino a 15 dipendenti la misura di questa indennità non può essere inferiore a tre mesi e non può essere superiore a sei.

Nel caso di licenziamento nullo o nullo perché discriminatorio perché in quel caso la reintegrazione si applica comunque indipendentemente dal numero dei dipendenti perché legislatore ha ritenuto che licenziare qualcuno per motivo di sesso razza lingua religione dico oppure per un motivo nullo sia un evento così tanto forte, che merita la reintegrazione nel posto di lavoro.

Questo rito comunque avrà la sua applicazione es. colui che sia stato assunto nel 2014 quindi nel momento in cui sarà magari licenziato tra 20 anni, se non interviene una norma diversa beh allora dovrà trovare applicazione appunto il rito Fornero.

Parte della dottrina ha ipotizzata in questo un'eccezione di incostituzionalità per violazione articolo 3 di uguaglianza e 24 perché modifica il sistema normativo.

Recesso per giustificato motivo oggettivo

Ulteriore valutazione che è quella che riguarda un particolare tipo di recesso:

Ed è il recesso per giustificato motivo oggettivo, comprovate ragioni tecniche organizzative produttive di tipo aziendale.

Perché questa distinzione? L'articolo 18 come voi sapete parla sempre di recesso privo di giusta causa o di → giustificato legge 604 del 66 che storicamente la prima norma che ha previsto il licenziamento scritto e motivato.

Tutte le volte che si tratta di procedere a un recesso per giustificato motivo oggettivo e quindi tutte le volte che si

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher als.derosa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Processo del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Treglia Giorgio.
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