Diritto sindacale
Testi: Diritto sindacale, IV edizione, Giappichelli. Istituzioni di Diritto del Lavoro, parte seconda.
Definizione di diritto sindacale
Il diritto sindacale è quello che regola i rapporti tra Stato e parti sociali. Quindi per parti sociali intendiamo le organizzazioni degli interessi collettivi che si esprimono nel sistema produttivo. Quindi le organizzazioni delle imprese e dei datori e dei lavoratori. Quindi il diritto sindacale di cui ci occupiamo è quel sistema di regole che interviene ad ordinare i rapporti tra stato e organizzazioni dei datori e dei lavoratori. Per una qualche parte regola anche i rapporti tra organizzazioni dei datori e dei lavoratori. Il diritto sindacale in astratto potremmo dire che si occupa di regolare l’organizzazione sei soggetti collettivi, e il conflitto collettivo e anche intervenire sul principale prodotto del sistema di relazioni sindacali che è il contratto collettivo. In particolare cerca di stabilire quali sono gli effetti che il contratto collettivo ha su soggetti che non sono immediatamente e direttamente coinvolti, esempio i datori di lavoro non iscritti alle associazioni che hanno stipulato il contratto collettivo. I rapporti di questi soggetti sono regolati dal diritto sindacale e sono definiti dai sociologi e economisti che si occupano di relazioni industriali come sistema di relazioni sindacali/industriali. Il diritto sindacale regola i rapporti tra questi tre soggetti anche nel pubblico impiego, cioè nel settore terziario.
L’evoluzione del diritto sindacale in Italia
Partiamo da una prima fase in cui la libertà di organizzazione sindacale, sia dei datori di lavoro che dei lavoratori, veniva negata, cioè lo stato nel rapporto con questi soggetti aveva un atteggiamento repressivo. Il Codice penale del 1859 considerava reato ogni forma di coalizione dei datori di lavoro e dei lavoratori. Atteggiamento repressivo dello stato nei confronti degli imprenditori e dei lavoratori. Gli imprenditori e i lavoratori non potevano associarsi perché il problema principale che in quella fase (metà 800) tutti gli stati europei affrontano è quello della caduta del sistema corporativo.
L’industrializzazione che da metà del 700 in avanti si diffonde in tutti i paesi europei, porta al superamento dei sistemi di produzione che si erano consolidati nei secoli precedenti (metodo di produzione artigiano) e questi metodi di produzione avevano governato i rapporti tra imprenditore e i lavoratori all’interno dei sistemi corporativi. Cosa vuol dire? Sistema in cui non si poteva esercitare una professione se non eri parte di una corporazione. Come si entrava? Si faceva l’apprendistato e alla fine si dava prova di essere in possesso delle competenze per svolgere quell’attività e si diventava operaio. E poi chi eccelleva e voleva diventare un soggetto che aveva una sua autonomia di impresa, poteva (attraverso un percorso non facile) apprendere da altri le tecniche e alla fine faceva il capo lavoro che veniva giudicato da coloro che guidavano la corporazione. Se avevi fatto il tour, entravi a far parte di quel pezzo di corporazione che era denominato maestro. Quindi potevi mettere su una tua bottega. Potevi avere a tua volta i tuoi apprendisti.
In un modello così, i rapporti tra imprenditore e dipendenti erano racchiusi dentro un sistema che li vedeva uniti attorno al fine della miglior produzione possibile di quel bene o servizio. Le corporazioni erano potentissime. Bruxelles è stata distrutta dalla seconda guerra mondiale ma è rimasta la piazza centrale in cui venivano incoronati i re. La piazza centrale ha le case delle corporazioni. Ogni corporazione aveva la sua. Quindi da un lato stato e dall’altro corporazioni. Che governavano i rapporti tra imprenditore e dipendente. Era come se l’interesse che avevano entrambi fosse lo stesso. Questo faceva si che vi fosse un sistema previdenziale interno al sistema corporativo. Alcune cose che abbiamo e che consideriamo frutto degli interventi sociali moderni c’erano anche allora. Se il lavoratore si infortunava la corporazione pagava alla famiglia una somma per le giornate in cui il lavoratore non poteva lavorare. In caso di morte del lavoratore la corporazione dava una somma ai famigliari. C’erano forme adattate all’epoca ma erano comunque forme di protezione sociale che dimostrano questa idea di unità di interesse tra imprenditori e lavoratori. Lo stato dialogava con le corporazioni.
Cambiamenti con la rivoluzione industriale
Cosa succede con la rivoluzione industriale? Accade che questa unità di intenti tra imprenditore e lavoratori, viene superata e viene superata dall’introduzione di macchinari che producono e che sostituiscono l’abilità dell’operaio. L’operaio serve ancora, ma è un’appendice della macchina. Ad esempio telai meccanici. Ha bisogno dell’operaio, ma sta lì a sorvegliare il funzionamento della macchina. Gli interessi tra chi ha la proprietà dei mezzi di produzione e quelli dei lavoratori si differenziano, nasce una contrapposizione di interessi che porta a conflitti (Luddismo: movimento che portava alla distruzione delle macchine). In questa differenziazione si ha il fenomeno della organizzazione delle associazioni dei datori da un lato e dei lavoratori dall’altro. Non si è più tutti dentro la stessa barca della corporazione, ma qui ci sono gli imprenditori del settore tessile e i lavoratori del settore tessile, divisi e contrapposti.
Il legislatore alla metà degli anni dell’800, dopo aver sciolto le corporazioni, in tutta Europa si formano leggi che impongono lo scioglimento delle corporazioni, non vuole dare adito alla nascita di nuove forme di organizzazione, così si spiega il codice penale sardo del 1859. Vietato agli imprenditori e ai lavoratori organizzarsi. È reato ogni forma di coalizione. Possiamo prendere atto di una evoluzione nel corso dell’800 verso principi di tipo liberale. Lo stato da repressivo nei confronti del fenomeno sindacale, assume invece un atteggiamento di indifferenza. Il principio classico dell’economia liberale è di lasciare fare. Lo stato si deve intromettere il meno possibile.
Codice Zanardelli del 1889
Il codice Zanardelli del 1889 affronta lo stesso fenomeno in modo diverso, si vede l’evoluzione. Afferma l’astensione dello stato da ogni intervento in materia sindacale. Vi è libertà di organizzazione per le associazioni degli imprenditori e dei lavoratori, di sciopero e di serrata. Il limite di questa impostazione è che i rapporti tra datore e lavoratori sono inquadrati nell’ambito dei principi civilistici classici. Es: sciopero. Due soggetti (datore e lavoratore) che hanno firmato un contratto di lavoro Mediaset il quale il lavoratore si impegna a prestare la sua attività. Se sciopera, questo lavoratore viene meno agli obblighi che ha assunto contrattualmente. Quindi è inadempiente. Questo è nel codice del 1889 il quadro che ci viene offerto. Uno stato che guarda il fenomeno sindacale. Accetta che i datori di lavoro si organizzano e accetta anche il conflitto, ma lo inquadra all’interno delle regole ordinarie di tipo civilistico. Quindi lo sciopero è un inadempimento contrattuale quindi può comportare sanzioni o licenziamento.
Periodo corporativo
Se proseguiamo nell’analisi dell’evoluzione, possiamo incontrare una fase totalmente diversa nel nostro paese. Fase del periodo corporativo che sarebbe un modo per non dire che è il periodo fascista. Altrimenti lo si confonde con le corporazioni. Qui abbiamo una inversione di tendenza nell’atteggiamento dello stato nei confondi del fenomeno sindacale e della regolazione del fenomeno sindacale. Il salto è evidente, tanto lo stato liberale dichiara indifferenza nei confronti del fenomeno sindacale, lo stato fascista pone attenzione al fenomeno sindacale perché lo considera fondamentale rispetto allo sviluppo dell’economia nazionale. Se imprenditori e lavoratori associati in organizzazioni contravano con i loro comportamenti le scelte del governo, c’è un danno rilevante. Quindi bisogna mettere sotto controllo il fenomeno sindacale. Il sistema che si usa è un sistema pubblicistico che attribuisce a questa organizzazione un regolamento che le regola in maniera stringente.
Due leggi una del '26 e una del '34 che portano al riconoscimento di un solo sindacato per ciascuna categoria produttiva. E il riconoscimento ha come effetto l’attribuzione della personalità giuridica di diritto pubblico. Il sindaco riconosciuto ha la rappresentanza giuridica di tutti gli imprenditori e di tutti i lavoratori appartenenti a quella categoria. Quindi quando vengono stipulati dei contratti collettivi da questi soggetti, questi soggetti hanno efficacia erga omnes. Come fa lo stato a controllare queste organizzazioni che ottengono il riconoscimento se vi è libertà di organizzazione sindacale? Il sistema è brutale ma è semplice. È il governo che sceglie quale sindacato riconoscere. Tra tutti quelli che hanno almeno il 5% degli iscritti tra gli appartenenti alla categoria. Quindi scegliere il sindacato più vicino al fascismo. Quindi lo stato controlla il sistema di riconoscimento sindacale. Controllo forte da parte dello stato del fenomeno sindacale.
Questa impostazione che si afferma in Italia nel periodo fascista, nella prima metà del 900 si afferma in molti paesi europei e non. L’idea che il fenomeno sindacale sia da mettere sotto controllo per favorire lo sviluppo economico e sociale di un paese, è un’idea che si diffonde e ottiene grande consenso. Questa idea che lo sviluppo può essere impresso con tecniche autoritarie è un’idea che si diffonde e piace. Essendo tecnica e autoritaria lascia poco spazio all’autorità. Lo stato rinuncia a rapportarsi al fenomeno sindacale con un atteggiamento disponibile a dialogare con le organizzazioni che liberamente si sono costituite e affermate.
Caduta del sistema fascista
La fase successiva è quella della caduta del sistema fascista che si ha un decreto legge del 1943, e la caduta è prudentemente accompagnata da norme che mantengono in vigore i contratti collettivi corporativi, salvo successive modifiche. La fase tra il '43 e l’entrata in vigore della costituzione è una fase di transizione in cui si affermano le diverse organizzazioni sindacali degli imprenditori e dei lavoratori che si sono ricostituite dopo il '43 che firmano contratti collettivi di lavoro.
La Costituzione e l'articolo 39
La novità rilevante l’abbiamo come portato della costituzione. Art 39 della Costituzione. Il primo comma “l’organizzazione sindacale è libera”. Impostazione di un rapporto tra stato e parti sociali totalmente diverso e opposto a quello del periodo fascista. Chiunque può organizzare delle associazioni di imprenditori e lavoratori. Idea di pluralismo sindacale, in aperto contrasto col fascismo. Se il primo comma è nettamente una dichiarazione di inversione nel rapporto tra stato e parti sociali gli altri commi sono segnali più timidi di invasione. C’è anche qualche elemento di continuità. “Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo…”. Qui riappare l’idea della registrazione dei sindacati. Il sindacato registrato cambia la parola ma assomiglia a quello riconosciuto dal regime precedente.
Qual è il punto di discontinuità presente in questo comma? Dice che ai sindacati non può essere imposto altro obbligo. Il costituente non si ferma a dire che non può essere imposto, ma dice che ci sarà una legislazione ordinaria che dovrà dare attuazione a questo principio. Rinvia alla legislazione ordinaria perché in sede di costituente non c’era accordo quindi il compromesso è questo. C’è un rinvio anche se questo comma richiama un po’ il passato. Terzo comma: è una banalità. Se vuoi essere registrato devi dimostrare di avere uno statuto che garantisca agli imprenditori e ai lavoratori i poter contare sulla base di regole democratiche. Se la valutazione della democraticità di un’organizzazione deve essere fatta da qualcuno che non può essere che lo stato, questo comma consente allo stato di valutare il grado di democraticità delle diverse organizzazioni. Ma se tu diffidi dell’intervento dello stato in materia sindacale e di una valutazione da parte dello stato, non sei sereno di fronte alla possibile attuazione di questo comma, hai il timore che questo comma possa essere usato in chiave discriminatoria perché dà allo stato un potere di discriminazione.
Quarto comma: “i sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria…”. Qui qualche legame col passato c’è. Abbiamo dei sindacati che in quanto registrati acquisiscono un potere rilevante che è quello di partecipare unitariamente alla stipulazione di contratti collettivi che hanno efficacia erga omnes per tutti i componenti della categoria di quel contratto collettivo. Anche qui abbiamo contratti collettivi con efficacia generale. Si applicano a tutti i datori e lavoratori apparenti ad una determinata categoria. Chi stipula il contratto ha un potere rilevantissimo, perché detta delle regole che dovranno essere applicate da tutti, anche da quelli che non sono iscritti ad alcun sindacato.
Quindi il rapporto tra stato e parti sociali nell’art 39 della costituzione è stato messo in evidenza da tutta la dottrina, è un rapporto basato su una ambivalenza, sulla mediazione tra diversi orientamenti dell’assemblea di cui il comma primo e gli altri sono l’emblema. Gli altri commi reinterpretano in chiave post fascismo alcune soluzioni che vengono da lì, cioè idea che ci sia qualche organizzazione titolata a stipulare contratti collettivi con efficacia erga omnes. Per un verso è l’affermazione di una volontà di tutela dei lavoratori e dall’altro tutela anche gli imprenditori che si possono difendere da alcuni imprenditori che fanno concorrenza sleale.
Problemi e questioni
Quali sono i problemi che si pongono? C’è il problema della registrazione subordinato alla verifica dello statuto. Che forse è quello minore. Possono essere rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti. Si stipula il contratto collettivo ad opera di due delegazioni che sono composte da rappresentanti delle associazioni registrare ma in proporzione del numero di iscritti. C’è un’anagrafe nazione degli imprenditori/lavoratori iscritti all’associazione sindacale? Cosa si fa allora? Inventi l’anagrafe? Io che voglio iscrivermi al sindacato devo dichiararlo ad una pubblica amministrazione? Non è il massimo. Per non parlare delle difficoltà tecniche. Oggi si potrebbe più facilmente costruire un sistema che conteggia gli iscritti, ma prima andava fatto a mano. C’erano anche problemi tecnici. Oggi abbiamo dati che sono auto dichiarazioni delle organizzazioni. Ci sono problemi anche politici: quello più rilevante è il fatto che se il meccanismo è quello previsto al quarto comma, un sindacato che avesse il 51% degli iscritti avrebbe potere di monopolio della contrattazione collettiva. All’interno dell’aggregazione dei rappresentanti dei lavoratori, ha la maggioranza, e stipula coi datori un determinato contratto collettivo. E i sindacati che sono il 49%, devono accettare che il contratto collettivo si applica anche ai loro iscritti. È come attribuire al sindacato un potere di monopolio della contrattazione collettiva. All’inizio c’è un sindaco unico poi si crea una scissione dei sindacati. Nascono la CGS, la CISL, e la UIL. Tre grandi organizzazioni che prima stavano dentro un’unica associazione. In questo clima conflittuale, l’idea che qualcuno potesse avere un monopolio si era visto con grande timore.
Il primo comma è considerato percettivo, quindi si applica anche nei rapporti tra privati. Non c’è bisogno di una legge di attuazione. Principio che informa il nostro ordinamento sindacale. Dal secondo comma in avanti c’è la mancata attuazione mediante una legislazione specifica. Il parlamento italiano non ha mai trovato una maggioranza parlamentare che avesse la forza di dare attuazione ai commi successivi al primo. Non c'è mai stata una maggioranza avete questa forza. Quindi noi affronteremo nel corso molte questioni che nascono dalla mancata attuazione della seconda parte dell’art 39 della costituzione. Abbiamo la necessità di affrontare i problemi con conoscenze più approfondite e più complesse.
Articolo 40 e diritto di sciopero
L’art 39 ha una norma gemella che è l’art 40 che riguarda il diritto di sciopero. Anche qui il costituente non ha la forza di legiferare in maniera diretta quindi rinvia alla legislazione ordinaria. Dice che il diritto di sciopero di esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano. Le leggi che lo regolano quali sono? Non si sa. La frase è criptica. Nell’intenzione del legislatore doveva rinviare all’intento del legislatore ma che non c’è stato. Sono norme che non possiamo ignorare, ma che non regolano direttamente, se non per il primo comma, la vita sindacale.
Ci troviamo di fronte, già a metà degli anni '50, alla constatazione della crisi del modello costituzionale. Che a parte il primo comma, non ci aiuta ad individuare le regole che governano il sistema di associazioni sindacali. Abbiamo quindi un orientamento dottrinale e giurisprudenziale che in mancanza di attuazione della seconda parte dell’art 39 spinge verso la privatizzazione dell’ordinamento sindacale. Dice l’art 39 che questi sindacati dovrebbero avere personalità giuridica. Siccome non è stata data attuazione a questa norma, le associazioni sindacali degli imprenditori e dei lavoratori sono, nel nostro ordinamento, considerate associazioni non riconosciute. Quindi disciplinate dagli art 36 e seguenti del codice civile. Il contratto collettivo doveva avere efficacia generale, ma non abbiamo dato applicazione alla seconda parte. Quindi quelli che vengono stipulati dalle associazioni dei lavoratori e dei lavoratori...
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