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Sommario

  • 1. L’evoluzione storica della normativa in materia di sicurezza
  • 1.1 Il sistema risarcitorio tra il 1860 e il 1942……………………………………………………..3
  • 1.2 Il sistema prevenzionistico tra il 1942 e il 1990…………………………………………….4
  • 1.3 Il sistema della prevenzione programmata tra il 1990 e il 2008…………………...6
  • 1.4 Il sistema programmatorio-gestionale dal 2008…………………………………………..7
  • 2. Il testo unico - D.Lgs. 81/2008
  • 2.1 Titolo I - Principi comuni
  • 2.1.1 I soggetti coinvolti………………………………………………………………………………………………8
  • 2.1.2 La formazione delle figure coinvolte…………………………………………………………….13
  • 2.1.3 La valutazione dei rischi…………………………………………………………………………………….13
  • 2.2 Titolo III - Uso delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale
  • 2.2.1 Uso delle attrezzature di lavoro…………………………………………………………………….15
  • 2.2.2 Uso dei dispositivi di protezione individuale………………………………………………….17
  • 2.2.3 Impianti e apparecchiature elettriche…………………………………………………………….19
  • 2.3 Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
  • 2.3.1 I soggetti coinvolti…………………………………………………………………………………………….24
  • 2.3.2 Piano di sicurezza e di coordinamento…………………………………………………………..25
  • 2.3.3 Costi della sicurezza…………………………………………………………………………………………..27
  • 2.3.4 Opere provvisionali……………………………………………………………………………………………27
  • 2.3.5 Piano di montaggio uso e smontaggio…………………………………………………………..30
  • 2.3.6 Scavi……………………………………………………………………………………………………………………….31
  • 2.3.7 Rischi nei lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati…32
  • 2.4 Titolo V - Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro
  • 2.4.1 Principi generali…………………………………………………………………………………………………..34
  • 2.4.2 La comunicazione………………………………………………………………………………………………..35
  • 2.4.3 L’infortunio………………………………………………………………………………………………………….36
  • 1 2.5 Titolo VI - Movimentazione manuale dei carichi
  • 2.5.1 Principi generali…………………………………………………………………………………………………..37
  • 2.6 Titolo VIII - Agenti fisici
  • 2.6.1 Rumore…………………………………..………………………………………………………………………………37
  • 2.7 Titolo IX - Sostanze pericolose
  • 2.7.1 Rischio chimico…………………………………………………………………………………………………….38
  • 2.7.2 Rischio amianto……………………………………………………………………………………………………39
  • 2.8 Approfondimenti
  • 2.8.1 DPI anticaduta………………………………………………………………………………………………………40
  • 2.8.2 Bonifica ordigni bellici……………………………………………………………………………………….41

1. L’evoluzione storica della normativa in materia di sicurezza

2. 1942-1990 3. 1990-2008

1. 1860-1942 4. 2008-oggi

Sistema della prevenzione Sistema della prevenzione

Sistema Sistema programmatorio-tecnologica programmata

Riparatorio/assicurativo gestionale

1.1 Il sistema risarcitorio tra il 1860 e il 1942

Il primo approccio relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro non considera minimamente la prevenzione dei rischi ai quali è esposto il lavoratore. Si consolida verso la fine dell’800 il sistema c.d. “riparatorio”. Tale sistema era basato esclusivamente su strumenti intesi a risarcire il lavoratore dei danni sofferti, diventando di fatto un sistema previdenziale.

L’approccio riparatorio/assicurativo è durato fino agli inizi degli anni ’40 del ‘900 ed è stato caratterizzato dalle seguenti evoluzioni normative:

  • L. 11/1886 Introduce la tutela e la prevenzione per il lavoro minorile e la condizione delle donne.
  • R.D. 80/1898 Istituita per i lavoratori l’assicurazione obbligatoria a carico degli imprenditori contro gli infortuni sul lavoro. Il datore di lavoro veniva parzialmente esonerato dalla responsabilità civile in ordine agli infortuni.
  • R.D. 230/1899 - Primo regolamento generale di prevenzione. Misure cautelative meramente funzionali al contenimento del fenomeno infortunistico.
  • R.D. 998/1913 Prescrive per le grandi opere pubbliche il controllo sull’igiene del cantiere.
  • Codice penale/1930 L’obiettivo del codice è punire chi ostacola la prevenzione sul lavoro. Viene introdotto il reato di omicidio colposo e lesioni personali colpose. I 4 articoli principali che legiferano in materia oggetto di studio sono i seguenti:
  • Art. 437 “Rimozione ed omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro”
  • Art. 451 “Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro”

Questi primi 2 articoli, seppur poco applicati, costituiscono una sanzione prevenzionistica in quanto non vanno a punire un danno recato, bensì una condotta pericolosa che ha messo a rischio grave i lavoratori.

  • Art. 589 Art. 590 “Omicidio colposo” “Lesioni personali colpose”

A differenza del 437 e 451, gli ultimi 2 presentano un carattere repressivo/punitivo di fatti che si sono già verificati. Si parla di reati commessi per non aver impedito un evento che determinati soggetti avevano l’obbligo giuridico di impedire. 3

  • INAIL/1933 Viene istituito l’Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro. L’istituto è un ente di diritto pubblico con lo scopo di tutelare, dal punto di vista assicurativo, le vittime sugli infortuni del lavoro.

1.2 Il sistema prevenzionistico tra il 1942 e il 1990

Questo sistema si sviluppa in varie tappe, forse tra le più importanti per la Repubblica che conosciamo oggi.

  • Codice civile/1942 Supporto al Codice Penale in materia di misure cautelative e incentivo alla prevenzione, introducendo come deterrenti sanzioni e provvedimenti amministrativi.
  • Art. 2087 - Tutela delle condizioni di lavoro “Adottare nell’esercizio della propria impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro (a), l’esperienza (b) e la tecnica (c), sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
  • A) La conoscenza specifica che l’imprenditore deve avere dell’attività lavorativa.
  • B) L’attenzione da parte dell’imprenditore verso i fatti che si verificano nell’esercizio dell’attività lavorativa.
  • C) L’imprenditore deve seguire l’evoluzione tecnico-scientifica di settore per garantire la sicurezza.

L’articolo prevede una “responsabilità per colpa”: il datore di lavoro solo dopo che il lavoratore avrà dimostrato l’evidenza del danno subito e il nesso causa-effetto, allora dovrà rispondere dimostrando di aver adottato tutte le idonee misure di prevenzione necessarie ad impedire il verificarsi del danno.

  • Art. 2050 “Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”.

Sono da considerarsi pericolose le attività che:

  • A) Abbiano una pericolosità intrinseca
  • B) Siano prese in considerazione dalle norme antinfortunistiche
  • C) Siano previste dall’Art.46 e ss. del Testo Unico (materiali esplosivi)
  • Costituzione della Repubblica italiana/1948 Nell’Art. 2 - principi fondamentali - parlando di “...formazioni sociali ove si svolge la sua personalità...”, si ritiene debba essere compresa anche la ‘comunità di lavoro’ nella quale il singolo svolge la sua attività.

In questa carta la salute riceve un importante riconoscimento quale bene strumentale necessario allo sviluppo della personalità umana ed un diritto fondamentale del cittadino-lavoratore.

  • Art. 32 - Titolo I, Rapporti etico-sociali “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività”.

L’Art. 35 impone alla Repubblica di curare la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.

  • Art. 41 - Titolo III, Rapporti economici 4 Viene sancito il principio della libertà dell’iniziativa economica al contempo precisando che la stessa non possa svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.

Sulla scia di quanto legiferato dai Codici Civile e Penale e della Costituzione, negli anni ’50 il legislatore inizia a privilegiare una tutela preventiva dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, da intendersi come integrazione autonoma e separata del Sistema spiegato al punto 1.1.

  • D.P.R. 547/1955 Contiene le norme fondamentali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, sia di ordine generale che tecniche per le macchine e gli impianti.
  • D.P.R. 164/1956 Approfondisce il primo decreto per le parti non meglio specificate riguardo alla prevenzione degli infortuni sul lavoro per il settore delle costruzioni.
  • D.P.R. 306/1956 - Norme generali per l’igiene del lavoro.

Questa terna di decreti restituisce l’impressione di una prevenzione “tecnologica” in quanto basata sull’osservanza tassativa di norme tecniche legate ai macchinari impiegati.

Queste norme facevano gravare unicamente sull’impresa il rischio relativo all’uso improprio delle macchine. Il datore di lavoro era da considerarsi obbligato ad osservare quanto prescritto dal legislatore, il cui compito era identificare tutti i rischi e le soluzioni normative e tecniche per neutralizzare gli stessi. Qualsiasi deviazione da parte del D.d.L. era da considerarsi fonte di pericolo.

  • Statuto dei lavoratori/1970 Lo Statuto ha integrato il nostro sistema giuridico con una serie di ulteriori cautele per la tutela psico-fisica dei lavoratori.
  • Art. 5 - Accertamenti sanitari
  • A) Vieta al D.d.L. di sottoporre il dipendente a visite sull’idoneità ed infermità per malattia o per infortunio da parte di un proprio medico…
  • B) Prevede la facoltà del D.d.L. di richiedere il controllo sull’infermità rispettivamente all’INPS e all’INAIL che sono tenuti ad effettuarlo.
  • C) Stabilisce le regole per poter sottoporre i lavoratori a visita di idoneità alla mansione specifica da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico (ASL).
  • Art. 9 “I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica”.

Questa carta, poi diventata L. 300/1970, ha permesso di superare il conflitto di interesse tra D.d.L. e medico competente nell’assicurazione della salute dei lavoratori.

  • Servizio sanitario nazionale/1978 In seguito all’istituzione delle Regioni nel 1971, è stato rivoluzionato anche il sistema sanitario del Paese con l’introduzione del Sistema Sanitario Nazionale. La L. 833/78 si basa su una politica prevenzionistica incentrata sul cittadino-lavoratore, il quale, non necessariamente dotato di supporti scientifici, è in grado di dare il proprio apporto al settore fornendo elementi che secondo lui sono fattori di rischio sia dentro che fuori il luogo di lavoro.

Tra gli Artt. 20 e 24 sono espresse le 2 questioni principali della legge: 5

  • 1. Tutti gli assetti del territorio urbanistico e metropolitano descritti da strumenti di programmazione quali PRG devono essere passati al vaglio dell’ASL, in modo che possa valutarne gli effetti a breve, medio e lungo termine sulla salute dei cittadini.
  • 2. Superamento del c.d. segreto industriale. All’ASL deve essere garantito libero accesso alle informazioni e alle strutture fisiche potenzialmente in grado di arrecare danno al lavoratore.

1.3 Il sistema della prevenzione programmata tra il 1990 e il 2008

  • D.Lgs. 626/1994 Verso la metà degli anni ’90 viene dato un impulso alla normativa italiana attraverso il recepimento di diverse direttive europee in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Tali direttive, poi convertite in legge nazionale, prevedevano una concezione della sicurezza fondata sulla programmazione, prevenzione, valutazione dei rischi, formazione, informazione, partecipazione e collaborazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

Per poter innovare il sistema normativo attorno al concetto di programmazione della sicurezza, il legislatore aveva bisogno di costruire un sistema complesso di soggetti che fossero di supporto al D.d.L..

Tra i vari obblighi attribuiti al D.d.L. c’è quello di redigere il DVR per definire le misure di prevenzione e protezione da adottarsi per eliminare i rischi rilevati.

Anche il lavoratore ha assunto maggiore rilevanza, infatti dagli anni ’90 può essere rappresentato dal RLS (vedi compiti in capitoli successivi), un soggetto eletto dai lavoratori per mediare con il D.d.L. e tutelare i loro diritti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

I lavoratori, sebbene destinatari della tutela, devono contribuire al corretto funzionamento delle misure protettive e devono prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.

Il decreto istituisce il Servizio di Prevenzione e Protezione: lo strumento tecnico ed operativo del quale il D.d.L. si serve per organizzare e programmare la prevenzione in azienda.

A capo di questo Servizio, il legislatore pone il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP (vedi compiti in capitoli successivi) il quale pur ess

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher megavalerio di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Organizzazione e sicurezza nei cantieri e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Schietroma Stefano.
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