Il contratto
Il contratto è la figura più importante di negozio giuridico.
Art. 1321 Codice civile. Accordo tra due parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
(1) Il contratto [1173](2) è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale [1174, 1322](3).
Volto a produrre un effetto giuridico.
Che possono riguardare diritti reali, rapporti obbligatori,...
Funzione
Fonte di obbligazioni.
Art. 1173 Codice civile. Le obbligazioni derivano da contratto(1), da fatto illecito(2), o da ogni altro atto o fatto idoneo [2043] a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico(3).
Strumento per realizzare la circolazione dei diritti.
Art. 1376 Codice civile. Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato(1).
Attraverso il contratto i privati dunque operano sul mercato.
È uno strumento fondamentale del sistema economico, in quanto veicolo degli scambi.
Accordo, rapporto giuridico patrimoniale
La definizione di contratto si basa su tre concetti fondamentali.
- Bilateralità.
- Giuridicità.
- Patrimonialità.
Patrimonialità
Non tutti gli accordi leciti sono contratti.
Matrimonio, accordi tra coniugi sull'andamento della vita familiare, atti gratuiti con cui un soggetto permette lo sfruttamento della propria immagine.
Tutti accordi diretti alla produzione di effetti giuridici ma che non sono contratti perché non possiedono il requisito della patrimonialità.
Bilateralità
In quanto fondato su un accordo, la formazione del contratto presuppone il concorso delle volontà degli stipulanti.
Per questo il contratto si configura come un negozio necessariamente bilaterale, o eventualmente plurilaterale.
Bilateralità e autonomia privata
Il contratto è il principale strumento di autonomia privata.
Autonomia: l’attività della parti che generano una regola.
Ha un ruolo cardine nel diritto dei privati.
Attraverso cui gli stipulanti possono regolare i loro interessi attraverso una previsione che promana direttamente la loro volontà.
È modo di espressione della loro libertà di gestire i loro interessi attraverso atti che generano effetti nel proprio patrimonio giuridico.
E che non risulta imposta da una fonte eteronoma.
Un soggetto, individuale o collettivo, agisce ricevendo fuori da sé stesso la norma e la ragione della propria azione.
Ha dei limiti:
- (1) Il contratto è tale quando produce effetti giuridici.
- (2) Non è un qualsiasi atto o fatto ma un negozio, ossia una manifestazione di volontà.
- (3) È un accordo. Quindi la volontà nasce da due o più parti.
La qualificazione del contratto come accordo è inoltre indicativa del principio in base al quale la sfera giuridica di un soggetto non può subire modifiche.
Derivanti dagli effetti di un atto posto in essere senza il consenso del titolare.
Ma non ogni accordo è un contratto.
Il matrimonio è un atto di volontà bilaterale ma non è un contratto.
Il negozio unilaterale simulato per accordo tra dichiarante e destinatario non è un contratto.
Ma gli vengono applicate le norme del contratto.
Contratto e atto unilaterale
Il contratto si colloca su un piano differente dagli atti unilaterali inter vivos.
Es. la procura, il recesso, le promesse unilaterali.
Contratto e promesse unilaterali
Art. 1324 Codice civile. Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale.
Ratio del 1987.
Entrambi sono fonti di obbligazioni.
La promessa è essenzialmente contrattuale.
Art. 1987 Codice civile. La promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge [1322, 1333](1).
Necessità del consenso del promissario.
Solo in casi eccezionali può dispiegare la propria efficacia indipendentemente dall'accordo del destinatario della promessa stessa.
Garantisce un ampio ambito di applicazione alle norme sul contratto.
Che garantiscono la più equilibrata regolamentazione dei rapporti tra privati.
Contratto, documento contrattuale e rapporto contrattuale
Contratto: l’accordo tra le parti.
Documento contrattuale: la carta su cui il documento è stato scritto, che costituisce la prova scritta dell’accordo tra le parti.
Rapporto contrattuale: gli effetti giuridici prodotti dal contratto.
Giuridicità
Il contratto si distingue da quelle relazioni che non danno luogo ad un vincolo giuridico.
In ragione della loro natura.
A seguito della scelta delle parti di affrancare la relazione all'applicazione delle norme giuridiche.
Es. i c.d. rapporti di cortesia.
A gentleman's agreement.
Se Tizio offre al suo amico un passaggio e poi decide di non andare più a prenderlo, Caio non può richiamarlo a risponder del suo inadempimento perché non è una violazione di un vincolo giuridico.
Il contratto nella teoria del negozio giuridico
Il contratto viene tradizionalmente ricondotto alla categoria generale dei negozi giuridici.
In particolare: negozio bilaterale tra vivi avente contenuto patrimoniale.
Nozione di negozio giuridico
Manifestazione o dichiarazione di volontà diretta alla produzione di un effetto giuridico.
Nella pratica non esiste il negozio giuridico in quanto tale, è una forzata unione di tutti gli atti di volontà.
Esistono i singoli contratti, promesse unilaterali, testamenti,...
Che si traduce nella nascita, modificazione o estinzione di una situazione giuridica soggettiva.
Il negozio giuridico è la sintesi delle regole che accomunano tutti gli atti di volontà che portano a un effetto giuridico.
Il cc tedesco prevede una disciplina generale del negozio giuridico.
Il nostro ordinamento individua norme sul contratto generale.
Che è una disciplina di riferimento per tutti gli atti di autonomia privata.
Art. 1324 Codice civile. Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale [1334, 1987](1)(2).
Le norme dei contratti si applicano agli atti unilaterali tra vivi con contenuto patrimoniale, in quanto compatibili.
Giudizio di compatibilità
Alcune norme, presupponendo la bilateralità, non possono essere applicate ai negozi unilaterali.
Altre possono essere applicate solo previo adattamento.
Alcuni principi del contratto possono essere applicati anche a:
- Atti mortis causa.
- Negozi unilaterali privi di contenuto patrimoniale.
Abbiamo detto che il contratto è una manifestazione di libertà e autonomia.
Nozione di autonomia
Art. 1322 Codice civile. Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge [41 Cost.](1) e dalle norme corporative(2).
Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare [1323], purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico(3)(4).
Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative.
Le parti possono decidere le modalità di esecuzione, il tempo, il prezzo, ecc ...
L'assetto concreto dell'accordo dipende dalla maggiore o minore abilità contrattuale, dal loro interesse e potere.
Possono decidere:
- (A). Se concludere, stipulare o meno un contratto.
- (B). Con che controparte. Una tale libertà di determinazione non sussiste in capo al soggetto che opera in regime di monopolio.
- (C). Che regole di formazione del consenso seguire.
- (D). Se concludere un contratto tipico o atipico.
- (E). Il contenuto del contratto, salvi limiti, divieti di legge, salva la necessità di rispettare certi contenuti minimi richiesti.
- (F). Le conseguenze, gli effetti negoziali.
- (G). Di affidare la determinazione dell'oggetto a un terzo, arbitratore.
- (H). Di farsi sostituire da un altro soggetto nel compimento dell'attività giuridica, rappresentanza.
- (I). La forma da utilizzare per la conclusione del contratto, salvo l'obbligo di rispettare una data forma, scritta.
Autonomia contrattuale
È contrattuale, ha determinate caratteristiche ed è volta a realizzare una certa operazione economica.
Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.
Non devono per forza essere nella forma dei modelli previsti dal codice.
Si parla di contratti socialmente tipici.
Usati largamente in conformità ad un modello diffuso, es leasing.
Alcuni in seguito sono diventati oggetto di apposita disciplina, es affiliazione commerciale o il franchising.
I contratti atipici sono validi sempre che producano effetti giuridicamente validi.
Contratto: principi generali
(1) Vincolatività
Il contratto ha forza di legge tra le parti.
Art. 1372 Codice civile. Il contratto ha forza di legge tra le parti(1). Non può essere sciolto che per mutuo consenso(2) o per cause ammesse dalla legge [1399 comma 3, 1453, 1896; 72](3).
Vincola le parti all'esecuzione del programma negoziale.
Una volta prestato il consenso alla stipulazione le parti non possono sottrarsi all'accordo assunto.
Dovendo farsi carico degli effetti che produce.
(2) Relatività degli effetti del contratto
Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi(4) che nei casi previsti dalla legge [1411, 1415](5).
Il contratto non produce effetti su terzi tranne che in casi previsti dalla legge.
Qualunque modificazione della sfera giuridica di un soggetto richiede il suo consenso.
Come effetti favorevoli e vantaggiosi per il terzo.
(3) Buona fede
Buona fede: clausola generale operante in tutte le fasi contrattuali.
(4) Intangibilità
Intangibilità del regolamento contrattuale da parte dei giudici.
1323 requisiti del contratto
Connotati che devono essere presenti affinché una concreta manifestazione di volontà delle parti si possa qualificare come contratto.
Poi la disciplina relativa i singoli elementi, i principi che regolano il perfezionamento del contratto.
- (1) Accordo. Incontro di volontà delle parti in ordine al programma negoziale, può essere espresso o tacito.
- (2) Causa. Scopo o funzione del contratto.
- (3) Oggetto. A. Il regolamento contrattuale, le prestazioni scambiate. B. Il bene materiale oggetto del contratto.
- (4) Forma. Scritta, richiesta ad substantiam.
La mancanza di uno di questi elementi genera nullità del contratto.
Le trattative e la conclusione del contratto
Come può essere concluso un contratto?
Sottoscrivendo un unico documento attraverso lo scambio di due dichiarazioni scritte identiche.
Regole sulla conclusione del contratto, ovvero il perfezionamento dell'accordo.
Accordo come scambio di due volontà.
In generale: si ha la conclusione del contratto in seguito ad accettazione nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell'accettazione dell’oblato.
Art. 1326 Codice civile e principio della cognizione
Art. 1326 Codice civile. Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza(1) dell'accettazione dell'altra parte [1328, 1333, 1335](2).
L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi [1328 comma 2].
Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte [1175](3).
Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa [1352](4).
Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta(5).
Principio della cognizione.
Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.
Non può verificarsi una fusione delle volontà, un consenso, se non vi è la consapevolezza da entrambe le parti circa l’intesa raggiunta.
Solo in questo momento si può dire che le parti condividano un regolamento negoziale comune.
Sistemi astratti
Tra i vari sistemi astratti è possibile distinguere tra:
- Principio dell'emissione, dichiarazione della volontà dell'accettante. La manifestazione di volontà è efficace non appena espressa.
- Principio della spedizione dell'accettazione. La manifestazione di volontà è efficace non appena inviata all'altra parte.
- Principio della ricezione dell'accettazione. La manifestazione di volontà è efficace non appena l’altra parte la riceve.
- Principio della cognizione da parte del proponente nell'accettazione della controparte. La manifestazione di volontà è efficace non appena il destinatario ne viene a conoscenza.
In base alle situazioni si usa uno di questi criteri.
Se i contraenti si trovano a trattare nello stesso contesto spazio temporale non possono sussistere dubbi circa il momento in cui il contratto deve considerarsi concluso.
Ma se l’autore della proposta e il destinatario dell'offerta si trovano in luoghi diversi, può essere difficile accertare se e quando il proponente ha avuto conoscenza dell'avvenuta accettazione.
Es. il proponente non può avere notizia dell’avvenuta accettazione in quanto a ricevere la lettera è un suo dipendente che si dimentica di consegnargliela.
Presunzione di conoscenza
Art. 1335 Codice civile.
L'accettazione si presume conosciuta nel momento in cui l'accettazione giunge all'indirizzo del proponente.
C’è una generale presunzione valida per tutti i negozi recettizi.
La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute [1334] nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia(1).
Il soggetto può liberarsi dagli effetti del contratto così perfezionato solo provando di essersi trovato nell'impossibilità di prendere conoscenza dell'avvenuta accettazione.
Anche se il proponente non si trovasse nel proprio edificio.
La formazione del contratto: la proposta e l’accettazione
Nel procedimento di formazione del contratto due sono gli atti fondamentali.
- Proposta.
- Accettazione.
Proposta ed accettazione sono atti pre negoziali unilaterali.
Dichiarazioni indirizzate ad un destinatario determinato.
Sono atti recettizi.
Che producono effetti nel momento in cui pervengono a conoscenza del destinatario.
Richiedono:
- La capacità di contrattare, legale di agire.
- La capacità di esprimere un libero consenso.
Quando alla proposta segue l’accettazione allora si ha l’accordo.
Affinché ciò accada è necessario che:
- La proposta deve essere completa. Deve contenere tutti gli elementi essenziali del contratto che è diretta a concludere. La proposta incompleta assume il valore di un semplice invito ad offrire.
- L’accettazione deve essere conforme alla proposta. Devono essere conformi.
- Non deve contenere variazioni delle condizioni indicate. Altrimenti può valere come controproposta.
È necessario che l’accettazione pervenga al proponente nel termine da lui stabilito.
Che sia compiuta nella forma richiesta.
La revoca della proposta e dell’accettazione
Art. 1328 Codice civile. La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso(1).
Tuttavia, se l'accettante ne ha intrapreso in buona fede l'esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l'iniziata esecuzione del contratto(2).
Il negozio non si forma se non con l’incontro dei consensi.
L'accettazione può essere revocata, purché la revoca giunga a conoscenza [1335] del proponente prima dell'accettazione.
Proposta
Fino a quando il contratto non è concluso.
La proposta e l'accettazione possono dunque essere revocate.
L’oblato ha diritto ad un indennizzo idoneo a ristorarlo delle perdite subite per aver confidato nell'avvenuta conclusione del contratto.
Accettazione
Se la revoca arriva a conoscenza del proponente prima dell'accettazione.
Art. 1329 Codice civile.
Morte o incapacità del proponente.
Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo(1), la revoca è senza effetto [1331, 1333](2).
Fanno venire meno l'efficacia dell'atto.
Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacità [414] del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura dell'affare o altre circostanze escludano tale efficacia [1330](3).
La proposta e l’accettazione rimangono ferme, non perde efficacia, se si tratta di una proposta irrevocabile o se sia stata formulata da un imprenditore nell'esercizio della sua attività.
A meno che non sia un piccolo imprenditore o le sue qualità.
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