Nuova concezione dei diritti fondamentali accolta nella Costituzione repubblicana
28/02
Nuova concezione dei diritti fondamentali accolta nella Costituzione repubblicana, molto differente da quella delle due fasi costituzionali precedenti, stato liberale e regime fascista.
Nascita dei nuovi media ha prodotto il fenomeno della convergenza dei mezzi: oggi le comunicazioni elettroniche possono utilizzare tutte lo stesso mezzo.
Esperienza costituzionale nord-americana
Esperienza costituzionale nord-americana (1787-91): diritti preesistono allo stato, sono codificati dalla costituzione, e la loro implementazione e tutela è affidata soprattutto al giudice. Ruolo centrale del giudice, che è chiamato a tutelare i diritti anche di fronte al legislatore; questo elemento sarà ripreso nelle costituzioni del secondo dopoguerra.
Marbury vs Madison: costituzione è la legge superiore a tutte le altre fonti ordinarie, in caso di contrasto tra legge e costituzione tutti i giudici sono tenuti ad applicare la costituzione e non la legge contraria a quest’ultima. Primo sistema di giustizia costituzionale.
Principio dello stare decisis: obbligo di seguire il precedente giudiziario.
Esperienza costituzionale francese
Esperienza costituzionale francese: Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789), in cui si trovano diverse affermazioni importanti, tra le quali quella che una società che non conosca la tutela dei diritti e la divisione dei poteri non può dire di avere una costituzione. Concezione dei diritti come contenuti necessari, la cui implementazione ed evoluzione è affidata alla legge, riserva di legge, e non più soprattutto al giudice, come nell’esperienza americana. La centralità della legge vuole essere una rottura rispetto al passato, ma pone un problema, cioè quale sia il rapporto tra costituzione e legge ordinaria. Questo problema viene risolto attraverso la convinzione che la legge, espressione della volontà popolare e quindi atto sovrano per eccellenza, non possa che essere una legge giusta.
Seconda caratteristica dell’esperienza francese: idea che la tutela dei diritti attraverso la legge ordinaria serva a rompere i ponti con l’esperienza precedente, e a costruire un nuovo regime. Idea della costituzione come costituzione programma.
Costituzioni europee della prima metà dell’800 risentono soprattutto, se non esclusivamente, del modello francese. Tra queste costituzioni troviamo lo Statuto Albertino (1848).
Limite di fondo del modello francese
Limite di fondo del modello francese: riferire esclusivamente alla legge il compito di dare attuazione ai diritti sconta il fatto che la legge è allora frutto innanzitutto di una sola classe politica. Questo limite mostrerà ben presto i suoi effetti negativi sulla tutela dei diritti.
2 fasi dell’evoluzione dello stato liberale: la prima fase è caratterizzata dall’avvento delle costituzioni della prima metà dell’800. La fase che segue si caratterizza per una legislazione ordinaria che per il primo periodo si mantiene sostanzialmente fedele ai principi statutari, fase di statualismo moderato. Successivamente però, soprattutto nelle esperienze autoritarie europee del periodo tra le due guerre mondiali, i diritti non hanno la stessa tutela, fase di statualismo esasperato. Il fatto di mettere limiti all’esercizio dei diritti è una tendenza che già si verifica nello stato liberale, soprattutto verso la fine dell’800, quando le tensioni sociali che si verificano non riescono a essere riassorbite dalle istituzioni.
Nello Statuto, non viene affrontato né risolto il problema del rapporto tra costituzione e legge ordinaria, e non introduce un sistema di giustizia costituzionale. Siamo quindi di fronte a una costituzione flessibile, che può tollerare una serie di limitazioni ai diritti di libertà introdotte con la legge, ma che tradiscono in realtà il testo costituzionale.
Relazione sui diritti fondamentali di Mortati
Relazione sui diritti fondamentali di Mortati, 4 punti fondamentali:
- Priorità concettuale della tutela dei diritti rispetto alla parte organizzativa della costituzione.
- Necessaria integrazione dell’elenco dei diritti ereditati dall’esperienza liberale con norme programmatiche che alludano alla tutela di altri interessi costituzionalmente rilevanti.
- Idea che i diritti non sono qualcosa di concesso dallo stato, ma preesistono a quest’ultimo e sono intestati direttamente alle persone.
- Problema del rapporto tra costituzione e legge ordinaria, sostiene la necessità che la nuova costituzione non sia più flessibile, ma sia invece rigida. Prelude alla necessità dell’introduzione di un sistema di giustizia costituzionale.
Risultati dei lavori dell’Assemblea costituente
Risultati dei lavori dell’Assemblea costituente:
- Integrazione del catalogo dei diritti di libertà ereditati dall’esperienza liberale con un altro tipo di diritti, i diritti sociali.
- Natura partecipativa dei diritti, elemento mutuato dall’esperienza francese.
- Introduzione di un sistema di giustizia costituzionale, ripreso dall’esperienza americana, e scelta della rigidità della costituzione.
- Tassatività dei limiti.
Art. 21 e libertà di manifestazione del pensiero
01/03
Art. 21: punta a combinare insieme la natura di libertà individuale della manifestazione del pensiero con una sua dimensione partecipativa, tutela sia il singolo titolare della libertà, sia il destinatario dell’informazione. Informazione dev’essere plurale, pluralità delle fonti d’informazione, affermata dalla Corte, attenzione rivolta al destinatario dell’informazione.
Stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Autorizzazioni sono atti amministrativi che condizionano l’esercizio di una certa attività, le censure sono procedimenti che incidono sul contenuto di quelle attività.
3° comma riguarda l’istituto del sequestro, che aveva rappresentato nell’esperienza precedente uno degli strumenti principali per limitare l’esercizio della libertà di stampa. Nel caso dell’art. 21 ci sono 2 garanzie: quella della riserva di legge e della riserva di giurisdizione. Non c’è un rinvio alla legge generico, ma un rinvio alla legge specifico, il rinvio alla legge sulla stampa, che stabilisce espressamente i casi nei quali il sequestro può essere attivato, sempre comunque dal giudice.
Eccezione al principio della riserva di giurisdizione: nei casi nei quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, e nei casi nei quali non sia possibile l’intervento tempestivo dell’autorità giudiziaria, può intervenire la polizia giudiziaria, l’autorità di pubblica sicurezza.
Unico limite che la costituzione prevede per la libertà di manifestazione del pensiero è quello del buon costume, ma l’interpretazione di questo limite che è stata data dalla giurisprudenza costituzionale è stata un’interpretazione restrittiva: si è limitato il significato di questo limite al pudore sessuale.
Limiti ulteriori alla manifestazione del pensiero
Esistono anche limiti ulteriori che riguardano la manifestazione del pensiero, riconducibili ad altri interessi costituzionalmente protetti. Primo limite è costituito dall’onore e dalla reputazione dei cittadini, tutela cost. della dignità personale, che viene intaccato per es. nei casi di offesa o diffamazione a mezzo stampa.
3 circostanze che rendono il reato a mezzo stampa non punibile:
- Verità dei fatti descritti.
- Interesse sociale a conoscere la notizia.
- Correttezza del modo con cui la notizia è rappresentata.
Secondo limite è costituito dal regolare funzionamento della giustizia, problema che interessa il segreto nel corso di un procedimento giudiziario. Gli atti nel corso delle indagini preliminari possono essere pubblicati per estratto, ma non in originale, solo quando essi sono stati resi noti all’imputato.
Terzo limite è rappresentato dalla sicurezza dello stato, collegato a un interesse implicito tutelato dalla costituzione, la sicurezza nazionale, art. 52, dovere di difesa della patria. Devono rimanere segrete quelle notizie che hanno interesse politico interno o internazionale per lo stato, o quelle notizie di cui sia stata vietata la divulgazione da parte dell’autorità.
Tutela internazionale dei diritti
Tutela internazionale dei diritti: Convenzione europea dei diritti dell’uomo, promossa dal Consiglio d’Europa negli anni ’50, elenco di diritti che gli stati si impegnano a tutelare; all’art. 10 si trova stabilita la libertà di manifestazione del pensiero, con una definizione che tiene conto del doppio significato della stessa libertà, di manifestare il proprio pensiero e di ricevere informazioni. L’altro sistema di tutela dei diritti operante in Europa è quello presso l’Unione Europea: l’art. 11 della Carta di Nizza contiene anch’essa una definizione della libertà di manifestazione del pensiero che tiene conto del doppio significato.
È stata soprattutto la Corte di giustizia che ha favorito, con la sua giurisprudenza, la costruzione di un modello di tutela dei diritti all’interno dell’UE, sulla base della considerazione per cui i diritti fondamentali andavano intesi come principi generali dell’ordinamento comunitario.
Nel 2000 entra in vigore la Carta di Nizza, che all’inizio non è stata inserita nei trattati. Con il Trattato di Lisbona, nel 2009, la Carta di Nizza è assimilata ai trattati.
Due sentenze della Corte costituzionale, 348 e 349 del 2007, hanno affermato che se il giudice si trova in una condizione di una possibile violazione da parte della legge interna sia della costituzione che della CEDU, deve sollevare una questione di legittimità cost., e sarà poi la corte a stabilire se questo contrasto c’è davvero. Art. 117 cost., non solo la legge regionale, ma anche quella dello stato deve rispettare gli obblighi internazionali, nonché quelli derivanti dall’adesione all’UE.
Libertà di stampa in Europa e Statuto Albertino
07/03
La libertà di stampa nasce in Europa con le costituzioni della prima metà dell’800, che hanno alle spalle le esperienze costituzionali americana e francese.
Statuto Albertino vieta ogni intervento di natura preventiva sugli stampati, modello di chiara derivazione francese.
Primo intervento legislativo successivo all’entrata in vigore dello Statuto è l’Editto sulla stampa (1848), che viene creato per l’imminente campagna elettorale per l’elezione della Camera dei deputati.
Editto sulla stampa
Editto sulla stampa prevede innanzitutto delle regole per l’avvio dell’attività, e distingue obblighi diversi a seconda che si tratti di stampa comune o di stampa quotidiana o periodica. Per quanto riguarda la stampa comune, si prevede l’obbligo di depositare una copia presso l’autorità giudiziaria, che indichi la data di edizione, il nome dello stampatore, il nome dell’editore; in più l’obbligo di deposito di una copia presso la biblioteca di corte. Per quanto riguarda la stampa periodica, si prevede l’obbligo di comunicazione alla segreteria di stato per gli affari interni, governo, e questa comunicazione deve contenere l’inizio di attività, la natura della pubblicazione, il nome della tipografia, il nome dello stampatore, il nome del proprietario e il nome del gerente responsabile.
Nozione di abuso, e nozione di reati a mezzo stampa presente nell’Editto: 2 categorie di reati, quelli commessi a danno di interessi pubblici; quelli introdotti a tutela di interessi privati.
Prima categoria: tutela di interessi quali ad esempio la forma di governo monarchico-costituzionale, e a tutela di una serie di valori di interesse pubblico come la famiglia, la proprietà, la morale.
Seconda categoria: reati di ingiuria e di diffamazione, che sono previsti con delle pene ridotte rispetto agli stessi reati quando commessi senza l’esercizio della libertà di stampa.
Editto individua un giudice particolare per giudicare i reati a mezzo stampa, la Corte d’Appello, ma affianca a questo giudice una giuria popolare.
Sequestro della stampa: istituto a cui può ricorrere solo il giudice, quando sia impegnato nell’accertamento di un reato a mezzo stampa, e solo per esigenze processuali.
Comunicazione alla segreteria di stato, obbligatoria per la stampa periodica, era di fatto un’autorizzazione: la pubblicazione non poteva aver luogo senza un previo assenso della segreteria di stato.
Ricorso all’istituto del sequestro indipendentemente da precise esigenze processuali.
Poteri dell’autorità di pubblica sicurezza
3 leggi che definiscono i poteri dell’autorità di pubblica sicurezza, quella del 1859, quella del 1865 e quella del 1889.
Serie di autorizzazioni di polizia che riguardano la stampa: autorizzazione all’esercizio dell’arte tipografica, autorizzazione all’affissione degli stampati, divieto di affissione di stampati offensivi della morale e del buon costume, che consente l’intervento preventivo dell’autorità di pubblica sicurezza se queste due linee generali non vengono rispettate. Prima occasione nella quale il sequestro diventa uno strumento che può essere utilizzato dall’autorità di pubblica sicurezza, e non solo più dal giudice.
Crisi di fine secolo, fine 800: si cercano di rendere sempre più stringenti i limiti alla libertà di stampa. Esempio principale: disegno di legge presentato al Parlamento dal governo Pelloux, che prevedeva un aggravamento delle pene per i reati a mezzo stampa, e la sospensione della pubblicazione per 3 mesi quando il responsabile della stessa fosse incorso in 2 condanne successive per la commissione di reati a mezzo stampa. Questo disegno di legge inoltre prevedeva un meccanismo di censura preventiva, cioè l’obbligo di presentare all’autorità giudiziaria lo stampato, 2 ore prima della distribuzione al pubblico. Il disegno di legge incontrò però in Parlamento la forte resistenza da parte della sinistra, che dette luogo a una prima esperienza di ostruzionismo parlamentare. Il governo allora trasformò il disegno di legge in un decreto legge, che avrebbe dovuto essere convertito in legge dalle Camere, anche se questo non avvenne.
Svolta liberale, del periodo giolittiano: legge 278 del 1906, che riguarda l’istituto del sequestro, e lo riporta nell’ambito dei poteri del giudice.
Svolta in senso restrittivo: inizio Prima guerra mondiale, legislazione di emergenza che viene imposta per ragioni di difesa nazionale. Legge 83 del 1915, affida al governo, attraverso la rete delle prefetture, il compito di vietare ogni pubblicazione di carattere militare, con possibilità di procedere al sequestro immediato delle pubblicazioni. Inoltre viene imposto l’obbligo di sottoporre preventivamente al prefetto lo stampato, per avere l’autorizzazione alla diffusione.
Periodo fascista e politica pubblica dell’informazione
Periodo fascista: politica pubblica dell’informazione, che riguarda tutti i profili della libertà di stampa, dalla selezione dei giornalisti, al contenuto degli stampati, al sostegno economico all’editoria.
Primo intervento che il regime mette in campo è quello che riguarda la selezione dei giornalisti: una legge del 1925 prevede l’istituzione dell’Ordine e dell’Albo dei giornalisti, meccanismo di controllo e di allineamento politico di coloro che intendevano svolgere l’attività di giornalisti. Requisiti per l’iscrizione all’albo: requisiti positivi, maggiore età, cittadinanza, attestato dell’attività prestata per un certo periodo di tempo presso un’impresa editoriale, e requisiti negativi, non possono essere iscritti all’albo i giornalisti che abbiano svolto un’attività contraria all’interesse della nazione, che si certificava tramite un attestato rilasciato dal prefetto.
Il secondo intervento del legislatore fascista riguarda i reati a mezzo stampa, la direttrice è quella di ricondurre la disciplina di tutti questi reati nell’ambito del Codice penale, Codice Rocco del 1930. Nel Codice si moltiplicano anche le ipotesi di reato.
Con il nuovo Codice, al gerente responsabile si sostituisce il direttore responsabile, art. 57, che ha una responsabilità oggettiva e che deve essere necessariamente un soggetto coinvolto direttamente nella vita del quotidiano. Il direttore responsabile inoltre è sottoposto a riconoscimento prefettizio.
Il terzo intervento è la legislazione di pubblica sicurezza, sono 2 i testi unici ai quali è necessario fare riferimento, quello del 1926 e quello del 1931. Qui i 2 istituti che conoscono una particolare espansione sono le autorizzazioni di polizia, che già erano cominciate durante il periodo liberale, e l’istituto del sequestro. L’autorizzazione all’esercizio dell’arte tipografica si estende a ogni altro mezzo e strumento di manifestazione del pensiero; il sequestro diviene invece un potere non più del giudice, ma dell’autorità di pubblica sicurezza, quando lo stampato abbia un contenuto lesivo della dignità e del prestigio nazionale, delle autorità costituite, o un contenuto offensivo della morale e del buon costume.
Nel biennio 30-31 si completano i poteri di intervento del giudice, e quelli, soprattutto preventivi, dell’autorità di pubblica sicurezza.
Prime forme di sostegno alla stampa
Introduzione delle prime forme di sostegno, economico e non, alla stampa:
- Istituzione di un ente pubblico, l’ente nazionale cellulosa e carta, istituito con fini protezionistici nei confronti dell’industria cartiera italiana rispetto a quelle estere, finanziato dalle stesse cartiere italiane. Una parte delle sue risorse viene destinata all’editoria stampata per l’acquisto di carta, per colmare la differenza tra il prezzo interno, molto alto, e quello estero.
- Ente stampa (1940), ente controllato dal governo, che attraverso.
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