Il diritto del lavoro
Il diritto del lavoro si ripartisce tradizionalmente nel diritto sindacale, che studia la figura del lavoratore da un punto di vista collettivo, e nel diritto del lavoro in senso stretto, che disciplina il contratto di lavoro e il rapporto individuale di lavoro subordinato.
Il diritto del lavoro è costituito da un insieme di regole a garanzia della dignità e della salvaguardia del rapporto di lavoro subordinato. Protagonista indiscusso è infatti il lavoratore subordinato che il diritto del lavoro ha preso ad occuparsi in via pressoché esclusiva, in quanto categoria debole a rischio di sfruttamento e perciò alla ricerca di protezione. Al contrario il lavoratore autonomo è tendenzialmente in grado di autodeterminarsi. La distinzione tra queste due figure non è tuttavia così netta, poiché negli ultimi vent’anni, il diritto del lavoro ha aperto le sue porte anche a soggetti che non si trovano nella condizione di subordinazione ma che comunque presentino dei profili di debolezza, lavoratori para-subordinati.
Al diritto del lavoro è attribuita una funzione sociale, quale vocazione protettiva dei lavoratori reputati economicamente, socialmente e giuridicamente deboli. Il diritto del lavoro attua il tentativo di controbilanciare la disparità di potere che irrimediabilmente si crea tra datore e lavoratore quando si riscontri il carattere di eterodirezione della prestazione.
La materia del diritto del lavoro ha trovato autonomia e unità d’impianto per la prima volta nel 1942, quando le disposizioni relative al lavoro sono state collocate nel libro V, “del lavoro”, e non nel IV, dedicato invece alle obbligazioni e ai contratti. Un ulteriore distacco dal diritto privato è derivato dalla carta costituzionale nel 1948, aprendo una nuova fase della materia perché riconosceva ormai un’effettiva centralità al lavoro nella sfera economico-sociale del nostro paese. La legislazione costituzionale introduce infatti una serie di importanti innovazioni per il diritto del lavoro, mentre prima di allora era considerato un diritto di matrice esclusivamente privatistica.
La funzione del diritto del lavoro rimane sì quella di tutela il lavoratore quale soggetto debole, ma non più soltanto all’interno della relazione contrattuale, ma anche considerando il lavoratore in quanto cittadino. Il lavoro viene, da questo momento in poi, percepito come strumento di emancipazione, cittadinanza, libertà e realizzazione personale. Il tentativo di spezzare alla radice il legame col diritto privato è però rimasto insoluto, principalmente per la mancata attuazione della seconda parte dell’art. 39. Perciò, poiché il contratto individuale di lavoro subordinato resta pur sempre un contratto, la relativa disciplina è da ricercarsi anche nei principi generali dei contratti di ambito privatistico.
La Costituzione e il diritto del lavoro
La Costituzione è stata il punto di partenza per una nuova era del diritto del lavoro, poiché ha introdotto principi fondamentali sulla materia.
Art. 1 - Il principio del fondamento
“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”.
Il principio laburista dello Stato è accostato al principio democratico: non ci può essere Repubblica senza lavoro. Il lavoro viene visto come mezzo per garantire l’uguaglianza dei cittadini e permettere lo sviluppo personale, cioè è apprezzato sia come mezzo per procurarsi di che vivere, sia come dimensione essenziale dell’autorealizzazione umana. Il lavoro è infatti condizione di libertà, dignità e di autonomia per le persone.
Nell’art. 1 non viene propriamente sottolineato il dovere di lavorare, dato che il dovere di lavorare è specificamente previsto dall’art. 4. Una conseguenza significativa di questo principio è l’influenza diretta che esso esercita sull’orientamento dell’azione politica dello Stato. Infatti se la Repubblica è fondata sul lavoro, tra le sue prime preoccupazioni non può non esserci la tutela dei lavoratori.
Art. 4 - Il diritto al lavoro
“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”.
La norma sancisce il principio laburista, secondo il quale il lavoro rappresenta un valore centrale nell’ordinamento: poiché il diritto del lavoro è un principio fondamentale sancito come tale da.
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Una delle più alte fonti del nostro ordinamento, quella costituzionale, lo Stato è obbligato a promuovere le condizioni che lo rendano effettivo. Il lavoro è il primo diritto sociale, dato che costituisce la fonte privilegiata di sostentamento della persona e strumento irrinunciabile per la sua affermazione sociale e per poter ambire a un’effettiva indipendenza e autonomia.
Grazie all’affermazione di tale principio, lo Stato mira a superare la differenza tra ordinamento politico e società civile, tipico dello Stato preunitario, incoraggiando l’intervento dei pubblici poteri in questo ambito. Il lavoro non è considerato diritto soggettivo perfetto, data la materiale impossibilità di assicurarlo a tutti. Si configura piuttosto come diritto di libertà, cioè libertà di scegliere quale attività svolgere, e come diritto civico, in quanto il cittadino ha diritto di esigere dallo Stato l’impegno a promuovere le condizioni che lo rendano effettivo. Il lavoro è inoltre considerato come dovere di solidarietà, cui ciascun cittadino è tenuto ad adempiere per contribuire al progresso economico e sociale dello Stato e della collettività.
Art. 35 - La tutela del lavoro
“La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero”.
Qui la Costituzione fa riferimento alla tutela, non del solo lavoro subordinato, ma più ampiamente al lavoro. Se ne deduce che il raggio di questa previsione è ben più ampio rispetto all’ambito tradizionale del diritto del lavoro perché include anche il lavoro autonomo. Pertanto questo articolo è invocato per giustificare un riequilibrio delle tutele a favore di alcune categorie di lavoratori non subordinati, quelle ritenute più deboli.
Diritto sindacale
Il diritto del lavoro è caratterizzato da grande disordine legislativo, che ha reso sempre più difficile scorgere le tracce di un sistema. L’istanza di semplificazione ha trovato una significativa traduzione nei provvedimenti emanati nel quadro del Jobs Act, in particolare nel d.lgs. 81/2015, che ha previsto una disciplina organica delle forme di contratto di lavoro non standard, tramite la riscrittura e il riordino delle norme precedenti.
Altro aspetto negativo che caratterizza la legislazione del diritto del lavoro è che essa tende sempre più a procedere, non attraverso leggi elaborate e discusse in Parlamento, ma per decreti legislativi molto spesso carenti sotto il profilo della specificità dei principi e criteri direttivi. Oppure accade che le leggi non disciplinino tutti gli aspetti delle materie da esse toccate, ma rimandino una parte di tali discipline a regolamenti. Si rileva quindi lo spostamento del baricentro normativo dalla sede parlamentare a quella governativa, e non sempre gli aspetti demandati sono di mero dettaglio. Ecco che il diritto del lavoro è fortemente caratterizzato da un accentuato pluralismo di fonti.
Nel vigore del testo originario dell’art. 117 Costituzione non c’era dubbio che il diritto del lavoro fosse di competenza esclusiva dello Stato, ma alla luce della riforma del 2001 si è creata una situazione di incertezza sulla ripartizione delle competenze normative della materia, in quanto si prevedono: competenza statuale esclusiva; competenza concorrente Stato-Regioni; competenza regionale esclusiva. Questo per venire incontro all’istanza di una maggiore aderenza della normativa alle esigenze specifiche delle varie realtà territoriali. Sulla base del nuovo art. 117 in sostanza può essere realizzato un maggiore decentramento normativo, ma esclusivamente e nella misura in cui siano attribuite alle Regioni dalle leggi statali.
Il diritto sindacale è quella branca del diritto del lavoro che si identifica nel complesso di norme poste dallo Stato e dalle associazioni sindacali contrapposte, volte a disciplinare in un sistema di economia di mercato le relazioni industriali intercorrenti fra i soggetti collettivi sul terreno dei rapporti di produzione e lavoro. In sostanza il diritto sindacale è quella branca del diritto che studia la figura del lavoratore da un punto di vista collettivo sotto 3 tematiche fondamentali: sindacati, CCL e sciopero.
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Le relazioni sindacali si muovono anzitutto sul terreno della prassi e soltanto alcune si sono fatte catturare dalle regole giuridiche, mentre la maggior parte discende dalle parti. Molte norme rilevano infatti come codici di condotta per le parti in una sorta di dimensione autoregolativa conosciuta come ordinamento intersindacale, definito così da Gino Giugni in quanto diritto privo di norme, dal momento che queste discendono per la maggior parte da accordi sindacali.
Si tratta di un ordinamento dotato di proprie regole e procedure che acquisiscono una sorta di giuridicità dall’autonomia privata collettiva. Talvolta però accade che i lavoratori, per vedere tutelati i propri diritti, necessitino che tali regole trovino riconoscimento nell’ordinamento statuale. I due sistemi, quello sindacale e quello statuale, coesistono infatti in senso parallelo e dialettico e il diritto privato svolge a proposito una funzione suppletiva perché è il mezzo che consente di attribuire rilevanza giuridica all’attività degli individui e ai loro interessi. Perciò l’autonomia collettiva è stata concepita come una particolare espressione di autonomia privata.
Libertà sindacale
Il principio di libertà sindacale è espresso dal primo comma dell’art. 39 Costituzione che esordisce: “l’organizzazione sindacale è libera”, ma è proclamato anche da fonti internazionali fra cui l’art. 23 CEDU, “ogni individuo ha il diritto di fondare sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi”, nonché da fonti europee come l’art. 28 Carta dei diritti fondamentali: “i lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto dell’UE e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e concludere accordi collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere in caso di conflitti di interesse ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero”.
In cui viene messo in evidenza il concetto di negoziazione e di azione collettiva, che presuppone la libertà di organizzarsi sindacalmente, a differenza del nostro art. 39 che si limita a disporre la libertà di organizzazione sindacale nel senso di libertà di essere parte di un’organizzazione caratterizzata dal perseguimento di un fine di natura sindacale. Per sindacale si intende infatti un’attività diretta all’autotutela di interessi connessi a relazioni giuridiche nelle quali sia dedotta un’attività lavorativa.
In questi termini, il principio di libertà sindacale segna lo stacco dal regime di repressione del ventennio fascista. La libertà sindacale ha come corollario anche la possibilità del pluralismo sindacale, libertà di auto-inquadramento dal basso, mentre nel periodo fascista l’inquadramento proveniva dall’alto, cioè in ciascun ambito di riferimento possono insistere e operare più sindacati. La libertà è garantita anche nel suo riflesso negativo, nel senso che il lavoratore ha anche diritto di non organizzarsi.
A conferma di ciò interviene l’art. 15 legge 300/1970, che vieta le discriminazioni dei lavoratori che siano causate dal fatto di non aver aderito ad un’associazione sindacale o di aver cessato di farne parte. Quanto detto finora costituisce il contenuto positivo del diritto sindacale: libertà di organizzarsi e agire per fini sindacali e cioè agire a scopo di autotutela di interessi collettivi. Il contenuto negativo consiste invece nel limite posto al soggetto pubblico e al datore di lavoro a porre qualunque ostacolo all’esercizio del diritto. Il diritto di libertà sindacale è infatti un diritto soggettivo pubblico, nel senso che può e deve essere esercitato in modo libero da qualsivoglia interferenza dello Stato e dei pubblici poteri o del datore di lavoro.
La seconda parte dell’art. 39
La seconda parte dell’art. 39, commi 2-4, aveva prefigurato il quadro istituzionale nel quale avrebbe dovuto essere regolata, tramite un’apposita legge sindacale che però non ha trovato attuazione, la disciplina giuridica del sindacato e del CCL.
Cosa avrebbe previsto la loro attuazione?
- Ai sindacati sarebbe stato conferito lo status di persone giuridiche di diritto pubblico in conseguenza della registrazione, cui ciascun sindacato sarebbe stato onerato. Unica condizione per la registrazione, come prescritto dal terzo comma, è che il sindacato si doti di uno statuto interno a base democratica, tale da garantire l’espressione della volontà degli affiliati e l’influenza di questi sulla condotta dell’associazione.
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- Una volta acquisita la personalità giuridica, ai sindacati sarebbe stata attribuita la facoltà di stipulare CCL con efficacia erga omnes per tutti gli appartenenti alla categoria di riferimento dei contratti medesimi, a prescindere dall’affiliazione o iscrizione delle imprese e dei lavoratori alle rispettive associazioni sindacali firmatarie di tali contratti. Si avrebbe avuto in questo modo un contratto dotato di forza di legge, quindi considerato come tale.
Perché questi commi non sono stati attuati?
- Venendo attribuito un potere normativo così rilevante ai sindacati, ciò avrebbe comportato una qualche forma di controllo amministrativo, riducendo la pluralità dei sindacati legittimati a stipulare i CCL. La seconda parte dell’articolo quindi non è mai stata attuata perché i sindacati avevano un acuto timore che il controllo amministrativo circa la struttura democratica del sindacato potesse tradursi in un’ingerenza limitatrice della libertà sindacale, visto che si era recentemente usciti dal periodo di forte repressione di qualsiasi libertà.
- Poiché i sindacati avrebbero potuto partecipare alla stipulazione in proporzione ai loro iscritti, avrebbero dovuto verificare la loro consistenza quantitativa, mentre invece si è rivelato che la capacità rappresentativa di un sindacato non dipende dal numero di iscritti. I sindacati registrati infatti sarebbero stati titolati a partecipare alla stipulazione del contratto in proporzione ai loro iscritti. Si supponeva che, essendoci più sindacati per ogni categoria, questi avrebbero dovuto costituire un’apposita rappresentanza unitaria, costituita su base strettamente proporzionale, che sarebbe stata investita del ruolo di agente contrattuale. Per la mancata attuazione di questa parte della norma, si è affermato il concetto di rappresentatività presunta.
- L’attuazione di questi commi avrebbe comportato anche quella dell’art. 40 secondo cui il diritto di sciopero può essere esercitato solo nell’ambito delle leggi che lo regolano.
Quali sono gli effetti che sono scaturiti dalla mancata attuazione?
- Data la natura fondamentalmente associativa del sindacato, in quanto coalizione strutturata di lavoratori volta al perseguimento di un fine comune e sempre aperta all’adesione di altri lavoratori, per il diritto privato è stato naturale configurare il sindacato come un’associazione non riconosciuta ai sensi degli art. 36 e 38 c.c. Per organizzazione si intende una collettività anche minima e occasionale di persone, nello specifico lavoratori, unificata dal perseguimento di uno scopo comune. È importante ricordare a questo proposito il rapporto tra l’art. 18 della Costituzione, sulla libertà di associazione, “i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare”, e l’art. 39: la differenza in primis è che, mentre l’art. 18 esprime un limite alla libertà di associazione, l’art. 39, affermando che l’organizzazione sindacale è libera, la libertà di organizzazione per fini sindacali si sottrae alla possibilità di essere vietata dalla legge, per cui in questi termini è sempre legittima. Inoltre l’art. 39 parla di organizzazione, concetto più ampio di quello di associazione, di cui parla l’art. 18, in modo da non porre limiti all’attività sinda
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