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Diritto del lavoro B 14/09

Politiche attive per il lavoro

Reddito di cittadinanza + retribuzione - compenso: valore del lavoro in termini economici.

Diritti dei lavoratori e disinformazione

Lavoro e Covid

Cosa è cambiato (blocco dei licenziamenti).

Nuovi lavori e inserimento dei giovani nel mondo del lavoro

Apprendistato - alternanza scuola lavoro - tirocini.

Lavoro dei minori

Lavoro negli appalti

Sostenibilità del lavoro e della società

Art. 41 della Costituzione.

Qualificazione del rapporto di lavoro

Art. 35 della Costituzione.

Sciopero

Strumento assegnato ai lavoratori subordinati per riequilibrare uno squilibrio di forze. Lo sciopero è uno strumento a disposizione dei lavoratori che lo esercitano in una dimensione collettiva e, in certi settori, vi è l’esercizio stesso del diritto che è collettivo. È un’arma di contrapposizione.

Rappresentatività dei rappresentanti dei lavoratori (sindacati)

Se esiste o meno un criterio per misurare la rappresentatività.

Sindacato

Soggetto preposto alla tutela dei diritti dei lavoratori.

Contratto collettivo e assemblea sindacale

Statuto dei lavoratori

Tradizionalmente, il diritto del lavoro è il diritto dei lavoratori subordinati (destinatari dell’esercizio di un potere direttivo da parte del datore di lavoro; essere privi della libertà di organizzare l’attività lavorativa).

Dividiamo all’interno del diritto del lavoro: diritto sindacale, insieme delle regole che disciplinano il rapporto di lavoro e diritto della previdenza sociale.

Il diritto sindacale è l’insieme delle regole che presiedono ai rapporti collettivi; regole che riguardano il sindacato, il contratto collettivo (contratto concluso da sindacato con il datore di lavoro o associazione rappresentativa), regole che riguardano lo sciopero, regole che riguardano la rappresentanza dei lavoratori, regole che riguardano la partecipazione dei lavoratori alla vita dell’impresa e dei sindacati, in particolare nella fase della crisi dell’impresa.

Sono poche le regole stabilite dal legislatore riguardo il diritto sindacale; abbiamo lo statuto dei lavoratori, la legge sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali, disposizioni intervenute nel corso del tempo. Tuttavia, questo sistema di relazioni sindacali ha molte regole che lo governano, ma non sono regole stabilite dall’ordinamento bensì regole che le parti nel corso del tempo si sono auto date, che hanno determinato assieme, tanto da arrivare all’esistenza di un ordinamento intersindacale, insieme di regole che governa il sistema delle relazioni sindacali. Regole che stanno in accordi e che sono inevitabilmente chiamate a dialogare con le regole del nostro ordinamento.

A causa della mancata attuazione di una norma costituzionale, il contratto collettivo soggiace alle regole del diritto privato. Ha una funzione equivalente a quella della legge, ma presenta dei limiti in sede di applicazione; limiti che sono stati in parte superati dalla giurisprudenza (si è trovata di fronte alla necessità di estendere e cacia di questi contratti) e dalle parti (hanno cominciato a darsi delle regole per allargare l’ambito di applicazione del contratto).

Troviamo due disposizioni: art 39 cost. e art 40 cost.

Seconda parte: regole che disciplinano il rapporto di lavoro

Nel 2017 è stata approvata una legge dedicata al lavoro autonomo e che prevede una serie di tutele anche per i lavoratori.

Questa seconda parte consiste nell’insieme delle regole poste a tutela del lavoratore, in particolare il lavoratore subordinato. Regole che danno attuazione al secondo comma art 41, il quale sancisce dei limiti alle iniziative della libertà economica privata.

Tra diritto sindacale e diritto del lavoro esistono numerose interpretazioni, non vivono di vita propria. Consideriamo che la disciplina del rapporto di lavoro è dettata dalla legge, ma integrata dal contratto collettivo (fonte particolare dove si stabiliscono le condizioni di lavoro; il datore di lavoro che applica tale contratto diventa responsabile dell’adempimento degli obblighi che da quel contratto discendono). Il contratto collettivo può migliorare le condizioni previste dalla legge.

20/09 Qual è la funzione del diritto del lavoro? Perché nasce?

La funzione è quella di ripristinare un equilibrio di forze all’interno di una relazione contrattuale. Ha una funzione protettiva del soggetto debole; legislazione che interviene per proteggere un soggetto debole nella relazione contrattuale, introducendo delle regole che devono essere rispettate. Queste regole attengono alle condizioni da applicare al contratto di lavoro; condizioni che vincolano di fatto il contratto.

Tutto ciò, non raggiungerebbe lo scopo se la norma stabilita dal legislatore per riequilibrare le forze all’interno del contratto stabilendo condizioni minime fosse inderogabile. (Parti non possono stabilire diversamente da quanto previsto dalla legge, a meno che non stabiliscano condizioni migliorative).

Al contempo, si tutela la dignità del lavoratore e la dignità del lavoro. Si evita che il lavoro possa divenire una merce di scambio come tutte le altre e si sottrae alla disponibilità delle parti che concludono un contratto e stabiliscono una relazione.

Il diritto del lavoro nasce perché ci si rende conto che ciò che le parti si scambiano non è una merce qualunque. Il legislatore interviene per tutelare questo soggetto nella relazione contrattuale, la dignità di questo soggetto, la libertà, preservare la sicurezza stabilendo delle condizioni minime di trattamento, al di sotto delle quali le parti non possono andare in quanto la disposizione è caratterizzata dalla inderogabilità.

Questo schema lo abbiamo applicato al rapporto intercorrente fra il contratto di lavoro e la norma inderogabile di legge, ma vi è un’altra fonte nel diritto del lavoro che assorbe questa stessa funzione: il contratto collettivo.

È una fonte atipica, contrattuale e a causa della mancata attuazione di una norma costituzionale ha natura di contratto a tutti gli effetti; vorrei introdurre condizioni di lavoro per tutti i lavoratori di una certa categoria.

Anche il contratto collettivo, per essere efficace deve essere inderogabile. Il concetto dell’inderogabilità è una caratteristica del diritto del lavoro; lo ha da sempre caratterizzato e soltanto negli ultimi decenni ha cominciato ad essere in qualche occasione un po' inclinato, restituendo una porzione maggiore di libertà alle parti del contratto.

Vi è un’altra funzione di equilibrio delle forze all’interno del rapporto e da cui discende l'assazione di condizioni minime: concorrenza tra le imprese. Nella misura in cui si stabiliscono delle condizioni minime di trattamento dei lavoratori, impedisco che le imprese possano farsi concorrenza giocando sul lato del lavoro. È una funzione derivata da quella protettiva, di regolazione del mercato evitando una concorrenza basata sul costo del lavoro.

Questa concorrenza vale in un mercato dove si applicano le stesse regole (europeo). Questa vocazione protettiva del diritto del lavoro ha trovato un consolidamento nel nostro sistema all’interno della costituzione, in quando essa nel 1948 ha sposato questa impostazione, già presente nel c.c. del 42, cioè il fatto che il lavoratore si trova in una condizione di maggior debolezza e all’interno del contratto è profondamente implicata la sua persona.

Questo radicamento nella Costituzione di questo principio, ha portato il diritto del lavoro a staccarsi dal diritto privato; nasce nel c.c. ma lentamente si stacca da questo per assumere una sua autonoma sionomia e autonomia nel panorama delle scienze giuridiche; si afferma come una branca autonoma del diritto.

Il diritto civile assume funzione residuale: intervenire tutte le volte in cui vi è una lacuna nell’ordinamento. Il diritto privato, sempre in questa funzione residuale, regola anche il diritto sindacale, dove manca la legge di attuazione dei principi costituzionali.

Nel diritto del lavoro interviene a regolare il mercato del lavoro, quel mercato nel quale si scambia il lavoro, in cui si cerca di far incontrare domanda e offerta del lavoro. La regolamentazione del mercato del lavoro è diventata sempre più rilevante e si è spostata nel fuoco dell’attenzione del legislatore nella misura in cui ci si è resi conto della necessità di trovare quell’equilibrio fuori dal contratto di lavoro; l’apertura dei mercati, la globalizzazione ha preteso una maggior essibilità all’interno della relazione contrattuale, ha preteso di riconsegnare al datore di lavoro una maggiore elasticità nella gestione della forza lavoro.

A fronte della necessità di una maggior essibilità nell’utilizzo della manco d’opera, è diventato essenziale il mercato del lavoro, per garantire ai lavoratori maggior opportunità di inserimento nel mondo del lavoro. Se inizialmente veniva equilibrato le forze all’esterno del contratto, ad un certo punto il diritto del lavoro sposta la sua attenzione verso la regolamentazione del mercato del lavoro perché quella maggiore essibilità pretende maggiore sicurezza nel mercato del lavoro.

Come è nato il diritto del lavoro?

Storicamente, la legislazione sociale è stata un’eccezione rispetto al sistema del diritto privato incardinato sul principio della libertà contrattuale. Per molto tempo la regola era la piena libertà delle parti di stabilire un contratto con un contenuto calibrato sulle esigenze.

Questa legislazione sociale rappresenta inizialmente una prima risposta ad alcune questioni poste dal sistema produttivo particolarmente gravi. Quando il sistema produttivo comincia a far emergere istanze, bisogni, questioni? Quando, in tempi diversi nei paesi europei, prende forma la rivoluzione industriale (seconda metà 700/800).

La rivoluzione industriale, dal punto di vista del lavoro, si fonda sulla divisione del lavoro e, in particolare, si caratterizza per l'aggregazione dei lavoratori intorno al luogo di lavoro (fabbrica); prima dell’industria, i lavoratori lavorano nelle campagne, nelle botteghe, ma sono separati, non hanno luogo in cui si trovano in una pluralità.

L’avvento della fabbrica determina l’aggregazione dei lavoratori in un luogo fisico; tali soggetti, intorno a questo luogo, scoprono di essere portatori di interessi comuni, interessi che non sono tutelati in modo sufficiente dal diritto civile e scoprono di appartenere ad una stessa classe (classe operaia), la quale riconosce di avere un’identità nel momento in cui si scopre portatrice di medesimi interessi.

Nasce per reagire a condizioni di lavoro disumane: non è previsto un orario di lavoro minimo, non vi è un’età minima per lavorare, non vi è protezione per la malattia, non vi è protezione per la maternità, compenso determinato autonomamente, non vi è una forma giuridica del lavoro che viene utilizzato senza essere inquadrato.

La classe operaia nasce per reagire, ma questa reazione è possibile solo quando si acquisisce la consapevolezza di una comunanza di interessi.

Il primo sindacalismo nasce dal movimento operaio e viene velocemente represso dagli stati nazionali. Ad esempio, in Francia, nel 1791, la legge reprime il movimento sindacale.

Lo stato comincia a prendere in mano la situazione quando gli effetti della rivoluzione industriale esplodono nel movimento operaio con reazioni collettive, che oggi chiamiamo sciopero o boicottaggio. Gli operai iniziano ad organizzarsi per rivendicare condizioni di lavoro migliori.

Lo stato inizia a intervenire quando comincia ad esserci un movimento sociale, cominciando a introdurre dei limiti all’utilizzo della forza lavoro: limitando le parti nello stabilire le condizioni di lavoro.

Ciò inizia in Gran Bretagna, dove vi è una spinta per la lotta collettiva; nel 1871 viene promossa una legislazione che depenalizza la coalizione. Resta la possibilità per chi lotta di vedersi imputato ad una responsabilità civile, ma quell’attività di lotta collettiva non ha più la forma del reato, non configura più un illecito penale. Sempre in quegli anni, nasce il partito del lavoro.

In Francia, nel 1884 viene abolita la legge ... e anche la Francia inizia a riconoscere uno spazio d’azione al movimento operaio.

In Italia, arriva in ritardo anche la prima legislazione ufficiale (1898; anno in cui viene approvata la legge che obbliga il datore di lavoro ad assicurare il proprio lavoratori agli infortuni di lavoro).

Arriva tardi perché in Italia, dall’epoca medievale, si era costruita un forte tessuto di mutuo solidarietà, soccorso; dai tempi delle corporazioni medievali, il tessuto sociale si era formato in modo da garantire spontaneamente ai lavoratori un sostegno nel momento del bisogno. La resistenza di questo tessuto ha fatto ritardare l’esplosione della rivoluzione sociale; ciò non toglie che ad un certo punto anche in Italia il consolidarsi della questione sociale porta al consolidarsi anche del primo sindacalismo. Sindacalismo che, inizialmente, viene represso, in particolare lo sciopero e si forma un sindacalismo molto legato al contesto politico.

Nasce il sindacato legato alla corrente socialista, il sindacato di ispirazione cattolica (dottrina sociale della chiesa).

Alla fine del 19° secolo, comincia anche in Italia a svilupparsi un primo nucleo di legislazione sociale: la L.80/1998 impone assicurazione obbligatoria contro gli infortuni; la L. Carcano del 1902 introduce una prima legislazione protettiva dei soggetti più deboli: donne e minori; si introduce età minima per accesso al lavoro e un tempo di sospensione lavorativa per la donna in gravidanza e nei tempi successivi al parto.

Questa legislazione interviene a porre dei primi limiti all’utilizzo della forza lavoro e a questa si affianca una prima legislazione previdenziale, che istituisce delle forme di sostegno a reddito dei lavoratori che versano in condizioni di particolare difficoltà. La prima disposizione: nel 1910 vengono istituite le casse di maternità, con la funzione di erogare una somma alle lavoratrici quando vi è la sospensione dal lavoro durante la gravidanza.

Nel 1924 abbiamo la prima legge sull’impiego privato. Nel 1923 abbiamo il regio decreto che regolamenta l’orario del lavoro; decreto utilizzato fino al 2003, sostituito poi dal d.lgs.

In quegli anni, nel 1919 viene stipulato il primo contratto collettivo dei metalmeccanici: inizia a prendere forza la contrattazione collettiva.

Nascono poi le prime commissioni interne: organismi di rappresentanza dei lavoratori all’interno dell’impresa. Primo sindacalismo nasce come esterno all’impresa, ma in realtà nasce con un legame forte con i luoghi di lavoro fino a prendere una forma e a stabilirsi anche all’interno delle unità produttive (fabbriche).

Durante l’avvento del regime fascista si verificano due fenomeni

  • Repressione della libertà sindacale; 1925 Confindustria riconosce alle sole associazioni sindacali fasciste il monopolio della rappresentanza sindacale, riconosce come unico interlocutore per la contrattazione collettiva il sindacato di natura fascista, portando gli altri sindacati a scomparire. Viene riconosciuto solo il sindacato guidato da persone che garantiscono l’osservanza del principio fascista. Nel 1930, con il codice rocco, viene abolita la libertà sindacale e represso il diritto di sciopero. Inoltre, durante questo periodo, lo Stato interviene a regolare la contrattazione collettiva, in particolare gli effetti del contratto collettivo: il contratto collettivo concluso dal sindacato corporativo ha efficacia erga omnes (ha efficacia nei confronti di tutti i lavoratori della categoria al quale si riferisce il contratto collettivo; efficacia equivalente a quella della legge) e quel contratto collettivo è anche inderogabile. Gerarchia delle fonti: legge, contratto collettivo, contratto individuale.
  • Sviluppo della legislazione protettiva: legislazione protettiva che culmina nel c.c. del 1942.

Una seconda fase del diritto del lavoro inizia con la rilevanza che il lavoro assume a livello sociale, rilevanza che è testimoniata dal nostro codice civile del 1942 perché esso incorpora i principi della disciplina all’interno del diritto privato e questa incorporazione avviene come deviazione dei principi generali e dando di fatto riconoscimento al diritto del lavoro come uno dei tre componenti del diritto privato.

Si apre una nuova fase perché la costituzione offre al lavoro un posto ben preciso nella costituzione della società: il progetto scritto nella costituzione è quello di creare una società giusta, basata su una giustizia sociale e al centro di questo progetto vi è il lavoro. Lavoro che è lo strumento di emancipazione, di cittadinanza, di libertà, di realizzazione personale.

Tutelare il lavoro e offrirgli una collocazione nella carta costituzionale significa garantire la libertà e l’emancipazione dei cittadini e delle cittadine. Ancora oggi il tasso di partecipazione delle donne nel mondo del lavoro è molto basso.

La grande rivoluzione nella costituzione consiste nell’aver stabilito un nesso fra la democrazia e il lavoro; fra la cittadinanza e il lavoro. A questo punto, però, la democrazia politica non può più proporsi come un mero guardiano neutrale, ma è chiamata ad intervenire nel conflitto tra capitale e lavoro. L’interesse di chi lavora diventa un punto di riferimento per il legislatore che poi ovviamente sceglierà gli strumenti per affermare tale diritto. La costituzione introduce nel diritto del lavoro quelli che sono i germi del diritto.

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher elisagambino di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Vallauri Maria Luisa.
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