Parte prima – Diritto del lavoro
I diritti della persona ad un lavoro stabile, dignitoso, sicuro
Capitolo 1: Il lavoro subordinato e gli altri rapporti di lavoro
Profili generali dell’idealtipo “subordinato a tempo indeterminato”. L’art.2094 c.c.
Nell’architettura del codice civile i lavoratori autonomi sono considerati altro rispetto al lavoro nell’impresa. Per il codice civile, l’imprenditore riceve forza lavoro principalmente dai propri dipendenti i quali, come detto nell’art.2094 c.c, collaborano nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.
L’impostazione data dal legislatore del 1942 era corretta se riferita a quel periodo (ma anche agli anni ’50, ’60, ’70) in quanto il lavoro era di fatto riconducibile solo agli schemi della subordinazione. La nozione di subordinazione offerta dalla realtà sociale ed economica del periodo era rappresentata: dal vincolo della dipendenza nel perseguimento dei fini del datore di lavoro. Da qui deriva l’idealtipo o tipologia contrattuale a cui di regola si fa riferimento: il modello di produzione fordista da un lato, e la omogenea comunità di lavoro dall’altro, guardano al rapporto di lavoro come ad una relazione, a tempo indeterminato, in cui chi gestisce i fattori della produzione è “dominus” e chi collabora è “subordinato” nel senso che deve mettere a disposizione le sue energie psico–fisiche sotto la direzione altrui.
Ne emergono le caratteristiche peculiari del rapporto di lavoro subordinato:
- La collaborazione: consiste nell’inserimento del prestatore di lavoro nell’impresa in modo continuativo e sistematico.
- Il vincolo di dipendenza gerarchica: determina l’esercizio di una costante vigilanza del datore di lavoro sullo svolgimento della prestazione di lavoro.
Su questo tipo di relazione è stata pensata e disegnata la disciplina della tutela del lavoratore subordinato, dalla quale, dalla anni ’90, alcuni datori di lavoro hanno cercato di “evadere” ricorrendo a contratti di lavoro autonomo o parasubordinato. Tuttavia, interveniva spesso la giurisprudenza. Ogni qual volta si doveva discutere di autonomia o subordinazione la giurisprudenza faceva riferimento a una serie di indici presuntivi della natura subordinata del rapporto di lavoro come:
- La predeterminazione del compenso e dell’orario di lavoro;
- Lo svolgimento della prestazione nei locali dell’impresa;
- La mancanza di rischio di impresa del prestatore di lavoro;
- L’esercizio da parte del datore di lavoro del potere disciplinare e di un persuasivo potere direttivo e di controllo;
Ogni qualvolta si rileva la sussistenza di questi si qualificherà il rapporto di lavoro come subordinato.
Appunti Lezione: Il tema della subordinazione è un tema centrale infatti si deve ricordare che il diritto del lavoro nasce per il lavoratore subordinato. Con la rivoluzione industriale si ha una nuova figura e anche una nuova classe sociale che è quella dell’operaio che si obbliga a lavorare sotto la direzione di un imprenditore.
Le questioni relative alla tutela di esso nascono in rapporto alla sua condizione che non era regolamentata dal codice di commercio o c.c. e quindi si poneva una serie di problematiche su che diritto bisognava applicare a questa nuova classe sociale, cioè a questi lavoratori subordinati (erano all’interno di un’organizzazione al cui vertice vi è l’imprenditore).
Quando nasce la fabbrica (luogo di produzione della città industriale), l’imprenditore usa i fattori di produzione cioè capitale e lavoro. Il capitale serve ad acquistare macchine e materie prime e a pagare la forza lavoro. Quindi l’imprenditore ha il potere di organizzare i fattori della produzione, cioè può esercitare le sue scelte e se riguardano il lavoro, esse vanno a determinare come, dove e quando eseguirlo.
La condizione del lavoratore è una totale dipendenza funzionale perché l’imprenditore alloca le risorse umane (cioè la forza lavoro). Visto dal lato del lavoratore c’è una situazione di soggezione per cui allorquando nasce il rapporto di lavoro, una parte ha il diritto di chiedere le prestazioni e l’altra ha l’obbligo di eseguirle. Quindi con la nascita delle città industriali nascono delle problematiche, nuove questioni giuridiche che non hanno una risposta nella legislazione vigente.
Esempio: un dibattito si è avuto quando il c.c. prevedeva il contratto di vendita o locazione, il contratto di lavoro si avvicina alla compravendita o locazione? Le regole stabilite dalla vendita sono diverse da quelle stabilite per la locazione. Il lavoratore vende o dà in affitto le forze fisiche?
Nel rapporto di lavoro non abbiamo uno scambio di cose o utilità ma abbiamo come base del lavoro un soggetto inteso persona umana e quindi non si possono applicare le regole che si applicano agli oggetti, beni ecc. Dunque, il diritto del lavoro nasce per proteggere questa nuova figura sociale perché per gli altri rapporti sociali, o per le prestazioni professionali, le regole c’erano ma nel caso dei professionisti la relazione tra imprenditore e professionista non è subordinata in quanto hanno stessa forza contrattuale.
Nel rapporto di lavoro industriale si nota che vi è un dislivello, un disallineamento tra il potere dell’imprenditore e lavoratore. Per cui per l’imprenditore, il contratto di lavoro riguarda l’avere la forza di lavoro ma per il lavoratore, il lavoro rappresenta il poter “essere” perché senza il lavoro non ha il reddito, ricchezza e quindi non può soddisfare i bisogni primari e quindi significa mettere in discussione l’essere, la possibilità di poter vivere.
Man mano con l’evoluzione del diritto del lavoro, nascono diritti che sono un’eccezione alle regole previste per gli altri rapporti commerciali, civili. L’idea è di raccogliere in unico testo normativo la regolamentazione tra privati; nella gerarchia delle fonti il c.c. è una legge che vuole essere sistematica ed esauriente. All’interno del c.c., scritto nel fascismo in cui alla base vi era un’ideologia corporativa, ci sono principi che vanno letti alla luce della costituzione.
L’articolo fondamentale da tenere presente è l’art. 2094 c.c. il quale cerca “di definire chi è il prestatore di lavoro subordinato”: “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”. Usa il termine “cerca” perché la definizione è tautologica, dobbiamo fare uno sforzo perché dalla qualificazione di un lavoratore come subordinato, scattano le tutele previste per il lavoratore subordinato. Cioè chi non è lavoratore subordinato non è nel diritto del lavoro.
È importante perché se non si applica il diritto del lavoro, il lavoratore ha meno tutele e il datore ha meno costi (es: riconoscere 30 gg all’anno significa che il datore deve pagare un mese senza prestazione lavorativa). Se un rapporto è subordinato o no il lavoratore ha serie di tutele e l’impresa ha serie di costi. La ricerca di sfuggire dal diritto del lavoro è forte, infatti si sono costituiti rapporti di lavoro autonomi o di collaborazione.
L’idealtipo è il tipo di contratto di subordinato a tempo indeterminato. È ideale perché l’impesa si assicura la forza fisica e intellettuale e si può dire che “la fa propria” nel senso che ne può disporre secondo le proprie esigenze. Il potere direttivo è il poter chiedere al lavoratore le attività più utili e opportune per l’attività di lavoro.
La subordinazione è il frutto di un’esigenza dell’attività d’impresa cioè di poter governare in senso pieno la forza lavoro. È indeterminato perché è interesse dell’impresa non avere una mobilità, cioè lavoratori che si spostano da un’impresa all’altra, ma si vuole avere la sicurezza di poter contare su una determinata forza lavoro e pure per tutelare il lavoratore anziano che è più professionalizzato e quindi più produttivo.
Anche per il lavoratore, il contratto a tempo indeterminato, soddisfa alcune sue esigenze: ha una retribuzione (ha il diritto di avere una retribuzione fissa). Lo spostamento del risultato dell’attività produttiva è in capo all’impresa e non al lavoratore. Il lavoratore, senza spostarsi da un luogo all’altro, riesce a programmarsi la vita (es: chi ha contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato può accedere ad agevolazioni da parte della banca come il mutuo in modo tale da pagare i relativi interessi). Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato soddisfa l’interesse del lavoratore.
[nasce prima il lavoro subordinato cioè la necessità dell’impresa di governare il lavoratore e l’impresa attraverso la disponibilità di disporre del lavoratore e poi c’è il riconoscimento da parte della dottrina della subordinazione e quindi della tutela lavoratore subordinato].
Il lavoro nasce con lo svilupparsi dell’industria e di un modello organizzativo industriale: i lavoratori si presentano in un luogo definito, cioè nel locale, capannone dove vi sono le macchine e si esercita l’attività lavorativa. Sotto la direzione dell’impresa c’è chi deve rispettare gli ordini e quindi l’organizzazione del lavoro di fabbrica si basa secondo un modello scientifico come il fordismo o taylorismo. C’è anche il concentrare i lavoratori in un determinato luogo e in un certo periodo. È una sorta di palloncino al cui interno, per un periodo, ci sono i lavoratori che seguono un’attività sotto gli ordini e indicazioni del datore.
Il diritto del lavoro nasce per tutelare questa figura di lavoratore perché:
- Vi è la difficile riconducibilità del rapporto di lavoro alle regole dei contratti della compravendita e locazione;
- La nuova classe sociale cioè i lavoratori si organizza e rivendica nuovi diritti che soddisfino i bisogni essenziali.
L’organizzazione produttiva precede il diritto del lavoro ma non sempre i rapporti di lavoro necessitano delle condizioni idealtipiche del lavoro subordinato e cioè quelle svolte nella fabbrica. Nasce l’esigenza di disciplinare con regole diverse da quelle che disciplinano il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per esempio quando il lavoro è svolto a domicilio.
La disciplina del lavoro può subire modifiche da parte di rapporti di lavoro subordinato atipici cioè non hanno le condizioni presenti nel rapporto di lavoro subordinato (tempo, luogo, subordinazione, l’esser sottoposto a direttive).
L’oggetto e lo “spirito” del contratto di lavoro
Nel rapporto di lavoro subordinato l’oggetto del contratto ha a che fare con la persona umana, nel senso che attraverso la sottomissione del lavoratore si ottiene una utile prestazione in termini aziendali.
Secondo una famosa affermazione, occorre considerare che: “se tutti gli altri contratti riguardano l’avere delle parti, il contratto di lavoro riguarda ancora l’avere per l’imprenditore, ma per il lavoratore riguarda e garantisce l’essere, il bene che è condizione dell’avere di ogni altro bene”. La persona umana non è un oggetto, ha bisogno di una rete di protezione che tuteli la sua vita, la salute, dignità, formazione e sicurezza economica e previdenziale.
Occorre per questo fissare una serie di diritti in capo al lavoratore e dei limiti ai poteri storicamente concessi ai datori di lavoro. La disciplina protezionistica è destinata alla sola figura del lavoratore subordinato, e da questa ne sono esclusi coloro che nel lavoro si trovano in una relazione di sostanziale parità (per esempio un avvocato non rientra in questa disciplina, ma vi sono le cooperative di categoria dei professionisti, le quali si occupano di realizzare diverse forme di protezione attraverso la costituzione di Ordini o Collegi, oppure di Casse o di Società di previdenza a tutela dei rischi).
I rapporti di lavoro subordinato “speciali” e atipici
Il legislatore ha regolato alcuni peculiari settori o rapporti di lavoro in maniera diversa introducendo una disciplina speciale, per esempio per lavori come, il lavoro a domicilio, domestico, sportivo, nautico.
Lavoratore a domicilio
Il lavoro a domicilio viene ricompreso in questa categoria per il fatto che viene svolto presso il domicilio dello stesso prestatore e non in azienda. La legge n.877 del 1973 stabilisce che è lavoratore a domicilio “chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in un locale di cui abbia la disponibilità, anche con l’aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi o a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi”.
Lo svolgimento dell’attività presso il domicilio del lavoratore non significa che vi sia assenza di potere direttivo, ma che questo sia attenuato permettendo una maggiore autonomia del prestatore a domicilio rispetto agli altri lavoratori subordinati. La legge prevede che tale tipo di lavoro vada quantificata a “cottimo” e predispone dei divieti: è vietato il lavoro a domicilio per attività che comportino l’impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per l’incolumità del lavoratore o dei suoi familiari. L'utilizzo di questo tipo contrattuale per le fattispecie vietate comporta la nullità del contratto di lavoro a domicilio e, in base all’art.2126 c.c., l'eliminazione dei tratti di “specialità” con la costituzione di un lavoro subordinato interno con il committente.
Appunti Lezione: Per il lavoro a domicilio, il lavoro è svolto secondo le indicazioni del datore non nella fabbrica ma nel domicilio del lavoratore. La legge 877 del 1973 art. 1 prevede: “E' lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi”.
Non si reca nel luogo stabilito ma rimane in casa e le materie prime sono fornite dal datore, le attrezzature possono essere proprie o dell’imprenditore. Può il lavoratore a domicilio essere aiutato dai famigliari? Sì, è previsto l’uso accessorio di membri famigliari ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, nel senso che non deve a sua volta diventare datore e cioè avere apprendisti alle sue dipendenze. [nelle marche è presente il lavoro a domicilio nel settore tessile].
Lo svolgimento dell’attività a domicilio vuol dire che il potere del datore è limitato perché si ha maggiore autonomia e la esegue senza pressanti indicazioni del datore. Il datore ha interesse al lavoro eseguito e non “come lo esegue” perché la retribuzione è quantificata a cottimo cioè un compenso per ogni pezzo lavorato. La legge prevede tutele riguardo la salute per cui è vietato il lavoro a domicilio per attività che comportino l’impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per l’incolumità del lavoratore o dei suoi familiari.
Telelavoro
È un tipo di lavoro che permette al lavoratore di svolgere la prestazione nella propria residenza tramite l’impiego di tecnologie informatiche e telematiche. Si discute a riguardo se debba essere ricondotto al lavoro subordinato a domicilio o nel lavoro subordinato “tout court”.
Nella versione del telelavoro “interattivo” che comporta il collegamento bidirezionale tra il computer centrale e i terminali esterni all'impresa con la possibilità da parte del datore di impartire direttive e di controllare il lavoro in tempi reale, si sostiene che questa tipologia possa essere considerata come subordinata piena.
In riferimento invece ad altre ipotesi di connessione più elementare fra l'azienda e i lavoratori esterni che consentono soltanto di impartire direttive preventive e di effettuare controlli successivi sulle lavorazioni effettuate in virtù di un collegamento elettronico operante a senso unico si può parlare di lavoro a domicilio.
Giurisprudenza: con la sentenza n.21954/2007 la Cassazione ha affermato che nel lavoro a domicilio il lavoratore è parte integrante del ciclo produttivo pur se opera al di fuori dell’azienda con mezzi ed attrezzature proprie e l’oggetto della prestazione non opera in sé ma l’energia lavorativa, mentre nel lavoro autonomo il prestatore deve possedere una organizzazione distinta, assumere il rischio di impresa e possedere mezzi produttivi e struttura imprenditoriale.
Appunti Lezione: Con riferimento allo “smart working” si intende il telelavoro cioè un lavoro interattivo che interagisce con altri colleghi o svolge l’attività di lavoro attraverso la rete internet e strumenti informatici. Questo collegamento è bidirezionale cioè tra computer centrale e terminali esterni all’impresa (i lavoratori). Il datore ha la possibilità di impartire direttive e di controllare il lavoro in tempo reale.
C’è un collegamento che opera a senso unico che consente solo di impartire direttive e poi alla fine del lavoro il datore controlla i risultati del lavoro.
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