Diritto civile 2 – Mirko Faccioli
Alessia Compri Diritto civile 2 A.A. 2020/2021
Caso 1
Tizio si reca da un legale al quale espone quanto segue: egli è detentore in veste di conduttore di un appartamento adibito ad uso abitativo confinante con un terreno di proprietà di Caio. Quest’ultimo ha conferito a Sempronio l’appalto per l’esecuzione di lavori di scavo aventi una profondità di circa 3 metri sotto il livello del suolo e interessanti la parte di terreno posta al confine alla casa abitata da Tizio.
In conseguenza dei lavori di scavo una parete dell’abitazione di Tizio è crollata provocando la distruzione dell’arredamento ivi esistente, con un danno di 8 mila euro. Tizio chiede al legale che sia esperibile un’azione giudiziaria diretta di risarcimento danni. Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga motivato parere illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie posta al suo esame.
Tizio lamenta che i lavori di scavo eseguiti sul fondo vicino di Caio ma eseguiti da Sempronio, hanno provocato il crollo della parete della sua abitazione, nella quale vive come conduttore, e la conseguente distruzione dell’arredamento che era presente all’interno dell’immobile e quindi chiede risarcimento.
Risarcimento del danno
La pretesa è quella di un risarcimento del danno. Di che tipo di responsabilità si tratta? Contrattuale o extracontrattuale? Extracontrattuale perché c’è un contratto di appalto che lega Caio e Sempronio però non è questo il punto perché non c’è un rapporto obbligatorio che lega Tizio danneggiato ai potenziali danneggianti Sempronio e Caio, quindi discuteremo di responsabilità extracontrattuale.
Legittimazione passiva
Il soggetto che lamenta un danno è Tizio, il quale potrebbe rivolgersi direttamente a Sempronio per chiedere un risarcimento del danno. Ma potrebbe anche convenire in giudizio entrambi.
Prendiamo in esame ora le questioni giuridiche che il caso pone, all’interno del quale ci sono dei profili che possono essere interpretati in un modo piuttosto che in un altro.
Legittimazione attiva
Tizio può esperire un’azione giudiziaria, quale detentore dell’immobile? Bisogna verificare la legittimazione attiva di Tizio: infatti non è chiaro di chi sia l’arredamento.
- Potrebbe essere che Tizio abiti nell’appartamento e che l’arredamento non sia di sua proprietà ma che sia un arredamento messo a sua disposizione. Quindi Tizio sarebbe detentore sia dell’immobile sia dell’arredamento.
- Oppure potrebbe essere che l’arredamento sia di proprietà di Tizio, quindi Tizio sarebbe detentore solo dell’immobile.
Il problema giuridico si pone nel caso in cui l’arredamento non sia di sua proprietà. Perché se è suo, Tizio può vantare una lesione del diritto di proprietà. Quindi Tizio in quest’ultimo caso potrebbe vantare una lesione ai sensi del 2043. Ma nel caso in cui non è proprietario, andremo ad immaginare una situazione in cui Tizio agisce per chiedere il risarcimento di un bene non suo, cosa non concessa dal ns ordinamento.
Danno lamentato da Tizio
Altro aspetto non chiaro: se Tizio voglia agire in giudizio per ottenere risarcimento correlato alla distruzione dell’arredamento, piuttosto che al crollo della parete, piuttosto che entrambi. Si parla solo di un danno di 8 mila euro. Soluzione: tali 8 mila euro possono riferirsi, presumibilmente, solo all’arredamento: sarebbe una cifra esigua per risarcire il danno alla parete.
Risoluzione legittimazione attiva di Tizio - vengono in rilievo due previsioni della disciplina del contratto di artt. 1585 e 1586 locazione, ovvero gli, i quali fanno riferimento ai casi in cui il conduttore viene molestato nel suo godimento cioè subisce comportamenti da parte di terzi che diminuiscono l’uso o il godimento della cosa. Le conseguenze sono regolate diversamente:
- Se il terzo pretende di avere diritti sulla cosa, il conduttore non può difendersi da solo ma deve chiamare in causa il locatore che è tenuto a garantirlo da tali molestie (1585 comma 1).
- Se il terzo molesta il godimento del conduttore, senza pretendere diritti sul bene concesso, allora il conduttore non può rivolgersi al locatore ma ha la facoltà di agire contro i terzi in nome proprio.
Alessia Compri Diritto civile 2 A.A. 2020/2021
In quest’ultimo caso il conduttore ha una legittimazione attiva diretta.
Quindi Tizio è legittimata attivo sia nell’ipotesi in cui sia effettivo proprietario dei mobili sia nel caso in cui egli non è titolare dell’arredamento perché potrebbe agire ex comma 2 art. 1585.
NB: l’art. 1585 è una manifestazione legislativa della possibilità della cd tutela aquiliana del credito – nel ns ordinamento si è riconosciuto che il diritto di credito (diritto relativo) ha una tutela non solo di carattere contrattuale ma è anche una tutela aquiliana che si dirige nei confronti di terzi che in qualche modo disturbano il rapporto obbligatorio e in particolare ledono il diritto di credito vantato dal creditore nei confronti del debitore. Nel ns caso il bene su cui vi è il diritto di godimento è stato distrutto. Ma ci sono anche tante altre ipotesi che riguardano il diritto a una prestazione lavorativa (es: lavoratore subordinato non può eseguire la prestazione perché un terzo glielo impedisce fisicamente).
Risoluzione della legittimazione passiva
Risoluzione legittimazione passiva – nel ns caso abbiamo due possibili soggetti passivi: Caio e Sempronio. Sicuramente Tizio può agire contro Sempronio in quanto è l’autore materiale del fatto. Invece Caio non è l’autore materiale del danno (secondo i principi generali i soggetti rispondono dei danni che provocano in prima persona). È quindi configurabile una responsabilità indiretta o responsabilità per fatto altrui ex art 2049?
Art. 2049 - I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
Oggi si parla di preponente (soggetto che si avvale del lavoro altrui) e preposto (persona che si avvale del rapporto). Il loro rapporto viene indicato come rapporto di preposizione o di subordinazione.
Questa norma è dettata a favore del danneggiato per consentirgli di potersi rivolgere anche nei confronti del preponente. La ratio è quella di dire che se il preponente di avvale del lavoro altrui x ricavarne un vantaggio, allora è anche opportuno che sopporti il rischio che questo cagioni danno a terzi.
Inoltre, il 2049 è strutturato come un’ipotesi di cd responsabilità oggettiva del preponente – responsabilità oggettiva significa che in deroga al 2043, il soggetto risponde a prescindere dalla colpevolezza (quindi sia a prescindere da dolo sia a prescindere da colpa).
Nel caso di specie, in cosa potrebbe consistere la colpa del preponente?
- Mancata vigilanza del comportamento del preposto – culpa in vigilando.
- La scelta dell’incaricato o del preposto – culpa in eligendo.
Il 2049 ritiene questi elementi irrilevanti, quindi una volta che si sono verificati gli altri presupposi (vedi sotto) il preponente non può andare esente da responsabilità adducendo che è stato diligente quando ha scelto l’incaricato e che l’ha vigilato. Questo perché si tratta di responsabilità oggettiva.
Presupposti di applicazione del 2049
- Rapporto di preposizione tra chi ha commesso il danno e chi ha dato l’incarico. Secondo la giurisprudenza e la dottrina, non ogni incarico comporta l’applicazione del 2049 e del 1228, perché se così fosse avremmo dei risultati irragionevoli (es: pensiamo a dare un pacco alla posta e poi il furgone investe X). Quindi la norma si applica solo quando il rapporto di preposizione comporta la possibilità per il preponente di influenzare l’attività del preposto e di impartire delle istruzioni e di eventualmente verificare che il comportamento del preposto sia conforme a queste istruzioni.
- Non deve trattarsi necessariamente di un vero e proprio lavoro subordinato: dottrina e giuri dicono che non deve trattarsi di un rapporto stabile e duraturo ma può trattarsi di un rapporto occasionale, sempre però che vi sia in capo al proponente potere di direzione e controllo del preposto.
- Nesso fra attività dannosa del preposto e le incombenze cui è adibito – la giurisprudenza intende in modo estensivo questo requisito: la norma si applica anche quando lo svolgimento delle mansioni ha in qualche misura agevolato, facilitato il compimento dell’illecito (es: il preposto approfitta delle mansioni per commettere un illecito che avrebbe cmq potuto commettere ma in modo più difficoltoso, come nel caso in cui gli operai di un edificio, durante orario di lavoro, sottraggono denaro).
- Presenza di un illecito del preposto – su questo punto di pone un problema interpretativo: ci si è chiesti se la responsabilità del preposto sia una responsabilità oggettiva come quella del preponente o se invece presuppone il dolo o la colpa. Infatti qualche autore ha avanzato di interpretare la norma in modo che anche la responsabilità del preposto sia oggettiva.
Alessia Compri Diritto civile 2 A.A. 2020/2021
Dal punto di vista letterale, si parla però di fatto illecito, il quale è comprensivo di tutti i suoi elementi costitutivi: anche il 2043 menziona il dolo e la colpa. Quindi secondo i principi il fatto illecito, per essere tale, comprende anche gli elementi del dolo e della colpa.
Quindi la responsabilità del preponente è oggettiva, ma quella del preposto è una responsabilità per fatto illecito comprensiva di tutti gli elementi del dolo e della colpa.
Ma nel ns caso la norma trova applicazione? La norma non si applica perché manca il rapporto di preposizione infatti l’appaltatore lavora in autonomia rispetto al committente.
Art. 1655 e contratto di appalto
Art. 1655 – l’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.
Qual è il rischio dell’appaltatore? Rischio di impresa – che l’uso delle proprie risorse sia superiore al guadagno. Il rischio di cui parla il 1655 non ha invece nulla a che vedere con il danno a terzi. La disciplina dell’appalto non si occupa di questo problema di poter cagionare danno a terzi.
Il problema della responsabilità di danno a terzi va risolto tenendo in considerazione altre norme, posto che l’art. 2049 non è applicabile all’appalto: il 2049 è dotato di una autonomia che esclude l’esistenza di un rapporto di preposizione. Questa è la regola.
Va però anche osservato che in dottrina e in giuri sono state individuate due eccezioni in cui si riconosce una corresponsabilità del committente per i danni cagionati dall’appaltatore nel corso dell’esecuzione dell’opera (quindi trova applicazione il 2049):
- Il committente può essere rimproverato per una culpa in eligendo che consiste nell’aver affidato l’incarico dello svolgimento dell’appalto a un soggetto che manifestamente, non ha le qualità professionali necessarie per svolgere l’opera in modo corretto e in sicurezza.
- Il rapporto tra committente e appaltatore non prevede quell’autonomia che il 1655 attribuisce all’appaltatore. Quindi quando, o per un accordo iniziale, o nello svolgimento del rapporto, il committente non si limita a indicare l’opera o il servizio che vuole ma impartisce tante direttive e indicazioni da ridurlo a un nudus minister cioè mero esecutore dell’opera.
Alessia Compri Diritto civile 2 A.A. 2020/2021
Nel caso di specie è rilevabile una di queste due ipotesi descritte sopra? Nel caso di specie non vi sono elementi che fanno desumere la presenza di una di queste due ipotesi. Quindi, concludendo, per individuare una legittimazione passiva di Caio, la strada del 2049 non è praticabile.
Art. 840 e proprietà del suolo
Possiamo provare a risolvere il caso sulla base di quanto stabilito all’interno del libro III (disciplina della proprietà). Caio potrebbe richiamare l’applicazione dell’art. 840.
Art. 840 – La proprietà del suolo si estende al sottosuolo, con tutto ciò che vi si contiene, e il proprietario può fare qualsiasi escavazione od opera che non rechi danno al vicino. Questa disposizione non si applica a quanto forma oggetto delle leggi sulle miniere, cave e torbiere. Sono del pari salve le limitazioni derivanti dalle leggi sulle antichità e belle arti, sulle acque, sulle opere idrauliche e da altre leggi speciali.
Il proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale profondità nel sottosuolo o a tale altezza nello spazio sovrastante, che egli non abbia interesse ad escluderle.
Qual è il significato di questa norma? C’è una divisione dottrinale e giurisprudenziale – il punto di partenza del ragionamento muove dal rilievo della incompletezza della norma in quanto prevede una regola di comportamento formulata come divieto (non fare opere che rechino danno al vicino).
C’è il precetto però manca la sanzione!!!! – non è un fenomeno raro che vi siano norme incomplete senza la sanzione. Si può ricavare la sanzione facendo riferimento alle norme generali. La sanzione è rinvenibile nell’art. 2043 (regola generale in tema di risarcimento del danno) e si traduce nell’obbligo risarcitorio.
Ma come va ricostruito il rapporto fra art. 840 e art. 2043? Una prima soluzione interpretativa che si può avanzare è considerare l’840 come una sorta di esemplificazione del 2043: si dice che il 2043 prevede in generale la responsabilità aquiliana e l’840 è una particolare ipotesi applicativa del 2043. Se così fosse, l’art. 840 potrebbe operare solo in presenza di tutti i requisiti del 2043 (fatto doloso o colposo che cagiona danno a terzi).
Stampato 17/02/2021
Questo cosa significa? Vuol dire che affinché il proprietario del fondo sia responsabile, si dovrà ravvisare in suo capo i requisiti del 2043, quindi dolo o colpa. Se applichiamo questa impostazione ai casi come il ns in cui il proprietario non esegue direttamente i lavori, ma li fa eseguire ad un soggetto terzo, il requisito della colpa si traduce negli elementi previsti dal 2049: si andrà a concludere che anche ai sensi dell’840 il proprietario è responsabile solo se ricorre la culpa in eligendo o il nudus minister.
Quindi le conclusioni sono sostanzialmente le stesse: l’azione di Tizio potrà essere rivolta solo nei confronti di Sempronio.
NB: è sconsigliato proporre azione nei confronti di tutti perché sennò si rischia di pagare le spese processuali, a seguito di una pronuncia di rito per mancanza di un presupposto processuale.
Tornando all’art. 840 si fa un passo ulteriore: la prima interpretazione fornita consiste in un orientamento che può essere contestato e criticato: qual è l’obiezione che può essere mossa a questo orientamento? La constatazione del fatto che interpretando in quel modo l’840 si svuota l’840 di un significato autonomo all’interno dell’ordinamento giuridico: arrivando a dire che non è altro che una mera esemplificazione del 2043 si afferma che l’840 è una norma inutile e superflua che non ha un proprio autonomo significato.
Il fatto che l’ordinamento contenga norme inutili e superflue può benissimo accadere, ma di fronte a queste ipotesi l’interprete non deve fermarsi: esiste un principio interpretativo che ritiene che se una disposizione è prevista all’interno dell’ordinamento è perché questa abbia un suo significato autonomo. A supporto di questo assunto bisogna guardare l’art. 1367, il quale prevede che nel dubbio il contratto o anche una singola clausola va interpretata nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché quello secondo cui non ne avrebbe alcuno. Questo principio di conservazione del contratto, si ritiene che valga anche per l’interpretazione delle norme giuridiche, pur non essendo espressivamente stabilito (nemmeno all’interno delle norme sull’interpretazioni contenute all’interno delle Preleggi).
Alessia Compri Diritto civile 2 A.A. 2020/2021
Nell’applicare il 1367 bisogna però ricordare anche l’esistenza del principio di ragionevolezza – se la norma è inutile, lo sforzo dell’interprete deve essere quello di ricercare un significato che gli conferisca utilità ma pur sempre nell’ambito della ragionevolezza. Tutto ciò ci porta a respingere questa tesi.
Come possiamo leggere allora l’articolo 840, allontanandoci quindi dalla visione che lo ritiene una mera esemplificazione del 2043? – potremmo prevedere che l’art. 840 preveda una responsabilità collegata alla titolarità del fondo e quindi sganciata dalla colpevolezza: si verrebbe quindi a configurare una responsabilità oggettiva.
Accogliendo questa diversa lettura, potremmo ritenere che Tizio possa dirigere la sua azione risarcitoria oltre che nei confronti di Sempronio anche nei confronti di Caio, chiamando in causa quest’ultimo, sulla base della lettura dell’art. 840.
Un’altra questione da affrontare è quella della sussistenza dei presupposti della responsabilità. È chiaro che la responsabilità diretta e principale resta quella di Sempronio, perché se questo non fosse responsabile, non lo sarebbe nemmeno Caio. Quindi la responsabilità di Caio presuppone l’accertamento dei fatti illeciti posti in essere da Sempronio.
- Danno ingiusto.
- Nesso di causalità.
- Colpevolezza.
Trattandosi di responsabilità extracontrattuale, l’onere della prova con riguardo agli eleme
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