Definizione del processo penale
Per procedimento penale intendiamo, dal punto di vista strutturale, una sequela ordinata di atti processuali (per usare una metafora: una catena di anelli) finalizzati all’emanazione di un atto finale - che chiude il processo - chiamata sentenza. Quest’ultima è il provvedimento più importante perché è destinata ad avere effetti giuridici nella sfera del soggetto. Strutturalmente il processo è un fenomeno complesso: diverse attività compiute da una platea di soggetti molto varia (alcuni di carattere pubblico, altri privato) nel rispetto di modelli comportamentali che troviamo nel c.p.p. Il c.p.p è dunque enunciato dal legislatore per regolare tali attività, per arginare l’esercizio del potere esercitato attraverso il procedimento penale → il processo non è mai a forma libera in quanto la finalità ultima è la celebrazione del giusto processo, non di un qualunque processo.
Funzione e importanza del processo penale
La funzione del processo penale è sostanzialmente quella di attuare la legge penale nei casi concreti, di accertare se è stato commesso un fatto e di punire il colpevole. In altre parole, è lo strumento con cui si esercita la potestà punitiva dello stato. Attuare/applicare la legge penale nel caso concreto vuol dire vedere se il fatto è realmente accaduto. Il diritto processuale è servente alla legge penale sostanziale, lo fa vivere in concreto. Dire che è servente NON vuol dire sminuire l’importanza della disciplina processuale e del processo. Al contrario, si valorizza nei termini in cui intendiamo che il processo penale è l’unico modo attraverso il quale lo stato può esercitare il proprio potere punitivo: lo svolgimento di un processo penale è ciò che giustifica e che rende accettabile da parte dei soggetti, l’esercizio del potere punitivo.
Principio di legalità e garanzie processuali
Nullum crimen sine lege nulla poena sine iudicio: non ci può essere una pena applicata in concreto se non c’è stato un giudizio (con le modalità previste dalla legge, giusto processo). Il processo è un baluardo, serve a proteggere contro un’illegittima interferenza con i beni primari. Se il processo è una garanzia, dobbiamo anche ricordare quale funzione specifica hanno le regole processuali, ossia l’insieme di regole che vanno a disciplinare il processo penale: vengono poste dallo stesso Stato per porsi dei limiti, auto-limitarsi nello ius puniendi. Tramite la procedura penale lo Stato pone le regole che tutte le sue autorità dovranno seguire nel momento in cui esercitano i loro poteri. Il crimine deve essere represso, ma nel rispetto dei diritti fondamentali degli individui. Il rischio di un processo penale senza l’accertamento delle forme, è un errore giudiziario, dunque l’obiettivo è quello di scongiurare l’errore giudiziario che porti alla condanna di un soggetto innocente.
Lo testimonia anche lo studioso Filangieri, il quale disse: “la finalità della procedura penale è quella di togliere al reo ogni speranza, all’innocente ogni spavento e al giudice ogni arbitrio”. Tutto ciò è in linea con il principio di legalità del diritto processuale, ex art.111 Costituzione, ex art.6 CEDU e ex art.14 patto diritti civili e politici.
Bilanciamento di interessi nel processo penale
Dietro le regole processuali vi è un delicato bilanciamento tra due interessi contrapposti:
- L’interesse dello stato ad accertare la commissione dei reati al fine di applicare la sanzione o, più genericamente, l’interesse della collettività alla repressione dei reati.
- L’esigenza di assicurare la tutela di garanzie e diritti fondamentali dell'individuo.
Inoltre, dal dopoguerra in avanti è divenuto un principio base anche per le fonti internazionali sia regionali (e.g. consiglio d’Europa) che universali (e.g. ciò che promana dalle Nazioni Unite). Abbiamo dunque una rete di fonti sovra/inter-nazionali, ma soprattutto nazionali, che considerano questo principio cardine per l’intero sistema del diritto penale processuale.
Modelli processuali
Ci sono diversi modelli attraverso i quali viene amministrata la giustizia penale, dal momento che il mondo comprende società molto diverse tra di loro e dunque con approcci diversi. Tutto ciò emerge molto bene in un testo di Fogler che si intitola “A World View of Criminal Justice”. Egli ha cercato di studiare i sistemi di amministrazione penale in una visione “mondiale”. Conclude dicendo che non c’è accordo su un processo penale che possa essere considerato soddisfacente. Questa premessa ribadisce che i modi di procedere sono tanti e c’è effettivamente disaccordo su quale possa essere il modello migliore. Anche se questo è vero, si può anche non essere pessimisti come Fogler.
Fasi del processo penale
Se guardiamo alla struttura del processo, un minimo comune denominatore tra i vari sistemi penali che ci sono nel mondo è che in ogni paese il processo ha sempre minimo due fasi, se non di più.
- Fase investigativa (preparatoria): Serve per giudizio; capire se sarà necessario svolgere il giudizio; raccogliere elementi per costruire l’accusa che poi meriti di essere sottoposta al giudice.
- Fase del giudizio: Essa è la fase in cui abbiamo un organo giurisdizionale chiamato a ius dicere, svolgere il suo giudizio, valutando la colpevolezza o l’innocenza prendendo come ipotesi l’accusa formulata dalla parte.
Non si può però negare che al di là di questa struttura ci sono molte differenze:
- Il rapporto che esiste tra la fase investigativa e quella del giudizio, come il problema dell’utilizzo nel giudizio delle conoscenze acquisite nella fase investigativa;
- Il problema della formazione della prova;
- I diversi attori delle varie fasi e i loro poteri.
Modello inquisitorio e accusatorio
Gli studiosi di diritto hanno elaborato per astrazione - ossia osservando le caratteristiche principali dei sistemi processuali che si sono storicamente realizzati nella storia in Europa e nelle Americhe (privilegiando, dunque, la realtà occidentale e lasciando fuori altri modelli di giustizia penale, per ragioni logistiche) e tratteggiando le caratteristiche comuni - una distinzione tra modelli processuali: modello accusatorio e modello inquisitorio. È importante ricordare come, nella realtà concreta, nessun sistema processuale concreto coincide con il modello teorico. Dunque, non avremo mai un sistema puramente accusatorio o inquisitorio, piuttosto avremo tendenzialmente modelli misti, che sono accusatori o inquisitori. Chiarito ciò, grazie a questi modelli siamo in grado di risolvere tre domande fondamentali:
- Chi ha l’iniziativa del processo: come si attiva e si arriva al giudizio;
- Quali sono le basi probatorie della decisione: si basa su elementi raccolti in gran segreto o su prove raccolte in modo pubblico e nel contraddittorio?
- Qual è il trattamento che viene riservato alla persona sottoposta al processo in attesa di giudizio: è un soggetto tutelato da una presunzione di innocenza oppure è presunto colpevole e, in forza di questa ragione, viene tenuto in carcere?
Caratteristiche del modello inquisitorio
Il modello inquisitorio è stato coniato avendo in mente un’esperienza storia specifica: Ancien Régime (Francia del ‘600), con l’Ordinanza Criminale del 1670. Questo modello istituisce un processo retto dal principio di autorità: la funzione del processo - intesa come accertamento della verità - è meglio svolta quanto più i poteri e le funzioni del processo vengono concentrate in un unico soggetto. L’emblema di questo modello di processo è il giudice istruttore, colui che cumula in sé la funzione del giudicante ma anche quella inquirente. È un giudice che va a ricercare le prove, che si attiva d’ufficio e poi decide se celebrare il processo. Vediamo le caratteristiche del modello inquisitorio:
- Ruolo predominante del giudice: il processo si attiva d’ufficio, ossia per mano del giudice; questi ha enormi poteri anche in materia probatoria → va a cercarsi da solo le prove che ritiene necessarie per l’accertamento della verità.
- Il giudice raccoglie le prove in gran segreto → l’accusato è all’oscuro e tutte le prove acquisite nel corso della fase investigativa vengono documentate per tenerne memoria con i verbali. Tra l’altro, nel nome della ricerca della verità, questi sistemi ammettevano qualunque modalità di ricerca probatoria, anche la tortura. Anzi si tratta di sistemi dove la tortura veniva specificatamente e normativamente disciplinata. La scarsa sensibilità sui diritti dell’individuo si vede anche nel terzo problema.
- Normalmente il soggetto in attesa di giudizio veniva sottoposto alla privazione della sua libertà personale (oggi carcerazione preventiva). Chiaramente questo sistema non è ideale, l’accusato veniva visto come un oggetto che doveva subire l’accertamento.
Caratteristiche del modello accusatorio
Il modello accusatorio è stato elaborato guardando soprattutto al processo inglese del ‘600: è stato adottato in ordinamenti liberal democratici, mentre il modello inquisitorio in ordinamenti dove il rapporto con l’autorità cittadina non era equilibrato. Questo modello è retto dal principio dialettico: la funzione di accertamento viene svolta meglio se le funzioni processuali vengono ripartite tra soggetti diversi. L’accertamento ideale richiede il metodo dialettico, uno scontro tra diversi punti di vista: l’accusa e la difesa poste in condizioni di parità rispetto al giudice che non ha un ruolo attivo bensì passivo. Il vero motore del processo stesso dovrebbero essere le parti (l’accusato, il pubblico ministero). Ciò implica una netta separazione delle funzioni processuali, in linea con la teoria di Montesquieu (separazione dei poteri).
- Dal punto di vista dell’iniziativa del processo probatorio, il giudice non si attiva d’ufficio, è necessaria la richiesta di parte: il giudice si attiva solo se c’è una parte che glielo chiede. Su questo tema ci sono stati dei radicali cambiamenti. Per molto tempo l’accusa è stata lasciata in mano ai privati, mentre successivamente sono stati istituiti i pubblici ministeri che rappresentano l’accusa. Questo vale anche per l’iniziativa probatoria: il giudice non va a ricercare le prove, questo compito è nelle mani delle parti.
- Le prove devono essere raccolte nel contradditorio, in modo pubblico, all’insegna dell’oralità ← principi cardine! Ci saranno regole particolari sotto il profilo probatorio → non ogni mezzo di prova è ammesso (a differenza dell’inquisitorio). Non ammissibili se: non attendibili o se in violazione palese dei diritti fondamentali della persona;
- In questi sistemi ci sarà presunzione di innocenza. Quindi il soggetto in attesa di giudizio non è sottoposto a custodia cautelare in carcere.
Sistema italiano
Cpp. 1865 → Cpp. 1913 Finocchiaro - Aprile → Cpp. 1930 Rocco → Cpp. 1988 Vassalli: noi abbiamo sperimentato entrambi i modelli: dall’Unità d’Italia fino al 1988 inquisitorio; poi abbiamo avuto una sorta di legal transplant acquisendo il modello di matrice accusatoria con riferimento ai paesi di area anglo-americana. Per facilitare questa metabolizzazione c’è voluta una riforma costituzionale (avvenuta ben 11 anni dopo) dell’articolo 111, dopo un lungo periodo di difficoltà nella sperimentazione di questo nuovo modello. Il codice post unità – è quasi una traduzione del codice napoleonico - si ispirava al modello inquisitorio (fase preliminare chiamata istruzione e condotta dal giudice istruttore). Un modello del genere fu ritenuto particolarmente valido nel 1930, periodo nel quale il principio di autorità era visto con particolare favore. La situazione cambia all’indomani dell’emanazione della Costituzione: appare come il codice Rocco non fosse più rispettoso di quelli che erano i nuovi valori e il fascio di diritti. Si sente allora l’esigenza di un nuovo modello di processo in sintonia con i valori espressione della Costituzione Repubblicana, ma queste intenzioni non si realizzano immediatamente.
In un primo momento si pensa di non dover varare un codice nuovo, ma semplicemente ritoccarlo al fine di un maggiore rispetto del diritto di difesa: nel 1955 si adotta la piccola riforma, che non incide sull’assetto di fondo. Un’esigenza di cambiamento più forte sorge negli anni 60: si arriva al varo del codice dell’1988 (Vassalli) il quale segna una discontinuità rispetto a quello precedente: introduce un nuovo modello processuale (cambiano struttura, protagonisti, regole ecc), nella logica di assicurare una miglior difesa di colui che subisce il processo.
Codice Rocco 1930
Il codice Rocco era caratterizzato dal modello tendenzialmente inquisitorio. Quando fu si diceva fosse un processo basato sull’oralità e sul contraddittorio, ma in realtà non era vero: tendeva a sacrificare le istanze della difesa. Dal punto di vista strutturale il processo aveva una struttura bifasica:
- Istruzione (investigativa): gestita e affidata al giudice istruttore che la svolgeva su richiesta del pm, aveva un enorme peso e condizionava pesantemente quella successiva anche se avrebbe dovuto essere una mera fase preparatoria. Il giudice istruttore cumulava in sé i poteri di indagine: svolgeva l’istruzione, raccoglieva gli elementi che gli servivano per decidere se il caso dovesse andare in giudizio oppure no - potendo compiere ogni accertamento necessario per l’accertamento della verità - ed infine emetteva un ordine di rinvio a giudizio (mandare il caso nella fase successiva) o di non luogo a procedere. Di tutta l’attività - svolta in gran segreto - redigeva i verbali, destinati ad essere contenuti in un dossier molto corposo - formato segretamente - che diventava la base per la fase successiva.
- Dibattimento: fase di giudizio, il giudice poteva utilizzare il dossier per decidere. In questi termini aveva prevalenza la scrittura e le prove già costituite dal giudice istruttore. Queste due fasi erano solo apparentemente separate, ma in realtà avevano uno stretto collegamento tra di loro. In primo luogo, il giudice del dibattimento tendeva a decidere quasi esclusivamente sulle conoscenze acquisite nella fase dell’istruzione, a lui consegnate in forma di dossier. Inoltre, i testimoni erano sì convocati nel giudizio, ma in realtà la loro testimonianza era un mero ologramma della testimonianza vera e propria: si tendeva a chiedere semplicemente se si confermavano o meno le dichiarazioni nella fase precedente - in quanto l’attività più delicata era stata svolta dal giudice istruttore; una modalità di discussione rapida e indolore che non consentiva la difesa effettiva. Era una difesa che si basava sul valore probatorio di prove che erano state accolte senza che questi soggetti avessero partecipato: contraddittorio meramente argomentativo/retorico. Dunque, il contraddittorio era postumo, NON andava a colpire il momento centrale in cui si formano le prove per la decisione.
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