Legislazione farmaceutica
Farmacopea: è un testo ufficiale con contenuti a valore legale, contenente specifiche di qualità sulle analisi, sulle determinazioni dei farmaci, sui dosaggi, sugli eccipienti e sui medicinali finiti.
La farmacopea è un codice farmaceutico (fonte secondaria rispetto alle leggi) contenente tutta una serie di disposizioni tecnico-amministrative riguardanti le caratteristiche, i requisiti ed i metodi di analisi e controllo dei farmaci e delle forme farmaceutiche.
- È inoltre il testo di riferimento per le denominazioni, il dosaggio e la conservazione dei farmaci e medicamenti.
- Contiene infine una serie di norme e obblighi riguardanti sia i farmacisti (tabelle) che le aziende produttrici di materie prime e forme farmaceutiche (norme di buona fabbricazione).
La farmacopea è un testo ufficiale ed è redatta da ogni stato.
Origine della moderna farmacopea
L'origine della moderna farmacopea si può individuare nel "Ricettario fiorentino" del 1498 che comprendeva medicamenti tradizionali di tipo vegetale ed animale.
Disposto dall’arte degli speziali di Firenze è il primo codice ufficiale in cui si regolamenta la professione di farmacista.
- Indicazione sulla preparazione dei medicamenti composti.
- Cenni di legislazione.
Nel tentativo di uniformare le norme sui medicinali ed i criteri di controllo e qualità, sotto la spinta dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS o WHO), nel 1951 è stata pubblicata a Ginevra la prima edizione della Farmacopea Internazionale (PHI). (viene utilizzata per quei paesi in via di sviluppo che non presentano una farmacopea propria; saranno presenti tutti quei farmaci come antimalarico ecc.)
Esistono quattro edizioni di questa farmacopea, la prima delle quali è stata pubblicata nel 1951, la seconda nel 1967, la terza nel 1980 e la quarta nel 2006.
Ha una funzione di indirizzo, di modello e strumento di controllo. Molti paesi in via di sviluppo hanno adottato la farmacopea internazionale come farmacopea nazionale oppure la considerano un riferimento per poter autorizzare la commercializzazione dei medicamenti.
La farmacopea internazionale non rappresenta ufficialmente i paesi di appartenenza, cui le norme in essa contenute non hanno valore legale.
Tuttavia essa fornisce:
- Dei criteri generali (dettati dall’OMS) per lo sviluppo delle farmacopee dei vari paesi (ad esempio le GMP sono apparse per la prima volta nella farmacopea internazionale 1971).
- I criteri di base per la stesura delle farmacopee nazionali in paesi ancora sprovvisti.
- Fornisce le raccomandazioni sulle norme tecniche e la qualità, sui metodi di analisi per prodotti farmaceutici selezionati oltre che su eccipienti e dosaggi.
Farmacopea europea e italiana
La farmacopea europea non elimina le farmacopee nazionali, ma le obbliga ad uniformarsi ad essa per tutte le sezioni contenute in entrambe = Processo di armonizzazione, cioè raggiungere gli stelli livelli qualitativi anche con modalità diverse. Entrambe le metodiche di analisi convergono nello stesso risultato. La farmacopea europea non è prodotta dall’UE, ma è affidata alla commissione della farmacopea europea. Non c’è l’obbligo di detenere la copia della farmacopea europea in farmacia, al contrario di quella italiana.
La Farmacopea italiana (FU) è redatta e revisionata dalla Commissione Permanente per la Revisione e Pubblicazione della Farmacopea Ufficiale (nominata dal Ministero della Sanità).
Secondo l’articolo del TULS la revisione e la pubblicazione deve avvenire ogni 5 anni. Questa norma non è stata mai rispettata in effetti viene aggiornata ogni anno ad esempio.
Legge Crispi-Pagliarini "Tutela dell'Igiene e della sanità pubblica" n. 5849 del 23.12.1888 inserisce nell’ordinamento giuridico italiano la Farmacopea “ufficiale” che sostituisce, dopo l’unificazione del 1870, i vari codici preesistenti (Farmacopea per gli Stati Sardi, Codice Farmaceutico per gli Stati Parmensi, Codice Farmaceutico Romano e Formulario, Ricettario Farmaceutico Napoletano, Ricettario Fiorentino, Farmacopea degli Stati Estensi etc.)
Nel 1892 la Farmacopea del Regno d’Italia viene designata come Farmacopea Ufficiale: cessano tutti quelli che erano i pretesti prima dell’unificazione d’Italia.
L’Italia ha affiancato alla farmacopea europea quella italiana, come la Francia e la Germania. La Finlandia a differenza ha acquisito solo la farmacopea europea, la Spagna invece ha inglobato quella europea in quella spagnola.
Contenuto della farmacopea
Capitoli generali: 1. Prescrizioni generali
Tra le prescrizioni generali ci sono indicazioni su abbreviazioni, simboli ed sul significato di vari denominazioni che verranno usate in seguito. Ad esempio vengono specificate alcune denominazioni relative a:
Temperatura
- Temperatura ambiente: 15-25°C.
- In luogo fresco: 18-15°C.
- In frigorifero: 2-8°C.
- In congelatore: -15°C.
Solubilità
I termini di solubilità fanno riferimento al volume approssimato in ml necessario a sciogliere un gr di sostanza, in un intervallo di temperatura di 15-25°C.
- Solubilissimo: meno di 1 (un gr di sostanza si scioglie in meno di 1 ml di solvente).
- Molto solubile: da 1 a 10.
- Solubile: da 10 a 30.
- Moderatamente solubile: da 30 a 100.
- Poco solubile: da 100 a 1000.
- Molto poco solubile: da 1000 a 10000.
- Praticamente insolubile: più di 10000.
Capitoli generali: 2. Metodi di analisi
Comprende una serie di capitoli in cui vengono descritte le apparecchiature ed i saggi cui devono essere sottoposti i farmaci e le forme farmaceutiche. Tra i vari capitoli quello che più importante nella preparazione delle forme farmaceutiche è il 2.9 Saggi e Procedimenti Tecnologici. Questo capitolo, composto da 43 sottocapitoli descrive i requisiti (e relativi saggi) che devono possedere le varie forme farmaceutiche, nonché tutta una serie di tecniche di caratterizzazione dei prodotti in bulk e delle forme finali.
Farmaco: farmaco finito o API (principio attivo). Però si fa sempre riferimento ai medicinali dal punto di vista normativo, legislativo.
Farmacopea: monografie
Le monografie sono una serie di “schede” relative a prodotti compresi in 5 macrocategorie:
1-Monografie generali
Le monografie generali si riferiscono a classi di prodotti (droghe vegetali, piante per tisane, sostanze per uso farmaceutico). Il contenuto di queste monografie generali si applica a tutti i prodotti che fanno parte di una data classe o, in alcuni casi, ad ogni prodotto di una data classe per il quale e' presente, nella Farmacopea, una specifica monografia.
2-Forme farmaceutiche
Vengono riportate tutte le forme farmaceutiche, con una breve descrizione del metodo di preparazione, dei saggi che devono essere seguiti, delle norme di conservazione, l’etichettatura, ecc.
3-Materie prime
Contiene una serie di “schede” relative a principi attivi, eccipienti, estratti vari, vaccini, ecc. che riportano le caratteristiche chimico-fisiche, le reazioni di identificazione, saggi specifici, il metodo di determinazione quantitativa, le modalità di conservazione ecc. Rispetto alle precedenti edizioni sono riportati un numero limitato di prodotti, che deve essere integrato con l’analogo capitolo della farmacopea europea.
4-Preparazioni farmaceutiche specifiche
Contiene una serie di “schede” relative a preparazioni galeniche, riportando i requisiti, i saggi, i metodi di analisi e conservazione. Non sono riportati i metodi di preparazione e gli eccipienti, tranne quando gli eccipienti sono parte caratterizzante del preparato. Prima della XII edizione le preparazioni farmaceutiche erano contenute in un volume pubblicato a parte, comunque un testo ufficiale, chiamato Formulario Nazionale.
5-Preparazioni omeopatiche
Contiene una serie di “schede” relative alle materie prime ed alla preparazione finale (diluizioni) degli omeopatici.
Tabelle
Farmacopea ufficiale XII ed. - Tabella 2
"Sostanze medicinali" di cui le farmacie debbono essere provviste obbligatoriamente.
Le farmacie sono obbligate ad essere provviste dei medicinali indicati nella presente tabella nei quantitativi ritenuti sufficienti al regolare espletamento del loro servizio e nelle forme - salvo diverse specificazioni nell'elenco - e nei dosaggi rispondenti alle abituali esigenze terapeutiche, nonché nei confezionamenti più idonei alla loro conservazione ed al loro pratico impiego. Per le basi e gli acidi liberi, l'obbligo è soddisfatto anche con la detenzione di un loro sale. Nella presente tabella sono riportati:
in carattere "retto" quanto deve essere tenuto in farmacia come sostanza o dispositivo carattere "corsivo" medico in quanto deve essere tenuto in farmacia come sostanza e/o come prodotto medicinale.
Ace-Inibitori (1)
Acqua depurata
No Iodio, sì Ioduro
Note:
- (1) - Una del gruppo.
- (2) - Con idoneo dispositivo per infusione venosa.
- (3) - L'obbligo è limitato ai Servizi di farmacia di Ospedali con Centro antiveleni.
Nota: Le farmacie ospedaliere saranno provviste inoltre dei medicinali necessari a soddisfare le più comuni specifiche esigenze terapeutiche delle strutture.
Farmacopea ufficiale XII ed. - Tabella 3
Sostanze, le cui monografie sono presenti nella F.U., da tenere in armadio chiuso a chiave.
Adrenalina, apomorfina cloroidrato, iodio (ioduro è sale dello iodio), suxametonio cloruro, tetracaina cloridrato.
Limitatamente alle sostanze organiche (non i farmaci finiti) devono ritenersi inclusi nel presente elenco anche le basi libere dei sali elencati e viceversa, nonché altri sali delle stesse.
Note.
1) Le prescrizioni dell'art. 146 del T.U. delle Leggi Sanitarie si applicano alle sostanze e non ai medicinali che le contengono sia nel caso di preparati soggetti ad A.I.C. che di preparati magistrali ed officinali. Le prescrizioni dell'art. 146 del T.U. L.S devono essere osservate anche per tutte le sostanze tossiche o molto tossiche che sono o non sono iscritte in Farmacopea.
2) Per la vendita e somministrazione di sostanze incluse nella presente tabella o molto tossiche e delle loro preparazioni galeniche eseguite integralmente in farmacia, vanno rispettate le disposizioni di legge, anche per quanto riguarda le norme relative alla spedizione delle ricette (artt. 123, lettera c) e 147 del T.U. delle Leggi Sanitarie; artt. 39 e 40 del Regolamento per il Servizio Farmaceutico, R.D. 30 settembre 1938, n. 1706; art. 730 del Codice Penale).
3) Le sostanze, i loro sali e preparazioni ad azione stupefacente di cui alle tabelle II, sez A della Tabella n. 7 vanno tenuti in armadio chiuso a chiave, separati dalle sostanze incluse nella presente tabella, da quelle tossiche e molto tossiche.
Le preparazioni "Iodio soluzione cutanea", "Iodio soluzione orale", "Iodio unguento", "Iodio e acido salicilico soluzione cutanea", "Iodio e glicerolo soluzione" non sono soggette alle disposizioni di cui al punto 2) delle Note.
Nella tabella 3 sono entrate le sostanze quali Efedrina, pseudoefedrina e scopolamina.
DL50: dose letale sulle cavie.
H300 è correlato a P450: da conservare in armadio sotto chiave.
Farmacopea ufficiale XII ed. - Tabella 4
Elenco dei prodotti che il farmacista non può vendere se non in seguito a presentazione di ricetta medica.
È comunque subordinata a presentazione obbligatoria della ricetta medica la vendita dei medicinali per i quali l'Autorità competente faccia obbligo di riportare sulle etichette la scritta "Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica".
L'Autorità competente potrà ammettere alla vendita senza ricetta medica preparazioni medicinali appartenenti alle categorie elencate, qualora per dose unitaria, quantità contenuta nella singola confezione, natura del medicinale e modalità d'uso, non risultino pericolose.
Sono altresì esentati dalla vendita dietro presentazione di ricetta medica i preparati officinali allestiti in farmacia che contengano una quantità per dose e per confezione di principio attivo uguale o inferiore a quella del medicinale industriale esentato in sede di AIC ad eccezione di quelli che sono soggetti alla Legge 14.12.2000, n. 376, e successive modificazioni.
Annotazioni - La ripetibilità della vendita dei medicinali per uso umano, soggetti all'obbligo di ricetta medica, è consentita, salvo diversa indicazione del medico, per un periodo non superiore a sei mesi a partire dal giorno successivo alla data di compilazione della ricetta e comunque per non più di dieci volte, ad esclusione dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope (tipo benzodiazepine) di cui alla Tabella dei Medicinali, Sez. E, per i quali la ripetibilità della vendita è consentita per un periodo non superiore a trenta giorni a partire dal giorno successivo alla data di compilazione della ricetta e complessivamente per non più di tre volte (DM 7 agosto 2006). L'indicazione da parte del medico di un numero di confezioni superiore all'unità esclude la ripetibilità della ricetta. Il farmacista deve conservare per sei mesi copia della ricetta quando prescriva un preparato magistrale o officinale.
Farmacopea ufficiale XII ed. - Tabella 5
Elenco dei prodotti la cui vendita è subordinata a presentazione di ricetta medica da rinnovare volta per volta e da ritirare dal farmacista.
È comunque subordinata a presentazione obbligatoria della ricetta medica da rinnovare volta per volta, da ritirare da parte del farmacista, la vendita dei medicinali soggetti ad autorizzazione all'immissione in commercio per i quali il Ministero della salute faccia obbligo di riportare sulle etichette la dicitura ''Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta"" o dizione analoga.
20/10/2020
I veleni sono considerati le sostanze organiche, le basi libere dei sali elencate e viceversa nonché altri sali delle stesse. Sono considerati veleni le sostanze che riportano il teschio secondo la CLP abbinato a dei codici. Es: h300 sostanza letale se ingerita, h310 letale.
Categoria 1: dose letale 50 inferiore a 5 mg/kg.
Categoria 2: dose letale tra.
La sostanza velenosa deve essere prescritta in una ricetta non ripetibile (da rinnovare volta per volta). Deve essere indicata la dose in tutte le lettere. Qualora sia indicata la dosa va controllata con la tabella 8. Nel caso in cui il farmacista riconosca una dose pericolosa deve pretendere spiegazioni dal medico altrimenti la ricetta può essere ‘rispedita’. I preparati devono essere venduti a soggetti con età maggiore di 16 anni.
Il farmacista può vendere le sostanze come tali, a persone conosciute o non conosciute, ma che dimostrino che usino queste sostanze come uso professionale. La vendita di tali sostanze prevede la registrazione in un registro non ufficiale, definito copia veleni. Il registro serve per le sostanze vendute come tali, quindi non è valido per i preparati.
Farmacopea ufficiale XII ed. - Tabella 6
Apparecchi ed utensili obbligatori in farmacia.
- 1. Bilancia sensibile al mg (divisione reale (d) della scala = 0,001g) della portata di almeno 500 g o in alternativa due distinte bilance, l'una sensibile al mg (d=0,001 g) della portata di almeno 50 g e l'altra sensibile a 0,50 g (d= 0,50 g) della portata di almeno 2 kg.
- 2. Bagno maria od altra apparecchiatura idonea ad assicurare, nel riscaldamento, temperature fino a 100 °C.
- 3. Armadio frigorifero in grado di assicurare le corrette condizioni di conservazione, compresi i limiti di temperatura quando previsti.
- 4. Apparecchio per il punto di fusione.
- 5. Alcoolometro centesimale.
- 6. Corredo di vetreria chimica comune e graduata, sufficiente alla esecuzione delle preparazioni.
- 7. Percolatore - Concentratore a vuoto.
- 8. Incapsulatrice (2).
- 10. Sistema di aspirazione per polveri.
- 9. Comprimitrice.
- 11. Stampi o valve in plastica per ovuli e supposte.
Farmacopea ufficiale XII ed. - Tabella 7
Elenco delle sostanze, loro sali e preparazioni ad azione stupefacente o psicotropa.
Far riferimento al DPR 309/90.
Farmacopea ufficiale XII ed. - Tabella 8
Dosi dei medicinali per l'adulto, oltre le quali il farmacista non può fare la spedizione, salvo il caso di dichiarazione speciale del medico.
In realtà questa indicazione ovvero il controllo delle dosi e la conseguente dichiarazione in caso di iperdosaggio, escluso quanto previsto dalla disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope, è riferibile ai preparati estemporanei e non ai medicinali di origine industriale per i quali la "sicurezza del dosaggio", anche in relazione agli eventuali limiti stabiliti per le sostanze correlate, è stata accertata in sede di registrazione dell'Autorità competente. Nel caso di principi attivi non presenti nella tabella n. 8 il farmacista dovrebbe fare riferimento al "dosaggio massimo" indicato per il medicinale registrato che lo contiene alla concentrazione più elevata.
La farmacia è obbligata a detenere la Farmacopea Ufficiale e relativi supplementi e aggiornamenti e a renderla “ostensibile” al pubblico, cioè a mostrarla su richiesta. La XIII edizione annullerà la XII edizione. Nel tariffario nazionale sono presenti le preparazioni in dettaglio rispetto alla farmacopea.
Classificazione amministrativa dei medicinali: ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane che può essere utilizzata sull’uomo o s
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