Il tributo
Il tributo si può definire come un’obbligazione pecuniaria che sorge in capo al singolo consociato contribuente per effetto di un atto autoritativo dello Stato, e che ha la funzione tipica di reperire risorse pubbliche, attraverso cui realizzare il riparto delle spese pubbliche.
Due modi di intendere il tributo
- Entrata pubblica: Tributo come utile a garantire un flusso di risorse stabile allo Stato, quindi non una tantum o in via eccezionale. Così si possono prevedere e pianificare le spese pubbliche.
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Obbligazione pecuniaria: Tributo come sorge tra due soggetti, lo Stato (creditore) ed il singolo (debitore). La differenza con le obbligazioni civilistiche è data da:
- Fonte obbligatoria: La fonte che fa sorgere il rapporto obbligatorio: il tributo non nasce da un contratto ma da un atto autoritativo dello Stato, espressione di sovranità. È una fonte che prescinde da qualsiasi consenso del debitore. Si potrebbe parlare infatti di “obbligazione pubblica”.
- Attuazione: L’attuazione del tributo è disciplinata da un rigido procedimento amministrativo, non si può adempiere come si adempie ad un contratto.
Gli elementi essenziali del tributo
- Il presupposto: Situazione di fatto o di diritto al verificarsi della quale sorge l’obbligazione tributaria. Questa situazione esprime altresì la forza economica di un soggetto.
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I soggetti:
- Attivo (il creditore): Stato, Regione, Provincia (ente pubblico territoriale).
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Passivo (il debitore):
- Il contribuente: è colui che realizza il presupposto di imposta, quindi manifesta la forza economica.
- Il sostituto d’imposta.
- Il responsabile d’imposta.
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Diritto tributario, Parte generale, Lupi - Appunti
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