Indice
- Indice ………………............1. I caratteri fondamentali del fenomeno giuridico Pag. 1
- Forme di Stato e forme di Governo…………………………..…………………2. Pag. 9
- Lo Stato costituzionale …………………………………..…………...…………..3. Pag. 36
- ……………………………….………4. Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Pag. 40
- L’Unione Europea ………………………………………………………………..……….5. Pag. 58
- …………………….…………………………………………………...6. Il corpo elettorale Pag. 63
- ………………………………………………………………...7. Il Parlamento Pag. 78
- Presidente della Repubblica ………………………………………….............8. Il Pag. 104
- Il Governo …………………..……………….…………..………………9. Pag. 112
- ………………………………..…………...……..10. La Pubblica amministrazione Pag. 128
- ………………………………….……......11. Principi in tema attività amministrativa Pag. 136
- ……………………………………………………..………...12. Regioni ed enti locali Pag. 148
- …………………….……………………..………………..13. La Corte Costituzionale Pag. 164
- …………………………………………………………….……..14. La Magistratura Pag. 168
- …………………….……………………………….……..……15. I diritti di libertà Pag. 175
- Il sistema delle fonti normative ………………………………………….16. Pag. 180
Capitolo 1
I caratteri fondamentali del fenomeno giuridico
Il diritto e la società
Diritto = complesso di regole di condotta che disciplinano i rapporti tra i membri di una certa collettività in un dato momento storico.
Stretto legame con il fenomeno sociale.
Perché nasca il fenomeno giuridico è necessario che esista una qualche forma di aggregazione umana. Nessuna forma di aggregazione umana può svilupparsi senza alcune regole che disciplinino i rapporti tra i soggetti che la compongono al fine di garantirne una convivenza pacifica.
Là dove c’è una società c’è diritto, dove c’è diritto c’è una società.
Ubi societas ibi ius, ubi ius ibi societas.
Nel corso della storia vi è sempre stata una ragione giustificatrice delle norme che regolano la vita sociale:
- Volontà degli antenati;
- Volontà divina: casta sacerdotale = vertice decisionale perché in contatto diretto con le divinità;
- Volontà saggi/potenti.
Quando nasce il legame tra fenomeno giuridico e fenomeno sociale?
Questo stretto legame nasce a partire dall’affermazione delle prime forme di aggregazione umana stabile, createsi in funzione del soddisfacimento di fini comuni di una certa complessità —> città-Stato.
L’emergere di fini comuni pose le premesse per l’avvio di un processo evolutivo nelle strutture sociali e, contemporaneamente, nella formazione di un tessuto di regole sempre più complesso e articolato, fino ad arrivare allo Stato.
Stato = un’entità che si colloca in una posizione di supremazia rispetto a tutti i soggetti (Popolo) che vivono in un determinato ambito spaziale (Territorio) rivendicando l’originalità del proprio potere (Sovranità) e che, conseguentemente, dispone della forza legittima necessaria per assicurare la sopravvivenza e lo sviluppo del gruppo sociale che ne ha determinato la nascita.
Oggi, le Costituzioni moderne pongono le basi per delle norme che esprimano la volontà generale ma anche quella del singolo al fine di creare un’organizzazione stabile e pacifica che si intersechi con delle limitazioni delle libertà dell’individuo.
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Il fenomeno giuridico
Regole giuridiche:
- Perseguimento di fini di interesse generale —> di diversa natura. Non si rivolgono solo al singolo;
- Valore immanente —> permettono la convivenza comune e pacifica;
- Applicazione coattiva —> esistenza di meccanismi sanzionatori volti a reprimere le violazioni.
Altre regole di comportamento:
- Perseguimento di fini particolari;
- Valore trascendente —> arrivano da una fonte superiore a coloro ai quali è rivolta;
- Adesione spontanea.
Le caratteristiche del fenomeno giuridico
- Effettività —> i membri della società riconoscono alla regola un valore obbligatorio e collegano automaticamente alla sua violazione la irrogazione di una sanzione (di natura giuridica o sociale) e, di conseguenza, adeguano il loro comportamento individuale e sociale a quanto previsto dalla regola (Esempio: semaforo rosso);
- Certezza —> esistenza di strutture (ordinamento giudiziario) e di istituti (sanzioni) che garantiscono la concreta applicazione delle regole di comportamento;
- Relatività (o elasticità) —> capacità di adeguamento nel corso del contenuto e dell’estensione delle regole alle esigenze di ogni singola società in un dato momento storico. E’ possibile imporre delle regole che riguardano le manifestazioni in luoghi pubblici ma, in determinati momenti storici, è possibile comprimere il diritto di manifestare per interessi generali della collettività, come un’epidemia.
Le norme giuridiche
Diritto in senso oggettivo = complesso delle norme giuridiche.
Norma giuridica = regola di comportamento obbligatoria per tutti i componenti di una determinata società.
Quale è il contenuto di una norma giuridica? —> generale e astratta.
- Fattispecie astratta —> descrizione dell’evento/degli eventi che si intende disciplinare. Essa può consistere in un’attività, espressione della volontà dell’uomo (Atti giuridici) o in un fatto preso in considerazione di per sé (Fatto giuridico) —> esempio: la capacità giuridica si acquista alla nascita; la fattispecie astratta è la nascita di un individuo in generale che è un fatto giuridico.
- Posizione giuridica di vantaggio o svantaggio —> effetti giuridici che conseguono obbligatoriamente al verificarsi della fattispecie.
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Le posizioni giuridiche soggettive
Diritto in senso soggettivo = pretese dei singoli soggetti verso gli altri soggetti o verso lo Stato.
Differenza tra norma e disposizione
- Disposizione = enunciato linguistico;
- Norma = comando tratto dall’interpretazione.
Esempio.
Nella Costituzione, la norma non è la stessa che è indicata nella disposizione in quanto, da uno stesso testo, si possono esumare più norme giuridiche —> Esempio: diritto alla salute —> diritto alla salute fisica + diritto ad un ambiente salubre.
Le teorie sul concetto di diritto
- Teoria del potere sovrano —> è possibile definire giuridiche solo le regole che derivano dal potere sovrano, ossia lo Stato. Il presupposto di questa teoria consiste nell’esclusiva statualità della produzione delle norme giuridiche ma, attualmente, vi sono importanti fonti extrastatali di produzione di regole giuridiche come, ad esempio, l’UE;
- Teoria della sanzione o forza o coercibilità (Rudolf Von Jhering) —> il diritto è formato da comandi dotati di coercibilità. Lo Stato possiede la forza per sanzionare i “disubbidienti”.
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L’ordinamento giuridico
Ordinamento giuridico: insieme delle regole di diritto, dotate dei caratteri della complessità e stabilità (garanzia della convivenza pacifica) e dei fini che rappresentano il tessuto connettivo di un certo gruppo sociale.
Gli elementi indispensabili in un ordinamento giuridico
- Pluralità di soggetti;
- Sistema di norme;
- Organizzazione.
Esempio: Lo Stato è un ordinamento giuridico perché somma delle regole che la società si dà per raggiungere un determinato obiettivo.
Esiste un solo ordinamento?
No —> sono possibili tanti ordinamenti giuridici quanti sono i fini che una società può individuare, quindi, all’interno di un ordinamento, vi possono essere altri ordinamenti che perseguono fini particolari.
Esempio: all’interno dell’ordinamento giuridico italiano vi sono l’ordinamento giuridico sportivo, quello bancario, i sindacati etc. + Ordinamento UE e internazionale.
Gli ordinamenti si suddividono in:
- Ordinamenti generali —> si propongono il soddisfacimento di una finalità tendenzialmente onnicomprensiva di tutti i possibili interessi sociali:
- Ordinamenti equiordinati (o originari o separati) —> ordinamenti separati ma posti sullo stesso piano;
- Ordinamenti subordinati (o derivati o collegati) —> ordinamenti che vengono riconosciuti e tutelati se non si pongono in contrasto con gli interessi generali perseguiti dall’ordinamento statuale e con le regole da esso poste in essere. Esempi: Regioni, province autonome spagnole. Fino alle metà del 900 lo Stato fu l’unico soggetto che non aveva superiori.
- Ordinamenti particolari —> ordinamenti che si propongono il perseguimento di varie finalità ma delimitate ad un certo settore.
Gli ordinamenti giuridici
Civil Law, Common Law, di diritto socialista.
Dove: Europa continentale, inglese e statunitense, Unione sovietica e Repubblica popolare cinese.
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Civil Law: codici scritti derivanti dall’epoca napoleonica: la norma giuridica è tale solo se è contenuta in essi. Interprete e non creatore del diritto. Stretto margine di interpretazione; giudice esso opera in condizioni di indipendenza dagli altri poteri dello Stato.
Common Law: diritto orale. Principio dello “Stare Decisis”: obbligo del giudice di livello inferiore ad adeguarsi alla pronuncia adottata da un giudice di livello superiore (Corte Suprema) nel decidere un caso analogo. Ampio margine di interpretazione.
Di diritto socialista: non sono classificabili perché o sono superate, oppure, sono in continua trasformazione.
Lo Stato
Caratteristiche fondamentali
- Originario —> nato da sé;
- Autoritario —> si impone per sua stessa forza;
- Necessario;
- Territoriale —> dispone di un territorio;
- Ha fini generali;
- Politico —> può assumere le scelte fondamentali per la collettività tutta.
Lo Stato è sovrano.
Caratteri fondamentali dello Stato
Dal 1600 ad oggi il modello è quello di uno Stato inteso come parte della comunità internazionale (ONU) e unione dei seguenti elementi:
- Il popolo;
- Il territorio;
- Soggetti ad uno stesso Governo —> soggetto ad un potere di comando e direzione dello Stato ma anche al complesso di regole che lo Stato pone e consente.
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Lo Stato è un ordinamento giuridico complessivo (somma di regole ma anche potere di comando).
Caratteri ulteriori dello Stato
- Generale —> qualunque interesse all’interno della collettività è potenzialmente un interesse dello Stato;
- Originario —> trae da se stesso l’origine della sua esistenza. Esempio: La Regione è prevista dalla Costituzione, lo Stato no;
- Assolutezza —> prevale nei confronti di qualunque altro ordinamento minore.
La sovranità interna ed esterna
- Sovranità interna —> solo lo Stato ha la forza di far osservare le proprie determinazioni;
- Sovranità esterna —> il popolo italiano in territorio italiano sotto Governo italiano si confronta con i suoi pari.
I significati del termine Stato
- Stato-Ente o organizzazione = potere pubblico contrapposto all’apparato collettività;
- Stato ordinamento o comunità (Repubblica) = poteri pubblici + società civile;
- Stato comunità = articolazione dello Stato in senso storico-sociologico.
Ogni ordinamento crea i propri soggetti e i rapporti tra i soggetti; l’equilibrio tra diritti e doveri è molto importante.
I soggetti giuridici
Il rapporto Stato-ordinamento giuridico.
Lo Stato è una società politicamente organizzata (Politico = scelte fondamentali che regolano un certo gruppo sociale) perché costituita da un ordinamento coercitivo, cioè da una somma di regole che possono essere imposte e questo ordinamento è il Diritto.
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- Teoria istituzionalista (Santi Romano) —> ordinamento giuridico = Stato, perciò lo Stato è intrinsecamente diritto. Questa teoria è basata sull’osservazione scientifica di una scacchiera (che rappresenta lo Stato) con le pedine (che rappresentano le regole), le quali sono viste come una cosa unica;
- Teoria normativista (Hans Kelsen) —> l’ordinamento giuridico è il complesso delle norme poste dallo Stato.
Le fonti del diritto e i principi che ne regolano i rapporti
Le fonti normative
- Fonti-atto: atti di determinati organi idonei a creare, modificare o integrare le regole giuridiche di un certo ordinamento. Esempi: Leggi del Parlamento, regolamenti del Governo etc.;
- Fonti-fatto: fatti idonei a creare, modificare o integrare le regole giuridiche di un certo ordinamento in quanto gli viene riconosciuto valore giuridico nonostante derivino da fatti o comportamenti umani. Esempio: consuetudine, ovvero il ripetersi costante di determinati comportamenti cui alla fine si finisce per attribuire carattere obbligatorio.
I principi che ne regolano i rapporti
Ciascuna fonte risulta dotata di un differente grado o forza normativa d’intensità, che risulta diversa a seconda dei rapporti che legano tra loro le diverse fonti normative.
I principi che ne regolano i rapporti sono i seguenti:
- Principio gerarchico —> serve ad ordinare le varie fonti normative lungo una scala gerarchica a seconda della diversa forza normativa di cui ciascuna è dotata. In questo modo, una regola di diritto posta da una fonte situata su un gradino inferiore non può mai derogare alla regola di diritto posta da una fonte situata su un gradino superiore;
- Principio di competenza —> utilizza come metro di classificazione l’organo che è titolare del potere di emanare le regole stesse e l’oggetto che esse possono investire. Esempio: contrasto Legge Statale - Legge Regionale;
- Principio cronologico —> tra norme di pari grado gerarchico prevale quella entrata in vigore per ultima: la norma di pari grado abroga la norma di pari grado precedente. Per sapere qual è la disciplina legislativa di una data materia sarà necessario individuare l’ultima, in ordine cronologico, legge approvata in quel settore, la quale può avere apportato modifiche espresse (ma anche tacite) alla normativa precedente;
- Principio della territorialità del diritto —> le norme giuridiche hanno efficacia con riferimento ad una collettività di soggetti, individuati in relazione ad una determinata area geografica ma esistono delle eccezioni a questo principio che interessano soprattutto i rapporti giuridici esistenti tra soggetti di diversa nazionalità (Extraterritorialità ed immunità territoriale).
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Fonti interne e fonti esterne
Fonti interne = fonti che operano nell’ambito di un determinato sistema giuridico e ne assicurano la continuità attraverso particolari meccanismi di produzione di norme giuridiche.
Fonti esterne = fonti appartenenti a sistemi giuridici diversi da quello considerato e tuttavia dotate anch’esse delle capacità di produrre effetti normativi di quest’ultimo.
Anche la capacità delle fonti esterne è puntualmente disciplinata da ciascun sistema giuridico attraverso la predisposizione di apposite regole al riguardo.
L’interpretazione delle leggi - Preleggi
- Interpretazione letterale —> leggo e desumo le norme in base al significato lessicale delle parole che la compongono;
- Interpretazione teleologica —> individuazione dell’intenzione.
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