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Diritto pubblico

Appunti 5 settembre 2019

Funzioni del diritto:

  • Repressione di comportamenti socialmente pericolosi
  • Allocazione di beni e servizi
  • Istituzione e assegnazione dei poteri pubblici

Le norme del diritto pubblico coincidono perlopiù con quelle della Costituzione, ma devono essere integrate con leggi ordinarie, decreti legislativi ecc.

La prima parte della Costituzione (primi 12 artt.) enuncia i beni e diritti fondamentali di tutti i cittadini, la seconda parte invece l’organizzazione dello Stato.

Allocare beni significa affermare che essi fanno parte del patrimonio di una persona e organizzarne la tutela, quindi organizzare lo Stato per tutelarli. Per questo è importante non considerare distinte le due parti della Costituzione.

Al diritto pubblico appartengono anche le norme di diritto penale.

Oggetto fondamentale del diritto pubblico è lo studio delle fonti.

Trinomio ricorrente è: potere – funzione/organo – fonte.

Esempi:

  • Potere legislativo – parlamento – legge
  • Potere normativo – governo – decreto legge
  • Potere amministrativo – governo/pubblica amministrazione – atti amministrativi
  • Potere giudiziario – giudici/tribunali amministrativi/Corte dei conti/ecc. – sentenze (giurisprudenza)

Ordinamenti giuridici

Un ordinamento giuridico è un gruppo sociale che segue determinate regole, stabile, e tramite precetti distribuisce funzioni e prerogative.

Gli ordinamenti giuridici possono essere classificati a seconda di:

  • Intensità del vincolo associativo → fluidi (pari-ordinazione tra soggetti) o concentrato (squilibrio governanti e governati)
  • Natura del vincolo associativo → volontario o necessario
  • Rapporto con il territorio → ordinamenti territoriali o non territoriali
  • Fini perseguiti → generali o particolari
  • Rapporti con altri ordinamenti → ordinamenti originari o derivati

Es una società sportiva è un ordinamento giuridico, sotto un altro ordinamento giuridico (una federazione).

Es una associazione religiosa persegue un fine particolare.

Es una regione è un ordinamento giuridico territoriale, ma a fine generale, sottostante all’ordinamento statale.

Es gli ordinamenti giuridici degli Stati si considerano indipendenti sia in prospettiva orizzontale (altri Stati) sia in prospettiva verticale (comunità internazionali).

6 settembre 2019

Lo Stato

Ordinamento politico sovrano di particolare natura, caratterizzato da stabilità e permanenza nel tempo di un determinato assetto della struttura della comunità. È connotato dalla qualità della supremazia sugli altri ordinamenti giuridici con i quali si relaziona e accanto ai quali opera.

Tecnicamente lo Stato è un ordinamento giuridico a fini generali che esercita potere sovrano su un determinato territorio, potere al quale sono sottoposti gli appartenenti a tale territorio (appartenenza necessaria → non si può non appartenere a uno Stato).

Gli elementi costitutivi dello Stato:

  • Sovranità → si intende in due accezioni:

Esterna → si può misurare sotto il profilo dei rapporti tra ordinamenti giuridici statali dello stesso livello. Tali rapporti sono regolati da norme interne ai singoli Stati, contenute nel Diritto Internazionale Privato. Tra stati c’è indipendenza giuridica. L’argomento cambia nei rapporti tra stati e comunità internazionali: c’è sempre indipendenza ma con varie eccezioni: per esempio, tra Italia e UE ci sono dei limiti alla sovranità: rispetto delle norme costituzionali, rispetto del diritto internazionale e rispetto del diritto dell’UE. Le sentenze della Corte di Giustizia Europea inoltre si applicano all’ordinamento italiano senza essere approvate.

Interna → nodo essenziale del diritto pubblico. Lo Stato è ente “superiorem non recognoscens”, nel senso che non è soggetto ad alcun altro ordinamento. Nelle costituzioni europee si dice che la sovranità appartiene al popolo. La sovranità si esercita nelle forme e nei limiti stabiliti dalla Costituzione.

*NB In diritto pubblico, seppur si parli di mandato, non esiste vincolo di mandato tra rappresentanti e cittadini. Qui bisogna effettuare una distinuzione tra democrazia diretta e indiretta: nel primo caso si ha per esempio un consiglio generale di tutti i cittadini, come le società dell’Antica Grecia, oggi i referendum o le petizioni, nel secondo caso la volontà dei cittadini viene espressa attraverso rappresentanti, mandatari* eletti dal popolo. Il meccanismo è ovviamente il sistema elettorale.

  • Territorio → ambito spaziale soggetto alla potestà di imperio dello Stato, una prima identificazione, non sufficiente, è quella dei confini sulla carta; tuttavia è importante ricordare che fa parte dello stato anche il “mare territoriale” (In Italia tale confine è riconosciuto a 12 miglia marine dalle coste, ma non vale lo stesso per tutti gli Stati).

Esistono alcuni Stati che collocano il loro confine al margine della piattaforma continentale. Dal punto di vista verticale (cielo e sottosuolo), vale il principio romano “usque ad infera usque ad sidera”, con i limiti che nel sottosuolo il confine è il punto raggiungibile con le tecnologie più moderne, verso l’alto invece il limite è lo spazio atmosferico (lo spazio sopra è regolato dal diritto spaziale). Esistono altre piccole aree di territorio italiano: i mezzi aeronautici militari sono considerati territorio italiano ovunque si trovino (stato di bandiera), i mezzi mercantili italiani sono considerati territorio italiano solo in acque internazionali (ricorda caso Marò). Esistono inoltre aree in altri Stati come le ambasciate e i consolati, insieme ai luoghi di residenza degli agenti diplomatici, in cui non è possibile per lo Stato in cui si trovano entrare con forze di Polizia, e sono considerate territorio dello Stato che rappresentano.

  • Popolo → è dato dalla somma dei cittadini di uno Stato. Al contrario la popolazione è data dalla somma dei cittadini e degli stranieri residenti nello Stato.

Per corpo elettorale si intende la parte di popolo che gode di diritti politici (può eleggere i rappresentanti).

La Costituzione parla anche di Nazione, con cui si intende una certa caratterizzazione dello Stato sotto il profilo storico, culturale e artistico.

Ogni cittadino ha la cittadinanza, essa si acquista per nascita (ius soli: cittadinanza per nascita su territorio vs ius sanguinis: cittadinanza per progenitura) o su richiesta, con particolari requisiti richiesti dalla legge. Le leggi sulla cittadinanza sono tra le leggi modificate con maggior frequenza. Coi trattati di Maastricht del 1992, chi possiede la cittadinanza di uno Stato membro dell’UE, possiede anche la cittadinanza dell’UE e tutti i diritti relativi (votare i rappresentanti, circolare liberamente in UE e chiedere asilo).

12 settembre 2019

Il concetto di forma di Stato

Con forma di Stato s’intende il rapporto che intercorre tra le autorità, dotate di potestà di imperio e la società civile (i cittadini), nonché l’insieme di principi e valori cui lo stato ispira la sua azione. Forma di Stato è diversa dalla forma di governo, analizzata subito dopo. I due concetti sono profondamente connessi, poiché la comparazione tra forme di governo è praticabile solo nell’ambito di una medesima forma di Stato. Inoltre, la distinzione tra forma di Stato e forma di governo sfuma quando il potere tende a concentrarsi completamente in capo a un soggetto o a una singola istituzione.

Ogni ordinamento statale adotta i suoi principi e i suoi valori, con cui regola il rapporto sopra citato.

Es. Nella Costituzione Italiana si parla di diritto di proprietà, libero commercio, libero mercato ecc. Tutti diritti basati su principi di economia liberale. Ma per esempio in Cina vigono principi antitetici.

Le forme di Stato sono classificabili secondo:

  • La rappresentatività del Capo dello Stato (Machiavelli): monarchiche; repubblicane.

** Principio di legalità: l’azione amministrativa si può esplicare solo nelle forme e nei limiti previsti dalla legge.

  • La loro evoluzione storica (Stato in senso diacronico):
  • Stato assoluto → privo di Costituzione, assoluta concentrazione dei poteri, reazione al sistema feudale.
  • Stato di polizia → c.d. assolutismo illuminato, il sovrano persegue il volere dei cittadini, ma senza Costituzione; la popolazione si trova ancora in una situazione di sudditanza.
  • Stato liberale* → dotato di Costituzione, nasce dalle rivoluzioni di fine ‘700, maggiori libertà economiche e individuali (libertà negative → Stato astensionista), separazione dei poteri, riconosciuto il principio di legalità** e quello di uguaglianza in senso formale.
  • Stato autoritario → forme di accentramento e personalizzazione del potere, che si autolegittima, diritti civili e politici molto limitati; viene tutelato il privilegio socioeconomico della borghesia.
  • Stato totalitario → III Reich tedesco, la concentrazione dei poteri in un solo leader è tale anche sotto il profilo formale e l’integrazione delle masse nel regime attraverso i plebisciti è compiuta.
  • Stato di democrazia pluralista → ampliamento del suffragio elettorale, sviluppo di partiti di massa e associazioni sindacali.
  • Stato sociale → forma dello stato democratico caratterizzato da magg. estensione della partecipazione politica, interventismo in campo economico e sociale, introdotte libertà positive (assistenza, educazione, ecc.), principio di eguaglianza sostanziale e sviluppo della pubblica amministrazione, nasce dal secondo periodo di rivoluzioni di metà ‘800. Si raggiunge l’uguaglianza sostanziale.

* Nascita dello stato liberale: le tappe storiche furono la Rivoluzione Inglese (Bill of Rights 1689), l’Indipendenza Americana (1776) e la Rivoluzione Francese (1789). Si inizia a parlare di Costituzione (la prima quella americana del 1787), ma anche di federalismo e presidenzialismo. La monarchia, da assoluta diventa costituzionale (≠ parlamentare!).

Classificazione dello Stato in senso sincronico

Distingue le forme di Stato contemporanee a seconda dell’esistenza e del livello di autonomia di enti di carattere decentrato, all’interno della struttura unitaria. Si è soliti distinguere i tipi di Stato in base a tre caratteri:

  • La compresenza di due livelli di governo, uno di carattere unitario che esercita le sue funzioni su tutto il territorio, l’altro decentrato, dotato di più centri di imputazione, ciascuno competente su un’area specifica del territorio.
  • La presenza di un ordinamento costituzionale di carattere unitario, con un testo costituzionale che disegna i lineamenti essenziali della forma di Stato e disciplina le competenze dei due livelli di governo.
  • Entrambi i livelli sono dotati di autonomia politica nei loro ambiti di competenza, entrambi hanno potestà legislativa nei loro ambiti di competenza, tali ambiti sono direttamente sanciti dalla Costituzione nazionale, con carattere rigido.

In base a tali parametri è possibile distinguere:

  • Lo Stato politicamente accentrato (Stato unitario), in cui le scelte di indirizzo politico sono riservate solo al livello centrale di governo. Può esserci un certo livello di decentramento, ma di carattere esclusivamente amministrativo.
  • Lo Stato politicamente decentrato (Stato regionale, Stato federale), in cui gli enti che compongono i due livelli di governo definiscono le proprie priorità politiche, nel loro ambito di competenza.

Stato federale vs regionale

Nello Stato federale rapporti tra l’apparato centrale e gli stati membri vengono concepiti secondo coordinate nuove rispetto alla forma di Stato unitario e a quella di Stato regionale.

Nella forma federale ogni stato mantiene la propria autonomia costituzionale, ma rinuncia alla propria sovranità. Mentre le Regioni hanno il loro statuto basato sulla Costituzione stessa, nella quale si elencano le materie di competenza legislativa delle Regioni, nella Costituzione di uno Stato federale è previsto un elenco di materie sulle quali può legiferare solo il parlamento federale, questo implica che su tutto il resto possono legiferare gli stati membri (clausola dei poteri residui). È inoltre possibile per gli stati federati dotarsi autonomamente di una Costituzione “interna”, ovviamente sottostante a quella nazionale.

Dal punto di vista finanziario invece, l’autonomia degli stati membri in uno Stato federale è massima, con solo una piccola quota da versare allo Stato. Avviene il contrario nello stato regionale, in cui lo Stato riscuote i tributi e solo successivamente li ridistribuisce alle Regioni.

Per quanto riguarda il Parlamento, nello Stato federale una camera è rappresentativa dell’intero corpo nazionale, l’altra rappresenta gli stati membri (es. Senato americano) le due Camere sono inoltre molto diverse (bicameralismo imperfetto). Questo non accade nello Stato regionale, il Senato non rappresenta affatto le Regioni, e ha le stesse competenze e procedimenti di formazione della Camera (bicameralismo perfetto). Esistono inoltre due circuiti di giustizia: quello federale si occupa dell’applicazione del diritto federale (e talvolta delle controversie fra soggetti di Stati federati diversi), il circuito statale si occupa dell’applicazione del diritto statale.

Infine, nella revisione della Costituzione, gli stati membri dello Stato federale partecipano sempre (alla base del patto federale stesso), nello Stato regionale le Regioni partecipano solo in via eventuale (assenza di maggioranza qualificata in parlamento).

13 settembre 2019

Le forme di governo

Per forma di governo si intende l’assetto dei rapporti che, nell’ambito delle singole Costituzioni, intercorrono tra i due organi politici principali: Parlamento e Governo, con il ruolo del Capo dello Stato (es. Presidente della Repubblica o Monarca).

Come visto prima, in passato i tre poteri di Parlamento, Governo e Capo dello Stato erano tutti uniti in una sola persona (Stato assoluto). La forma era la monarchia assoluta, che come abbiamo visto si evolve in costituzionale e poi parlamentare (attualmente in Olanda, Spagna, Lussemburgo, Svezia, Norvegia).

Le forme di governo contemporanee più diffuse sono:

  • Parlamentare
  • Presidenziale (pura)
  • Semipresidenziale
  • Direttoriale

Le forme citate differiscono per due criteri di differenziazione, la presenza in alcune di queste forme di due elementi non riscontrabili nel presidenzialismo. Nel parlamentarismo e nel semipresidenzialismo le forme di governo sono caratterizzate da:

  • Presenza di un rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo
  • Riconoscimento presso un potere (Presidente Repubblica o Monarca) della facoltà di scioglimento anticipato delle Camere

Sono quindi forme di governo miste → La separazione dei poteri non è rigida ma collaborativa e cooperativa.

Il presidenzialismo invece non prevede queste prerogative, è quindi una forma di governo pura, senza condizionamenti o elementi di incisività tra legislativo ed esecutivo → rigida separazione dei poteri.

Presidenzialismo (modello originale USA)

La separazione dei poteri è robusta (non del tutto rigida).

Il Presidente è eletto a suffragio universale dal corpo elettorale (che elegge i grandi elettori che votano il presidente), questo garantisce una forte legittimazione politica. Per questo motivo non è necessario un rapporto fiduciario con il Congresso, ma il Presidente non può neanche scioglierlo anticipatamente. Il Congresso è formato dalla Camera dei rappresentanti, che rappresenta il popolo e i suoi membri sono eletti a suffragio universale e diretto, dal Senato, che rappresenta gli Stati federati (ogni Stato ha due rappresentanti), anch’esso eletto direttamente dal popolo.

La Camera dei rappresentanti (435 membri) ha una carica che dura 2 anni, in Senato (100 membri) ogni 2 anni viene rieletto 1/3 dei membri, e ogni 6 anni si ha così il rinnovo totale. Per il Presidente, la durata del mandato è di 4 anni (può essere rinnovato una volta e basta) e non può essere sfiduciato (salvo impeachment), Il Congresso dal canto suo ha la garanzia di non poter essere sciolto per tutta la durata del mandato. Nonostante ciò, c’è una forte connessione tra i due poteri principali: solo il Presidente è titolare del potere esecutivo, ma si circonda di segretari (simili lontanamente ai ministri). Nelle nomine di tali segretari il Presidente è soggetto alla conferma del Senato, e lo stesso vale per la nomina dei giudici della Corte Suprema e per i trattati internazionali. Il Senato ha quindi potere di ratifica.

Il Congresso è l’organo che legifera, ma il Presidente può opporre il proprio veto. Il Presidente ha potere di iniziativa legislativa, ma il Congresso ha il potere economico e finanziario. Se il Congresso non vota nella direzione auspicata dal Presidente, la riforma non passa. Non si può parlare pertanto di una rigida separazione dei poteri come detto prima. A causa dell’elezione sfalsata, sono frequenti casi di “divided government”, in cui la maggioranza congressuale e di colore opposto a quello del Presidente. Questo porta a situazioni di competizione con effetti non sempre positivi per il rendimento della forma di governo.

Vi sono degenerazioni di questa forma di governo in Sud America, Africa e Asia, poiché ci sono più partiti.

Infatti, in USA ci sono solo due partiti (democratico e repubblicano) e la maggioranza politica che elegge il Presidente è la stessa che elegge il Congresso e quindi i Presidenti possono contare sulla maggioranza politica

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

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