Testo fondamentale italiano del diritto internazionale privato
Testo fondamentale italiano del diritto fondamentale privato è la Legge n. 218, le leggi speciali, le convenzioni internazionali e il diritto comunitario.
L'intento è chi applicherà il diritto (competenza giurisdizionale), questione della legge applicabile e nel caso la sentenza sia stata emessa all'estero può essere riconosciuta e produrre effetti?
Categorie delle norme del diritto internazionale privato
Le norme del d.i.p., siano esse di fonte interna, convenzionale o comunitaria sono riconducibili a 4 categorie:
Civil law: regole scritte.
Common law: assenza di leggi scritte, ma fondato sullo stare decisis, quindi sulla decisione del precedente.
- Norme sul diritto applicabile.
- Norme sulla competenza giurisdizionale.
- Norme sul riconoscimento e l'esecuzione.
- Regole sul funzionamento del sistema.
Norme di conflitto è sinonimo di norme di diritto internazionale privato e indica gli ordinamenti in conflitto.
Le norme diritto internazionale privato non sono norme che stabiliscono direttamente la disciplina per il caso, ma dettano dei criteri (c.d. criteri di collegamento), di carattere personale o territoriale cui è affidato il compito di designare il "diritto applicabile" tra quelli degli ordinamenti con cui la fattispecie è regolata.
La d.i.p. sul divorzio può dire che il divorzio internazionale è regolato dalla legge della comune cittadinanza delle parti. Se i coniugi non hanno una cittadinanza comune, allora bisogna guardare la residenza abituale di due coniugi.
Un criterio di carattere personale è la cittadinanza, mentre territoriale è il luogo di residenza (luoghi in cui le parti vivono). Tutte le norme che riguardano i figli cercano sì di localizzare la fattispecie, ma cercano anche di favorire il figlio materialmente e questo intento supera l'intento neutro.
I criteri di collegamento funzionano come un ponte che collega la fattispecie ad un determinato ordinamento giuridico. Sono le circostanze oggettive o soggettive idonee ad esprimere un collegamento significativo.
Legge n. 218/1995 e criteri di collegamento
La Legge n. 218/1995 è ispirata al principio della parità di trattamento tra la legge italiana e la legge straniera, senza privilegiare cioè a priori l'applicabilità della legge.
Queste norme sono neutrali perché non favoriscono la legge italiana, ma possono favorire anche quella straniera e sono anche bilaterali perché conducono in entrambe le direzioni.
Il giudice inglese (o di Common law) non applicherà la legge straniera, bensì la propria. Il motivo è che le parti coinvolte tendono ad andare il più velocemente dal giudice che secondo loro applicherà la legge più favorevole ai loro interessi (rush to court). Il giudice al quale mi appello prima sarà quello competente.
Es. caso francese in cui il marito è riuscito a bloccare le procedure della moglie tramite tattiche processuali: lei si trovava a Londra e lui a Parigi ha fatto appello al giudice. Il punto era il fuso orario, quindi si è presentato prima.
Litispedenza: pendenza per ricorrere ai vari giudici.
Devo guardare non solo come la legge francese disciplina il caso, ma anche le norme francesi che disciplinano.
Es. zio ricco argentino: la legge italiana dice che si applica la legge di cittadinanza e se la legge argentina, che riguarda la capacità delle persone, dice che si applica la legge di domicilio, allora si ritorna a guardare la legge italiana. Questo meccanismo (c.d. meccanismo di rinvio) è stato eliminato dal legislatore comunitario.
La legge applicabile: il richiamo ad un ordinamento straniero è da intendersi riferito a tutte le disposizioni di legge ivi vigenti che siano richiamate a disciplinare la fattispecie, anche le norme straniere di d.i.p. (meccanismo di rinvio). Rilevante sul piano pratico quando le norme di d.i.p. dell'ordinamento straniero designato dalle norme di conflitto del foro non considerano competente l'ordinamento cui appartengono, ma rinviano alla legge di un altro Stato.
Nei paesi musulmani si ha la legge religiosa e non statale. Come ci si comporta?
Categorie di figli e ordine pubblico
Categorie figli:
- Figlio legittimo: nato in costanza di matrimonio;
- Figlio legittimato: figlio nato fuori dal matrimonio, ma con genitori che poi si sposano;
- Figlio naturale riconosciuto: fuori dal matrimonio e riconosciuto;
- Figlio adottato.
Parlando di ordine pubblico, non si può seguire la legge religiosa.
Es. un marocchino non poteva riconoscere il figlio con la legge marocchina poiché nato da una relazione extraconiugale. Unità della famiglia è stato un ordinamento portante fino agli anni '70 in Italia, dove non si permetteva il divorzio.
Non si può applicare la legge marocchina perché vi è un valore da rispettare: il miglior interesse del minore (imposto da ONU e organizzazioni internazionali).
Regolamenti comunitari e diritto internazionale privato
La legge 218 è affiancata dai regolamenti comunitari. UE ha iniziato ad occuparsi di d.i.p. con il Trattato di Amsterdam, grazie al quale si è dotata di competenze che a loro volta hanno portato all'adozione di regolamenti che sono direttamente applicabili ed interamente senza misure di attuazione.
Differenza tra direttiva e regolamento: direttiva lascia libero lo Stato di adeguarsi, diversamente dal regolamento. Il regolamento ha lo scopo di uniformare, sostituendo le norme nazionali, mentre la direttiva ha lo scopo di armonizzare, quindi gli Stati hanno spazio per regolarsi. La direttiva richiede una legge di attuazione.
Es. in materia di famiglia c'è un regolamento e non c'è spazio per gli Stati, mentre per la famiglia riguardo i ricongiungimenti ci sono direttive perché bisogna dare spazio agli Stati.
Obiettivo primario dell'UE che nel 2000 decide di adottare i regolamenti: favorire la libera circolazione delle persone, eliminando qualsiasi barriera che lo impedisca. Circolare liberamente significa che spostandomi in un altro paese io non devo avere nessun ostacolo che sia da deterrente alla circolazione.
Gli Stati non rinunciano alla propria sovranità per quanto riguarda la disciplina materiale, lo fanno solo per quanto riguarda il d.i.p.
Regolamento dei contratti (Bruxelles I bis) è stato preceduto da una convenzione internazionale del 1968 (Convenzione di Bruxelles, in materia civile contrattuale) che vincolava gli Stati dell'UE --> si è passato alla comunitarizzazione del diritto internazionale privato con il Trattato di Amsterdam. Pag. 22 del manuale elenco dei regolamenti.
Giurisdizione internazionale
Attraverso i regolamenti di giurisdizione internazionale come Bruxelles I bis, Bruxelles II bis e le norme della legge italiana.
Cosa significa giurisdizione? È il compito che ha l'autorità giudiziaria di amministrare la giustizia. È un termine corretto da usare in d.i.p.
Competenza: è un termine nazionale.
Questi ordinamenti si occupano di dare ai giudici di vari paesi giurisdizione e competenza. Vi sono regolamenti che indicano anche le norme sulla giurisdizione delle competenze nazionali.
Bruxelles II bis regolamento CE n. 2001/2003 riguardo competenza, riconoscimento delle decisioni. Si dice regolamento doppio proprio perché riguarda le due questioni.
Materie affrontate: matrimoni, responsabilità genitoriale (non affrontata al corso) e abroga il regolamento 1347/2000 che trattava queste materie. Nel preambolo si spiega la ratio seguita ed è utile per spiegarle.
Le norme che ci interessano, al massimo ricordarsi il numero e il contenuto. Tutte le norme comunitarie vanno interpretate in maniera comune a tutti gli Stati dell'UE, bisogna individuare le nozioni comuni (es. la nozione di matrimonio non è ancora una nozione comune, perché in alcuni paesi c'è matrimonio dello stesso sesso, di sesso diverso, ecc...).
Regolamento Bruxelles II bis
Bruxelles II bis è un regolamento comunitario e nella sua applicazione richiede, come tutti i regolamenti comunitari, un'interpretazione che sia autonoma e comune. Questa è una difficoltà di questi regolamenti.
A chi si applica geograficamente Bru2bis? A tutti gli Stati membri (tranne Danimarca) senza eccezioni. Esso è stato il primo regolamento comunitario e gli Stati come GB non si erano ancora accorti degli effetti che questi regolamenti avrebbero avuto su di loro.
Qualunque giudice quindi può applicare Bru2bis.
Art. 2
Per decisione si intende qualunque decisione (decreto, sentenza, ordinanza) e prescinde dal carattere definitivo (in Italia diventa definitivo quando si ha sentenza di cassazione o quando non è più esperibile alcuna forma di impugnazione).
Anche dei tribunali ecclesiastici purché siano produttivi di effetti civili (art. 59-63), ad esempio in Italia l'annullamento della Sacra Rota. Anche atti pubblici esecutivi nello Stato di origine e accordi se esecutivi nello Stato di origine.
Giudice è anche titolare di competenze equivalenti nelle materie disciplinate come, ad es., servizi sociali.
Bru2bis prevale sui trattati internazionali oltre che alla legge italiana.
Materie escluse
Distinzione tra separazione e divorzio: sono due istituti giuridicamente distinti.
- Decisioni negative che rifiutano di rinunciare allo scioglimento del matrimonio o l'annullamento o la separazione personale. Questo perché è ispirato ad un principio che è il favor divortii: esso tende a favorire i divorzi, quindi alle decisioni negative.
- Scioglimento unioni non tradizionali. In Europa per unione tradizionale si intende il matrimonio così come inteso in tutti gli Stati dell'Unione europea, cioè fra persone di sesso diverso alla nascita o acquisito. Inoltre, unioni non tradizionali sono partnership registrate che sono unioni fra persone di sesso diverso o stesso sesso che non sono semplicemente convivenze di fatto ma che possono essere registrate, a discrezione dello Stato, e che attraverso questa registrazione consentono degli effetti giuridici. Sono formalmente riconosciute.
La separazione sospende i diritti e i doveri tra i coniugi e non scioglie il matrimonio. Richiede comunque un procedimento giudiziario e una sentenza di separazione. Con essa uno rimane separato ma coniugato, non può risposarsi perché non viene acquisito lo stato libero. I coniugi separati conservano gli stessi diritti ereditari dei coniugi. In Italia fino al 1970 era solo possibile la separazione.
Il divorzio è lo scioglimento del matrimonio. Esso si ha solo dopo.
Il divario tra i vari Stati è enorme perché negli ultimi dieci anni gli Stati si sono dati legislazioni diverse su queste unioni. Sono diverse sotto il profilo della loro applicazione soggettiva (chi può concluderla in Germania e chi può in Spagna, c'è chi le ammette a tutti e chi le ammette solo a persone di sesso diverso), sotto al profilo dei diritti e doveri (alcuni Paesi riconoscono stessi diritti e doveri del matrimonio tradizionale altri no).
In questo panorama l'UE è cauta e tende a sottrarre la definizione di cosa è matrimonio e divorzio ai propri regolamenti lasciando ai singoli Stati l'interpretazione.
L'apertura a questi temi sensibili arriva prima dalla società, poi ai giudici e per ultimo al legislatore.
Varie aperture: Corte europea dei diritti umani che si pronuncia sulla violazione o non violazione da parte di tutti gli Stati UE dei diritti contenuti nella convenzione sui diritti umani.
Nel 2010 Schal and Kopf VS Austria: due uomini austriaci che volevano sposarsi in Austria la quale non permetteva matrimoni dello stesso sesso ma permetteva partnership registrate. Vanno alla Corte dicendo che sono stati violati due diritti: non discriminazione e possibilità di sposarsi + privacy.
La Corte dice che non c'è una nozione condivisa di matrimonio e il matrimonio omosessuale è riconosciuto solo in alcuni Stati, però tutti indipendentemente dal sesso e dall'orientamento sessuale hanno diritto alla privacy ma l'Austria non viola questo diritto in quanto riconosce altre forme giuridiche di unione.
Conseguenza: in Italia manca un riconoscimento quindi siamo in violazione, da allora hanno iniziato ad arrivare ricorsi dall'Italia.
La Corte in Oliari VS Italia ha definito l'Italia colpevole ed entro fine anno l'Italia dovrà far uscire una legge rimediando così alla violazione entro fine anno.
In Italia nel 2012, in una sentenza, la Cassazione dice che il riconoscimento di un matrimonio tra persone di sesso diverso non è contrario all'ordine pubblico ma manca la legislazione, i giudici devono riconoscere però i singoli diritti di ogni caso.
Inoltre il Tribunale di Grosseto nel 2014 ha obbligato l'ufficiale di stato civile a riconoscere il matrimonio contratto in paese straniero.
3) Colpa o responsabilità (addebito della separazione o del divorzio). In alcuni ordinamenti la separazione o lo scioglimento possono essere addebitati ad uno dei coniugi. Esisteva in Italia ma oggi non più. La condotta di uno dei due coniugi oggi in Italia non influisce.
- Effetti delle decisioni di divorzio sui rapporti patrimoniali (rapporti economici, situazione economica, ad es. l'assegnazione dell'abitazione coniugale) e personali (diritto al nome cioè la possibilità dell'aggiunta del cognome del marito al proprio). Ciò che non rientra quindi viene regolato da leggi nazionali di diritto internazionale privato oppure eventuali regolamenti se esistenti.
- Questioni sui diritti successori dei coniugi divorziati o separati (c'è un regolamento del 2012 entrato in vigore agosto 2015).
- Obblighi di mantenimento, verso coniugi deboli e figli.
La giurisdizione
Art. 3 Competenza generale
Questa norma ha il compito di attribuire la competenza alle autorità giurisdizionali degli Stati membri che hanno un qualche collegamento (link) con i coniugi. I link sono ritenuti di una certa vicinanza e significativi tanto da consentire al giudice di avere competenza giurisdizionale. (cfr. Nazisti in Sud America).
Questo articolo dà preferenza a residenza abituale delle parti interessate. Novità per l'Italia come tanti paesi dell'EU perché nelle leggi nazionali solitamente si dà prevalenza alla cittadinanza.
Vengono date diverse opzioni giurisdizionali alternative (o) che vengono messe tutte sullo stesso piano, sono concorsi alternativi di criteri di giurisdizione.
In elenco sono competenti le autorità giurisdizionali dello Stato membro:
Forum shopping evidenziato dall'art. 3 (o rush to court) è un effetto che è enormemente facilitato dall'art. 3 che attribuisce la giurisdizione a diversi giudici, quel fenomeno in virtù del quale è favorito chi avvia per primo il procedimento. Favorito dalla combinazione di
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