Indice
- Le obbligazioni in generale ....................................................................................................................... 2
- Specie di obbligazioni .................................................................................................................................. 7
- Modifiche soggettive dell’obbligazione ............................................................................................. 13
- L’adempimento ............................................................................................................................................ 18
- Modi di estinzione dell’obbligazione diversi dall’adempimento .................................................... 23
- L’inadempimento ......................................................................................................................................... 26
- Il contratto in generale .......................................................................................................................... 33
- Gli elementi essenziali del contratto ................................................................................................... 37
- Gli elementi accidentali ............................................................................................................................ 49
- Le parti del contratto ............................................................................................................................... 56
- Trattative e responsabilità precontrattuale .................................................................................... 60
- La conclusione del contratto ................................................................................................................ 63
- I vincoli precontrattuali ......................................................................................................................... 69
- L’interpretazione del contratto ............................................................................................................ 72
- L’integrazione del contratto .................................................................................................................. 77
- Gli effetti del contratto .......................................................................................................................... 79
- L’invalidità del contratto ....................................................................................................................... 84
- Le vicende del rapporto contrattuale e le sopravvenienze ............................................................ 89
- La compravendita ....................................................................................................................................... 96
- Gli altri contratti traslativi ................................................................................................................. 104
- I contratti di godimento ........................................................................................................................ 108
- I contratti di cooperazione nell’altrui attività giuridica ............................................................ 112
- I principali contratti reali ..................................................................................................................... 114
- Contratti per prestazioni di servizi ...................................................................................................... 117
- Le obbligazioni nascenti da atto unilaterale e dalla legge .......................................................... 120
- Il sistema della responsabilità aquiliana .......................................................................................... 125
- Il danno non patrimoniale .................................................................................................................... 129
- La struttura dell’illecito aquiliano .................................................................................................... 131
- Ipotesi particolari di responsabilità dettate dal codice civile .................................................... 134
- Ipotesi particolari di responsabilità disciplinate al di fuori del c.c. .......................................... 137
- Le conseguenze dell’illecito civile ....................................................................................................... 139
- Profili generali ......................................................................................................................................... 140
- Le garanzie personali ............................................................................................................................... 143
- Le garanzie reali ........................................................................................................................................ 148
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I diritti relativi
Le obbligazioni in generale
1. Nozione di obbligazione. La giuridicità del dovere
Alla disciplina delle obbligazioni è dedicato il libro IV del c.c. in cui però non è presente una vera e propria definizione di obbligazione. Le obbligazioni iniziano ad essere regolamentate solamente nel 1942 a causa di un vero e proprio cambio nell’economia italiana. Continua comunque ad essere assente una definizione di obbligazione.
Questo perché l’obbligazione viene vista e regolata di conseguenza come un dovere giuridico.
In generale l’obbligazione vede protagonisti due soggetti, il soggetto (debitore) che deve mantenere un determinato comportamento nei confronti di un altro soggetto (creditore). La posizione giuridica dell’obbligato viene definita di debito, mentre quella del creditore è di credito. Il debitore è obbligato ad eseguire una prestazione al creditore. Al creditore non è richiesto tenere nessuna particolare condotta.
Dall’obbligazione va distinto l’obbligo. L’obbligazione ha infatti a che fare esclusivamente con obblighi di tipo patrimoniale, mentre gli obblighi possono essere anche di tipo morale, religioso o sociale.
La prestazione può consistere in una condotta attiva o omissiva:
- Condotta attiva: può trattarsi ad esempio di una prestazione di dare, ad es. l’obbligo del venditore di dare il bene venduto, o di fare, appaltatore che deve eseguire l’opera commissionata.
- Condotta omissiva: può trattarsi del non fare una determinata attività, ad es. chi si impegna a non commercializzare un prodotto in una determinata area geografica.
Il rapporto obbligatorio si identifica nel rapporto che si instaura tra debitore e creditore, ossia la pretesa che il creditore si aspetti una determinata prestazione dal debitore. Spesso può capitare che i due soggetti siano la medesima persona, basti pensare al contratto di compravendita, dove chi vende è obbligato allo stesso tempo a dare al cliente la casa e allo stesso tempo aspettarsi un corrispettivo. Stessa cosa per il compratore, che ha diritto all’immobile ma è allo stesso tempo obbligato al pagamento dell’immobile.
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2. Le fonti delle obbligazioni
“Le obbligazioni derivano da contratto, fatto illecito o da ogni altro atto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico”. Da questa definizione presente nel libro IV del c.c. si distinguono 3 tipi di obbligazioni e non più 4 come anticamente era previsto. Vengono difatti identificate come fonti delle obbligazioni il contratto, il fatto illecito e altri fatti che possano costituire obbligazioni anche in assenza di una disposizione generale che li qualifichi in una determinata categoria, ad es. il provvedimento amministrativo che vincola i relativi destinatari a compiere gli atti previsti.
Sono atti e fatti idonei a produrre obbligazioni:
- Promessa unilaterale.
- Gestione d’affari.
- Pagamento dell’indebito.
- Arricchimento senza causa.
Si presta particolare attenzione ai contatti sociali, che prevedono che anche in mancanza di un contratto concluso le parti fanno affidamento nell’esecuzione di talune prestazioni. La categoria si sofferma particolarmente sul campo delle relazioni che si instaurano tra paziente e medico, il quale in quanto professionista è tenuto ad eseguire la prestazione terapeutica o diagnostica in forza del contratto che ha, non con il paziente, bensì con l’azienda ospedaliera. Il contatto sociale in questo caso è evidente, in quanto una delle due parti si aspetta qualcosa dall’altra, nonostante tra questi non vi sia un contratto. Il contratto esiste tra il paziente e l’azienda ospedaliera, ma non tra lui e il medico curante. La tutela del diritto di salute obbliga il medico ad eseguire l’attività terapeutica o diagnostica.
3. I soggetti dell’obbligazione
L’obbligazione può essere descritta mediante tre caratteri: soggetti, prestazione, e interesse del creditore.
I soggetti devono essere determinati o determinabili. Nella generalità dei casi i soggetti sono determinati al momento della nascita dell’obbligazione. I soggetti dell’obbligazione possono comunque essere determinati in seguito. I soggetti dell’obbligazione possono anche essere determinati in relazione alla titolarità di altra posizione giuridica, ad esempio nei titoli di credito, dove il debitore viene identificato in base al titolare del documento in cui il credito stesso è incorporato.
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Nel caso delle obbligazioni propter rem l’obbligato è il titolare di un diritto reale. In questo modo l’obbligazione può essere trasferita da un proprietario all’altro nel caso di vendita della cosa.
3.1 La prestazione
La prestazione è l’attività che deve compiere il debitore nei confronti del creditore per soddisfare il credito di quest’ultimo.
La prestazione può consistere in un contegno positivo, dare o fare, o in un contegno negativo, non fare.
La prestazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del creditore. È quindi suscettibile di apprezzamento economico. La patrimonialità della prestazione è quindi necessaria a differenziare l’obbligazione in senso stretto dall’obbligazione più generale. La patrimonialità della prestazione non deve per forza riguardare l’interesse del creditore, ma anche del debitore.
La prestazione può essere, inoltre, materialmente impossibile, quando il debitore deve tenere una condotta oggettivamente irrealizzabile. Mentre la prestazione può essere giuridicamente impossibile se la prestazione è possibile sul piano strettamente materiale ma non sul piano giuridico. Una prestazione impossibile e sul piano materiale e sul piano giuridico non può essere messa a condizione di un’obbligazione, in caso contrario, l’obbligazione sarebbe nulla.
L’impossibilità deve essere ben distinta dalla difficoltà di realizzazione, che non incide sulla validità dell’obbligazione. Se un debitore che deve una prestazione difficilmente realizzabile, non la porta a compimento, il debitore è inadempiente, si parla quindi di inadempimento.
Altro requisito fondamentale è la liceità della prestazione, ovvero la prestazione deve essere conforme a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume.
La prestazione dell’obbligazione deve essere determinata o comunque determinabile. La prestazione può essere determinabile quando vengono indicate le modalità per procedere alla determinazione. La determinazione può fondarsi anche su leggi e usi. Gli usi vengono distinti in usi negoziali o contrattuali.
3.2 L’interesse del creditore
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La prestazione deve corrispondere ad un interesse anche non patrimoniale del creditore. L’obbligazione non può esistere senza l’interesse del creditore.
L’interesse deve essere distinto dal vantaggio economico che la prestazione apporta. Questo vantaggio peraltro, può non riguardare direttamente il creditore ma anche un terzo, ad esempio il creditore del creditore.
Oltre alla sua importanza nella costituzione dell’obbligazione, l’interesse del creditore è fondamentale nel processo di determinazione della prestazione dovuta. Determinata in base allo sforzo fatto dal creditore per dare al futuro debitore il bene o il servizio.
L’interesse del creditore è altresì fondamentale come criterio della prestazione dovuta, comportando l’estinzione dell’obbligazione o facendo continuare il rapporto di debito con il suo debitore.
L’interesse in un’obbligazione non è esclusivamente del creditore, bensì anche del creditore, che con il compimento della prestazione vede estinguere il suo obbligo nei confronti del creditore.
4. La buona fede
L’articolo 1157 del c.c. impone a creditore e debitore di comportarsi “secondo le regole della correttezza”. La correttezza e la buona fede sono regole che devono essere sempre seguite nello svolgimento delle trattative e più in generale, dei contratti.
La buona fede si sostanzia nell’obbligo di salvaguardia, ossia nel dovere di ciascun soggetto di preservare l’utilità dell’altro nella misura in cui ciò non importi un notevole sacrificio del proprio interesse. In sostanza l’obbligo di salvaguardia vieta al creditore di abusare del proprio diritto. L’obbligo di salvaguardia incide anche sul debitore, il quale è tenuto ad un corretto adempimento dei suoi obblighi, cercando di preservare gli interessi del creditore. La buona fede è un criterio integrativo del contenuto dell’obbligazione.
Sono stati infatti ricondotti al principio di buona fede i così detti doveri di cooperazione e di protezione, quali:
- Il dovere di informazione.
- L’obbligo di eseguire prestazioni diverse ed ulteriori per salvaguardare l’interesse dell’altra parte.
- Il dovere di tolleranza del creditore che ha ricevuto una prestazione non del tutto conforme a quella pattuita ma che va comunque a soddisfare il proprio interesse.
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Specie di obbligazioni
1. Classificazione delle obbligazioni: cenni introduttivi
Diversi sono i modi di classificazione dell’obbligazione. Uno di questi è il contenuto della prestazione. Un altro metodo di classificazione delle obbligazioni è il bene oggetto della prestazione, in base a questo si dividono le obbligazioni di specie e le obbligazioni di genere. Un’obbligazione che vede protagonisti più soggetti viene definita obbligazione soggettivamente complessa, nel cui ambito vanno distinte le obbligazioni solidali da quelle parziarie. In base alla facoltà di scelta della prestazione da eseguire le obbligazioni si distinguono in: semplici, alternative e facoltative. Altra distinzione fondamentale è quella fra obbligazioni di mezzi e di risultato.
2. Classificazione in base all’oggetto del comportamento dovuto (dare, fare e non fare)
In base al comportamento attivo o omissivo del debitore si identificano due tipologie di obbligazioni.
2.1 Obbligazioni di dare
Esistono due tipologie di obbligazione di dare: il trasferimento di un diritto e la consegna di un bene.
La prestazione di dare va intesa come un trasferimento di un diritto, ovvero è un adempimento di un obbligo precedentemente assunto, di trasferire. La datio costituisce quindi l’esecuzione dell’obbligo di consegnare un bene rispetto al quale il diritto reale si è già costituito o trasferito.
In altri casi il compimento dell’atto traslativo è inteso come una prestazione di facere anziché di dare.
2.2 Obbligazioni di fare. Obbligazioni di mezzi e di risultato
Le obbligazioni di fare sono tutte quelle obbligazioni che hanno come oggetto la prestazione di svolgere un’attività manuale. Come “sottospecie” di queste possiamo trovare le obbligazioni di mezzi e le obbligazioni di risultato.
- Obbligazioni di mezzo: tutte quelle obbligazioni in cui il debitore è incaricato di svolgere un’attività senza una determinata finalità che determini l’esito favorevole del creditore, ad es. il prestatore di opera professionale, che si impegna a compiere l’attività senza raggiungere una determinata finalità.
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- Obbligazioni di risultato: in cui ciò che importa è il risultato dell’azione, a prescindere da come viene raggiunto.
Accade spesso che un’obbligazione non possa essere classificata in una delle due descritte sopra, in quanto è un “misto fra le due”, ad es. l’appaltatore che prende in carico una costruzione deve operare ma allo stesso tempo raggiungere un determinato risultato.
2.3 L’obbligazione di non fare
Sono obbligazioni di non fare tutte quelle obbligazioni in cui il debitore deve mantenere un contegno omissivo, non svolgere una determinata attività, non compiere una determinata azione.
Sono quindi queste obbligazioni negative. Queste costituiscono l’obbligo, in capo al debitore, di non tenere determinate condotte imposte dal creditore e che non vanno a ledere la libertà dell’individuo o la sua dignità.
Nel caso in cui il debitore vada contro gli obblighi di “non fare”, il creditore può dichiarare che il suo debitore è inadempiente.
3. Obbligazioni generiche e specifiche. Obbligazioni fungibili e infungibili
La natura dell’oggetto dell’obbligazione forma il discrimen che permette di distinguere le obbligazioni specifiche dalle generiche.
- Obbligazioni specifiche: hanno per oggetto beni specificati e determinati nella loro individualità.
- Obbligazioni generali: deve prestare determinati beni in base all’appartenenza ad un genus, ovvero ad un genere. Il genere può anche essere limitato (genus limitato) in base alla provenienza o a altri fattori.
L’oggetto dell’obbligazione generica non può essere indeterminato né considerato tale. Infatti, il primo criterio di determinazione del bene dell’obbliga
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