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Appunti di diritto penitenziario

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Corte costituzionale e principio di irretroattività

Corte costituzionale: decisione super importante e recente che riguarda l’applicazione del principio ex art. 25 c. 2 Cost. (irretroattività norma sfavorevole) anche alle norme su esecuzione penitenziaria → prima: questo principio non si applicava né principio proc penale: tempus regit actum.

Fino ad oggi il principio che si riteneva applicabile per le norme penitenziarie era il tempus regit actum: principio del oggi invece, grazie ad una decisione della Corte Costituzionale, anche per le norme sull’esecuzione della pena vale il principio dell’irretroattività delle norme penali sfavorevoli, ex art. 25 co. 2 Cost.) → decisione molto importante e recente: sent. 32/2020.

Evoluzione

Evoluzione (sentenze nel tempo) → Sent. sezioni unite 2006: alle norme sull’esecuzione della pena non si applica il principio di irretroattività della norma sfavorevole.

➔ L. 103/2018: ha inserito tutta una serie di nuove fattispecie di reato cui si applica l’art. 4-bis sul divieto di concessione dei benefici e di accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti (particolarmente gravi??), per cui se non collabori o la tua collaborazione non è fruttuosa non puoi accedere ai benefici penitenziari.

  • Si tratta di norma introdotta nel ’91 che all’inizio aveva un contenuto diverso, e che è stata modificata dopo la strage di Capaci.
  • Dovuta ad esigenze di raccolta delle prove: utile collaborazione degli ex partecipanti alle cosche mafiose.
  • Norma che ha una spiegazione di politica criminale chiara -> nel tempo ha subito numerose trasformazioni, che hanno comportato una progressiva implementazione del novero delle fattispecie considerate reati ostativi alla concessione dei benefici penitenziari, e quindi rientranti nell’art. 4-bis, non più solo reati di mafia ma anche molti altri reati, tra cui i reati di corruzione (es. caso Formigoni, ex presidente della Lombardia).

➔ La l. 3/2019 ha esteso la portata del c. 1 dell’art. 4-bis anche ad altre fattispecie di reati vs la PA.

Questo ha avuto un duplice impatto per i soggetti condannati.

  • D’ora in avanti se si viene condannati per uno di questi reati si dovrà rispondere secondo lo schema presuntivo dell’art. 4-bis o.p.
  • Previsione eccezionale.
  • In più si applicherà la rispetto al meccanismo di sospensione dell’ordine di esecuzione, perché questo meccanismo normalmente funziona per le pene che non superino il limite dei 4 anni, ma ci sono delle eccezioni, fra cui proprio il 4-bis. (per cui anche se il soggetto fosse condannato, per es, a 3 anni per corruzione, andrebbe comunque in carcere).

Applicare retroattivamente queste previsioni significa che il soggetto che ha commesso il fatto in precedenza alla modifica che inserisce questi reati contro la PA nell’art. 4-bis, si trova applicata retroattivamente la norma di sfavore.

Effetti:

  • Pdv sostanziale: per questi soggetti o passano attraverso il meccanismo della collaborazione (di cui ha senso parlare, però, solo per i reati associativi di stampo mafioso e forse anche per la corruzione) oppure bisogna seguire regole presuntive dell’art. 4-bis e la norma processuale su sospensione dell’ordine di esecuzione (nel suo limite di 4 anni) che non si applica all’art. 4-bis perché è un’eccezione.

Applicazione retroattiva della norma sfavorevole ma da oggi con la nuova pronuncia della Corte costituzionale no.

Con questa legge c’è stata una levata di scudi della dottrina per cercare di argomentare la natura sostanzialmente penale di alcune previsioni della legge sull’ordinamento penitenziario (alcune sono considerate previsioni “processuali” ma talune sono sostanzialmente penali) ad esempio le misure alternative, in quanto incidono fortemente sulla qualità della pena, non ha senso non considerarle sostanziali → ratio: data la natura penale di alcune previsioni sull’esecuzione della pena, non tutte ma alcune, quindi è giusto applicare il principio penale di irretroattività e non il principio processuale di tempus regit actum.

  • La misura alternativa ha natura sostanziale e non processuale → applicazione principi penali.
  • È da anni che si attende una pronuncia di questo genere da parte della Consulta, ma questa aveva sempre evitato tale pronuncia -> perché? L’attuale della questione oggi deriva dal fatto che la norma colpisca oggi i “colletti bianchi”.
  • Principio di La consulta aveva evitato questo argomento elaborando il “non regressione nel trattamento” -> se il soggetto che si trova in esecuzione di pena ha già maturato i presupposti x la concessione di un certo beneficio e in quel momento cambia la legge ed essa richiede dei presupposti più gravosi, il principio di non regressione del trattamento fa sì che a quel soggetto questa nuova norma non si applica.

È fondamentalmente un modo diverso per dire che in quel caso la norma sfavorevole è irretroattiva, ma la Corte ha sempre parlato di non regressione nel trattamento senza trattare direttamente la questione dell’illegittimità dell’art. 25 co. 2 Cost.

Ma questo principio andava bene solo nella misura in cui ci sia già stato inizio dell’esecuzione penitenziaria e ci sia già stato un lasso di tempo x la maturazione dei presupposti per l’ammissione ai benefici (?)

  • Idea prof: il legislatore non deve intervenire con modifiche, si tratta solo di qualificare una norma come penale o processuale e applicare i principi conseguenti.

Varie idee di riforma

Diritto penitenziario: momento di grande fermento legislativo di recente ma oggi finito -> perché?

  • Nel 2013: la Commissione Palazzo aveva ad oggetto solo la riforma del sistema sanzionatorio in periodo di progetti di riforma cod. parte generale; a Roma viene elaborato un progetto di riforma che però non ha avuto seguito.
  • Nel 2015, due anni dopo, vengono nominati gli Stati generali x l’esecuzione penale → (qualcosa di ancora più specifico, in quanto riguarda l’ambito di competenza specifica della magistratura di sorveglianza).
  • Legge-delega Orlando n. 103/2017: che riguardava il tema specifico della legge sull’ordinamento penitenziario → individua vari macro-temi su cui bisogna intervenire.

Viene nominata una commissione più ristretta (composta da 35 membri fra professori e magistrati, raggruppate in 3 sottocommissioni (Queste proposte di riforma non sono state molto attuate):

  • Commissione Giostra propone una riforma di sistema, che riguarda la vita detentiva e le norme procedurali.
  • Sottocommissione Cascini: riguardante il tema dei minori e della giustizia riparativa.
  • Sottocommissione Pelissero: riguardante l’imputabilità, le misure di sicurezza e la sanità in carcere.

Si ha una mini-riforma nel 2018 con cui cambia poco o nulla.

Cosa è successo? L’idea di una riforma sistematica è stata abbandonata, ci sono state modifiche minimali.

Non è un caso che la Corte costituzionale abbia supplito all’assenza di una riforma sistematica, con una serie di pronunciamenti fondamentali → la corte si è interessata in particolare del tema delle preclusioni e delle presunzioni di pericolosità sociale.

(sent. 253/2019: declaratoria di incostituz. c. 1 art. 4-bis ord. Pen. sui permessi premio -> la corte scardina la presunzione di pericolosità sociale e quindi la preclusione dell’art. 4-bis = illegittimità costituzionale dell’articolo 4-bis, comma 1, dell’Ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità della partecipazione all’associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti) con la criminalità organizzata.

La Corte (sentenza scardina la presunzione di pericolosità sociale ex art. 4-bis, perché assoluta. (Internet: resta questa preclusione, ma non in modo assoluto, perché può essere superata se il magistrato di sorveglianza ha acquisito elementi tali da escludere che il detenuto abbia ancora collegamenti con l’associazione criminale o che vi sia il pericolo del ripristino di questi rapporti. Dunque, la presunzione di pericolosità del detenuto non collaborante non è più assoluta ma diventa relativa. (X + vedi archivio penale, preferiti cell).

+ Scardina la presunzione pericolosità sociale rispetto detenzione domiciliare speciale, come già nella sentenza 239/2014 (= detenzione x detenute madri: la pena viene eseguita nel proprio domicilio o nei ICAM = struttura a custodia attenuata x detenute madri) – nuova pronuncia è 76 del 2017??

Ragionamento della Corte: la presunzione di pericolosità che è alla base della preclusione dei benefici del 4-bis ha senso se incide sul diritto proprio del detenuto alla sua rieducazione (bilanciamento tra interesse della sicurezza sociale di neutralizzare persone pericolose socialmente vs art. 27.3 Cost. d rieducazione -> in certi contesti si considera il primo interesse come più pregnante → questo bilanciamento va bene se fatto dalla magistratura di sorveglianza, se valutato caso x caso, xk preclusione assoluta cristallizzata dal legislatore rischia di essere considerata irragionevole secondo l’art. 3 (e 27 co. 3??) → art. 4-bis non può precludere l’accesso ai benefici in assenza di collaborazione per la detenzione domiciliare speciale -> perché ci va di mezzo anche interesse del minore: è soggetto terzo diverso e fragile che deve ricevere tutela specifica. (x sicurezza archivio penale prefe cellulare).

➔ Quindi: fino ad un certo punto grande fervore legislativo, recentemente interventi della Corte costituzionale che supplisce all’inerzia del legislatore.

Situazione italiana oggi

Le norme costituzionali che riguardano il carcere sono solo l’art. 27 co. 3 e l’art. 13 co. 4.

Art. 27 c. 3 Cost.: Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

  • Molti padri costituenti erano stati in carcere.
  • Inizialmente l’art. 27 co. 3 era all’inverso, ovvero prima veniva la rieducazione, e poi il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, però il professor Bettiol ha chiesto l’inversione dei 2 motivi, che è stata realizzata all’ultimo momento per fugare il dubbio che vi fosse, da parte dell’Assemblea Costituente, una piena condivisione, un pieno consenso sui principi della scuola positiva (pro rieducazione).
  • In più l’art. 27 co. 3 permette di sostenere che non è secondario che il principio di divieto di trattamento contro il senso di umanità preceda quello di rieducazione della pena → questo ordine va sfruttato in chiave esegetica: non può esistere rieducazione senza perfetto rispetto del principio del divieto di trattamento contrario al senso di umanità, perché l’essenza della rieducazione passa attraverso il consenso del condannato.

Concetto del consenso è fondamentale perché discussioni alla base dell’art. 13: nessun reo considererebbe giusta una pena che vada oltre alla propria colpevolezza e quindi non si predisporrebbe mai al percorso rieducativo.

Uguale: se la persona non vede rispettata la propria dignità/ e riconosciuta la propria umanità non si predisporrà mai al proprio cammino rieducativo -> se il soggetto condannato non si vede riconosciuto come essere umano, come titolare di diritti fondamentali, non c’è alcuna speranza di adesione al percorso rieducativo, che si predisponga a un cammino di rieducazione.

Art. 13 c. 4 Cost.: è punita imperativo) ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

Progetti di riforma

Situa ITA:

Parlare di rieducazione è giusto ed ha senso, ma è chiaro che il percorso rieducativo va individualizzato in base alla tipologia di persona ed alle sue esigenze, cucito addosso al soggetto che esegue la pena. Quindi bisogna capire che soggetti si trovano oggi in carcere e solo dopo disegnare il percorso rieducativo.

  • N° detenuti è diminuito fino a 2015, è aumentato dal 2016 al 2019.
  • Sovraffollamento sempre da 2012 -> l’8 gennaio 2013 l’Italia viene sanzionata con la sent. Torreggiani x violazione dell’art. 3 CEDU (trattamento disumano e degradante) -> Corte EDU ha inteso allargare (le maglie) dell’art. 3 fino a farvi rientrare anche comportamenti non dolosi quali (quelli posti in essere da??) l’amministrazione penitenziaria in senso lato.
  • Inizio 2013: quando la Corte condanna l’Italia, i detenuti erano circa 67mila, e interviene con questa sentenza pilota (= sent. su 1 caso che congela i ricorsi simili x permettere allo stato di risolvere un problema su cui ci sono molti ricorsi, perché è un problema strutturale che riguarda tutta la dinamica Italiana) -> c’erano 3mila ricorsi su queste tematiche, i ricorsi sono stati rispediti all’Italia grazie alla sent. pilota.

(31 dicembre 2012 nelle carceri erano presenti 65.000, e agli inizi del 2013 erano 67.000 detenuti anziché 47.000).

  • Quando Corte EDU condanna ita i detenuti in carcere erano circa 67mila, Corte EDU quindi mette in mora l’Italia e viene concesso 1 anno x adempiere, i ricorsi vengono congelati e si chiede all’Italia di risolvere il problema sovraffollamento, e si suggerisce di farlo implementando l’accesso alle misure alternative, al fine di diminuire gli ingressi e aumentare le uscite.

→ L’Italia attua molte riforme per cercare di ottenere questo risultato, e produce un numero spropositato di misure alternative, come detenzione domiciliare pene non superiori a diciotto mesi (l. 199/2010): si stabilizza, nel 2013, la L. 199/2010 – Esecuzione della pena presso il domicilio, c.d. “Svuota carceri”.

Misura introdotta dalla l. 199/2010, ha subito successive modifiche concernenti il limite di pena. Inizialmente prevista per una durata di tempo limitata al 31 dicembre 2013, è stata stabilizzata dal dl 23 dicembre 2013 n. 146.

Ai condannati con pena detentiva (anche residua) non superiore a diciotto mesi, può essere concessa dal tribunale di sorveglianza la possibilità di scontare la pena presso la propria abitazione o un altro luogo, pubblico o privato.

Rispetto alla detenzione domiciliare non cambia il contenuto ma cambia la competenza (viene attribuita al singolo magistrato di sorveglianza: organo monocratico → in questo modo si hanno tempi più rapidi rispetto al tribunale di sorveglianza che è competente x misure alternative) e i presupposti (x detenzione domiciliare: limite pena dipende dal tipo di pena; ≠ esecuzione della pena presso il domicilio: la pena da scontare (anche residua) dev’essere non superiore ai 18 mesi + assenza di pericolosità) → Il magistrato di sorveglianza deve concedere la misura salvo che il detenuto venga considerato pericoloso.

(a diferenza delle altre misure alternative che non vengono concesse a meno che)

(Internet: In ogni caso – anche senza la richiesta dell’interessato – la direzione dell’istituto di pena preparerà per ciascun detenuto che rientra nelle condizioni previste dalla legge una relazione sul comportamento tenuto durante la detenzione e sulla idoneità dell’alloggio, oppure raccoglierà la documentazione medica e terapeutica, qualora si tratti di persona dipendente da droga o alcool intenzionata a seguire un programma di cura. Il magistrato di sorveglianza provvederà con un’ordinanza, imponendo le opportune prescrizioni.)

  • Liberazione anticipata speciale/LAS: questo istituto è durato solo un biennio -> si è previsto uno sconto di pena più cospicuo, di 75gg, rispetto ai 45 giorni ordinari tutt’ora previsti.
  • Un’altra idea era quella di permettere al PM di fare valutazione ex ante prima di mandare in carcere un soggetto, se c’era stato un periodo di custodia cautelare o di arresti domiciliari e quindi c’era stata la possibilità di monitorare il comportamento del soggetto, di apprezzare anticipatamente la liberazione anticipata per vedere con quell’apprezzamento se i limiti di pena scendevano sotto i 4 anni e quindi aveva la possibilità di accedere, senza passare dal carcere, alle misure alternative.

Tutto questo x rispettare quanto richiesto dalla Corte EDU: riforme che in parte sono state criticate perché sono solo misure ad hoc predisposte per porre rimedio ad un’emergenza, ma hanno raggiunto un risultato importante, perché al 31 dicembre 2015 i detenuti erano 13mila unità in meno. Nello stesso periodo si è cercato di implementare capienza, quindi si sono cercate o costruite nuove strutture.

➔ Il piano carceri x costruire nuove strutture è del 2010, quindi precedente alla decisione della Corte EDU.

Nel 2015 la Corte EDU dice che l’Italia ha risolto il problema nei termini concessi, il caso Torreggiani si chiude, ma il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa dice che la situazione continuerà ad essere monitorata → dopo la fine del 2015 però i numeri hanno ricominciato a salire.

Distribuzione delle persone detenute in base alla natura giuridica della loro posizione

  • Definitivi (41.500 unità, 70%).
  • Ricorrenti (3.000 entità, 5%).
  • In attesa del 1° giudizio (9.000 entità, 16%).
  • Appellanti (circa 5.000 unità, 8%).

➔ 2-3-4: Custodia cautelare: 30% -> sono da considerarsi innocenti fino a prova contraria, dun

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CriUniTn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penitenziario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Menghini Antonia.
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