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Diritto UE

L’Unione Europea è un’organizzazione internazionale.

Diritto primario: norme costituzionali dell’UE. Il diritto dell’Unione Europea può essere diviso nella parte istituzionale e nel diritto sostanziale. Il corso si dedica essenzialmente al diritto istituzionale.

Il programma ha una parte speciale e una parte generale. Gran parte del corso è sulla parte generale, diviso in una serie di capitoli.

Il primo è dato dallo studio delle origini e del processo di integrazione. Dopo le lezioni introduttive andremo a studiare l’assetto dell’Unione Europea. Poi sulle istituzioni politiche: sia il dato strutturale che funzionale (i loro poteri). Poi le fonti dell’orientamento giuridico dell’Unione, e le caratteristiche e le competenze della Corte di giustizia con successivo approfondimento delle relazioni esterne dell’UE.

L’origine e l’evoluzione del processo d’integrazione europea

Il processo d’integrazione europea nasce negli anni ’50 del secolo scorso con l’istituzione delle tre comunità europee, da quest’origine si arriva all’Unione Europea.

Il contesto nel quale vengono a sorgere le tre comunità europee è quello del secondo dopoguerra ed è un contesto caratterizzato dal fatto che in quegli anni vengono a moltiplicarsi le organizzazioni internazionali attraverso le quali si realizza la cooperazione tra gli Stati europei e non solo.

Quindi, il grande sviluppo delle organizzazioni internazionali è dopo la seconda guerra mondiale. Tra gli anni 40 e 50 si moltiplicano le organizzazioni regionali, dunque europee, e alcune di esse sono di tipo classico, nelle quali abbiamo una cooperazione intergovernativa. Queste sono tre.

La prima è OECE (Organizzazione Europea per la Cooperazione Economica) che serviva per la gestione degli aiuti del piano Marshall. Questa andrà a esaurire la sua funzione e sarà sostituita dall’OCSE (Organizzazione Cooperazione e Sviluppo Economico). Un secondo ambito è l’ambito militare: qui la più importante realizzazione è la NATO. La NATO è un’organizzazione che comprende anche gli USA e il Canada, non solo Stati europei, ed anche l’UEO, in ambito militare, che nasce nel 1954 come sviluppo di Patti tra Francia e Regno Unito. Nel 49 abbiamo la costituzione del Consiglio d’Europa, firma 5 maggio 1949. Il Consiglio d’Europa ha scopo politico, di tutelare democrazia, diritti fondamentali, stato di diritto.

NB: Queste sono ONG di tipo classico, tipiche forme di cooperazione intergovernativa.

Caratteristiche delle organizzazioni internazionali classiche

Le fondamentali caratteristiche sono 3: primo, come tutte le ONG, anche queste organizzazioni hanno diversi organi, ma in questa organizzazione è predominante l’organo formato dagli Stati membri, tutela interessi particolaristici, possono avere le seguenti denominazioni: il comitato dei ministri, il segretariato e un’assemblea parlamentare.

Il comitato è l’organo che rappresenta gli Stati nel loro momento particolaristico. Seconda caratteristica è che non solo gli organi formati di Stati è prevalente e il suo processo decisionale è all’unanimità. Terza caratteristica: è abbastanza raro che queste organizzazioni abbiano capacità di adottare atti a carattere vincolante. Infatti abbiamo la raccomandazione.

Accanto a questo modello intergovernativo, abbiamo un modello comunitario che si sostanzia nelle tre comunità europee. Padri fondatori delle comunità europee: Robert Schumann, Jean Monnet, Alcide De Gasperi, Adenauer, Paul Henry Spaak. La dichiarazione Schumann: dichiarazione del 9 maggio del 1950.

Questa dichiarazione è un documento politico e non giuridico, un atto che possiamo considerare chiave nella nascita delle tre comunità europee. Infatti, dopo questa dichiarazione iniziano i negoziati per la CECA.

In questa dichiarazione abbiamo alti ideali e concretezza, contiene una proposta molto specifica in quanto si parla di carbone e acciaio, ma ha obiettivi ideali molto alti. Ci sono tre parole chiave: “la pace mondiale non potrà essere salvaguardata se non con sforzi creativi”, quindi il primo obiettivo è quello della pace. Un secondo obiettivo è lo sviluppo economico. Un terzo obiettivo ideale è l’obiettivo della federazione europea.

Perché partire dal carbone e dall’acciaio?

Il controllo della Ruhr e della Sahr era una delle contese tra Francia e Germania che hanno portato alla guerra, quindi è l’unico modo per portare la pace è proprio la comunitarizzazione delle risorse strategiche. La proposta di Schumann è quindi una proposta indirizzata alla Germania. Questa dichiarazione viene accolta dalla Germania, a questo progetto aderiscono anche l’Italia e i tre paesi del Benelux.

La firma della CECA è nel 51, i mesi successivi abbiamo le ratifiche e nel 52 abbiamo la nascita effettiva della CECA. La CECA ha cessato di esistere il 23 luglio del 2002, perché lo stesso trattato della CECA aveva una clausola di estinzione.

La CECA ruota intorno a 4 istituzioni: Alta Autorità, Consiglio Speciale dei Ministri, Assemblea Comune e la Corte di Giustizia. Alta autorità è un organo di interessi individualisti, interesse generale, mentre il consiglio è particolarista, interesse Stati. Il consiglio ha solo una funzione consultiva, ma i poteri decisionali effettivi sono dell’alta autorità che ha poteri vincolanti verso gli Stati e verso le persone giuridiche.

La CECA

La CECA, istituita con il trattato di Parigi del 1951 e entrata in vigore nel 52. Struttura istituzionale quadripartita della CECA. Prima è l’alta autorità, organo di rappresentanza dell’interesse generale dell’organizzazione, ed è il tratto più peculiare il fatto che questa sia l’istituzione dotata di maggiori poteri.

Può adottare anche decisioni vincolanti direttamente rivolte alle imprese carbosiderurgiche. Il consiglio speciale dei ministri, un organo di rappresentanza degli Stati membri che svolge una funzione consultiva. Assemblea comune che è un organo di rappresentanza indiretta dei popoli in quanto composta dai parlamentari nazionali dei sei Stati membri. Infine abbiamo la Corte di Giustizia, un organo giudiziario.

Nei primi anni 50 la facilità sulla quale si era trovato l’accordo per la CECA induce ad un’accelerazione nel processo di integrazione, infatti già il 27 maggio del 52 i sei Stati firmano un trattato istitutivo della Comunità Europea di Difesa (CED).

L’idea di questo trattato era mettere in comune gli eserciti degli Stati membri sotto un commissariato corrispondente a quello che nella CECA è l’alta autorità. Trattato viene firmato nel maggio 52, nei mesi successivi viene assegnato il compito di redigere una bozza di trattato istitutivo di una comunità politica europea, perché se si va ad agire sul piano militare bisogna agire anche sul piano politico.

Tutti questi sviluppi vengono bloccati quando nel 54 una camera francese decide di rinviare, sine die: senza dire quando, la discussione sulla ratifica del trattato CED.

Questo perché entrano in gioco fattori che entrano sul piano interno della Francia, ma anche motivazioni internazionali perché il processo di integrazione europea era stato stimolato dall’esigenza di una ricostruzione economica e intorno agli anni 50 cominciano ad attenuarsi queste esigenze. Abbiamo quindi una prima crisi del processo di integrazione.

La storia dell’integrazione è una storia di crisi e di superamento di queste.

Nel giugno del 55 si tiene a Messina una conferenza tra i ministri degli esteri dei 6 e a Spaak, esteri belga, gli viene dato il compito di redigere un rapporto per rilanciare il processo di integrazione, un documento di natura politica per la negoziazione di due trattati: dopo questo trattato si procede alla firma di due trattati: Comunità Economica Europea (CEE) e della Comunità Europea dell’Energia Atomica (CEEA o Euratom).

Entrambi sono stati firmati il 25 marzo del 52 nel trattato di Roma, entrato in vigore a gennaio del 58. Abbiamo ora tre comunità, l’EURATOM è una comunità che ha una ragione speciale molto specifica rappresentata dagli usi pacifici dell’energia nucleare, non si include la sfera militare.

La più importante delle tre è la CEE, l’obiettivo principale che ci si propone è di dar vita a un mercato comune generale, quindi non a specifici prodotti. Questo mercato comune si fonda sin dall’origine sulla: libertà circolazione delle merci, delle persone intese come lavoratori, dei servizi e dei capitali, 4 libertà di circolazione. Prevede anche l’istituzione di una politica di concorrenza.

Accanto a questa impronta liberista abbiamo un regime particolare nello specifico ambito della PAC, fortemente voluta dalla Francia con un’impronta protezionista.

Anche queste due comunità hanno una struttura quadripartita: commissione, corrisponde all’alta autorità, che rappresenta interesse generale organizzazione, consiglio dei ministri, formato da ministri degli Stati membri e che rappresenta interessi particolaristici, assemblea comune, o assemblea parlamentare e poi parlamento europeo, che è un organo di rappresentanza indiretta dei popoli e infine la corte di giustizia.

Fin dal 57 ai trattati di Roma è allegata una convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni, abbiamo un’unica assemblea comune e corte per le due comunità, restano separate commissione e consiglio per le due comunità. Con trattato Bruxelles nel 65 verranno unificate anche la commissione e il consiglio per tutte e tre le comunità.

Quindi, abbiamo tre comunità distinte con un apparato comune. Il trattato CEE e Euratom modificano gli equilibri istituzionali rispetto al trattato CECA: infatti, nella CECA l’Alta Autorità era l’istituzione predominante, mentre in CEE e EURATOM il più importante è il consiglio, quindi interesse particolaristico. Nel sistema CEE ed EURATOM tornano ad essere prevalenti gli interessi particolaristici.

Natura giuridica dell’Unione Europea

Tema sulla natura giuridica dell’Unione Europea.

La CEE e altre due comunità hanno l’organo di interesse dell’organizzazione comunque molto forte. Nella CEE e EURATOM la regola di voto nel quadro della comunità europea è la maggioranza qualificata. La CEE e le altre due comunità possono adottare atti vincolanti per gli Stati, ma anche per gli individui e direttamente applicati negli ordinamenti interni, ad esempio il regolamento che entra direttamente nell’ordinamento interno.

Le comunità si dice che siano organizzazioni sovranazionali, qualcosa che sta metà tra organizzazione internazionale di tipo classico e Stato federale, per indicare un qualcosa di terzo genere rispetto ad un’organizzazione internazionale ed uno Stato federale. L’impostazione degli internazionalisti è che questa tesi non è corretta, che non esiste questo terzo genere, ma l’Unione altro non è che un’organizzazione internazionale con delle peculiarità: l’Unione si fonda su dei trattati internazionali.

Evoluzione sul processo di integrazione dell’Unione Europea. Problema della natura giuridica delle comunità europee o dell’Unione Europea. L’Unione non è uno Stato, ma un’organizzazione internazionale, quindi è importante la natura internazionalistica dell’UE, poiché si fonda su trattati internazionali e che non si sono trasformati nella costituzione di uno Stato federale e lo capiamo dal fatto che i vari Stati membri restano i padroni dei trattati, li possono modificare, possono recedere e potrebbero anche decidere di estinguere l’Unione.

Si è cercato di identificare l’UE come Tertium genus: come organizzazione sovranazionale. Di fatto è un’organizzazione internazionale, seppur con delle particolarità.

Evoluzione del processo d’integrazione

Proseguiamo il nostro discorso riguardo l’evoluzione del fenomeno d’integrazione e lo faremo distinguendo due linee direttrici: il primo è quello che possiamo qualificare come l’approfondimento del processo di integrazione, mentre il secondo è rappresentata dall’evoluzione della membership: allargamento a nuovi Stati membri, o anche possibile riduzione.

Approfondimento: studiare ciò significa dal punto di vista giuridico studiare i diversi trattati di revisione che sono andati a modificare i tre trattati istitutivi. Abbiamo revisioni a partire dagli anni 80: Atto Unico Europeo (AUE) firmato dagli Stati membri nel febbraio del 86 e entrato in vigore luglio 87; Trattato di Maastricht firmato a febbraio del 92 e entrato in vigore il primo novembre 93; Trattato di Amsterdam firmato il 2 ottobre del 97 e entrato in vigore il primo maggio 99; Trattato di Nizza firmato il 26 febbraio 2001 e entrato in vigore nel febbraio 2003; Trattato di Lisbona firmato a dicembre 2007 e entrato in vigore il primo dicembre 2009.

Vigenti regole che disciplinano le procedure diverse di revisione dei trattati: procedure ordinarie e semplificate, che sono state introdotte dal trattato di Lisbona. Tutte queste revisioni sono state apportate con una convocazione di una conferenza intergovernativa, sigla: CIG.

Ovvero tutte le volte che si è voluta fare una revisione si è convocata una conferenza in cui erano rappresentati tutti i governi degli Stati membri e negoziano revisioni. Il criterio cardine è quello dell’unanimità, ma una volta firmato deve anche essere ratificato.

Infatti non è presente il trattato costituzionale europeo che è stato firmato, ma non è mai entrato in vigore perché è stato ratificato da soli 18 Stati membri. Tutto ciò rende inevitabile che si raggiungano delle situazioni di compromesso. Questi cinque trattati ci dicono che in quegli anni vi è stata una sorta di processo di revisione permanente di quei trattati: si è continuato a negoziato per far evolvere il processo di integrazione.

Abbiamo avuto 30 anni di stabilità, prima dei trattati di revisione. Nei primi trenta anni c’era stato qualche piccolo trattato di revisione, ma molto specifici. Trattato di Bruxelles sulla fusione degli esecutivi più due trattati su questione di bilancio.

Il punto di partenza era quello su una comunità europea sul mercato comune e poi la CECA e l’EURATOM.

L’Atto unico europeo

L’Atto Unico Europeo è uno dei trattati di revisione generale. Siamo a metà anni 80. L’Atto Unico Europeo è da ricordare perché segna un’evoluzione dal mercato comune al mercato interno da realizzare entro il 31 dicembre del 92.

Mercato interno è l’espressione che i trattati usano o anche single market che traduciamo mercato unico: è un’evoluzione rispetto al mercato comune. Definizione mercato interno all’interno dei trattati altro non fa che evocare le quattro libertà di circolazione, circolazione delle persone si intende lavoratori.

La differenza sta nel principio che fonda la realizzazione di queste libertà di circolazione perché mentre nel caso del mercato comune il principio in questione è il principio del paese di destinazione nel mercato interno il principio fondante è il principio del paese di origine o principio del mutuo riconoscimento.

La sentenza del 79 nel caso de Cassis de Dijon: una catena di supermercati tedeschi voleva importare un liquore francese, il Cassis, se non che all’epoca in Germania vi era una normativa tecnica, normative sulle caratteristiche dei prodotti, che diceva che sul mercato tedesco potevano essere commercializzati dei liquori solo se avessero una certa gradazione alcolica minima, ma il Cassis non raggiungeva quella gradazione, era più bassa.

Principio del paese di destinazione: una merce prodotta in Francia può accedere ai mercati degli altri Stati membri ma a condizione di rispettare la normativa del mercato di questi. Se queste normative non sono uguali è difficile commerciare. La corte in questo caso enuncia questo principio che verrà utilizzato nell’Atto Unico.

La corte sostiene che vale il principio della normativa del paese di origine: se un prodotto rispetta la normativa dello Stato di origine deve poter liberamente circolare in tutto il mercato interno. Abbiamo dei limiti solo quando abbiamo esigenze imperative di interesse generale. Lo Stato di destinazione non può porre ostacoli, a meno che non abbiamo esigenze imperative di interesse generale.

La corte vuole cercare quindi con la sentenza a smantellare la logica protezionistica sul paese di destinazione. La normativa tedesca impediva di vendere con la denominazione “birra” prodotti che venivano dagli altri paesi e non venivano prodotte con determinati elementi della tradizione, solo orzo, luppolo e malto, questo per difendere la difesa del consumatore tedesco.

La corte in questo caso dice che è d’accordo, ma che si può ottenere lo stesso risultato con mezzi meno restrittivi: imponendo un’etichettatura che elenchi tutti gli ingredienti. Questo principio di afferma tra fine anni 70 e inizio anni 80 con l’Atto Unico Europeo che permette di passare ad una forma di mercato molto più integrata. Lo stesso problema del paese di destinazione si è posto con i titoli di studio.

L’Atto Unico Europeo è importantissimo da questo punto di vista. Atto Unico Europeo porta ad un ampliamento sulla politica ambientale, coesione economica e sociale, politica regionale, la ricerca e lo sviluppo tecnologico, un primo abbozzo di cooperazione tra Stati sulla politica estera, cooperazione politica europea.

Trattato di Maastricht

Trattato di Maastricht che per molti versi è il più importante fra tutti i trattati. La sua denominazione ufficiale è trattato sull’Unione Europea ed è con questo trattato che viene istituita l’espressione e creazione dell’Unione Europea. Il trattato di Lisbona interverrà ulteriormente su queste tematiche.

Maastricht istituisce l’Unione Europea come una realtà complessa che comprende le comunità europee, ma non si esaurisce nelle comunità europee preesistenti. Per spiegare questa struttura si è fatto

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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Mirgifra1 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Santini Andrea.
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