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Diritto del lavoro (9 CFU)

Prof. Marco Novella

Partizioni del diritto del lavoro e sua evoluzione storica

Il diritto del lavoro comprende:

  • Diritto del rapporto individuale di lavoro (lavoro subordinato/autonomo, gestione dei poteri del datore di lavoro, materia dei licenziamenti, ecc.)
  • Diritto sui rapporti collettivi di lavoro (rapporti con le organizzazioni sindacali, problemi sull’applicazione dei contratti collettivi di lavoro, ecc.)
  • Diritto della sicurezza sociale (pensioni, tutela contro la disoccupazione, cassa integrazione guadagni)

Il diritto del lavoro è nato come diritto della sicurezza sociale, come materia di diritto pubblico, come legislazione sociale perché il lavoratore non è una merce qualunque. Nasce nei vari paesi europei ed extraeuropei con l’industrializzazione (800), tale termine appartiene al periodo delle rivoluzioni industriali, che ha portato al passaggio da società rurali a società industriali, causando lo spostamento di massa di contadini dalle campagne alle città provocando un sovraffollamento e le esigenze che incominciarono a nascere furono proprio quelle sociali, dovuto soprattutto alle condizioni di lavoro (giornata lavorativa, infortuni, malattia, retribuzione, ecc.).

L'industrializzazione in Italia si diffonde a metà dell’800 e non in modo omogeneo, l’unica industria che avrà uno sviluppo sostenuto è il triangolo industriale (Torino, Milano e Genova). Il lavoro nelle fabbriche non era regolato da leggi o ve ne erano pochissime perciò il lavoratore, per avere un salario e sfamare la famiglia, accettava qualsiasi condizione. Per tale motivo, per ottenere dei miglioramenti, capirono che la coalizione tra loro sarebbe stata un’ottima strategia: infatti, quando iniziarono a presentarsi in maniera unitaria, la situazione cambiò.

Ci si trova nella metà dell’800 quando nascono i primi movimenti operai, a volte legati a partiti politici (socialismo) che predicano in senso generale l’uguaglianza e migliori condizioni di lavoro. Nasce il sindacalismo dai lavoratori diventando la controparte diretta del datore di lavoro. L’effetto è che le lotte in quel periodo diventano più organizzate, nasce lo sciopero come mezzo di scontro. Nascono in seguito le prime regolamentazioni di carattere collettivo e non di carattere statale, sono i gruppi di lavoratori che riescono ad ottenere delle regolamentazioni di lavoro (concordati di tariffa).

Evoluzione legislativa e leggi storiche

Tra la fine dell’800 e inizio 900 abbiamo un’alternanza di governi in Italia dove le esigenze dei lavoratori sembrano vengano prese in considerazione ma, stenta molto questa esigenza a tramutarsi in legislazione.

  • Legge n. 3657/1886 - Legge Berti lavoro dei fanciulli, va a limitare l’età minima 12 e l’orario di lavoro
  • Legge n. 242/1902 – legge Carcano che estende la tutela donne.
  • Legge n. 80/1898 - assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (il lavoratore in caso di infortunio avrebbe dovuto munirsi di un avvocato e andare in tribunale ma le spese erano troppo alte grazie all’assicurazione il lavoratore ottiene come risarcimento una somma di denaro)
  • Legge n. 350/1898 - ist. della Cassa Nazionale di previdenza per la vecchiaia e l’invalidità degli operai
  • Legge n. 520/1910 – istituzione Cassa di maternità

Quest’ultimi hanno uno sviluppo lento nel tempo ma la loro funzione è quella di accantonare dei contributi di denaro durante la vita lavorativa che verranno poi erogati una volta raggiunta l’età della pensione sotto forma di montante.

Dal diritto corporativo alla libertà sindacale

Istituzione dei collegi probiviri

La storia della giustizia del lavoro in Italia inizia ufficialmente nel 1893, con la legge sui probiviri che consentiva l’istituzione dei collegi dei probiviri per l’industria, che dovevano mirare alla risoluzione amichevole delle controversie fra imprenditori e operai o anche fra operai.

  • Nomina: decreto reale, su proposta dei ministri di Grazia e giustizia e del Commercio e dell’agricoltura
  • Nei luoghi ove esistevano fabbriche o imprese industriali, per ogni industria o gruppo d'industrie affini.
  • Composizione paritetica tripartita GIURA NON TOGATA: un presidente scelto tra funzionari dell'ordine giudiziario o tra persone idonee alla carica di conciliatore, un numero uguale d'industriali e di operai eletti dai componenti delle due categorie, in numero non inferiore a 10 né superiore a 20.

Sistema corporativo

Negli anni '20 del '900 questa legislazione finì a seguito del periodo fascista che apportò modifiche nella regolamentazione dei lavoratori. Le regolamentazioni andavano a toccare solo le fasce deboli e fanno fatica a diffondersi perché ogni vincolo all’utilizzo di manodopera era un freno all’espansione economica dell’Italia. La tendenza da parte dei partiti politici è quella del lasciar fare, senza irrobustire troppo la situazione per ottenere uno sviluppo economico.

Ogni vincolo sul lavoratore è un costo per il datore di lavoro. Dall’altra parte lo Stato interviene perché i disordini cominciano ad essere duri e si affiancano a partiti politici di opposizione rispetto a quelli del governo (socialismo). Il Governo interviene per mantenere l’ordine pubblico ed evitare che questi scioperi non si tramutino in qualcosa di molto più temuto (rivoluzione).

Organizzazioni sindacali

I sindacati si organizzano possono essere:

  • Di mestiere: organizzazioni collettive di lavoratori che svolgono uno stesso mestiere
  • Di fabbrica (di luogo): vanno a tutelare i lavoratori che sono sotto un unico datore di lavoro
  • Organizzazioni sindacali di categoria, si aggregano per interessi collettivi più ampi, a livello nazionale, che appartengono allo stesso ramo di industria (metalmeccanico, commercio, chimica).

Sistema corporativo nel periodo fascista

Nel periodo chiamato corporativo varato dal fascismo, la situazione cambia. Lo Stato interviene per regolamentare i sindacati; infatti, l’obiettivo del legislatore era quello di costruire un sistema sindacale in cui venisse superato il conflitto di classe e costruito un rapporto di collaborazione. Gli interventi che vi furono a favore dei lavoratori venivano visti nell’interesse superiore della nazione.

Legge Taormina “legge sindacale fascista” del 1926 lo Stato considera lo sciopero e la serrata un reato. Inoltre, detta delle norme di selezione delle organizzazioni sindacali meritevoli di poterlo fare attraverso la costruzione di un sistema per categorie professionali. L’obiettivo era quello di far diventare enti pubblici le organizzazioni sindacali sotto il controllo e scelta dello Stato.

La scelta avveniva per decreto con l’identificazione dei comparti di attività produttiva sulla base dell’attività esercitata dal datore di lavoro, all’interno di queste categorie poteva essere riconosciuta anche una sola organizzazione sindacale dei datori di lavoro e dei lavoratori. Tale suddivisione serviva per effettuare quello che la legge sindacale del ’26 chiama “inquadramento sindacale”.

Il punto critico sono i criteri di riconoscimento:

  • Avere un certo numero di iscritti;
  • Avere una certa diffusione territoriale;
  • Perseguire un determinato orientamento politico, quello fascista

Una volta selezionata, l’organizzazione sindacale acquisiva uno status di diritto pubblico, quindi “rappresentanza legale” di tutti i lavoratori di quella categoria. Questo meccanismo serviva per ridurre il conflitto e per ottenere un’efficacia erga omnes, verso tutti, dei contratti collettivi stipulati dai datori di lavoro. Contratto collettivo si applica verso tutti i lavoratori di quella categoria come se fosse una fonte del diritto, nasce da una contrattazione tra soggetti di diritto pubblico riconosciuti dalla legge e ai quali, la stessa, dà il potere di rappresentare, anche contro la volontà degli interessati, tutti gli appartenenti alla categoria.

Costituzione della Repubblica Italiana e sistema sindacale

Tutto questo viene travolto dall'emergenza bellica e poi cade definitivamente con il decreto del 1944. Il punto di rottura è rappresentato dalla Costituzione della Repubblica Italiana che segna un punto di discontinuità con il regime precedente. Si va a costruire un sistema sindacale in contrasto rispetto a quello del sistema corporativo.

Tutela della libertà e attività sindacale nello statuto dei lavoratori

Art. 39. “L’organizzazione sindacale è libera...”

  • Organizzazione: non associazione perché il legislatore non vuole privilegiare una forma organizzativa specifica perché qui la tutela di questa libertà sindacale riguarda anche gruppi di lavoratori che non sono costituiti in associazione.
  • Sindacale: si intende sindacale ciò che normalmente nell'uso comune è considerato sindacale, ciò lo ha fatto volutamente per non congelarla in una definizione che poi nel tempo avrebbe potuto dare problemi rispetto all’evoluzione della realtà sociale.
  • Libertà: lo stato, attraverso la legge, deve astenersi dall'entrare in maniera troppo estesa nella regolamentazione del fenomeno sindacale.
  • Protetta la libertà sindacale collettiva, potere di autoregolarsi = significa ammettere il pluralismo sindacale.

Libertà sindacale a livello individuale positiva (sia datore, che lavoratore) possono decidere a quale sindacato aderire. Libertà sindacale negativa, anche di non aderire ad alcuna organizzazione sindacale. => Rappresentazione volontaria, non più legale.

Organizzazione sindacale in Italia

I sindacati italiani sono organizzati in associazioni. La forma giuridica non è predefinita, ma nel nostro paese assumono quella non riconosciuta (fine attività sindacale, tutela dei lavoratori/datori di lavoro). In Italia dal 1948 per pochissimo tempo, è esistito un regime di unità sindacale, riunendo tutti sotto una “Confederazione Generale del Lavoro”, dopodiché cominciarono a formarsi organizzazioni sindacali diverse, evidentemente perché nel tempo emersero visioni divergenti portando ad una o molteplici disgregazioni dalla confederazione iniziale.

Oggi abbiamo una pluralità di organizzazioni (CISL, CGIL, UIL, ecc.). L’organizzazione sindacale è di tipo confederale per cui i sindacati sono organizzati in federazioni di categoria (associazioni costituite sulla base delle categorie dei lavoratori), e tale categoria deriva dall’attività svolta dal datore di lavoro. La differenza però con la legge del ’26 è che tutto ciò non è imposto dallo Stato, ma è una libera scelta dei sindacati stessi.

Che cos'è la Confederazione?

(es. CISL: Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori) È un’organizzazione di vertice e svolge un’attività di coordinamento delle attività delle federazioni di categoria del proprio settore. Lo schema confederale è diffuso, ma non è l'unico negli ultimi anni, si sta diffondendo il fenomeno della frammentazione delle organizzazioni, per cui sono nate molte altre associazioni, tra cui ad es.: il sindacato dei piloti, dei controllori di volo, degli infermieri ecc., che decidono di organizzarsi in categorie molto più ristrette come i sindacati mono-categoriali. Anche sul versante dei datori di lavoratori esiste un mondo sindacato-datoriale il sindacalismo dei datori di lavoro è tendenzialmente un sindacalismo di risposta alle attività sindacali dei lavoratori. (Confindustria)

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. La costituzione su questo punto è abbastanza vaga e rimette alle norme di legge. Non può essere imposto altro obbligo, vuole dire che l’organizzazione sindacale tendenzialmente deve rimanere libera da interventi e influenze da parte dello Stato, però questo obbligo di registrazione è per essere credibile. Condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. La Costituzione si preoccupa che le organizzazioni sindacali abbiano al loro interno regole democratiche.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. La costituzione prevede una modalità per cui i contratti collettivi ottengano un’efficacia “Erga Omnes”, individuando dei criteri per selezionare sindacati i quali hanno la possibilità di stipulare contratti collettivi con efficacia per tutti i membri aderenti. La legge di attuazione dell’art. 39 commi 2,3 e 4 non è mai stata adottata dal Parlamento italiano, quindi i sindacati, oggi, non possono registrarsi e non hanno la possibilità di rappresentanza in proporzione dei loro iscritti di stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia erga omnes.

Disposizioni nello Statuto dei Lavoratori

Oggi ci troviamo di fronte ad una grande lacuna del legislatore che ha deciso di non entrare nei rapporti sindacali. Le spiegazioni sono molteplici, anche se non giustificano l’assenza delle legislazioni. Nell’immediato dopoguerra non c’era un’unità di vedute sull’opportunità di attuare la seconda parte dell’Art.39. I governi al tempo non appoggiavano questi concetti sindacali, e poi successivamente questi ultimi col tempo pensarono che l’applicazione di queste potesse ingessare l’efficacia dei sindacati perché estremamente regolarizzati.

La situazione cominciò a cambiare negli anni ‘50-‘60 e nel ‘70 in particolare modificò molto il potere contrattuale dei sindacati, che riscontrarono massimo successo e potere. Tutto ciò rese molto meno urgente l’applicazione dell’articolo per i contratti collettivi, in ragione del rapporto di forza tra datori di lavoro e lavoratori, i sindacati riuscirono ad imporsi e non ebbero bisogno di una legge che irrobustisse la loro figura tramite il contratto collettivo.

Statuto dei Lavoratori (Legge n°300 del 1970)

Le lotte sindacali dell’autunno caldo (del ’69), caratterizzate da scioperi prolungati e intensi e occupazione di fabbriche hanno provocato la nascita dello statuto. Promuove l’attività sindacale nel luogo di lavoro, attribuisce diritti ai singoli lavoratori ma anche alle organizzazioni sindacali. Da qui l’attività sindacale si sposta all’interno delle aziende. Non è una norma di attuazione dell’Art.39 (seconda parte), nello statuto non si parla mai di contratto collettivo.

Art.1: “Libertà di opinione”: I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge. Il diritto di opinione è già presente nella Costituzione per tutti i cittadini ma viene anche ribadito all’interno dei luoghi di lavoro dove fino a quel momento non era rispettato da alcuni datori lavoro.

Art.14: “Diritto di associazione e di attività sindacale” Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro. È stato ricavato dall’art. 39, ma la sua formazione è molto più precisa e ribadisce la libertà sindacale.

C'è questo tentativo di sostenere e di promuovere l’attività sindacale anche nei luoghi di lavoro, andando in qualche modo a regolamentare queste forme che avevano iniziato a svilupparsi proprio alla fine degli anni '60 attraverso azioni più o meno spontanee da parte dei movimenti sindacali.

Art. 17: “Divieto dei sindacati di comodo”: È fatto divieto ai datori di lavoro e alle associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori. Il sindacato di comodo di per sé è lecito secondo l’art.18, però non gode della protezione dell’art. 39 perché perdono la loro natura sindacale. Se si viola tale articolo si applica un tipo di procedimento giudiziale contenuto dall’art. 28.

Art. 19: “Costituzione delle rappresentanze sindacali in azienda (RSA)” RSA possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva. Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento.

Le RSA sono gruppi di lavoratori dell’azienda che svolgono attività sindacale all’interno di essa stessa. Lo statuto riconosce tali RSA, cioè il fatto che si possano essere legittimamente costituite dalle rappresentanze sindacali internamente ai luoghi di lavoro da parte dei dipendenti ma afferma che non tutte le attività sindacali aziendali hanno gli stessi diritti perché dati ad alcuni gruppi di lavoratori e sindacati selezionati. Alla costituzione delle RSA, se sussistono i requisiti, è necessaria semplicemente una comunicazione al datore di lavoro contenente i nomi dei lavoratori che hanno aderito all’iniziativa, quindi il datore di lavoro non la autorizza ma deve solo andare a verificare i requisiti per la legittima costituzione della stessa.

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

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