Diritto del lavoro 9cfu - Marco Novella 2020/2021
Origine del diritto del lavoro
La disciplina nasce durante il processo dell’industrializzazione, e quindi dal passaggio dalla piccola industria manifatturiera a quella di grandi dimensioni. È nella fabbrica infatti che nascono i presupposti all’esigenza di coloro che ci lavoravano; c’è anche una urbanizzazione della popolazione, le condizioni di lavoro e di vita erano poco agevoli, orari di lavoro pesanti, infortuni e malattie sempre presenti.
Il lavoro era organizzato dall’imprenditore, ma esso non è una merce qualunque, il lavoratore è una persona, da ciò nasce l’esigenza di dare una protezione a chi lavora (a quei tempi critica). Negli altri paesi il fenomeno era già presente. Ma in Italia il fenomeno è arrivato più tardi, ha un’industrializzazione tarda, solo a partire dalla seconda metà dell’800, e con una diffusione non omogenea, incentrata specialmente nel nord-ovest (cd triangolo industriale).
Nascono quindi movimenti a difesa dei lavoratori attraverso la coalizione. I primi movimenti operai predicevano l’eguaglianza, migliori condizioni di lavoro -> sindacalismo. Esso non nasce da una norma di legge o cosa, ma spontaneamente come aggregazione di lavoratori. Infatti è più utile se ci sono interessi comuni coalizzarsi come organizzazione/soggetto unitario, contro il datore. I datori di lavoro, capiscono che se i lavoratori protestano e non lavorano la produzione non va avanti per cui è meglio mettersi d’accordo, stipulare un contratto collettivo.
Contratto collettivo: contratto stipulato dalle organizzazioni sindacali con il datore di lavoro. L’effetto è quello che le lotte iniziano ad essere più organizzate; nasce anche il fenomeno dello sciopero come mezzo di protesta, conflitto.
Le prime forme di regolamentazione dei rapporti di lavoro non sono di carattere statale, sono questi gruppi di lavoratori che attraverso lo scontro con i datori del lavoro riescono a conquistare delle condizioni di lavoro migliori. Questi patti tra soggetti collettivi e datori di lavoro (concordati di tariffa) hanno come oggetto i salari.
Dal punto di vista storico abbiamo un’evoluzione con un’alternarsi di governi in cui le esigenze di lavoratori vengono, a seconda degli orientamenti politici, presi in considerazione, ma sempre con una certa riluttanza. Le prime legislazioni approvate in parlamento risalgono in Italia agli anni '80 dell’800, norme ad esempio sul lavoro delle donne, sui fanciulli, per limitare gli orari del lavoro, assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.
Ma fanno fatica a diffondersi perché ogni vincolo all’utilizzo di manodopera in quel momento di espansione dell’industria era un vincolo all’espansione economica. Lo stato a un certo punto interviene perché gli scioperi sono troppo frequenti, troppi disordini. Tutto questo diviene un problema pubblico, c’è anche un interesse statale a mantenere la salute pubblica della popolazione.
Questa legislazione sociale è diversa da adesso, qui era più a livello pubblico, mentre quello attuale trova le sue radici nel diritto privato, perché la regolamentazione dei rapporti individuali del lavoro è regolata da un contratto di lavoro. La stessa cosa accade nel diritto sindacale, ancora oggi regolato da regole del diritto privato. La costituzione interviene anche nei rapporti di lavoro (integra il d privato).
Noi ci soffermeremo sui temi del rapporto individuale del lavoro (nel settore privato) e i rapporti collettivi del lavoro. Lasceremo quasi da parte il tema della regolamentazione della previdenza sociale, pensioni.
Le norme di legge tra la fine dell'800 e inizio 900
Le norme di legge approvate tra la fine dell’800 e inizio 900 sono leggi ispirate ad un bisogno di ordine pubblicistico, di mantenere sotto controllo le prime tensioni sociali. Le principali iniziative sono:
- Norme di tutela dei fanciulli -> legge Berti del 1886, rafforzata dalla legge Carcano del 1902 che si occupa anche del lavoro delle donne; per i fanciulli limitava l’età di impiego del lavoro.
- La legge 80 del 1898, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, si tratta della prima legge organica che affronta il tema della sicurezza sul lavoro in Italia.
- Norme sulla tutela previdenziale, assistenza per malattia, maternità. (1920)
Questa legislazione si rafforza nei primi anni del 900 e ha ulteriore sviluppo durante il periodo del fascismo (1922-1942/3): in questo periodo vengono adottate una serie di discipline a sostegno della maternità, casse di sostegno delle lavoratrici madri.
Movimenti sindacali
Inizialmente, lo Stato (a fine 800 inizio 900) non interviene direttamente a regolamentare il nascente fenomeno del sindacalismo; i sindacati si organizzano, soprattutto come organizzazioni:
- Di mestiere: sindacati che rappresentano gli interessi dei lavoratori che esercitano un certo mestiere.
- Di fabbrica: gruppi di lavoratori che lavorano per lo stesso datore di lavoro (ma che possono svolgere anche diversi mestieri).
Piano piano le organizzazioni, nei primi del 900, iniziano a modificarsi -> nascita di organizzazioni sindacali di categoria dove intendiamo un’organizzazione sindacale che si organizza per libera scelta, cercando di aggregare interessi collettivi più ampi (ad es. tutti coloro che appartengono a uno stesso ramo d’industria -> metalmeccanici).
Quindi qui non c’è un intervento diretto dello Stato, lasciava fare. Reprimeva soltanto manifestazioni violente. Anche lo sciopero veniva represso solo se troppo violento, altrimenti era tollerato, non era considerato reato.
Con l’avvento del fascismo (1922-1942) cambia l’atteggiamento dello stato (periodo corporativo), perché esso non è più disinteressato, ma invece interviene per regolamentare sindacati e vietando lo sciopero; questo perché l’ispirazione del periodo fascista era in contrapposizione all’idea della “lotta di classe” (marxista), rifiutata dal fascismo, il quale negava il conflitto. Erano considerati come produttori, non soggetti in conflitto tra loro, ma in vista di un interesse superiore, la nazione. Bisognava eliminare il conflitto.
Da un lato considerava, attraverso la legge, lo sciopero come reato; lo stesso per iniziative di “serrata”, il caso in cui sia il datore di lavoro a chiudere le fabbriche per protesta.
1926: La legge n° 523
La legge n° 523 del 1926 introduce norme di riconoscimento giuridico delle organizzazioni sindacali, di selezione delle organizzazioni: essa selezionava solo quelle meritevoli di essere considerate come interlocutrici con i rappresentanti dei lavoratori, e ciò attraverso la costruzione di categorie professionali e sindacali.
Il mondo produttivo veniva suddiviso in rami di impresa, categorie merceologiche (con decreto); sulla base di questa suddivisione veniva riconosciuta una sola organizzazione sindacale dei lavoratori per ciascuna categoria. Lo stesso avveniva per i datori di lavoro.
Quali erano i criteri? In parte erano legati alla rappresentatività delle organizzazioni sindacali (si chiedeva quanti iscritti avesse); veniva anche richiesta una fedeltà al regime politico in essere (fascismo). Una volta selezionata, questo riconoscimento giuridico attribuito, faceva sì che esse acquisissero uno status di diritto pubblico, ossia da quel momento avevano la rappresentanza legale di tutti i lavoratori di quella categoria.
Tutto ciò serviva per controllare il movimento sindacale, ma anche perché così veniva data la possibilità al potere giuridico di ottenere un’efficacia generalizzata (erga omnes- verso tutti) dei contratti collettivi stipulati dai datori dei lavori e dai rappresentati dei lavoratori di una certa categoria. Viene a formarsi una nuova fonte del diritto del lavoro, il contratto collettivo, dato dall’accordo delle organizzazioni riconosciute; esso nasce come origine da una contrattazione tra soggetti di diritto pubblico, riconosciuti dalla legge e ai quali la legge dà il potere speciale di rappresentare, anche contro la volontà degli interessati (tutti gli appartenenti alla categoria).
In questo quadro il sistema era molto disciplinato e ordinato. Il contratto collettivo di categoria era la legge della categoria. Perché la chiamiamo diritto corporativo? Per una denominazione coniata all’epoca: ci fu un dibattito all’interno del regime su che cosa dovesse diventare nel tempo il regime fascista; sorse l’idea della costruzione delle corporazioni, dei soggetti di carattere pubblico che dovevano rappresentare complessivamente gli interessi delle categorie produttive: l’idea di fondo era che il regime, una volta selezionati i sindacati, piano piano dovesse evolversi attraverso la costruzione di strutture di raccordo permanenti tra interessi dei datori e dei lavoratori per raggiungere l’interesse superiore, quello della nazione.
Negli anni '30 vennero anche istituite ma non si realizzarono completamente (causa emergenza bellica). L’eredità del diritto corporativo ci serve per capire lo stato attuale.
Diritto sindacale attuale
Il punto di rottura tra ordinamento corporativo e attuale è rappresentato dalla Costituzione della repubblica italiana. [art. 39 cost.]
1° comma) ci dice “l’organizzazione sindacale è libera”. Che significa? Si parla di organizzazione “sindacale” definito come ciò che nella realtà, normalmente è considerato sindacale.
L’“organizzazione” e non “associazione”, il legislatore non vuole privilegiare una forma organizzativa, cioè riguarda anche gruppi di lavoratori che non sono costituiti in associazione, la libertà qui è più estesa. È “libera” principio per cui lo stato attraverso la legge, deve astenersi dall’entrare in maniera troppo estesa nella regolamentazione del fenomeno sindacale.
Questo articolo è importante perché nel corso del tempo, per questa disposizione sono state tratte molte interpretazioni e principi:
- Abbiamo un libertà sindacale a livello collettivo, autonomia collettiva, ossia il potere di autoregolarsi da parte del sindacato.
- Con la Costituzione viene ripristinato un sistema per cui qualsiasi organizzazione sindacale può svolgere attività sindacale in libertà.
- Dimensione individuale del principio della libertà sindacale: si intende la libertà positiva e negativa sia dei lavoratori che dei datori di lavoro. Essi possono decidere se iscriversi (libertà positiva) o non iscriversi (libertà negativa) al sindacato e di partecipare all’attività sindacale o meno.
(Non più rappresentanza legale ma rappresentanza volontaria!) Dall’insieme di questi corollari possiamo trarre indicazioni di tipo generali, ossia che nel nostro ordinamento è prevalsa l’idea di dare più libertà possibile ai movimenti sindacali.
Ci sono limiti alla libertà sindacale? Qualcuno sì, ma molto residuali, per alcune categorie:
- Nella pubblica sicurezza, gli agenti di polizia per es. non godono del diritto di sciopero; c’è una legge che limita la loro possibilità di aderire a sindacati, nel senso che essi possono aderire solo ad organizzazioni sindacali organizzate dagli stessi appartenenti alla polizia di stato, questo per evitare che vi sia un’adesione esplicita delle forze di sicurezza a sindacati che possono avere orientamenti di tipo politico.
- I militari fino a poco fa avevano forti limitazioni, era vietato lo sciopero e tuttora, ma anche lo svolgimento di attività sindacali, modificato però nel 2018 (sentenza n°120) che ha stabilito che questa limitazione è eccessiva e ha rinviato a una norma di legge, riconosciuta per i militari.
- Vi è poi una norma contenuta nello Statuto dei lavoratori (1970 n°300), legge che pone dei diritti a favore dei lavoratori e delle loro organizzazioni sindacali. [art. 17 dello statuto]: stabilisce il divieto dei sindacati di Comodo, ossia sindacati che sono sostenuti finanziariamente o con altro mezzo dai datori di lavoro (nel senso che lo potrebbe modellare a piacimento). Infatti i sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro devono essere separati. Un’organizzazione mista non è qualificabile giuridicamente come sindacato. Un sindacato di Comodo non gode della protezione dell’art. 39 prima comma, ma non è un reato insomma.
Esempi pratici di organizzazione sindacale
I sindacati italiani normalmente sono organizzati in associazioni, in particolare “non riconosciute”. Per un certo periodo le organizzazioni sindacali decisero di unirsi in una confederazione generale del lavoro, ma essa durò poco, perché poco dopo cominciarono a formarsi delle organizzazioni sindacali separate, diverse.. questo perché gli obiettivi delle organizzazioni sindacali stesse diventarono divergenti: le politiche rivendicative cominciavano a differenziarsi.
Situazione confermata dalla seconda parte del 900 fino ad ora, dove abbiamo una molteplicità di organizzazioni sindacali; è aumentata la frammentazione. Questo per dire che il mondo sindacale è in costante modifica.
Quale tipo di organizzazione viene adottata in Italia?
- Di tipo confederale: le organizzazioni sindacali tendono ad organizzarsi per categorie sindacali definite non da atti aventi forza di legge (come nel periodo corporativo) ma sulla base delle loro decisioni. La scelta privilegiata dei nostri sindacati è stata quella di andare a rappresentare, tutelare i settori classici del settore produttivo. Abbiamo quindi un pluralismo piuttosto marcato.
- La Confederazione che è? Ogni sindacato si presenta come un insieme di confederazioni, ossia una sorta di organizzazione delle organizzazioni; un’organizzazione di vertice che tiene assieme, che coordina le attività delle federazioni di categoria.
- Sindacati che decidono di rappresentare soltanto un certo tipo di lavoratori (sindacati monocategoriali) ad es. i sindacati dei piloti, dei controllori di volo, degli infermieri, che non hanno l’obiettivo di tutelare con un’organizzazione vasta l’intero mondo produttivo ma che si focalizzano sulla tutela di categorie più ristrette su base professionale.
I sindacati in Italia sono molti, più di 100, i maggiori tre sono CGIL, CISL e UIL. Anche i datori di lavoro hanno libertà di organizzazioni datoriali, che si costituisce quasi a specchio rispetto a quelli dei lavoratori, perché il loro sindacalismo è sostanzialmente di risposta. Es. parliamo di industria? Confindustria - associazione di datori di lavoro di tutti i settori industriali, che poi ha delle federazioni di categoria. Oppure confcommercio.
Abbiamo fenomeni recenti di frammentazione della rappresentanza, anche datoriale, dove nell’ultimo decennio sono sorte nuove sigle sindacali. Questo perché si avverte un’esigenza diversificata.
Art. 39 Costituzione
L’[art. 39 Cost.] non ha solo questo primo comma visto prima, ne ha altri 3.
2° comma) “Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.” -> l’organizzazione sindacale deve essere libera da influenze da parte dello stato.
3° comma) “E' condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.” -> regola attuale.
4° comma) “I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce” -> la costituzione prevede una modalità affinché i contratti collettivi di categoria possano acquisire efficacia erga omnes, e quindi obbligatoria per tutti gli appartenenti a una certa categoria. Quindi dopo la Costituzione individua dei criteri per selezionare dei sindacati i quali rappresentati in modo unitario in proporzione dei loro iscritti che possono stipulare contratti erga omnes.
Questa legge di attuazione dell’art. 39 (comma 2,3,4) non è mai stata attuata dal parlamento italiano; e così i sindacati oggi non possono registrarsi, non riconosciute e quindi non hanno la possibilità di stipulare contratti collettivi con efficacia erga omnes. Perché?
- Nell’immediato dopoguerra (fine anni '40) non c’era un’unità di veduta da parte delle forze politiche sull’opportunità di attuare questa seconda parte dell’art.39.
- A partire dall’anni ‘60/’70, le organizzazioni sindacali hanno preso molto potere per cui non sentivano la necessità di ottenere la rappresentanza. Non avevano bisogno di una legge per applicare un contratto collettivo a un’azienda, si riusciva a farlo applicare sempre in ogni caso anche tramite scioperi etc.
- Inizialmente ad opporsi all’attuazione dell’articolo 39 sono state le stesse organizzazioni sindacali. Esse temevano che una legge di attuazione dell’art 39 riproponesse un controllo statale come era successo nel periodo fascista.
- Inoltre la registrazione dei sindacati avrebbe implicato il fatto di "contarsi" e quindi avrebbe portato a una definizione dei rapporti di forza, in quanto si sarebbero viste le organizzazioni sindacali di maggior rilievo.
La presenza sindacale in azienda
Prima di questo periodo l’attività sindacale si sviluppava per lo più al di fuori dei luoghi di lavoro, a fine anni '60 la situazione è iniziata a cambiare con il cd autunno caldo.
Statuto dei lavoratori (legge 300 1970): legge molto importante perché emanata al culmine di alcune lotte sindacali (“autunno caldo”) per indicare le lotte sindacali in Italia dell’autunno 1969. I lavoratori protestavano contro i padroni (datori di lavoro) ma era anche una critica nei confronti delle organizzazioni sindacali tradizionali.
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