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Appunti di diritto dei contratti d’impresa

  • Imprenditore → “colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi” (art. 2082 c.c.);
  • Azienda → 2555 c.c.;
  • Stretto rapporto tra attività economica e contenuto patrimoniale del contratto;
  • La vita dell’impresa è resa possibile dall’esistenza dei contratti;
  • Contratto come strumento tramite il quale un imprenditore:
    • Organizza la propria attività economica;
    • Produce e scambia beni o servizi;
  • Distinzione tra contratti civili e contratti commerciali → possiedono alcuni caratteri comuni che li distinguono da quelli civili;

Caratteri comuni dei contratti d’impresa

  • Perdita di centralità del c.c. a favore di norme specifiche del settore, derogatorie rispetto a quelle codicistiche, anch’esse improntate ad esigenze di uniformità e di standardizzazione;
  • Proliferazione delle norme comunitarie;
  • Importanza della fase pre-contrattuale delle trattative e obblighi informativi a carico dell’imprenditore e a vantaggio della controparte debole;
  • Importanza dello status quale presupposto soggettivo per l’applicazione di norme speciali e talora anche codicistiche;
  • Permanenza del contratto anche dopo la cessazione dell’attività imprenditoriale che lo ha generato;
  • Standardizzazione di alcuni contratti (art. 1341-42 c.c.);
  • Finalità descrittiva dei contratti d’impresa;
  • Finalità operativa dei contratti d’impresa → il fine delle norme è quello di regolare il mercato, disciplinando i rapporti di forza tra diversi operatori. Ciò avviene grazie a:
    • La creazione di gruppi di contratti retti da regole e principi propri;
    • La disciplina di specifiche attività;
    • L’attenzione alla parte contrattuale debole, attraverso la creazione di principi a loro tutela;
    • La creazione di nuovi tipi contrattuali;

Evoluzione dei contratti in prospettiva storica

  • Passaggio dal contratto civile (le parti operano allo stesso livello di forza [c.c.]) a quello d’impresa (codice del consumo, tutela del consumatore);
  • Attualmente (ultimo stadio) → anche tra imprenditori vi può essere uno squilibrio di forze;

Contratto quale oggetto di termini diversi

  • Differenza tra:
    • Accordo → reciproco consenso tra le parti;
    • Testo → complesso dei segni con cui le parti manifestano il loro accordo;
    • Documento → il testo può essere incorporato in uno o più documenti (strumenti materiali che incorporano il testo);

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  • Dichiarazione → espressione delle singole decisioni delle parti comunicate durante la contrattazione;
  • Regolamento → contratto nella sua dimensione funzionale, come regolamento di interessi;

Componenti di un contratto

  • Premesse → disposizioni preliminari al contenuto del contratto vero e proprio dove le parti esprimono una pluralità di elementi, come:
    • Premesse di fatto;
    • Preambolo;
    • Collegamenti ad altri contratti;
    • Ragioni personali alla base del contratto;
    • NB: possibile carattere precettivo o di supporto interpretativo delle premesse;
  • Clausole:
    • Si tratta di proposizioni che dettano parte del regolamento contrattuale (es: durata, individuazione della cosa, obbligo di custodia, ecc…);
    • Normalmente sono organizzate in articoli ed ogni articolo riporta una rubrica, che ne disegna l’oggetto;
    • Le clausole individuano quindi comportamenti che le parti si obbligano a tenere o gli effetti che le parti convengono scaturiscano dal contratto;
    • Esistono vari tipi di clausole:
      • Differenza tra clausole principali (obbligatorie, pena nullità) e clausole accessorie;
      • Vi sono poi clausole autosufficienti, che permangono anche nel caso in cui il contratto venga meno (es: patto di non concorrenza, ecc…);
      • Esistono anche clausole dette “di completezza”, che stabiliscono che il documento contrattuale contiene l’accordo per la sua interezza, invalidando eventuali accordi esterni/preesistenti;
  • Allegati → documenti aggiunti al contratto (foto, planimetrie, procure, ecc…). In alcuni casi è obbligatorio inserire degli allegati. La funzione di questi documenti è quella di integrare il contenuto del contratto. Possono:
    • Essere parte integrante del contratto;
    • Fornire esclusivamente un supporto interpretativo;

Le trattative

Per trattative si intendono le “negoziazioni che precedono la formazione del contratto e che sono dirette a determinarne il contenuto”.

Nel Codice civile è prevista una norma che obbliga alla buona fede durante le trattative.

Fasi della negoziazione

  • Prime fasi;
  • Puntualizzazione e minute;
  • Bozza di accordo;

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Tecniche di redazione del contratto

  • Elaborazione comune → tutte le parti partecipano alla predisposizione del testo (premesse, clausole, allegati). Può dare luogo a documenti intermedi (minute, puntuazioni, ecc…), il cui valore dipende dalla loro completezza;
  • Elaborazione unilaterale → ipotesi più frequente di redazione, tramite cui una parte predispone da sola il contratto e lo sottopone per approvazione alla controparte. Problema: possibili squilibri (asimmetrie informative o di potere) a cui vi sono vari rimedi (anticipo…):
    • Contratti in generale: art. 1341-2 c.c.;
    • Contratti con i consumatori: clausole vessatorie;
  • Elaborazione ad opera di un terzo → predisposizione del testo contrattuale ad opera di un terzo:
    • Ricorso a modelli predisposti da associazioni di categoria, contenuti o formulari, ecc.;
    • Attività di un terzo che interviene ad hoc per predisporre il testo di quello specifico contratto;
    • Intervento del notaio:
      • Una delle più rilevanti ipotesi di intervento del terzo nella predisposizione del testo contrattuale;
      • Funzione dell’intervento → controllo di legalità e funzione di adeguamento;

Funzione di adeguamento → individuazione del mezzo giuridico idoneo alla realizzazione dell’intento manifestato dalle parti.

Art. 1341 e 1342 c.c.

  • 1341 → si applica nel caso di condizioni generali predisposte unilateralmente da una parte, tali condizioni:
    • Sono efficaci se, nel momento della conclusione del contratto, la controparte le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle (ordinaria diligenza);
    • Obbligo di doppia sottoscrizione (in alcuni casi);
  • 1342 → si applica nel caso di contratti conclusi mediante moduli o formulari:
    • Clausole aggiunte al modulo o formulario prevalgono su quelle del modulo/formulario, se incompatibili;
    • Si applica la doppia sottoscrizione;

Clausole vessatorie

  • Codice del consumo, art. 33 → clausole che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e obblighi derivanti dal contratto (elenco clausole vessatorie in art. 33, co. 2);
  • Non sono vessatorie le clausole che sono state oggetto di specifica contrattazione (eccezione → art. 36, co. 2 Cod. consumo);
  • Nei contratti conclusi mediante moduli o formulari spetta al professionista provare la non vessatorietà della clausola (inversione onere della prova);

Lingua del contratto

  • Quando un contratto intercorre tra le parti di diversa nazionalità si può porre un problema linguistico;
  • Nel nostro ordinamento vige il principio della libertà di lingua;
  • Le parti possono inserire in un contratto una clausola in cui specificano la lingua del contratto;
  • Funzione: prevenire sul nascere controversie linguistiche;

Chiarezza e comprensibilità del contratto

  • Il problema non viene affrontato nel c.c. (anche se vi sono riferimenti alla buona fede);
  • Nel Cod. consumo è trattato all’art. 35 (clausole per iscritto “leggibili e comprensibili”);
  • In caso di dubbi prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore;

Interpretazione del contratto

  • Scopo → individuare il regolamento di interessi voluto dalle parti, con riferimento in particolare ai loro diritti e obblighi;
  • Interpretazione come processo → ricostruire il significato giuridicamente rilevante dell’accordo;
  • Tale processo è guidato da regole di natura precettiva;

Regole generali di interpretazione del contratto

  • Art. 1362 ss. c.c. → i criteri di interpretazione generali:
    • La comune intenzione delle parti, non limitandosi al senso letterale delle parole tenendo conto anche del comportamento complessivo delle parti;
    • Il contratto deve essere interpretato nel suo complesso, ossia facendo riferimento a tutte le clausole nel loro complesso;
    • Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede (oggettiva);
    • Nell’interpretare una clausola dal significato in base al quale può avere qualche effetto;

Regole particolari di interpretazione, l’impresa

  • Il c.c. detta alcune norme specifiche per interpretare contratti in cui una delle parti è un imprenditore:
    • 1368: le clausole ambigue si interpretano secondo ciò che generalmente si pratica nel luogo in cui è la sede dell’imprenditore;
    • 1370: le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto (art. 1341) o moduli formulari (art. 1342);

La gerarchia tra i criteri interpretativi

  • Criteri soggettivi:
    • Comune intenzione delle parti;
    • Interpretazione complessiva;
  • Criteri oggettivi:
    • Buona fede;
    • Interpretazione che salvi l’effetto;
    • Contratto dell’imprenditore;
  • NB: prevalenza dei criteri soggettivi su quelli oggettivi;

Regole particolari d’interpretazione: il consumatore

  • Art. 35 Cod. consumo:
    • Le clausole contrattuali devono sempre essere chiare e comprensibili;
    • In caso di dubbio prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore;

Regole particolari d’interpretazione: le convenzioni

  • Libertà per le parti di stabilire regole ad hoc in base alle quali interpretare il contratto;
  • Le parti possono derogare anche ad alcune norme (dispositive) del c.c. in materia di interpretazione generale del contratto → norme inderogabili possono essere considerate quelle in materia di buona fede, di protezione dei consumatori, di comune intenzione delle parti;

La vendita

Nozione

  • Art. 1470 c.c.: “contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto, verso il corrispettivo di un prezzo”;
  • La funzione della vendita è rappresentata dallo scambio (della proprietà o di un altro diritto) verso un corrispettivo pecuniario: la vendita è quindi un contratto di scambio a titolo oneroso;
  • Essa costituisce l’archetipo dei contratti → si tratta dello strumento principe che il nostro ordinamento prende in considerazione per collocare e far circolare la ricchezza;

Effetti essenziali

  • Trasferimento della proprietà/diritto e pagamento del prezzo;
  • A questi due effetti se ne aggiungono altri:
    • Perché previsti da norme per determinati tipi di vendita (es: vendita di beni di consumo, vendita eredità: 1546 c.c.);
    • Perché previsti convenzionalmente dalle parti (es: obblighi di assistenza post-vendita, montaggio della cosa venduta, ecc…);

Tipi di vendita

  • Oggetto:
    • Proprietà di beni mobili;
    • Proprietà di beni immobili;
    • Proprietà di universalità di mobili;
    • Diritti diversi dalla proprietà;
    • Proprietà di beni di consumo;
  • Può essere:
    • Nazionale;
    • Internazionale;
  • Ad ogni sottotipo di vendita corrispondono regole diverse;

Efficacia traslativa

  • La funzione traslativa della proprietà sottesa alla vendita si realizza per effetto del consenso → non è necessaria la consegna del bene;
  • Consegna è quindi una vicenda eventuale e distinta (rectius: è oggetto di un’obbligazione che nasce dalla vendita);
  • Ciò significa che la vendita è un contratto ad effetti reali (principio consensualistico);
  • L’effetto traslativo non sempre è immediato, ma può essere posticipato → es: vendita di cosa futura, vendita sottoposta a condizione sospensiva, alcune vendite immobiliari (quali la vendita di cose generiche → l’effetto traslativo si verifica con l’individuazione della cosa specifica oggetto dell’accordo);

Prezzo

  • Controvalore in denaro dell’oggetto della vendita: non è esso stesso l’oggetto;
  • Il mancato pagamento del prezzo non impedisce il trasferimento del diritto/bene;
  • Il prezzo deve essere costituito da denaro, altrimenti si avrebbe un altro tipo di contratto (es: permuta [1552 ss. c.c.]);

Determinazione del prezzo

  • Può essere liberamente determinato, quindi può essere anche sproporzionato rispetto all’oggetto del contratto → in casi estremi sono possibili rimedi, come la rescissione o la trasformazione del contratto di vendita in un altro di tipo diverso;
  • Il prezzo può anche essere determinato da un terzo, indicato normalmente dalle parti nel contratto o successivamente (art. 1473 c.c.);
  • Qualora le parti non abbiano individuato né il prezzo, né il modo di determinarlo (art. 1474 c.c.):
    • Se esiste un prezzo di borsa o di mercato, si applicherà quello;
    • Se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente, si applicherà il prezzo normalmente utilizzato;

Il pagamento del prezzo

“Il prezzo deve essere pagato nel termine e nel luogo indicati nel contratto” (art. 1498 c.c.).

  • Se mancano determinazioni in tal senso nel contratto:
    • Il prezzo si paga al momento della consegna e nel luogo in cui questa avviene;
    • Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, verrà pagato al domicilio del venditore;
  • Recentemente (D. lgs. 231/2002, modificato in via mediata, dalla direttiva 7/2011) sono state introdotte nuove misure per la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese, a tutela in special modo dei piccoli creditori → interessi moratori (=legali) decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento o, se vi è fattura o richiesta di pagamento, 30 gg dalla data di ricevimento della fattura o richiesta;

Spese

  • Se non diversamente stabilito, le spese di vendita e altre spese accessorie sono a carico del compratore (art. 1475);
  • Nella prassi dei contratti tra imprese sono diffuse formule varie:
    • CIF (cost insurance and freight) → prezzi di trasporto e assicurazione già compresi nel prezzo;
    • FOB (free on board) → il compratore deve sostenere tutte le spese per il trasporto della merce fino al porto di partenza;
    • Nonostante queste formule il venditore si accolla alcuni costi e anche il rischio di deperimento della merce al momento del caricamento;

Forma

  • Il contratto di vendita è a forma libera, salvo ove non sia diversamente stabilito dalla legge → si può quindi perfezionare anche per comportamenti concludenti;
  • Eccezioni (es):
    • Vendite traslative di diritti reali minori → atto pubblico;
  • La forma può assolvere:
    • Fini probatori;
    • Fini di trascrizione → atto pubblico o scrittura privata autenticata richieste per la validità delle vendite immobiliari, possono essere trascritte al fine di rendere la vendita opponibile a terzi;

Forma scritta nei contratti tra imprese

  • Nella prassi:
    • Ordini d’acquisto → documenti spesso sintetici in cui sono specificati i beni oggetto di scambio, il prezzo e il modo di pagamento;
    • Capovolgimento di proposta-accettazione (invito a proporre) → la parte forte dell’operazione economica formalmente è l’accettante;
  • Forma come requisito di validità → nei casi in cui vi sia uno squilibrio economico tra le parti, a tutela della più debole:
    • Subfornitura → obbligo di forma scritta a pena di nullità;
    • Settore agroalimentare → obbligo di forma scritta a pena di nullità;

Forma scritta nei contratti tra impresa e consumatore

  • Alcuni contratti con i consumatori devono essere redatti per iscritto, pena nullità;
  • Si parla di nullità di protezione, in quanto poste a tutela della parte debole, il consumatore. Es:
    • Pacchetti turistici;
    • Multiproprietà;
    • Prodotti finanziari;

Obbligazioni del venditore

  • Art. 1476 c.c. → elenco delle principali obbligazioni a carico del venditore:
    • Consegnare la cosa al compratore;
    • Far acquistare al compratore la proprietà o un altro diritto, se l’effetto traslativo non è effetto diretto del contratto;
    • Garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa;

Consegna

  • La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita → ciò comporta un’obbligazione di custodia, se la consegna della cosa non avviene contestualmente alla conclusione del contratto;
  • La consegna deve avvenire nel tempo convenuto dai contraenti e secondo gli usi: se il tempo non è stato indicato, essa deve avvenire immediatamente;
  • La consegna deve comprendere accessori, pertinenze e frutti;
  • Il venditore deve consegnare all’acquirente i titoli e i documenti relativi alla proprietà o altro diritto oggetto del contratto;

Obbligo di far acquistare

  • Normalmente l’acquisto della proprietà o altro diritto si verifica quale effetto immediato della conclusione del contratto. In alcuni casi, tuttavia, vi può essere un differimento nel tempo tra conclusione del contratto e acquisto della proprietà → es:
    • Vendita di cose generiche e individuazione di cosa specifica (art. 1378 c.c.): il venditore deve attivarsi per far giungere all’individuazione della cosa specifica: la proprietà/altro diritto si trasferisce solo nel momento
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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CriUniTn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dei contratti d'impresa e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Ferrari Chiara.
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