Lezione 1a + 1b
Cos’è il diritto commerciale?
→ Insieme delle norme di diritto privato di tipo privatistico che regolano le attività produttive, soprattutto di tipo imprenditoriale, e le modalità e i termini del loro esercizio.
- → Diritto privato disciplina e regola i rapporti tra privati.
- → Diritto commerciale ulteriore branca del diritto privato che si occupa di regolare i rapporti tra imprese o tra imprese e privato, quindi è di fondamentale importanza avere una conoscenza degli istituti fondamentali del diritto privato, poiché il diritto commerciale è una derivazione del diritto privato e porta ad un’applicazione di alcune norme del diritto privato alla regolazione e disciplina dei rapporti tra imprese.
Il diritto privato, in fondo, risulta parzialmente inadeguato a regolare i rapporti tra imprese oppure tra imprese e privati.
Ciò in ragione del fatto che l’esercizio di attività produttive, economiche e imprenditoriali, pone e sollecita degli interessi peculiari, particolari, che non trovano una sufficiente tutela, salvaguardia e regolazione nell’ambito del diritto privato.
Da ciò nasce l’esigenza di creare una branca del diritto privato denominata “diritto commerciale”, che si occupa di regolare i rapporti tra imprese o tra imprese e privati.
Quali sono i particolari e peculiari interessi sollecitati dall’esercizio di attività produttive, economiche e imprenditoriali?
- Interesse a garantire una sana concorrenza tra le imprese e a questo fine sopravviene, interviene, la disciplina antitrust.
- Interesse alla tutela del credito, quindi alla tutela delle posizioni dei creditori, ossia dei soggetti che, avendo avuto rapporti commerciali e contrattuali con le imprese, pretendono giustamente la regolazione delle rispettive pretese, ad esempio, scritture contabili.
- Interesse volto a garantire la trasparenza e correttezza della gestione dell’attività imprenditoriale. Un’attività gestita in modo corretto, puntuale, trasparente, è un’attività che favorisce poi anche il sistema economico generale e consente di tutelare maggiormente e meglio le prerogative dei soggetti coinvolti nell’attività di impresa. In questa prospettiva relativa alle norme volte a garantire trasparenza e correttezza delle imprese, verranno studiate le discipline relative al registro delle imprese e volte a regolare l’amministrazione, i controlli sull’amministrazione, i poteri dei soci qualora l’attività venga istituita con un modello societario.
- Interesse alla regolazione dei rapporti interni tra i soci, laddove l’impresa sia organizzata attraverso il modello societario, e i rapporti tra i soci ed i terzi secondo logiche capitalistiche.
- Interesse alla stabilità delle imprese, procedure concorsuali. Occorre studiare come nasce un’impresa, come viene regolata l’attività di imprese e soprattutto analizzare il periodo patologico e fisiologico della crisi dell’impresa e, in questa prospettiva, si studieranno le procedure concorsuali tradizionali e nuove del sovraindebitamento.
Fonti del diritto commerciale
- Codice civile:
- → Libro IV diritto dei contratti e delle obbligazioni;
- → Libro V diritto dell’impresa e diritto delle società;
- Legge fallimentare, regio decreto del 1942, n. 277, e legge sul sovraindebitamento, legge 3 del 2012, crisi d’impresa;
- Codice della proprietà industriale, diritto di privativa industriale e concorrenza;
- Legge antitrust, l. 287/1990.
- Disciplina di settore:
- Testo unico della finanza, TUF;
- Testo unico bancario, TUB;
- Codice delle assicurazioni;
- Altre…
Diritto dell’impresa
→ Incentrato sull’impresa medio grande, cioè sull’impresa che, dal punto di vista delle dimensioni assunte, può differenziarsi dalle imprese piccole.
Questa differenziazione di tipo dimensionale è una differenziazione a cui corrisponde anche una diversa disciplina, nel senso che l’impresa medio grande ha una disciplina propria che storicamente, epoca alla quale risale il Codice civile, 1942, si presentava come una disciplina per molti profili assai diversa dalla disciplina dedicata alle imprese piccole.
Così come storicamente era molto marcata la differenza tra le imprese commerciali e le imprese che svolgevano attività diverse da quelle commerciali.
Nel corso del tempo, dal 1942 ad oggi, anche sulla scorta di alcune sollecitazioni del legislatore comunitario, si è assistito ad un fenomeno chiamato “commercializzazione delle attività agricole, piccole e professionali” e cioè si è assistito ad un fenomeno di avvicinamento della disciplina di tali attività a quella delle attività imprenditoriali medio grandi.
Commercializzazione delle attività
→ Parziale e lento allineamento della disciplina delle altre attività a quella delle imprese medio grandi.
- Obbligo di iscrizione nel registro delle imprese delle imprese agricole;
- Applicazione giurisprudenziale della disciplina della concorrenza a tutti gli imprenditori e ai soggetti esercenti attività professionali;
- Accessibilità dei modelli societari all’esercizio di attività professionali;
- Ampliamento dell’ordinamento della crisi d’impresa a chiunque eserciti attività produttiva, ma procedure diverse: vedi sovraindebitamento.
Impresa imprenditore: art. 2082 c.c.
→ Questa norma definisce l’imprenditore come il soggetto che svolge professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi.
Caratteri essenziali:
- Attività produttiva → premesso che l’attività è significativa di un complesso plurimo di atti tra loro collegati funzionalmente per il raggiungimento di un obiettivo, l’aggettivo “produttivo” sta ad indicare che quell’attività non può esaurirsi nel mero godimento di beni, utilità e valori già esistenti, ma per potersi qualificare come imprenditoriale deve tradursi nella produzione di nuovi beni, nuova ricchezza, nuovi elementi; inoltre, da un’interpretazione sistematica della disciplina dell’impresa, si può dire che l’attività per potersi qualificare come “produttiva e imprenditoriale” deve altresì essere destinata al soddisfacimento dei bisogni del mercato e non dei soli bisogni del soggetto che produce determinati beni e/o servizi;
- Organizzazione;
- Professionalità → abitualità – compatibilità con attività cicliche;
- Economicità.
Impresa e organizzazione
→ Attività produttiva serie di atti tra loro legati funzionalmente per il raggiungimento di un determinato fine, che è quello della realizzazione di elementi nuovi, e quindi si può determinare come definizione dell’attività produttiva il compimento di una serie di atti legati tra loro funzionalmente per la produzione di nuova ricchezza, nuovi elementi, rispetto a quelli preesistenti.
Da questo punto di vista e in questa prospettiva, si può distinguere l’attività produttiva da quella di mero godimento, quella in cui si esauriscono nel fatto di godere dei benefici e dei vantaggi che determinati beni possono attribuirci.
- Rilevanza dell’ausilio di altri fattori produttivi, capitale e lavoro, rispetto all’apporto personale del titolare: autorganizzazione → lavoro autonomo, non vi è la presenza di un’impresa.
- Essenzialità di una, anche minima, etero-organizzazione;
- Inessenzialità dell’unicità dell’affare, se complesso.
Economicità
L’attività deve essere di tipo economico, e questa definizione allude all’attività stessa che deve essere programmata in metodo economico, ossia in modo tale da garantire la copertura dei costi con i propri ricavi.
Non sono considerate imprese le attività che erogano gratuitamente prodotti o servizi.
Significato del termine “economicità”:
- Non perdita programmata – si deve programmare la copertura dei costi tramite i propri ricavi, salvo casi eccezionali, come ad esempio una pandemia globale o altri motivi non programmati;
- Autonomia da altre imprese.
L’elemento dell’economicità non è da confondersi con il perseguimento del lucro, che è sicuramente l’obiettivo che ciascun imprenditore vuole realizzare, ma non è da considerarsi come definizione di economicità.
Il perseguimento del lucro è una condizione oggettiva necessaria affinché l’imprenditore sia qualificabile come tale, ma non è condizione necessaria per la definizione di economicità.
La condizione necessaria per essere “attività economica” è quella per cui l’attività venga programmata in modo tale da offrire prodotti o servizi ad un prezzo tale da consentire il pareggio di bilancio, copertura dei costi tramite i ricavi.
Impresa e professioni intellettuali – professionalità
→ Attività condotta professionalmente attività che non venga condotta in modo sporadico, saltuario, occasionale, ma in modo sistematico, continuata nel tempo. Non è imprenditore colui che, in maniera occasionale, eserciti un’attività che pure possegga gli altri requisiti dell’art. 2082.
Categorie di impresa
Il legislatore regola diverse categorie di impresa allo scopo di dettare delle norme ad hoc che si riferiscano a varie fattispecie.
- Distinzione per la natura dell’attività esercitata → impresa agricola e commerciale;
- Distinzione per la dimensione dell’attività di impresa → piccola impresa e impresa non piccola.
- Distinzione per il soggetto esercente l’attività imprenditoriale → imprese private e imprese pubbliche.
Lo statuto commerciale riguarda l’impresa commerciale non piccola. Vi è anche un’estensione dello statuto all’impresa pubblica, art. 2201.
Impresa agricola – art. 2135 c.c.
L’art. 2135 detta una definizione di impresa agricola molto puntuale. La norma è stata oggetto di modifica molto recentemente e con lo scopo di ampliare il raggio di definizione di impresa agricola in modo tale da facilitarne la disciplina.
L’impresa agricola è esonerata dalle procedure concorsuali tradizionali, non rischia il fallimento e non può accedere alla procedura tradizionale del concordato preventivo. È altresì esonerata dalla tenuta delle scritture contabili obbligatorie.
Storicamente era esonerata dall’obbligo di iscrizione dal registro delle imprese, mentre ora questo esonero è venuto meno, quindi l’impresa agricola è obbligata all’iscrizione nel registro delle imprese, seppure in una sezione speciale.
Attualmente lo statuto dell’impresa agricola si compone di:
- Obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese,
- Possibilità all’accesso della procedura concorsuale del sovraindebitamento, in caso di crisi, legge 3 del 2012, e degli accordi di ristrutturazione dei debiti. Si tratta di procedure volontarie, a differenza della procedura del fallimento che, se proposta su ricorso dei creditori o del pubblico ministero, incombe sull’imprenditore anche quando questi non lo volesse, procedura fallimentare di tipo coattivo. L’imprenditore può accedere se intende comporre la crisi attraverso l’utilizzazione di tali procedure concorsuali.
- Esonero dalla tenuta delle scritture contabili permane solamente qualora l’imprenditore decida di esercitare tale attività avvalendosi del modello dell’impresa individuale o del modello della società semplice. Quando sceglie di utilizzare il modello di altre società, snc, sas, spa, ecc., l’obbligo della tenuta delle scritture contabili sussiste in quanto l’obbligo di tenuta delle stesse è legato al modello societario prescelto, a prescindere dalla natura dell’attività che attraverso quel modello societario si voglia esercitare.
L’art. 2135 al comma 2 stabilisce che il legame con il fondo non è più elemento essenziale.
La norma, inoltre, individua delle attività connesse, ossia attività che non sarebbero agricole, ma che vengono attratte alla disciplina e nella disciplina delle imprese agricole, quindi sono soggette allo stesso statuto dell’impresa agricola, a condizione che siano attività condotte dall’imprenditore agricolo e che siano attività esercitate utilizzando i prodotti ottenuti dall’attività di quella principale, almeno per la maggior parte.
Impresa commerciale – art. 2195 c.c.
L’art. 2195 non è una norma definitoria, bensì è una norma di disciplina.
L’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese esisteva soltanto per le attività elencate nell’art. 2195, ossia attività di tipo industriale, attività di intermediazione nell’acquisto e vendita di beni, attività di scambio e tutte quelle attività connesse con le precedenti.
Si tratta di un’elencazione parziale, che non può dirsi esaustiva, per cui si può dire che questa norma è finalizzata a dare una disciplina.
Non essendoci una definizione corretta di impresa commerciale e non essendoci una terza categoria di imprese nella quale andare a collocare quelle imprese che non sono né agricole, né commerciali, possiamo dire che in quest’ultima categoria vanno comprese tutte quelle attività che non sono considerate agricole.
Lezione 2a + 2b
Piccola impresa – art. 2083 c.c.
L’art. 2083 c.c. si caratterizza per indicare una serie di attività di piccole dimensioni, quali sono quelle del piccolo commerciante, artigiano e coltivatore del fondo. La norma si conclude con il dettare un criterio di carattere generale qualificando il piccolo imprenditore, colui il quale esercita la propria attività prevalentemente con l’apporto lavorativo proprio e dei componenti della propria famiglia.
Il legislatore nell’art. 2083 tipizza alcune attività normalmente piccole, quali appunto quelle del coltivatore diretto del fondo, piccolo commerciante ed artigiano e, dopo di che, individua un criterio generale più preciso rispetto al quale le attività tipizzate sono un’esemplificazione.
Il criterio della prevalenza è un criterio che va valutato in senso qualitativo, non in senso quantitativo. La prevalenza va presa in considerazione, verificata di volta in volta, in base all’importanza dell’apporto lavorativo del titolare dell’impresa e dei suoi famigliari rispetto agli altri fattori produttivi, e non rispetto alla quantificazione del valore di quell’apporto rispetto agli altri fattori della produzione.
Ciò che caratterizza l’attività del piccolo imprenditore, e quindi ciò che caratterizza lo status giuridico del piccolo imprenditore, è l’infungibilità dell’apporto lavorativo personale di quello rispetto agli altri fattori della produzione.
Quindi vi è l’impossibilità di poter sostituire a quell’apporto altri fattori produttivi e, quindi, anche altri apporti lavorativi, ossia di soggetti diversi dal titolare dell’impresa.
Questa definizione di piccola impresa si giustifica in considerazione del fatto che storicamente anche la piccola impresa godeva di uno statuto di favore, quindi di una disciplina meno onerosa di quella prevista invece per l’impresa medio-grande.
Quello statuto di favore si sostanziava nell’esonero dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili, nell’esonero dall’applicazione delle procedure concorsuali tradizionali, fallimento e concordato preventivo, e altresì nell’esonero di iscrizione dal registro delle imprese.
Il fenomeno della commercializzazione delle attività imprenditoriali, e quindi quel lento allineamento della disciplina delle attività imprenditoriali alle attività commerciali medio-grandi, ha fatto sì che alcuni di questi esoneri siano venuti meno.
Lo statuto della piccola impresa è ancora parzialmente di favore rispetto allo statuto dell’impresa medio-grande, ma comunque ad oggi si compone delle norme che prevedono l’obbligo all’iscrizione nel registro delle imprese, seppure nella sezione speciale, l’esonero dall’obbligo della tenuta delle scritture contabili e, dal punto di vista teorico, continua a prevedere l’esonero dall’obbligo e dal rischio di essere assoggettati alla procedura del fallimento.
A questo riguardo, occorre introdurre un discorso che verrà poi approfondito successivamente nelle lezioni successive, fallimento e concordato preventivo.
Vi è da dire che la definizione di piccola impresa, che l’art. 2083 comprende e prevede, è una definizione che vale ai fini civilistici, ossia ai fini di verificare se un soggetto economico sia esonerato dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili, piuttosto che dall’obbligo di iscrizione al registro delle imprese.
L’esonero che storicamente era previsto per il piccolo imprenditore inerente alle procedure concorsuali tradizionali oggi non può dirsi tale, dal momento che l’art. 3 della legge fallimentare al comma 2, detta dei requisiti dimensionali al superamento di almeno uno dei quali segue, in caso di insolvenza, l’assoggettabilità al fallimento.
Diversamente, il mancato superamento di nessuno dei tre limiti dimensionali lì previsti consente di qualificare sotto il profilo concorsuale, un’impresa come piccola, giustificandone, per ragioni di economia processuale, l’assoggettamento alle procedure conco
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