Procedura penale 2
Polizia giudiziaria
L'attività di indagine della Polizia giudiziaria; l'obbligo di riferire la notizia di reato
Il PM e la Polizia giudiziaria non hanno, rispetto alla stessa notizia di reato, i medesimi poteri e doveri. Il destinatario ultimo è infatti il solo magistrato, il quale, gravato dall'obbligo dell'azione penale, deve immediatamente attivarsi, procedendo all'iscrizione della notizia nell'apposito registro.
Sulla polizia giudiziaria grava, invece, l'obbligo di informare il PM di ogni notizia che rechi il fumus di un illecito penale, previo lo svolgimento di un'attività di accertamento.
In precedenza (prima dell'approvazione del codice) l'attività investigativa della polizia giudiziaria si configurava come un interludio, dagli spazi ristrettissimi tra notizia di reato e comunicazione della stessa al PM. Tempi ridotti, forme essenziali e autonomia quasi nulla erano le caratteristiche che caratterizzavano il rapporto di dipendenza che legava la polizia giudiziaria al PM.
Si parlava di Unitarietà dello sviluppo investigativo volto a valorizzare il ruolo del PM fin dalle prime battute del procedimento.
Le riforme hanno accentuato il grado di autonomia della pol. giud., superando lo stretto rapporto di subordinazione col PM.
Art. 347: la pol. giud., acquisita la notizia di reato, deve riferirla al PM senza ritardo (in precedenza: entro 48 ore). L'informativa è presentata per iscritto (o tramite consegna di supporto informatico o per via telematica) e deve contenere:
- Data e ora di acquisizione della notizia [così da verificare se la comunicazione è avvenuta "senza ritardo": resp. disciplinare].
- Elementi essenziali del fatto e altri elementi fino ad allora raccolti.
- Indicazione delle fonti di prova e delle attività compiute + relativa documentazione.
- Quando possibile, generalità, domicilio e ogni altra notizia utile all'identificazione dell'indagato, p. offesa e coloro in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione del fatto.
Alcuni casi particolari, per cui l'informativa deve essere comunicata:
- Entro 48 ore, dal compimento di un atto per cui è prevista (necessaria o facoltativa) assistenza del difensore (salva diversa disp. legge). Si tratta di atti in cui il difensore ha il diritto di assistere e quindi la sua presenza non sempre è necessaria. È così subito sollecitato il controllo del PM su atti capaci di incidere sui diritti dell'indagato.
- "Immediatamente", anche in forma orale (con successiva comunicazione scritta, senza ritardo), quando:
- La notizia riguarda uno dei delitti ex art. 407 c. 2, lettera a n° 1-6 [gravi delitti per cui durata max ind. prel. è aumentata a 2 anni].
- Oppure ricorrono ragioni d'urgenza.
Notizia di reato non perseguibile d'ufficio (quando ancora manca la condizione di procedibilità): la pol. giud. riferisce senza ritardo le attività previste quando manca la cond. proc. (art. 346: atti per assicurare fonti di prova e assunzione prove ex art. 392 quando vi è pericolo nel ritardo), trasmettendo la relativa documentazione ove il PM ne faccia richiesta.
Denunce contro ignoti: trasmesse al PM con elenchi mensili (insieme ad indagini svolte per identificare reo). Ciò in vista dell'archiviazione cumulativa ex art. 415 c. 4).
Attività investigative tipiche e atipiche
La pol. giud. svolge i compiti indicati all'art. 55:
- Prende notizia dei reati, anche di propria iniziativa (attività informativa).
- Ne ricerca gli autori (attività investigativa).
- Compie gli atti necessari ad assicurare le fonti di prova e raccoglie ogni elemento utile per l'applicazione della legge penale (attività di assicurazione della prova).
- Impedisce che i reati vengano portati a ulteriori conseguenze (attività preventiva).
- Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria (dipendenza dal PM).
Art. 348: anche dopo aver comunicato la notizia di reato al PM, la pol. giud. continua a esercitare le funzioni ex art. 55, raccogliendo in particolare ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e l'individuazione del colpevole. A tal fine procede, tra l'altro:
- Alla ricerca di cose e tracce pertinenti il reato, nonché alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi.
- Alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
Dopo l'intervento del PM, la polizia giudiziaria deve:
- Compiere gli atti da questo delegati (art. 370) ed eseguire le direttive del PM.
- Svolgere di propria iniziativa, informandone prontamente il PM, tutte le attività d'indagine per accertare i reati, ovvero richieste da elementi successivamente emersi, e assicurare le nuove fonti di prova [c.d. attività d'indagine parallela: accentuata autonomia della pol. giud.].
Atti tipici o espressamente disciplinati
Nell'agire di propria iniziativa (anche dopo intervento del PM), la pol. giud. può compiere i seguenti atti tipici (apposita disciplina):
- Identificazione dell'indagato o altre persone (349).
- Raccolta di informazioni dall'indagato, persone informate sui fatti o imputati in procedimenti connessi (artt. 350, 351).
- In situazioni d'urgenza, la polizia giudiziaria può procedere ad atti d'indagine suscettibili di incidere sulla libertà o su altri diritti fondamentali della persona: (pericolo di dispersione della prova) procede a perquisizioni (352), accertamenti su luoghi o persone (354), sequestro del corpo del reato e cose pertinenti (355), acquisizioni di plichi o corrispondenza (353).
- Se occorrono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee che non possono rifiutare la propria opera (ciò solo per attività di carattere materiale, non per attività di carattere valutativo).
Può svolgere anche una serie di attività atipiche o non predeterminabili con una tipizzazione normativa, es.:
- Appostamenti e pedinamenti (anche con mezzi satellitari).
- Videoregistrazioni in luoghi pubblici, aperti al pubblico o esposti al pubblico.
- Atti che la legge attribuisce al PM ("soggettivamente atipici"): riconoscimento tramite fotografia; richiesta all'indiziato di parlare per consentire il riconoscimento della voce da parte della p. offesa.
Problema della legittimità degli atti atipici: soprattutto quando siano suscettibili di intercettare diritti fondamentali della persona. Si fa riferimento soprattutto a tutti quegli elementi di prova assunti "contra constitutionem".
Secondo Corte cost. e Sez. Un. Cass. le prove raccolte con tali atti sono inutilizzabili tutte le volte che incidono sui diritti fondamentali, giacché manca la predeterminazione legislativa di casi e modi.
Identificazione della persona sottoposta alle indagini e delle altre
Art. 349. Avviene, se possibile, in base alle dichiarazioni dallo stesso fornite, ammonendolo sulle conseguenze del rifiuto o di una dichiarazione mendace; è altresì invitato a dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni.
Se il soggetto non vuole dichiarare la propria identità, è possibile ricorrere ai seguenti strumenti (solo se si tratta di persona sottoposta alle indagini):
- Rilievi dattiloscopici, fotografici o antropometrici.
- "Altri accertamenti": es. prelievo di capelli o saliva anche in mancanza di consenso dell'interessato. In tal caso il prelievo avviene "nel rispetto della dignità personale del soggetto" e "previa autorizzazione scritta, o resa oralmente ma poi confermata per iscritto, del PM".
Se l'indagato (oppure una persona informata sui fatti) rifiuta di farsi identificare o fornisce generalità/documenti per cui c'è il fumus di falsità, la pol. giud. accompagna la persona nei propri uffici: la permanenza non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per l'identificazione e comunque non oltre le 12 ore.
Se l'identificazione risulta particolarmente complessa, oppure occorre l'assistenza dell'autorità consolare o di un interprete, il termine max è elevato a 24 ore: occorre allora il previo avviso, anche orale, al PM, e la persona può chiedere di avvisare un familiare/convivente.
Dell'accompagnamento e dell'ora in cui è stato compiuto (nonché del rilascio) è data immediata notizia al PM: egli, se ritiene che non ne ricorrano le condizioni, ordina il rilascio.
Sommarie informazioni
Tra i principali compiti della polizia giudiziaria vi è quello di assumere informazioni dalla persona già raggiunta da indizi di reato, da persone informate sui fatti e da imputati e indagati in procedimenti collegati o connessi.
Art. 350: nel caso dell'indagato, disciplinate diverse ipotesi:
"Quasi interrogatorio": svolto dall'ufficiale pol. giud. (non dall'agente) con soggetto non sottoposto a misura precautelare.
Non è prevista la contestazione del fatto ex art. 65, mentre si applicano gli avvisi ex art. 64:
- Le dichiarazioni potranno essere usate contro di lui.
- Ha facoltà di non rispondere (salvo all'invito di dichiarare le proprie generalità), ma il procedimento seguirà il suo corso.
- Se rende dichiarazioni su resp. altrui, assumerà a riguardo l'ufficio di testimone (salvo incompatibilità).
+ divieto di utilizzare tecniche lesive dell'autodeterminazione (es. ipnosi o narcoanalisi), nemmeno col consenso del soggetto.
Prima di procedere, il soggetto è invitato a nominare un difensore di fiducia o gliene è procurato uno d'ufficio (350 comma 2): l'assunzione delle dichiarazioni, pena nullità assoluta (ex art. 179), avviene in presenza del difensore (che ha l'obbligo di presenziare).
Le informazioni, così assunte potranno essere usate in dibattimento per:
- Contestazioni ex art. 500 e 503.
- Lettura ex art. 512, in caso di irripetibilità sopravvenuta.
Se ne può inoltre fare un uso endofasico, per le decisioni di natura incidentale e riti speciali alternativi al dibattimento.
Informazioni assunte sul luogo o nell'immediatezza del fatto (art. 350 comma 5 e 6) (ma è meglio intendere "luogo e immediatezza"): informazioni assunte dall'uff. pol. giud. (non da agenti) anche in assenza del difensore, utili unicamente per la prosecuzione delle indagini; è infatti vietata ogni forma di documentazione e utilizzazione.
Dichiarazioni spontanee dell'indagato (art. 350 comma 7): raccolte anche da agenti pol. giud.; non sono dovuti gli avvisi ex art. 64 né occorre la presenza del difensore (per via del carattere spontaneo).
Utilizzabilità:
- Contestazioni in dibattimento ex art. 503, c. 3.
- Decisioni endofasiche e i procedimenti speciali privi di dibattimento.
La pol. giud. può essere inoltre delegata (ex art. 370) dal PM a svolgere l'interrogatorio, verso persona non sottoposta a restrizioni della libertà: garanzie ex art. 64 e 65, necessaria presenza del difensore. Utilizzabilità: contestazioni in dibattimento.
Persone informate sui fatti
La pol. giud. può assumere informazioni anche da questi soggetti, con le garanzie che sussistono nell'assunzione della prova testimoniale. Perciò:
- Non possono essere sentiti soggetti nei casi di incompatibilità ex art. 197.
- I soggetti hanno l'obbligo di presentarsi e rispondere secondo verità, ma non possono essere costretti a deporre sui fatti dai quali potrebbero emergere una resp. penale (art. 198).
- I prossimi congiunti dell'indagato devono essere avvertiti, pena nullità, della facoltà di non rispondere (art. 199).
- I soggetti possono astenersi dal rispondere secondo le norme sui segreti (art. 200, 201, 202).
- Applicabili le garanzie previste per gli informatori della pol. giud. e dei servizi di sicurezza (art. 203).
Il soggetto, a differenza del testimone, non è però sanzionato per la falsità delle dichiarazioni (salvo integrino calunnia o fav. personale): non si applica infatti l'art. 371-bis, che punisce chi rilascia false dichiarazioni al PM o al procuratore della Corte penale internazionale.
Vietato inoltre l'arresto in flagranza per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle.
Alle persone già sentite dal difensore non possono essere richieste informazioni sulle domande formulate e le risposte date (e viceversa): ratio, evitare interferenze tra indagini pubbliche e private.
Tutela dei soggetti deboli
Nei procedimenti per maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), taluni delitti contro la libertà individuale (artt. 600 - 602 c.p.), contro la libertà personale (artt. 609-bis - 609 undecies) e atti persecutori (art. 612-bis), la pol. giud., quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto di psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal PM.
Analoghe garanzie per le persone offese, anche maggiorenni, in condizione di particolare vulnerabilità; occorre inoltre assicurare che tale persona, in occasione della richiesta di somm. inf., non abbia contatti con l'indagato, e non sia chiamata più volte a rendere somm. inf., salva l'assoluta necessità per le indagini.
Imputati in procedimento connesso o imputati di un reato collegato
Atto riservato ai soli uff. pol. giud.; il soggetto, prima dell'audizione, deve essere avvisato di essere assistito da un dif. ufficio e della facoltà di nominarne uno di fiducia; il dif., tempestivamente avvisato, ha diritto di assistere all'atto, ma la sua partecipazione non è necessaria a differenza di quanto accade per l'indagato (350 comma 1).
Coloro che vengono sentiti come imputati o indagati, devono essere avvisati ex art. 64 e, nel successivo dibattimento, potranno assumere la veste di testimoni "assistiti" (con le garanzie del 197-bis, nel caso rendano dichiarazioni su resp. altrui).
Perquisizioni, accertamenti urgenti, acquisizione di plichi
Perquisizione
Art. 352. Gli uff. pol. giud. (in casi di particolare necessità e urgenza, anche gli agenti) possono procedere a perquisizione di persone e luoghi: atto suscettibile di incidere sulla libertà della persona ed eventualmente sul domicilio, previste perciò garanzie ex art. 13 comma 3 Cost. Per tale ragione, l'intervento degli organi di pubblica sicurezza può essere legittimato solo <<in casi eccezionali di necessità e urgenza>> e attraverso provvedimenti sottoposti a convalida dall'autorità giudiziaria entro le scadenze previste dalla Costituzione.
L'art. 352 disciplina presupposti e procedure delle perquisizioni.
Per i presupposti: stessi previsti per PM ai sensi degli artt. 247 ss.
Per la procedura:
- Perquisizione personale: fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti il reato che possono essere cancellate o disperse.
- Perq. locale: fondato motivo di ritenere che suddette cose o tracce si trovino in un determinato luogo, o che ivi si trovi l'indagato o l'evaso.
Inoltre (fermi suddetti presupposti), quando sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono l'emissione di un tempestivo decreto di perquisizione, l'uff. pol. giud. può compiere la perquisizione allorché si debba procedere (art. 352, c. 2):
- Al fermo ex art. 384.
- All'esecuzione di un provv. che dispone la custodia cautelare o la carcerazione verso imputato/condannato per un delitto per cui è obbligatorio l'arresto in flagranza.
In questi casi, si potrà procedere solo se sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono un tempestivo decreto di perquisizione.
Perquisizioni informatiche. In caso di flagranza di reato, ovvero nei casi ex art. 352, c. 2, possibili perquisizioni di sistemi informatici e telematici ancorché protetti da misure di sicurezza, quando c'è il fondato motivo di ritenere che in essi si trovino occultati dati, informazioni, programmi o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellati o dispersi. È necessario operare con modalità tali che assicurino la conservazione, senza alterazione, del materiale informatico o telematico.
Di regola, sono legittimati alla perquisizione i soli ufficiali di polizia giudiziaria, ma nei casi di urgenza possono procedervi gli agenti.
Per le modalità di esecuzione ci si rifà alla normativa ex Libro III: la p. domiciliare può però essere eseguita anche fuori dai limiti temporali ex art. 251, quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l'esito. Quanto al procedimento, eseguita la perquisizione, la pol. giud. trasmette al PM il verbale delle operazioni, "senza ritardo e comunque non oltre 48 ore"; il PM convalida entro le successive 48 ore.
Rilievi e accertamenti su persone e luoghi
Uff. ed agenti assicurano conservazione (art. 354):
- Di tracce e cose pertinenti il reato.
- Stato dei luoghi e delle cose, prima dell'intervento del PM.
Se vi è pericolo che tali cose, tracce e luoghi si alterino o disperdano, i soli uff. procedono ad eseguire i necessari accertamenti e rilievi, sempre che il PM non possa intervenire tempestivamente o non abbia ancora assunto la direzione delle indagini.
Similmente, in caso di necessità e urgenza, gli uff. assicurano la conservazione del materiale informatico o telematico, impediscono l'alterazione e l'accesso, provvedono (ove possibile) all'immediata duplicazione su supporti adeguati.
I soli uff. possono procedere ad accertamenti e rilievi sulla persona diversi dall'ispezione personale: atti cioè che si limitano a osservare e cogliere particolari immediatamente visibili, senza alcuna inva
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